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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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domenica 12 giugno 2011

LEGGE PENALE - DIRETTIVA COMUNITARIA C.D. RIMPATRI - ART. 14, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286 DEL 1998 - DISAPPLICAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - RINUNCIA AL RICORSO - CONSEGUENZE

LEGGE PENALE - DIRETTIVA COMUNITARIA C.D. RIMPATRI - ART. 14, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286 DEL 1998 - DISAPPLICAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - RINUNCIA AL RICORSO - CONSEGUENZE

L’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva comunitaria 2008/115 (c.d. rimpatri), che osta al trattamento penale del soggiorno irregolare dello straniero conseguente soltanto alla violazione di un ordine di allontanamento dallo Stato, comporta la disapplicazione anche della norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-quater, d. lgs. n. 286 del 1998, il che si risolve in una sostanziale abolitio criminis, rilevabile dalla Corte di cassazione, ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per non essere il fatto più previsto come reato, pur se sia intervenuta medio tempore rinuncia al ricorso da parte dell’imputato.

Sentenza n. 22105 del 28 aprile 2011 - depositata il 1° giugno 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tomassi, Relatore P. M. S. Caprioglio)

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI - TERMINI - NATURA PERENTORIA O MENO - DOMANDA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI - TERMINI - NATURA PERENTORIA O MENO - DOMANDA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La S.C. ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla seguente questione: "se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno del paese, dall'art. 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso".

Ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente M. Pivetti, Relatore B. Virgilio)

TRIBUTI - AIUTI DI STATO - SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI PREVISTI DAL REGIME "DE MINIMIS" - RECUPERO

TRIBUTI - AIUTI DI STATO - SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI PREVISTI DAL REGIME "DE MINIMIS" - RECUPERO

In tema di aiuti di Stato la S.C. ha affermato che gli importi previsti dal regime "de minimis" rappresentano una soglia entro la quale si presume che non si possa verificare alcuna alterazione della concorrenza per la pochezza della somma in questione, con la conseguenza che, quando la soglia viene superata, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza.

Sentenza n. 11228 del 20 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente D. Plenteda, Relatore A. Merone)


TRIBUTI - AZIENDA IN PERDITA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONFIGURABILITA' - CONSEGUENZE

TRIBUTI - AZIENDA IN PERDITA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONFIGURABILITA' - CONSEGUENZE

La S.C. ha affermato che anche in relazione ad un’azienda in perdita può configurarsi l’avviamento commerciale, il quale, in caso di acquisto dell’azienda, può essere iscritto nell’attivo del bilancio da parte della società acquirente, con conseguente deducibilità dai redditi d’impresa delle relative quote di ammortamento.

Sentenza n. 10586 del 13 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore S. Olivieri)

TRIBUTI - ACCERTAMENTO MEDIANTE GLI STUDI DI SETTORE

TRIBUTI - ACCERTAMENTO MEDIANTE GLI STUDI DI SETTORE
La S.C. ha ribadito, in tema di accertamento mediante gli studi di settore, che, in presenza di uno scostamento rispetto ai dati forniti dagli studi, il contribuente è ammesso da fornire le ragioni dello scarto tra l'accertato e il dichiarato, smentendo voce per voce i dati dell'Ufficio.

Testo Completo: Ordinanza n. 10778 del 16 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore V. Di Domenico)




TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO L'AVVISO DI MORA - RAVVEDIMENTO - ESCLUSIONE

TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO L'AVVISO DI MORA - RAVVEDIMENTO - ESCLUSIONE

La S.C. ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la fattispecie del ravvedimento, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone che il versamento delle sanzioni e degli oneri accessori sia effettuato dal contribuente spontaneamente e non è configurabile nelle ipotesi in cui - esaurite le fasi di accertamento della violazione e di irrogazione delle sanzioni - l'amministrazione proceda alla riscossione coattiva delle stesse, notificando al contribuente l'avviso di mora.

Sentenza n. 10592 del 13 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore A. Valitutti)


TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA

TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA
La S.C. ha affermato che la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate, ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo.

Testo Completo: Sentenza n. 10430 del 12 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente M. D'Alonzo, Relatore G. Caracciolo)



TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA

TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA

La S.C. ha affermato che, ai fini del rimborso del credito Iva, è sufficiente la richiesta in sede di dichiarazione annuale e non è necessaria una specifica ed ulteriore richiesta di rimborso.

Sentenza n. 10428 del 12 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente M. D'Alonzo, Relatore E. Ferrara)


NULLITA' PROCESSUALI - GIUDIZIO CAMERALE D'APPELLO - AVVISO D'UDIENZA - CODIFENSORE DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - DEDUCIBILITA' - LIMITI

NULLITA' PROCESSUALI - GIUDIZIO CAMERALE D'APPELLO - AVVISO D'UDIENZA - CODIFENSORE DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - DEDUCIBILITA' - LIMITI

Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati.

Sentenza n. 22242 del 27 gennaio 2011 - depositata il 1° giugno 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente G.M. Cosentino, Relatore F. Fiandanese)

STUPEFACENTI - VENDITA - ATTENUANTE DEL CONSEGUIMENTO DI UN LUCRO DI SPECIALE TENUITA' - APPLICABILITA' - CONCORSO CON L'ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' - CONFIGURABILITA'

STUPEFACENTI - VENDITA - ATTENUANTE DEL CONSEGUIMENTO DI UN LUCRO DI SPECIALE TENUITA' - APPLICABILITA' - CONCORSO CON L'ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' - CONFIGURABILITA'
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti ed è compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma quinto, del d. P.R. n. 309/1990.

Testo Completo: Sentenza n. 20937 del 18 gennaio 2011 - depositata il 25 maggio 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Serpico, Relatore G. Paoloni)


REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – PLURALITA’ DI FATTI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – CONCORSO DI REATI - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – TERMINI - DECORRENZA

REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – PLURALITA’ DI FATTI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – CONCORSO DI REATI - SUSSISTENZA
Le Sezioni Unite, risolvendo un risalente contrasto interpretativo, hanno precisato che in caso di pluralità di condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento, le medesime mantengono autonomia, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen. Nella stessa occasione la Corte ha altresì escluso che, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, sia configurabile la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale.
IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – TERMINI - DECORRENZA
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e che il suddetto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, precisando altresì che, qualora il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della motivazione della suindicata sentenza, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare.

Testo Completo: Sentenza n. 21039 del 27 gennaio 2011 - depositata il 26 maggio 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore N. Milo)


RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SCRITTO ANONIMO

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SCRITTO ANONIMO
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Sentenza n. 11004 del 19 maggio 2011

(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore A. Spirito)


PENA - RECIDIVA - AUMENTI SUPERIORI A UN TERZO - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE - CONSEGUENZE

PENA - RECIDIVA - AUMENTI SUPERIORI A UN TERZO - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE - CONSEGUENZE

Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui la recidiva che può determinare un aumento di pena superiore a un terzo è circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, è soggetta, nel caso di concorso con altre circostanze dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. La circostanza più grave si individua in quella con la previsione di pena più alta nel massimo edittale e, se la concorrente ha però una pena più elevata nel minimo edittale, la pena in concreto irrogata non può essere inferiore a quest’ultima previsione edittale. Hanno poi precisato che alla stessa regola soggiace la recidiva c.d. obbligatoria, di cui all’art. 99 comma 5 cod. pen., applicabile nei confronti del soggetto già recidivo per un qualunque reato che commetta un delitto ricompreso nel catalogo di cui all’art. 407 comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

Sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011 - depositata il 24 maggio 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Cassano)

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - DELITTO COLPOSO - CONFIGURABILITA' - LIMITI - FATTISPECIE

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - DELITTO COLPOSO - CONFIGURABILITA' - LIMITI - FATTISPECIE
La scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, di cui agli artt. 47 e 167 c.p.m.p., contestata in relazione alla cd. strage di Nassiriyah).

Testo Completo: Sentenza n. 20123 del 20 gennaio 2011 - depositata il 20 maggio 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore U. Zambetti)