Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 18 dicembre 2014

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - FURTO IN SUPERMERCATO - SUPERAMENTO DELLA BARRIERA DELLE CASSE CON LA MERCE SOTTRATTA - FURTO CONSUMATO - ESCLUSIONE - FATTO AVVENUTO SOTTO IL COSTANTE CONTROLLO DEL PERSONALE DEL SUPERMERCATO - RILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL TENTATIVO - SUSSISTENZA

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - FURTO IN SUPERMERCATO - SUPERAMENTO DELLA BARRIERA DELLE CASSE CON LA MERCE SOTTRATTA - FURTO CONSUMATO - ESCLUSIONE - FATTO AVVENUTO SOTTO IL COSTANTE CONTROLLO DEL PERSONALE DEL SUPERMERCATO - RILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL TENTATIVO - SUSSISTENZA

Sentenza n. 52117 ud. 17/07/2014 - deposito del 17/12/2014

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto insorto tra le Sezioni semplici, in materia di furto in supermercato, hanno affermato che : Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione da parte della persona offesa - o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell’ordine presenti in loc - sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.


Presidente: G. Santacroce
Relatore: M.Vecchio

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - OFFERTA O PROMESSA DI DENARO O ALTRA UTILITA' AL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO - REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 371-BIS O 372 COD. PEN. - CONFIGURABILITA'

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - OFFERTA O PROMESSA DI DENARO O ALTRA UTILITA' AL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO - REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 371-BIS O 372 COD. PEN. - CONFIGURABILITA'

Sentenza n. 51824 ud. 25/09/2014 - deposito del 12/12/2014

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’offerta o promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero finalizzata ad influire sul contenuto della consulenza, integra il delitto di intralcio alla giustizia in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis o 372 cod. pen., e che il precisato ausiliario è equiparato alla persona informata sui fatti o al testimone anche quando è chiamato a formulare giudizi di natura tecnico-scientifica.


Presidente: G. De Roberto
Relatore: V. Rotundo

MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PRESUPPOSTI - INSUFFICIENZA ATTUALE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - PERICULUM IN MORA - CONFIGURABILITA'

MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PRESUPPOSTI - INSUFFICIENZA ATTUALE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - PERICULUM IN MORA - CONFIGURABILITA'

Sentenza n. 51660 ud. 25/09/2014 - deposito del 11/12/2014

Le Sezioni Unite hanno affermato che, per disporre il sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen..


Presidente: G. De Roberto
Relatore: G. De Roberto

lunedì 15 dicembre 2014

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

Sentenza n. 26242 del 12/12/2014
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.
 


Presidente: L. A. Rovelli
Estensore: G. Travaglino

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

Sentenza n. 26243 del 12/12/2014

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.
 


Presidente: L. A. Rovelli
Estensore: G. Travaglino

mercoledì 10 dicembre 2014

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI BREVI O DIMIDIATI - COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA DELL'INTERO PROVVEDIMENTO TRAMITE PEC - INCIDENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA' ANTERIORE ALLA MODIFICA DELL'ART. 133 COD. PROC. CIV. OPERATA CON IL D.L. N. 90 DEL 2014 - ININFLUENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI BREVI O DIMIDIATI - COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA DELL'INTERO PROVVEDIMENTO TRAMITE PEC - INCIDENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA' ANTERIORE ALLA MODIFICA DELL'ART. 133 COD. PROC. CIV. OPERATA CON IL D.L. N. 90 DEL 2014 - ININFLUENZA

Sentenza n. 25662 del 03/12/2014

La comunicazione di cancelleria effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) non è idonea – ancorché contenga, per prassi od obbligo normativo, il testo dell’intero provvedimento - a far decorrere i termini dimidiati ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, neppure ove sia stata effettuata anteriormente alla modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 90 del 2014, che ha espressamente escluso che tale adempimento dell’ufficio determini la decorrenza dei termini brevi.



Presidente: F. Forte
Relatore: F. A. Genovese

martedì 2 dicembre 2014

FAMIGLIA - SURROGAZIONE DI MATERNITA' - CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO - CONSEGUENZA

Sentenza n. 24001 del 11/12/2014

La prima sezione ha affermato che la c.d. “surrogazione di maternità” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico, sicché va dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, nato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana.


Presidente: M.G. Luccioli
Relatore: C. De Chiara

venerdì 28 novembre 2014

ALUNNI DISABILI – SOSTEGNO SCOLASTICO – RIMODULAZIONE DEL SUPPORTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER SCARSITÀ DI RISORSE – ESCLUSIONE – OMISSIONE OD INSUFFICIENZA DEGLI INTERVENTI - DISCRIMINAZIONE INDIRETTA - CONDIZIONI

ALUNNI DISABILI – SOSTEGNO SCOLASTICO – RIMODULAZIONE DEL SUPPORTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER SCARSITÀ DI RISORSE – ESCLUSIONE – OMISSIONE OD INSUFFICIENZA DEGLI INTERVENTI - DISCRIMINAZIONE INDIRETTA - CONDIZIONI

Sentenza n. 25011 del 25/11/2014

Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell’inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per i normodotati – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente il giudice ordinario.


Presidente: L.A. Rovelli
Relatore: A. Giusti

mercoledì 26 novembre 2014

MISURE CAUTELARI REALI - IMPUGNAZIONI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME DI ANNULLAMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE CIVILE – INSUSSISTENZA.

MISURE CAUTELARI REALI - IMPUGNAZIONI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME DI ANNULLAMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE CIVILE – INSUSSISTENZA.

Sentenza n. 47999 ud. 25/09/2014 - deposito del 20/11/2014

In tema di misure cautelari reali, le Sezione Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio per il quale “la parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile”; nel risolvere il contrasto insorto sulla questione, il supremo collegio ha altresì escluso che la parte civile, non avendovi interesse, sia da annoverare fra i soggetti che, ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen., sono legittimati a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo.


Presidente: G. De Roberto
Relatore: G. De Roberto

martedì 18 novembre 2014

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERZI INTERESSATI - RICORSO PROPOSTO DAL DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 182, COMMA SECONDO COD. PROC. CIV., - ESCLUSIONE

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERZI INTERESSATI - RICORSO PROPOSTO DAL DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 182, COMMA SECONDO COD. PROC. CIV., - ESCLUSIONE

Sentenza n. 47239 ud. 30/10/2014 - deposito del 17/11/2014

Con sentenza depositata il 17 novembre 2014 le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “La mancanza di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall’imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l’inammissibilità dell’impugnazione” (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto dal terzo proprietario avverso il decreto di emissione di misura di prevenzione patrimoniale).
 


Presidente: G. Santacroce
Relatore: P. Davigo

lunedì 17 novembre 2014

LAVORO PUBBLICO - SUCCESSIONE DI PLURIMI RAPPORTI DI LAVORO CON UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INDENNITA' DI PREMIO DI SERVIZIO - FRAZIONABILITA'

LAVORO PUBBLICO - SUCCESSIONE DI PLURIMI RAPPORTI DI LAVORO CON UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INDENNITA' DI PREMIO DI SERVIZIO - FRAZIONABILITA'

Sentenza n. 24280 del 14/11/2014

Le Sezioni unite, a composizione di contrasto, hanno affermato che, in caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un’amministrazione pubblica (prima alle dipendenze di un ente locale e poi dello Stato), il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l’ente locale, sin dal momento dell’estinzione di quest’ultimo, senza che sia necessario attendere anche l’estinzione del nuovo rapporto alle dipendenze dello Stato.
 


Presidente: L. A. Rovelli
Relatore: P. Curzio

giovedì 13 novembre 2014

FAMIGLIA - IMPRESA FAMILIARE - GESTIONE IN FORMA SOCIETARIA - ESCLUSIONE

FAMIGLIA - IMPRESA FAMILIARE - GESTIONE IN FORMA SOCIETARIA - ESCLUSIONE

Sentenza n. 23676 del 06/11/2014

Le Sezioni unite, a composizione di contrasto, hanno escluso l’applicabilità dell’art. 230 bis cod. civ. ad una impresa gestita in forma societaria, di qualunque tipo essa sia.
 


Presidente: L. A. Rovelli
Relatore: R. Bernabai

PROCESSO CIVILE - LITISPENDENZA E CONTINENZA - PENDENZA DELLA LITE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO - INDIVIDUAZIONE

PROCESSO CIVILE - LITISPENDENZA E CONTINENZA - PENDENZA DELLA LITE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO - INDIVIDUAZIONE

Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014

Le Sezioni unite, a definizione di una questione di massima, hanno ribadito il principio che, ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione di cui all’art. 39, ultimo comma, cod. proc. civ., occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata con la consegna al destinatario (o a chi sia abilitato a ricevere l’atto), che non viene anticipato nel caso in cui tra due cause, rispetto alle quali si ponga un problema di litispendenza o continenza, una sia introdotta con ricorso e l’altra con citazione.
 


Presidente: L. A. Rovelli
Relatore: C. Di Iasi

mercoledì 29 ottobre 2014

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DECORRENZA DEI TERMINI DI FASE PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/14 - SCARCERAZIONE NELLA FASE SUCCESSIVA (CD. ORA PER ALLORA) – POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DECORRENZA DEI TERMINI DI FASE PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/14 - SCARCERAZIONE NELLA FASE SUCCESSIVA (CD. ORA PER ALLORA) – POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 44895 ud. 17/07/2014 - deposito del 28/10/2014

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di custodia cautelare, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 49 del 2006, non determina effetti retroattivi “ora per allora” in relazione ai termini di durata massima per le fasi esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l’autonomia di ciascuna fase. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto cautelare si struttura come attività complessa composta da segmenti autonomi, costituenti le fasi, sicché deve ritenersi esaurito in relazione a ciascuna di esse).


Presidente: G. Santacroce,
Relatore: G. Diotallevi

martedì 28 ottobre 2014

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') – INDAGINI PRELIMINARI - ORDINANZA CON CUI IL GIP DICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA- IMPUGNABILITA' - ESCLUSION

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') – INDAGINI PRELIMINARI - ORDINANZA CON CUI IL GIP DICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA- IMPUGNABILITA' - ESCLUSIONE

Sentenza n. 42030 ud. 17/07/2014 - deposito del 09/10/2014


Le Sezioni Unite hanno affermato che, è inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l’ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell’art. 22, comma 1, cod. proc. pen. , riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
 


Presidente: G. Santacroce
Relatore: M. Vessichelli

sabato 12 aprile 2014

PROVA TESTIMONIALE - OGGETTO - INATTENDIBILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO - AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO.

PROVA TESTIMONIALE - OGGETTO - INATTENDIBILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO - AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO.
E’ inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l’inattendibilità del CTU, venendo in rilievo l’affidabilità personale del consulente soltanto come sintomo della sua carenza di imparzialità, da far valere mediante procedimento di ricusazione.
 
Testo Completo:
Sentenza n. 8406 del 10 aprile 2014
(Sezione Terza Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore E. Vincenti)

IMPUGNAZIONI CIVILI - COSTITUZIONE DELLA PARTE NEL PROCEDIMENTO DI INIBITORIA EX ART. 351 COD.PROC. CIV. - CONSEGUENZE - AUTOMATICA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - COSTITUZIONE DELLA PARTE NEL PROCEDIMENTO DI INIBITORIA EX ART. 351 COD.PROC. CIV. - CONSEGUENZE - AUTOMATICA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE
La costituzione della parte nella fase inibitoria dell’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, di cui all’art. 351 cod. proc. civ., non implica, di per sé, l’automatica costituzione anche nel distinto giudizio sul merito dell’appello.
 
Testo Completo:Sentenza 8 aprile 2014, n. 8150
(Terza Sezione Civile, Presidente A. Amatucci, Relatore F.M. Cirillo)

TRIBUTI - CONDONO FISCALE . ART. 12 DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002 - RUOLI EMESSI PER LA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE ALLO STATO DA DIPENDENTE CONDANNATO PER DANNO ERARIALE - APPLICABILITA'

TRIBUTI - CONDONO FISCALE . ART. 12 DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002 - RUOLI EMESSI PER LA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE ALLO STATO DA DIPENDENTE CONDANNATO PER DANNO ERARIALE - APPLICABILITA'
La Suprema Corte, pronunciandosi per la prima volta sulla relativa questione, ha stabilito che la speciale procedura prevista dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, è applicabile anche ai ruoli emessi per la riscossione di somme dovute allo Stato da dipendente condannato dalla Corte dei conti per danno erariale.
 
Testo Completo:Sentenza 9 aprile 2014, n. 8303
(Sezione Quinta Tributaria, Presidente C. Di Iasi, Estensore A. M. Perrino)

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE


SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Con ordinanza depositata il 3 aprile 2014, la Corte di cassazione, in un procedimento relativo al reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommessa, ed avendo riguardo alla disciplina relativa alle concessioni per l’esercizio di scommesse sportive introdotta dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha:
a) disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione degli artt. 49 e ss. e 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, al fine di chiarire se gli stessi ostano a che venga bandita una gara riguardante concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in precedenza, eventualmente al fine di allineare le scadenze temporali dei diversi rapporti concessori, ed ancora a che sia prevista una cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni di proprietà dei beneficiari delle nuove concessioni, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco, in caso di cessazione dell’attività;
b) dichiarato manifestamente infondati i profili di prospettata incompatibilità della nuova disciplina – nelle parti attinenti alla mancata revoca delle precedenti concessioni, alla previsione di cause di revoca, sospensione e decadenza delle concessioni, alla regola dell’esclusività della raccolta dei giuochi pubblici in capo ai nuovi concessionari, e al divieto di cessione della titolarità della concessione – con i principi posti dai citati artt. 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E.
 
Testo Completo:Ordinanza n. 15181 del 5 febbraio 2014 - depositata il 3 aprile 2014
(Terza Sezione Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Andreazza)

SENTENZA – REDAZIONE NON IMMEDIATA DEI MOTIVI –PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO – COMUNICAZIONE ALLE PARTI - IMPUGNAZIONE – DECORRENZA

SENTENZA – REDAZIONE NON IMMEDIATA DEI MOTIVI –PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO – COMUNICAZIONE ALLE PARTI - IMPUGNAZIONE – DECORRENZA
- PROVE – DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA – FORME DI DOCUMENTAZIONE PRESCRITTE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE
Con sentenza del 28.2.2014 la Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che:
a) nel caso in cui i termini per la redazione della sentenza indicati nel dispositivo ex art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. siano stati prorogati ai sensi dell’art. 154 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., il relativo provvedimento deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo e i termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza del termine come prorogato;
b) il verbale illustrativo della collaborazione deve essere sempre redatto con le particolari forme di documentazione prescritte dall’art. 141–bis cod. proc. pen. (ripresa fonografica o audiovisiva), quale che sia lo status libertatis del collaboratore, precisando che la violazione di dette forme determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni che rileva in sede di giudizio limitatamente all’aspetto delle eventuali contestazioni intervenute nel primo grado del giudizio di merito e nel secondo grado, ove si sia proceduto a pertinente rinnovazione parziale del dibattimento.
 
Testo Completo:Sentenza n. 15477 del 28 febbraio 2014, depositata il 7 aprile 2014
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - SEQUESTRO FUNZIONALE ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - SEQUESTRO FUNZIONALE ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE
- STIMA DEI BENI SEQUESTRATI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DELLA CAUTELA - CRITERI - VALORE NOMINALE DEL BENE - ESCLUSIONE - VALORE REALE DEL BENE - APPLICABILITA'
Con sentenza del 9 gennaio 2014, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il giudice deve fare riferimento al valore di mercato del bene nel momento in cui il sequestro viene disposto e non al valore nominale del bene medesimo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del Tribunale, che, nel determinare il valore dei beni in sequestro, si era ancorata al criterio formale legato al valore nominale del capitale sociale e al valore catastale degli immobili).
 
Testo Completo:Sentenza n. 15807 del 9 gennaio 2014 - depositata l’8 aprile 2014(Sezione Sesta Penale, Presidente De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONIUGI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA ACCESSORIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - FIGLI RESIDENTI IN ALTRO PAESE CE

FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONIUGI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA ACCESSORIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - FIGLI RESIDENTI IN ALTRO PAESE CE
- GIURISDIZIONE SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - CRITERI - REGOLAMENTO CE N. 2201/2003 DEL 27 NOVEMBRE 2003 E L'ART. 3, LETT. C) E D) DEL REGOLAMENTO CE N. 4/2009 DEL 18 DICEMBRE 2008 - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Le Sezioni Unite, a norma dell’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione la pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione e il rapporto tra l’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e l’art 3, lett. c) e d) del Regolamento CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 e, dunque, se la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale pende il giudizio sulla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero se debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) del citato art. 3.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria 7 aprile 2014, n. 8049
(Sezioni Unite Civili, Presidente M. Adamo, Relatore C. Piccininni)

RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSO ESAME EX ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. NOVELLATO DAL D.L. N. 83 DEL 2012 – RILEVANZA – CONDIZIONI

RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSO ESAME EX ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. NOVELLATO DAL D.L. N. 83 DEL 2012 – RILEVANZA – CONDIZIONI
L’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, prevede, quale specifico vizio denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il “dato” da cui risulti esistente, il “come” e il “quando” esso sia stato discusso e la sua “decisività”, fermo che non rileva l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice.
 
Testo Completo:Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Botta)

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, implica la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di “sufficienza”.

 
 
Testo Completo:Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014(Sezioni Unite Civili, Presidente L.A. Rovelli, Relatore R. Botta)

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, implica la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di “sufficienza”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014
(Sezioni Unite Civili, Presidente L.A. Rovelli, Relatore R. Botta)

RICORSO PER CASSAZIONE - NOVELLA EX ART. 54 DEL D.L. N. 83 DEL 2012 SUL RICORSO PER CASSAZIONE – AMBITO APPLICATIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – INCLUSIONE

RICORSO PER CASSAZIONE - NOVELLA EX ART. 54 DEL D.L. N. 83 DEL 2012 SUL RICORSO PER CASSAZIONE – AMBITO APPLICATIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – INCLUSIONE
Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione ex art. 348 ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, in quanto il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità.
 
Testo Completo:Sentenza 7 aprile 2014, n. 8053
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Botta)

PREVIDENZA - FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PRESUPPOSTO - RITARDATA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI -

PREVIDENZA - FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PRESUPPOSTO - RITARDATA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI -
NOZIONE - SOMME PERCEPITE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE - ESCLUSIONE
Le somme percepite da una Fondazione di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di “contributi e finanziamenti pubblici”, di cui all’art. 1, comma 221, della legge n. 662 del 1996, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione, al tasso legale, delle sanzioni civili dovute in caso di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali.
 
Testo Completo:Sentenza 7 aprile 2014, n. 8079
(Sezione Lavoro, Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore A. Manna)

lunedì 7 aprile 2014

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE EX ART. 2941, N. 1, COD. CIV. - OPERATIVITA' - ESCLUSIONE- FONDAMENTO

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE EX ART. 2941, N. 1, COD. CIV. - OPERATIVITA' - ESCLUSIONE- FONDAMENTO
In tema di diritto del coniuge beneficiario al pagamento dell’assegno di mantenimento, alla stregua di una interpretazione dell’art. 2941, n. 1, cod. civ., non letterale ma che tenga conto dell’evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale, la sospensione della prescrizione non opera nel caso di separazione personale tra coniugi.
 
Testo Completo:Sentenza del 4 aprile 2014, n. 7981
(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale - Relatore P. Campanile)

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Con ordinanza depositata il 3 aprile 2014, la Corte di cassazione, in un procedimento relativo al reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommessa, ed avendo riguardo alla disciplina relativa alle concessioni per l’esercizio di scommesse sportive introdotta dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha:
a) disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione degli artt. 49 e ss. e 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, al fine di chiarire se gli stessi ostano a che venga bandita una gara riguardante concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in precedenza, eventualmente al fine di allineare le scadenze temporali dei diversi rapporti concessori, ed ancora a che sia prevista una cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni di proprietà dei beneficiari delle nuove concessioni, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco, in caso di cessazione dell’attività;
b) dichiarato manifestamente infondati i profili di prospettata incompatibilità della nuova disciplina – nelle parti attinenti alla mancata revoca delle precedenti concessioni, alla previsione di cause di revoca, sospensione e decadenza delle concessioni, alla regola dell’esclusività della raccolta dei giuochi pubblici in capo ai nuovi concessionari, e al divieto di cessione della titolarità della concessione – con i principi posti dai citati artt. 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E.
 
Testo Completo:Ordinanza n. 15181 del 5 febbraio 2014 - depositata il 3 aprile 2014
(Terza Sezione Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Andreazza)

sabato 5 aprile 2014

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA - RICHIESTA DI RILASCIO DI BENE DETENUTO SINE TITULO DEL QUALE L'ATTORE ASSUMA DI ESSERE PROPRIETARIO SENZA CHIEDERE L'ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA'

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA - RICHIESTA DI RILASCIO DI BENE DETENUTO SINE TITULO DEL QUALE L'ATTORE ASSUMA DI ESSERE PROPRIETARIO SENZA CHIEDERE L'ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA'
- NATURA DELL'AZIONE - RIVENDICAZIONE O AZIONE PERSONALE - CONDIZIONI - LIMITI
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio per cui le difese di carattere petitorio opposte ad un’azione di rilascio o consegna non determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall’attore come personale, la quale, peraltro, è destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso alla controparte in forza di un negozio come il comodato o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo rigoroso onere probatorio, l’azione di rivendicazione che deve essere proposta quando la domanda sia diretta ad ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo.
 
Testo Completo:Sentenza 28 marzo 2014, n. 7305
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante)

COMUNITÀ EUROPEA - AMMINISTRATORI DEI PARTITI POLITICI - ESONERO DA RESPONSABILITA' EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ART. 87 DEL TRATTATO CE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE

COMUNITÀ EUROPEA - AMMINISTRATORI DEI PARTITI POLITICI - ESONERO DA RESPONSABILITA' EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ART. 87 DEL TRATTATO CE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE


L'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni, di cui all’art. 6 bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, non si traduce in un aiuto di Stato, incompatibile con l'art. 87 del Trattato CE, non essendo riconducibile un partito politico all’accezione, pur ampia, di impresa assunta nell’Unione Europea.

Sentenza 1 aprile 2014, n. 7521
(Terza Sezione Civile, Presidente L. A. Russo, Relatore L. Rubino)

BORSA - ART. 56- QUATER DEL D.L. N. 69 DEL 2013 - ESTENSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE PER L'OFFERTA FUORI SEDE NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - NATURA DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ESCLUSIONE

BORSA - ART. 56- QUATER DEL D.L. N. 69 DEL 2013 - ESTENSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE PER L'OFFERTA FUORI SEDE NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - NATURA DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ESCLUSIONE
La Terza Sezione Civile ha affermato che l'art. 56-quater del d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che il diritto di recesso del risparmiatore per l’offerta fuori sede dei servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013, non è norma di interpretazione autentica, e perciò non sana la nullità dei precedenti contratti privi dell’avviso del recesso accordato all’investitore.
 
Testo Completo:Sentenza del 3 aprile 2014, n. 7776
(Terza Sezione Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore M. Rossetti)

MISURE CAUTELARI – PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA SOLA CUSTODIA IN CARCERE – CONDANNA PER REATO CONTINUATO DI IMPUTATO RISTRETTO IN REGIME CUSTODIALE

MISURE CAUTELARI – PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA SOLA CUSTODIA IN CARCERE – CONDANNA PER REATO CONTINUATO DI IMPUTATO RISTRETTO IN REGIME CUSTODIALE
– PRESUNZIONE APPLICABILE SOLO AD UN REATO SATELLITE – POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA PRESUNZIONE QUALORA IL PRESOFFERTO SUPERI L’ENTITÀ DELLA PENA INFLITTA PER DETTO REATO SATELLITE – ESCLUSIONE
La Seconda Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora un imputato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere venga condannato per reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola predetta misura, sussistente per uno dei reati satellite ai sensi dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., resta ferma anche se il periodo già trascorso dall’imputato in regime custodiale superi l’entità della pena detentiva irrogata in sentenza per tale reato satellite.
 
Testo Completo:Sentenza del 19 marzo 2014 - depositata 2 aprile 2014, n. 15093
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. Casucci, Relatore F. Fiandanese)

STUPEFACENTI – DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI “DROGHE LEGGERE” – SENTENZA N. 32 DEL 2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE – EFFETTI

STUPEFACENTI – DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI “DROGHE LEGGERE” – SENTENZA N. 32 DEL 2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE – EFFETTI
- REVIVISCENZA DEL PREVIGENTE TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIÙ FAVOREVOLE – CONSEGUENZE
La Sesta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, opera necessariamente non solo quando il giudice di merito, applicando la più rigorosa normativa dichiarata incostituzionale, abbia individuato una pena base superiore al massimo previsto dalla previgente legge più favorevole, ma anche quando abbia ritenuto di attenersi ai minimi edittali in vigore prima della dichiarazione di incostituzionalità.
 
Testo Completo:Sentenza del 20 marzo 2014 - depositata 2 aprile 2014, n. 15152
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore G. Paoloni)

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE – SOSPENSIONE CON ORDINANZA APPELLABILE DURANTE LA PENDENZA DEI TERMINI PER LA STESURA DELLA MOTIVAZIONE

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE – SOSPENSIONE CON ORDINANZA APPELLABILE DURANTE LA PENDENZA DEI TERMINI PER LA STESURA DELLA MOTIVAZIONE
– PROROGA DI DETTI TERMINI DISPOSTA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AI SENSI DELL’ART. 154 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. – AUTOMATICO EFFETTO DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA – ESCLUSIONE – EMISSIONE DI ALTRA ORDINANZA APPELLABILE DA PARTE DEL GIUDICE PROCEDENTE - NECESSITÀ
La Sesta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, di cui all’art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., opera anche in relazione all’eventuale periodo di proroga di detti termini disposto – su richiesta dell’estensore - dal Presidente del tribunale o della Corte d’appello ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen. purchè, dopo il provvedimento presidenziale di proroga, il giudice procedente emetta un’ulteriore ordinanza appellabile di sospensione dei termini di custodia, ai sensi dell’art. 304, comma primo, cod. proc. pen..
 
Testo Completo:Sentenza del 19 marzo 2014 - depositata 2 aprile 2014, n. 15162
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. de Roberto, Relatore A. Petruzzellis)

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
- LIMITI DI DURATA - RINVIO DELL'UDIENZA OTTENUTO DAL DIFENSORE PER CONTEMPORANEO ALTRO IMPEGNO PROFESSIONALE - APPLICABILITA' - AMMISSIBILITA' - CONSEGUENZE
Con sentenza depositata il 6 marzo 2014 la Quarta sezione della Corte di cassazione, in consapevole contrasto con il diverso orientamento formatosi in materia (Sez. I 44609/08 Rv 242042; Sez. II 17344/11 Rv 250076), ha affermato che l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l’udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
 
Testo Completo:Sentenza n. 10926 del 18 dicembre 2013, depositata il 6 marzo 2014 
(Quarta Sezione Penale, Presidente P. A. Sirena, Relatore G. Grasso)

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - OMESSO INTERROGATORIO SU ALCUNI DEI FATTI OGGETTO DELLE IMPUTAZIONI

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - OMESSO INTERROGATORIO SU ALCUNI DEI FATTI OGGETTO DELLE IMPUTAZIONI
- SINDACATO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - POSSIBILITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - ABNORMITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE
Con sentenza emessa il 20 gennaio 2014, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato, in tema di giudizio immediato, che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui non sia da questi dimostrato che il previo interrogatorio dell’imputato è stato assunto su tutti i fatti storici contestati, indipendentemente dal loro inquadramento giuridico. (In fattispecie in cui il giudizio immediato aveva ad oggetto più imputazioni e l’interrogatorio dell’imputato era stato omesso per i reati per i quali il giudice delle indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di misura cautelare).
 
Testo Completo:Sentenza n. 14740 del 20 gennaio 2014 - depositata il 28 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore A. Settembre)

PREVIDENZA - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE - ESTENSIBILITA', AL CREDITO ACCESSORIO, DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE RIFERITI AL CREDITO PRINCIPALE

PREVIDENZA - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE - ESTENSIBILITA', AL CREDITO ACCESSORIO, DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE RIFERITI AL CREDITO PRINCIPALE
La Sezione Lavoro, ravvisando un contrasto sullo specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’assoggettabilità o meno delle somme aggiuntive, dovute per l'omesso o ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva, al medesimo regime prescrizionale di quest’ultima, con particolare riferimento alla possibilità di estendere al credito accessorio gli atti di interruzione della prescrizione riferiti al credito principale.
 
Testo Completo:Ordinanza 1° aprile 2014, n. 7569
(Sezione Lavoro, Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore A. Manna)

TRIBUTI - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAINS - PARTECIPAZIONE QUALIFICATA - AZIONI - USUFRUTTO DEI GENITORI - INCLUSIONE

TRIBUTI - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAINS - PARTECIPAZIONE QUALIFICATA - AZIONI - USUFRUTTO DEI GENITORI - INCLUSIONE
In tema di plusvalenze di cui alla lett. c, comma 1, dell’art. 81 (ora 67) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cessione delle azioni delle quali il genitore è proprietario non può essere tenuta distinta da quella delle azioni del figlio minore, su cui il genitore esercita l’usufrutto legale, ai fini della configurabilità della partecipazione societaria qualificata.
 
Testo Completo:Sentenza del 19 marzo 2014, n. 6360
(Sezione Tributaria, Presidente A. Cappabianca, Estensore A. Greco)

TRIBUTI - ACCORDO SULLA RENDITA CATASTALE CONTENUTO IN UN VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - MODIFICABILITA' - CONDIZIONI

TRIBUTI - ACCORDO SULLA RENDITA CATASTALE CONTENUTO IN UN VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - MODIFICABILITA' - CONDIZIONI
La possibilità di modificare l’accordo in ordine alla rendita catastale contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale non è preclusa qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell’accordo che giustifichi il riesame della situazione.
 
Testo Completo:Sentenza 25 marzo 2014, n. 7057
(Sezione Tributaria, Presidente  A. Merone, Estensore  M. Meloni)

PROCESSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - MANCATA NOTIFICAZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO -

PROCESSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - MANCATA NOTIFICAZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO -
ART. 19, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992 - INTERPRETAZIONE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE TRIBUTARIO, IN ASSENZA DI SPECIFICA DOMANDA O PREVISIONE DI LEGGE CHE RICHIEDA UN ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO, DI PROCEDERE ALLA RICOGNIZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO "INCIDENTER TANTUM" - RIMESSIONE ALLE S.U.
La Sezione Tributaria, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla possibilità, o meno, di interpretare l’art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che, laddove non obbliga ad impugnare l’atto presupposto, dovrebbe consentire al giudice tributario, quando manchi una specifica domanda di accertamento con efficacia di giudicato circa la pregiudiziale legittimità dell’atto prodromico e non vi sia una specifica legge che un tale giudicato imponga, una ricognizione dell’atto presupposto “incidenter tantum”, senza che da ciò debba farsi discendere alcun fittizio effetto di definitività di un atto presupposto mai notificato.
 
Testo Completo:Ordinanza 26 marzo 2014, n. 7033
(Sezione Tributaria, Presidente  A. Merone, Estensore  E. Bruschetta)

TRIBUTI - IVA - ATTO DI ASSEGNAZIONE DI AREA, UBICATA IN ZONA INDUSTRIALE, PRECEDENTEMENTE ACQUISITA DA UN COMUNE A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONCLUSASI CON ACCORDO BONARIO DI VENDITA

TRIBUTI - IVA - ATTO DI ASSEGNAZIONE DI AREA, UBICATA IN ZONA INDUSTRIALE, PRECEDENTEMENTE ACQUISITA DA UN COMUNE A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONCLUSASI CON ACCORDO BONARIO DI VENDITA
- ASSOGGETTABILITA' ALLA SUDDETTA IMPOSTA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO
L’atto di assegnazione di un’area, ubicata in zona industriale (PIP), precedentemente acquistata dal Comune a seguito di procedura espropriativa conclusasi con un accordo bonario di vendita, non è assoggettabile ad IVA, trattandosi comunque di atto posto in essere da un ente pubblico al fine istituzionale della realizzazione della suddetta zona, e, quindi, di imperio e al di fuori di qualsiasi attività di impresa.
 
Testo Completo:Sentenza 28 marzo 2014, n. 7339
(Sezione Tributaria, Presidente  A. Merone, Estensore  E. Bruschetta)

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che, in tema di determinazione del compenso che il condannato deve rifondere per le prestazioni del patrono di parte civile, il giudice, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali operata dall’art. 9, comma primo del d.l. n. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), deve fare riferimento ai parametri stabiliti dal d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 e fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
(Nel caso di specie è stata annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, la statuizione del giudice di merito che aveva determinato l’entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza distinguere gli onorari dovuti per le diverse fasi del procedimento e senza indicare le modalità di calcolo praticate, pervenendo a un risultato globale sensibilmente inferiore ai valori medi indicati dalla Tabella B del d.m. sopra citato).

Sentenza n. 14335 del 12 febbraio 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore L. Pistorelli)

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
– ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 62 DEL 2004 DICHIARATA CON SENTENZA N. 294 DEL 2006 – CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE – TERMINE BIENNALE EX ART. 100 DEL D.P.R. CIT. – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che la condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall’art. 90, comma secondo del d.P.R. n. 570 del 1960 (cd. Testo unico delle leggi elettorali), nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all’art. 479 cod. pen..
Al delitto in esame è applicabile il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 157 cod. pen. (sei anni, prorogabili fino a sette anni e mezzo per effetto degli atti interruttivi) e non il termine biennale previsto dall’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 poiché detta disposizione non si riferisce all’azione penale del pubblico ministero, ma disciplina esclusivamente la decadenza della cd. azione popolare, quella che qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile con riguardo a qualunque reato previsto dall’indicato Testo Unico.
 
Testo Completo:Sentenza n. 14342 del 12 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Marasca, Relatore L. Pistorelli)

STUPEFACENTI – IPOTESI LIEVE (ART. 73, COMMA QUINTO DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990) - SENTENZA CORTE COST. N. 32 DEL 2014 – EFFETTI – RETROATTIVITA’ IN MITIUS

STUPEFACENTI – IPOTESI LIEVE (ART. 73, COMMA QUINTO DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990) - SENTENZA CORTE COST. N. 32 DEL 2014 – EFFETTI – RETROATTIVITA’ IN MITIUS
La Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che la sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014 - annullando gli artt. 4-bis e 4-vicies del d.l. n. 272 del 2005, convertito nella legge n. 49 del 2006 - ha determinato la reviviscenza della disciplina originaria dell’art. 73, comma quinto d.p.r. n. 309 del 1990 che, in materia di “droghe leggere”, prevedeva una cornice sanzionatoria (da sei mesi a quattro anni di reclusione) più mite di quella introdotta dalla normativa dichiarata incostituzionale (da uno a cinque anni di reclusione) e che perciò deve prevalere nella disciplina dei fatti commessi e giudicati sotto il vigore di quella normativa. La Corte ha chiarito che le sanzioni originariamente previste dal d.p.r. cit. prevalgono anche su quelle introdotte dalla più recente riformulazione legislativa dell’ipotesi lieve (art. 2 del d.l. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni della legge n. 10 del 2014), posto che essa è applicabile ai soli reati commessi a partire dal 24 dicembre 2013 e le sue previsioni risultano più rigorose (da uno a cinque anni di reclusione).
 
Testo Completo:Sentenza n. 14293 del 20 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore E. Aprile)

STUPEFACENTI – ART. 80 COMMA PRIMO LETT. E) DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990 – AGGRAVANTE OGGETTIVA – ART. 59, COMMA SECONDO COD. PEN. – IMPUTAZIONE A TITOLO DI COLPA - FATTISPECIE

STUPEFACENTI – ART. 80 COMMA PRIMO LETT. E) DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990 – AGGRAVANTE OGGETTIVA – ART. 59, COMMA SECONDO COD. PEN. – IMPUTAZIONE A TITOLO DI COLPA - FATTISPECIE
La Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che l’aggravante prevista dall’art. 80, comma primo lett. e) del d.p.r. n. 309 del 1990 (sostanze stupefacenti adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva) integra una circostanza oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente, ai sensi dell’art. 59, comma secondo cod. pen., che l’agente abbia ignorato per colpa (da verificarsi in termini di prevedibilità concreta), l’esistenza dei suoi elementi costitutivi.

Sentenza n. 14295 del 20 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore E. Aprile)