Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

sabato 31 maggio 2008

SANZIONI AMMINISTRATIVE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA


SANZIONI AMMINISTRATIVE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA
Non è illegittima per violazione dell’obbligo di effettuare la contestazione immediata l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del conducente di un ciclomotore che circolava senza casco sulla base di un verbale redatto da un agente di polizia municipale non motorizzato.

Testo Completo:
Sentenza n. 12865 del 21 maggio 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Vella, Relatore L. Mazziotti Di Celso)

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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ESIMENTI PER OFFESE IN SCRITTI DIFENSIVI - Sentenza n. 12167/2008 (SS. UU.)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ESIMENTI PER OFFESE IN SCRITTI DIFENSIVI - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati non sono applicabili le esimenti per offese contenute in scritti difensivi e discorsi, previste dall’art. 598 c.p. e dall’art. 4, l. n. 689 del 1981, rispettivamente in materia di processo penale e di procedimento relativo all’irrogazione di sanzioni amministrative, stante la diversità della funzione del procedimento disciplinare rivolto all’accertamento della violazione delle regole deontologiche.

Testo Completo:
Sentenza n. 12167 del 15 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Corona, Relatore L. Mazziotti Di Celso)

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giovedì 29 maggio 2008

Edilizia - Sentenza n. 17954 del 26 febbraio 2008

EDILIZIA - INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A. SU AREA PAESAGGISTICAMENTE VINCOLATA - CONFIGURABILTIA' DEL REATO EDILIZIO - ESCLUSIONE - RAGIONI

Sentenza n. 17954 del 26 febbraio 2008 - depositata il 6 maggio 2008
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale era contestato all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la stessa volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la Corte si è soffermata sui rapporti tra d.i.a. e la cosiddetta super-d.i.a. e sulla rilevanza che il vincolo paesaggistico ha sul reato edilizio. In particolare, la Corte, dopo aver precisato che nel caso di specie si trattava di intervento di ristrutturazione edilizia realizzabile anche con semplice d.i.a. e pur sottolineando che gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata della d.i.a. solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, ha innovativamente affermato che quando si tratta di interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai soli interventi ammessi al regime della super–d.i.a. contemplati dall’art. 22, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001.



GIURISDIZIONE – CONTRATTO DI VENDITA DI COSA FUTURA - Sentenza n. 11656 del 12 maggio 2008

GIURISDIZIONE – CONTRATTO DI VENDITA DI COSA FUTURA - AZIONE DI RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
In tema di riparto di giurisdizione, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia relativa ad azione di responsabilità nei confronti della P.A. promossa da un privato a seguito dell’esito negativo di trattative intercorse, a partire dall’anno 2001, per la stipulazione di un contratto di vendita di cosa futura, in quanto - una volta esclusa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 6 della legge n. 205 del 2000 (in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’affidamento di appalto di lavori, servizi e forniture) – si è ritenuto che la pretesa avesse consistenza di diritto soggettivo, giacché l’attore non postulava la demolizione di atti amministrativi, né contestava la procedura di individuazione del contraente, ma allegava soltanto l’esistenza di un illecito extracontrattuale da parte della medesima P.A..

Testo Completo:
Sentenza n. 11656 del 12 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)


GIURISDIZIONE – CONTRATTO DI VENDITA DI COSA FUTURA - Sentenza n. 11656 del 12 maggio 2008

GIURISDIZIONE – CONTRATTO DI VENDITA DI COSA FUTURA - AZIONE DI RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
In tema di riparto di giurisdizione, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia relativa ad azione di responsabilità nei confronti della P.A. promossa da un privato a seguito dell’esito negativo di trattative intercorse, a partire dall’anno 2001, per la stipulazione di un contratto di vendita di cosa futura, in quanto - una volta esclusa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 6 della legge n. 205 del 2000 (in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’affidamento di appalto di lavori, servizi e forniture) – si è ritenuto che la pretesa avesse consistenza di diritto soggettivo, giacché l’attore non postulava la demolizione di atti amministrativi, né contestava la procedura di individuazione del contraente, ma allegava soltanto l’esistenza di un illecito extracontrattuale da parte della medesima P.A..

Testo Completo:
Sentenza n. 11656 del 12 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)

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PROFESSIONI – AVVOCATI – Sentenza n. 11653 del 12 maggio 2008

PROFESSIONI – AVVOCATI – SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TERMINE MINIMO PER LA REISCRIZIONE
Con riferimento alla reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non è applicabile in via analogica la norma (art. 47, r.d.l. n. 1578 del 1933) che prevede il decorso di cinque anni dal diverso provvedimento della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata, previsto (art. 17 dello stesso testo legislativo) per l’iscrizione all’albo.

Testo Completo:
Sentenza n. 11653 del 12 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari)

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PROCESSO CIVILE - Sentenza n. 11652 del 12 maggio 2008

PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - ART. 366 BIC C.P.C. - VIZIO DI MOTIVAZIONE
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione in cui si denuncia il vizio di motivazione è inammissibile quando non sono indicate le circostanze rilevanti ai fini della decisione in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata.

Testo Completo:
Sentenza n. 11652 del 12 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari)


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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Sentenza n. 11037 del 6 maggio 2008

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – SANZIONI DISCIPLINARI – CONSULENZA TECNICA CON QUESITI GIURIDICI
Può ledere il prestigio dell’ordine giudiziario (ai sensi dell’art. 18 del r.d. n. 511 del 1946) il comportamento del P.M. che, in violazione dell’art. 359 c.p.p., nomini e si avvalga di consulenti tecnici incaricandoli di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica dei fatti e la conformità a diritto dei comportamenti atteso che l’errore professionale del magistrato è idoneo a rivelare il difetto di consapevolezza dell’essenza della funzione istituzionale.

Testo Completo:
Sentenza n. 11037 del 6 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Corona, Relatore P. Picone)


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DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE

DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - MANCATA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE SPECIALE - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - COMPATIBILITA'
Sentenza n. 19966 del 9 aprile 2008 - depositata il 19 maggio 2008 (Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Cordova)
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale veniva contestata all’imputato la condotta di violenza sessuale ai danni di persona minorenne, la Corte si è soffermata sulla questione della compatibilità tra l’attenuante speciale prevista dall’art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. e le attenuanti generiche. In particolare, ha ritenuto legittima la mancata concessione da parte del giudice di merito dell’attenuante de qua a fronte della concessione delle circostanze attenuanti generiche per l’incensuratezza e, nell’escludere l’eccepita illogicità della motivazione sul punto, ha affermato che mentre l’incensuratezza attiene alla mancanza di precedenti, invece la gravità dei fatti (cui si riferisce l’attenuante speciale) riguarda la condotta concretamente posta in essere, indipendentemente dall’essere o meno il reo immune da precedenti penali. Diversamente opinando, afferma la Corte, il delitto di violenza sessuale potrebbe essere ritenuto di “minore gravità” se commesso da un incensurato.
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DELITTI CONTRO LA PERSONA

DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - PENA ACCESSORIA DELLA PERDITA DELLA POTESTA' GENITORIALE - ESTENSIONE ANCHE AI FIGLI ESTRANEI ALL'ABUSO - SUSSISTENZA Sentenza n. 19729 del 3 aprile 2008 - depositata il 16 maggio 2008 (Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato)
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per aver abusato sessualmente della figlia minore, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che aveva irrogato la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale nei confronti non solo della figlia minore vittima dell’abuso, ma anche nei confronti dell’altro figlio, estraneo alla condotta di abuso. La Corte, sul punto, ha affermato che tale pena accessoria si riferisce a tutti i figli e non solo a quello vittima dell’abuso sessuale da parte del genitore esercente la potestà, non solo per la formulazione letterale della norma che non fa alcuna distinzione al riguardo (art. 609 nonies, comma primo, n. 1, cod. pen.), ma anche per la ratio legislativa che la ispira, intendendo la norma sanzionare l’indegnità del genitore in quanto tale e non in rapporto a questo o quel figlio determinato, poiché se un genitore ha gravemente mancato ai suoi doveri morali verso un figlio, è indegno di esercitare la sua potestà genitoriale anche nei confronti degli altri figli.

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GIUDIZIO ABBREVIATO - ATTI UTILIZZABILI - AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA - RAPPORTI CON QUELLA DELLA MINORE ETA' -

UDIENZA PRELIMINARE - MODIFICA DEL FATTO (LOCUS COMMISSI DELICT) - CONSEGUENZE - GIUDIZIO ABBREVIATO - ATTI UTILIZZABILI - AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA - RAPPORTI CON QUELLA DELLA MINORE ETA'
Sentenza n. 19725 del 3 aprile 2008 - depositata il 16 maggio 2008 (Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore C. Petti)

Con un’articolata decisione, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato in sede di giudizio abbreviato per aver reiteratamente abusato sessualmente di persone minori di età, la Corte ha avuto modo di soffermarsi su alcune questioni di diritto processuale e sostanziale. Quanto alle prime, soffermandosi sulla disposizione dell’art. 423 cod. proc. pen., ha affermato il principio di diritto per il quale la modifica dell’imputazione relativa al solo locus commissi delicti non determina un fatto nuovo ma una mera variazione dell’originaria contestazione, senza necessità di notifica al contumace; quanto, poi, alla individuazione degli atti utilizzabili nel giudizio abbreviato (art. 416 cod. proc. pen.), ha ritenuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in processo separato, ma oggettivamente cumulativo, relativo ad imputazioni analoghe da cui il reo era stato prosciolto, poiché, a prescindere dall’ammissibilità di tale separazione, “non si può comunque atomizzare la valutazione della prova specialmente se i vari reati addebitati alla medesima persona siano stati commessi in concorso formale o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”. Infine, sotto il profilo sostanziale, la S.C. ha affermato che, in materia di abuso sessuale in danno di minori, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. (minorata difesa) è compatibile con quella della minore età (art. 609 ter, ultimo comma, cod. pen.), ove l’imputato non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto, mentre l’aggravante speciale prescinde dalle modalità dell’azione, quella comune riguarda proprio tali modalità (nel caso in esame le due aggravanti sono state ritenute compatibili avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell’aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.).

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martedì 27 maggio 2008

CONTRATTI BANCARI – MUTUO FONDIARIO – INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO – CONSEGUENZE - Sentenza n. 12639 del 19 maggio 2008

CONTRATTI BANCARI – MUTUO FONDIARIO – INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO – CONSEGUENZE
Sentenza n. 12639 del 19 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)
In tema di mutuo fondiario, le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che, in ipotesi di inadempimento del mutuatario, l’esercizio della condizione risolutiva da parte dell’Istituto di credito mutuante determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza per il mutuatario di provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, all’immediata restituzione della somma capitale, ma non degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi poi calcolare sul credito così determinato gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale.
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GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E ORDINARIO – CONFINI - Sentenza n. 10443 del 23 aprile 2008

GIURISDIZIONE – SERVIZI PUBBLICI – PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA – RAI - ASSOGETTABILITA’ – LIMITI – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E ORDINARIO – CONFINI
Sentenza n. 10443 del 23 aprile 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Forte)
Decidendo un ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato, le S.U. – premesso che la RAI è un’impresa pubblica da qualificarsi come organismo di diritto pubblico, come tale assoggettata alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente negli appalti di valore eccedente le soglie comunitarie, con l’eccezione degli appalti relativi ai servizi di radiodiffusione e televisione – hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento alla procedura di affidamento (nella specie applicabile alla RAI perché relativa al servizio di vigilanza) ed hanno cassato la sentenza nella parte in cui aveva annullato i contratti stipulati e pronunciato sui relativi effetti, riscontrando un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo in presenza della giurisdizione del giudice ordinario sui contratti.

venerdì 23 maggio 2008

LAVORO PUBBLICO- COMPENSO DEL MEDICO ASL DISTACCATO PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO Sentenza n. 9977 del 16 aprile 2008

LAVORO PUBBLICO- COMPENSO DEL MEDICO ASL DISTACCATO PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO
Sentenza n. 9977 del 16 aprile 2008 (Sezione Lavoro, Presidente S. Senese, Relatore A. Celentano)
Nel rapporto tra l'azienda sanitaria locale (ASL) datrice di lavoro ed un medico che presti per conto della prima attività presso l'azienda universitaria policlinico (AUP) dell'università, sulla misura del compenso dovuto al dipendente, come determinato con norma regolamentare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. b), del d.m. 31 luglio 1997, non incide il compenso che la ASL deve ricevere dall'AUP per l'attività del proprio dipendente, essendo quest'ultimo terzo rispetto ai detti accordi.

LAVORO PUBBLICO - PERSONALE SCOLASTICO - DISPENSA DAL SERVIZIO Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008

LAVORO PUBBLICO - PERSONALE SCOLASTICO - DISPENSA DAL SERVIZIO
Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008 (Sezione Lavoro, Presidente S. Senese, Relatore G. Bandini)
A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche delle funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale o periferica in materia di stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacità didattica, dovendosi escludere che tale competenza rientri tra quelle rimaste riservate all'amministrazione centrale o periferica.
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PRESCRIZIONE E DECADENZA - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI Sentenza n. 8650 del 3 aprile 2008

PRESCRIZIONE E DECADENZA - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI Sentenza n. 8650 del 3 aprile 2008
(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore U. Morcavallo)
In tema di impugnazione del provvedimento definitivo relativo alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, trova applicazione il termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria, il quale decorre dalla data di definizione del provvedimento amministrativo contenzioso ovvero, nel caso del loro inutile decorso, dalla scadenza dei relativi termini; la Corte ha peraltro escluso che possa incidere sul predetto termine decadenziale la violazione dell’obbligo dell’istituto previdenziale di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione con l’indicazione dei gravami proponibili, violazione che invece secondo la pronuncia impedisce il decorso del termine generale di decadenza ex art. 47 co. 5 del d.P.R. n. 639 del 1970.
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GIUDIZIO DI CASSAZIONE – QUESITO DI DIRITTO Sentenza n. 11535 del 9 maggio 2008

GIUDIZIO DI CASSAZIONE – QUESITO DI DIRITTO
Sentenza n. 11535 del 9 maggio 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore G. Urban)
Nell’elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto, la Suprema Corte ha precisato che il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità. Ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso.
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CONTRATTI- MEDIAZIONE IMMOBILIARE - COMPENSO PER CONCLUSIONE DI LEASING Sentenza n. 11521 del 9 maggio 2008


CONTRATTI- MEDIAZIONE IMMOBILIARE - COMPENSO PER CONCLUSIONE DI LEASING
Sentenza n. 11521 del 9 maggio 2008 (Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore P. D'Amico)
Nella mediazione, la maturazione del diritto alla provvigione non deriva tanto dalla conclusione del contratto, ma “dall’affare”, termine che comprende qualsiasi operazione di contenuto economico che si risolva, a prescindere dalla forma negoziale adoperata, in un’utilità di carattere patrimoniale in relazione all’obiettivo prefisso dalle parti; ne consegue che la conclusione di una compravendita tramite locazione finanziaria può considerarsi, in relazione agli obiettivi perseguiti dalle parti, affare identico alla compravendita stessa ai fini della maturazione del diritto alla provvigione in capo al mediatore.

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CONTRATTI – FALSUS PROCURATOR – RATIFICA TACITA - Sentenza n. 11509 del 9 maggio 2008


CONTRATTI – FALSUS PROCURATOR – RATIFICA TACITA
Sentenza n. 11509 del 9 maggio 2008 (Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore G. Levi)
La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator, che lo rende efficace nei confronti del dominus, può essere fatta implicitamente, ad esempio mediante l’accettazione della somma riscossa dal falsus procurator, mentre non occorre la forma scritta, neppure ove tale sia la forma dell’atto seguita di fatto dal falsus procurator (in quanto prescritta ad probationem dalla legge).
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PROCESSO CIVILE – Sentenza n. 11506 del 9 maggio 2008


PROCESSO CIVILE – SOSTITUZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE QUALE RELATORE AL COLLEGIO
Sentenza n. 11506 del 9 maggio 2008 (Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore P. D'Amico)
Il provvedimento di sostituzione del giudice istruttore (con altro relatore al collegio) non richiede espressa motivazione e può essere anche orale, e viene emesso nell’esercizio di un’attività discrezionale che resta insindacabile in sede di legittimità, tanto più che la violazione del principio di immutabilità del giudice istruttore e della composizione del collegio giudicante è una mera irregolarità di carattere interno e come tale non incidente sulla validità dell’atto né su quella del giudizio o della sentenza.

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CANONI DOVUTI DAL PUBBLICO DIPENDENTE PER IL GODIMENTO DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 10870 del 30 aprile 2008

GIURISDIZIONE – CANONI DOVUTI DAL PUBBLICO DIPENDENTE PER IL GODIMENTO DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO – INADEMPIMENTO – CONTROVERSIA RELATIVA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Ordinanza n. 10870 del 30 aprile 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Finocchiaro)
In una controversia avente ad oggetto, da un lato, l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza e, dall'altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, del giudice del lavoro in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un “danno” ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, che non si configura, però, come attività posta in essere dal dipendente pubblico “nell'esercizio delle sue funzioni”, così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

PROFESSIONI – AVVOCATI – Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 11213 dell'8 maggio 2008


PROFESSIONI – AVVOCATI – GIUDIZIO DISCIPLINARE – RICORSO AL CNF – PROPOSIZIONE PERSONALE DELL’AVVOCATO SOSPESO – INAMMISSIBILITA’
Ordinanza n. 11213 dell'8 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. Morelli)
Stante la natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell’ordine, il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall’avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione, che è privo dello ius postulandi.
Leggi l'ordinanza

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PROCESSO CIVILE – REVOCAZIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI - Sezioni Unite Civili Sentenza n. 10867 del 30 aprile 2008


PROCESSO CIVILE – REVOCAZIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI – SENTENZE DI LEGITTIMITA’ – ESCLUSIONE - FONDAMENTO
Sentenza n. 10867 del 30 aprile 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme')
Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l’impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale – condivisibile anche alla luce della circostanza che l’ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.
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mercoledì 21 maggio 2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Sentenza n. 15650 del 10 aprile 2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - DOCUMENTAZIONE - TESTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI
Sentenza n. 15650 del 10 aprile 2008 - depositata il 15 aprile 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Colla)
La mancata allegazione del “ testo delle disposizioni di legge applicabili”, richiesta dall’art. 6, comma 4, lett. b) L. 69/2005, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo qualora sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti delle esatta cognizione della portata della norma straniera, come ad es. ai fini della verifica della “doppia punibilità”.
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DELITTI CONTRO LA PERSONA - Sentenza n. 15323 del 15 febbraio 2008

DELITTI CONTRO LA PERSONA - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - IMMUNITA' EX ART. 68 COST. - NATURA GIURIDICA DI CAUSA DI NON PUNIBILITA' - CONSEGUENZE
Sentenza n. 15323 del 15 febbraio 2008 - depositata l'11 aprile 2008
(Sezione Quinta Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. Fumo)
La Corte ha affermato che l’immunità assicurata ai membri del Parlamento dall’art. 68 Cost. ha natura di causa di non punibilità, sicché, in tema di diffamazione a mezzo stampa, essa non giova all’eventuale concorrente nel reato, né al direttore del giornale che, violando il precetto di cui all’art. 57 cod. pen., non abbia impedito la condotta diffamatoria.
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Sentenza n. 11853 del 12 maggio 2008 - PROFESSIONI – AVVOCATI

PROFESSIONI – AVVOCATI – SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TERMINE MINIMO PER LA REISCRIZIONE
Sentenza n. 11853 del 12 maggio 2008
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore E. Migliucci)

Con riferimento alla reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non è applicabile in via analogica la norma (art. 47 r.d.l. n. 1578 del 1933) che prevede il decorso di cinque anni dal diverso provvedimento della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata, previsto per l’iscrizione all’albo (art. 17 dello stesso testo legislativo).
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Ordinanza n. 10817 del 29 aprile 2008 - RICORSO PER CASSAZIONE – PARTE CONTUMACE IN APPELLO - NOTIFICA AL PROCURATORE DEL PRIMO GRADO – NULLITA’

PROCESSO CIVILE – RICORSO PER CASSAZIONE – PARTE CONTUMACE IN APPELLO - NOTIFICA AL PROCURATORE DEL PRIMO GRADO – NULLITA’
Ordinanza n. 10817 del 29 aprile 2008
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica)
Risolvendo il contrasto in ordine alla ricorrenza della nullità, con conseguente possibilità di rinnovazione, o della inesistenza, nell’ipotesi di notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto in primo grado alla parte rimasta contumace in appello, le S.U. hanno affermato la nullità sulla base del principio generale della linea di demarcazione tra le due categorie, adattabile, quindi, a tutti gli atti processuali. Secondo la Corte, il vizio della notificazione in argomento non può che essere valutato come nullità perché l’atto – certamente viziato in quanto eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi 1 e 3, c.p.c. – può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto.
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LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO - Sentenza n. 10819 del 29 aprile 2008


GIURISDIZIONE - LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO – RAPPORTO DI FATTO - DISCRIMINE TEMPORALE
Sentenza n. 10819 del 29 aprile 2008
Nell’ambito della consolidata giurisprudenza relativa ai criteri di individuazione della giurisdizione per i rapporti di lavoro pubblico dopo il trasferimento della giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario, le S.U., pronunciandosi per la prima volta in ordine a pretese retributive relative a rapporto di lavoro di fatto svoltosi nel periodo antecedente e successivo al 30 giugno 1998, hanno affermato che opera il normale criterio di frazionamento temporale della giurisdizione, restando esclusa la possibilità di configurare un illecito permanente, non essendo unitario il fatto costitutivo dei diritti vantati, ma traendo gli stessi fondamento in ciascun periodo del rapporto nel quale sono maturati.
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PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI – INTERPRETAZIONE – Sentenza n. 11501 del 9 maggio 2008

PROCESSO CIVILE – PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI – INTERPRETAZIONE – CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME
Sentenza n. 11501 del 9 maggio 2008
Risolvendo il contrasto sul tema della interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali – ripropostosi dopo l’intervento risolutorio del 2001 (sent. n. 226 del 2001) – le S.U. hanno ribadito, (con riferimento all’interpretazione di un decreto di liquidazione di compensi al C.T.U., titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento), che la vis normativa dei suddetti provvedimenti comporta che la correlativa esegesi debba essere coerentemente operata alla stregua della interpretazione delle norme (artt. 1362 e ss. c.c.) e non di quella degli atti e dei negozi giuridici (art. 12 preleggi).
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INCOMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE - Ordinanza n. 11657 del 12 maggio 2008

PROCESSO CIVILE – INCOMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE – RILEVABILITA’ - PRINCIPIO DI DIRITTO “NELL’INTERESSE DELLA LEGGE”
Ordinanza n. 11657 del 12 maggio 2008
Le Sezioni Unite, nel dichiarare inammissibile un ricorso per regolamento di competenza, risolvendo un contrasto con riferimento ai termini di decadenza dell’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ha pronunciato “nell'interesse della legge” (nuova formulazione dell'art. 363, comma 3 c.p.c.) il seguente principio di diritto: <<>>. La Corte ha pure precisato che, in base all’attuale formulazione (con decorrenza dal 1° marzo 2006) del secondo comma dell’art. 167 c.p.c., il convenuto con la comparsa di risposta deve proporre, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
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lunedì 19 maggio 2008

DELITTI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

DELITTI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PENA ACCESSORIA DELL'INTERDIZIONE DAI PP.UU. PREVISTA DALL'ART. 6 DELLA L. N. 75 DEL 1958 - ESTENSIBILITA' AL DELITTO DI PROSTITUZIONE MINORILE - RAGIONI
Sentenza n. 17844 dell'8 febbraio 2008 - depositata il 5 maggio 2008
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale era stata applicata all’imputato in sede di patteggiamento in appello la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio della tutela e della curatela, la Corte, soffermandosi sui rapporti tra la pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu. prevista dall’art. 6 della L. n. 75 del 1958 e il delitto di prostituzione minorile, operando una interpretazione sistematica, ha affermato che la pena accessoria prevista dal richiamato art. 6 si applica anche a tale ultimo delitto (art. 600 bis cod. pen.), in quanto il medesimo costituisce una ipotesi speciale ed aggravata del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3 della L. n. 75 del 1958, allorché il fatto sia commesso ai danni di una persona minore, fatto prima sanzionato dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2 della L. n. 75 del 1958.

DELITTI CONTRO LA PERSONA - Sentenza n. 18360 del 5 marzo 2008 - depositata il 7 maggio 2008


DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA DALL'USO DI SOSTANZE NARCOTICHE - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANESTETICI - CONFIGURABILITA'
Sentenza n. 18360 del 5 marzo 2008 - depositata il 7 maggio 2008
Con la decisione in esame, in una fattispecie di violenza sessuale consumata ai danni di alcune pazienti da parte di un medico anestesista, la Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla fattispecie aggravata di cui all’art. 609 ter, comma primo, n. 2 cod. pen., affermando che il delitto de quo è configurabile in tale forma aggravata quando la perdita dello stato di conoscenza delle vittime sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire al reo di porre in essere la condotta vietata (nella specie consistita nel denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali delle pazienti).

Rifiuti - Sentenza n. 18351 dell'11 marzo 2008 - depositata il 7 maggio 2008


RIFIUTI - ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI - RAPPORTI CON IL DELITTO DI TRUFFA - CONCORSO FORMALE - SUSSISTENZA
Sentenza n. 18351 dell'11 marzo 2008 - depositata il 7 maggio 2008
Con un’articolata decisione, in una fattispecie in cui erano stati contestati agli imputati il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006) e quello di truffa, la Corte ha affermato che i due reati concorrono tra loro sia per la diversità delle condotte contemplate dalle distinte fattispecie sia per la diversità dei beni protetti, in particolare precisando che il primo ha ad oggetto la tutela dell’ambiente ed è configurabile a prescindere dalla messa in opera di artifici e raggiri al fine di percepire un ingiusto profitto con altrui danno.


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Edilizia - Sentenza n. 17954 del 26 febbraio 2008

EDILIZIA - INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A. SU AREA PAESAGGISTICAMENTE VINCOLATA - CONFIGURABILTIA' DEL REATO EDILIZIO - ESCLUSIONE - RAGIONISentenza n. 17954 del 26 febbraio 2008 - depositata il 6 maggio 2008

Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale era contestato all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la stessa volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la Corte si è soffermata sui rapporti tra d.i.a. e la cosiddetta super-d.i.a. e sulla rilevanza che il vincolo paesaggistico ha sul reato edilizio. In particolare, la Corte, dopo aver precisato che nel caso di specie si trattava di intervento di ristrutturazione edilizia realizzabile anche con semplice d.i.a. e pur sottolineando che gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata della d.i.a. solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, ha innovativamente affermato che quando si tratta di interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai soli interventi ammessi al regime della super–d.i.a. contemplati dall’art. 22, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001.


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ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Sentenza n. 17858 del 25 marzo 2008

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ALTRE COMPETENZE (ART. 676 COD. PROC. PEN.) - ORDINE DI DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONI Sentenza n. 17858 del 25 marzo 2008 - depositata il 5 maggio 2008
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale il G.E. adito ex art. 676 cod. proc. pen. aveva respinto una richiesta di dissequestro di un manufatto abusivo contestualmente accogliendo la richiesta del P.M. di ordinarne la demolizione, la Corte, dopo aver ricordato che, per giurisprudenza consolidata, l’omissione di tale ordine da parte del giudice di merito non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) e che la demolizione non disposta con la sentenza non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva, ha innovativamente affermato che l’elencazione delle “altre competenze” del G.E. indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. deve intendersi tassativa, sicché non rientra in queste ultime la facoltà di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni.

sabato 17 maggio 2008

Autostrade a pedaggio. Responsabilità contrattuale per i danni subiti a causa di oggetti sulla carreggiata. Cassazione civile, sez. III, 10689/2008

Autostrade a pedaggio. Responsabilità contrattuale per i danni subiti a causa di oggetti sulla carreggiata. Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10689
È principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo il quale, nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, cosicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata si configura come un inadempimento contrattuale ed, in particolare, dell’obbligazione strumentale di garantire all’utente della strada la sicurezza della circolazione alle velocità consentite.Ne deriva che, ai fini del risarcimento dei danni subiti dall’utente a causa dell’ostacolo sulla carreggiata, è la società proprietaria o concessionaria, ai sensi dell’art. 1218 c.c., a dover provare che l’inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile.

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venerdì 16 maggio 2008

REATI FALLIMENTARI - Sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008 - depositata il 15 maggio 2008

REATI FALLIMENTARI – SENTENZA DI FALLIMENTO – PRESUPPOSTI - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE – ESCLUSIONE - MODIFICHE ALL’ART. 1 L.FALL. - APPLICABILITA’ DELL’ART. 2 C.P. - ESCLUSIONE
Sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008 - depositata il 15 maggio 2008
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti della legge fallimentare non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall’art. 1 l. fall. per la fallibilità dell’imprenditore; pertanto, le modifiche apportate all’art. 1 l. fall., prima dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 non esercitano influenza, ai sensi dell’art 2 c.p., sui procedimenti penali in corso.

NOTIFICAZIONI – IMPUTATO NON DETENUTO Sentenza n. 19602 del 27 marzo 2008

NOTIFICAZIONI – IMPUTATO NON DETENUTO – SUCCESSIVE ALLA PRIMA – CONSEGNA AL DIFENSORE DI FIDUCIA – PREVALENZA SU DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO – ESCLUSIONE -
Sentenza n. 19602 del 27 marzo 2008 - depositata il 15 maggio 2008
Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p. sempre che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore. (v. anche C. cost., sent. n. 136 del 2008)

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IMPUTATO – ASSENZA PER SOPRAVVENUTA DETENZIONE - Sentenza n. 17526 del 27 marzo 2008 - depositata il 30 aprile 2008

IMPUTATO – ASSENZA PER SOPRAVVENUTA DETENZIONE –DIFFERIMENTO DELL’UDIENZA – NECESSITA’
Sentenza n. 17526 del 27 marzo 2008 - depositata il 30 aprile 2008
La Corte, richiamandosi ai principi della CEDU e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulle condizioni che rendono legittimo il processo contumaciale, ha ribadito che lo stato di detenzione costituisce impedimento assoluto a comparire dell’imputato, precisando altresì che, qualora la detenzione sia sopravvenuta alla notifica della citazione e non sia possibile assicurare la traduzione in tempo utile dello stesso imputato, il giudice non può legittimamente rifiutare il differimento dell’udienza, anche quando l’impedimento gli sia stato prospettato solo nel corso della medesima, atteso che non è configurabile alcun onere di preventiva comunicazione della propria impossibilità a comparire a carico dell’interessato.
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mercoledì 14 maggio 2008

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - Sentenza n. 8800 del 4 aprile 2008

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - Sentenza n. 8800 del 4 aprile 2008
In caso di licenziamento illegittimo, seguito da declaratoria di illegittimità e ordine di reintegrazione, il datore di lavoro deve assolvere l'obbligazione contributiva per la quota a proprio carico e per quella a carico dei lavoratori, trattandosi di una pena privata giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, di un pagamento di importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno.

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LAVORO PUBBLICO - LIBERTA' SINDACALE - Sentenza n. 7604 del 20 marzo 2008

LAVORO PUBBLICO - LIBERTA' SINDACALE - Sentenza n. 7604 del 20 marzo 2008 Nessun provvedimento può essere adottato dall'amministrazione datore di lavoro in ordine alla composizione della R.S.U., ponendosi qualsiasi potere di ingerenza, o controllo, sul funzionamento dell' organismo sindacale in evidente contraddizione con l'autonomia ad esso attribuita ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e di protezione dei loro interessi
Leggi la sentenza

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Lavoro pubblico - Sentenza n. 7313 del 18 marzo 2008

Lavoro pubblico - Sentenza n. 7313 del 18 marzo 2008
Nel lavoro pubblico, il rapporto lavorativo del dipendente si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno (fissato dalla legge o dai contratti collettivi di comparto) si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi e ciò segna la distinzione dal part-time verticale, ricorrente, invece, nei casi in cui la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno. Ne consegue il riconoscimento, per il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, del diritto a godere di un numero di giornate di ferie pari a quello del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

PREVIDENZA - Sentenza n. 7290 del 18 marzo 2008

PREVIDENZA - COMPENSI CORRELATI ALLA CARICA SINDACALE - CONSEGUENTE DIMINUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ IN GODIMENTO
Sentenza n. 7290 del 18 marzo 2008
Il regime previsto per i titolari di cariche pubbliche non può essere esteso ai titolari di cariche sindacali, limitandosi, l'art. 31 dello statuto dei lavoratori, ad equiparare i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive a quelli chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali ai soli fini del diritto all'aspettativa non retribuita. La diversità tra funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali preclude il ricorso all'analogia per l'esonero dal divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e indennità.

martedì 13 maggio 2008

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO - SS. UU. Sentenza n. 9040 dell'8 aprile 2008

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO CAUSATO DA ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - PRESCRIZIONE
Sentenza n. 9040 dell'8 aprile 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente A. Criscuolo, Relatore S. Benini)
La S.C. ha affermato che la possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell’atto lesivo, comporta che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dalla data dell’illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo (come invece aveva affermato Sez. Un. 21/07/1999, n. 483, prima dell’affermarsi dell’orientamento giurisprudenziale contrario alla pregiudiziale di annullamento dell’atto illegittimo), non costituendo l’esistenza dell’atto amministrativo un impedimento all’esercizio dell’azione risarcitoria.

domenica 11 maggio 2008

Cassazione Sentenze e Massime

Ultime dalla Cassazione
Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali
E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima

Famiglia - Divorzio - Sentenza n. 10575 del 23 aprile 2008

Sentenza n. 10575 del 23 aprile 2008
FAMIGLIA - DIVORZIO - QUOTA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge ed ex coniuge del defunto rileva solo la durata legale del matrimonio, e non la reale durata della convivenza familiare e del rapporto affettivo. E’ irrilevante a questi fini che l’ex coniuge, per tutta la durata della separazione, abbia convissuto con un terzo.

Sanzioni amministrative - Responsabilità del proprietario - Sentenza n. 10786 del 24 aprile 2008

Sentenza n. 10786 del 24 aprile 2008
SANZIONI AMMINISTRATIVE - RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO - AUTOSCUOLE
Il proprietario del veicolo (nel caso di specie, un’autoscuola) deve ottemperare all’invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida della persona cui ha affidato la conduzione del veicolo resasi responsabile di violazioni del codice della strada, e nel caso non possa o non voglia comunicare tali dati ne risponde.

Società - Ordinanza n. 9308 del 9 aprile 2008

Ordinanza n. 9308 del 9 aprile 2008
SOCIETA' - FUSIONE CON INCORPORAZIONE - INTERRUZIONE O MENO DEL GIUDIZIO
Con ordinanza interlocutoria la terza Sezione ha rimesso al Primo Presidente, affinché la sottoponga alle Sezioni Unite, la questione se l’art. 2504 bis c.c., come riformato dal d.lgs. n. 6 del 2003 (riforma societaria), laddove prevede che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto giuridico nell’ipotesi di fusione paritaria, ma si risolve soltanto in una vicenda meramente modificativa dei soggetti giuridici preesistenti, sia applicabile, o non, alle fusioni per incorporazione intervenute anteriormente alla sua entrata in vigore (v., da un lato, le sentenze S.U. n. 2637 del 2006, che sembra attribuire alla norma valore interpretativo e quindi retroattivo, e S.U. n. 27183 del 2007, e dall’altro le sentenze a sezioni semplici n. 22658 del 2007, n. 6686 del 2006, n. 17855 del 2007, che escludono invece il valore interpretativo, e quindi retroattivo, della norma e dichiarano, per le fusioni verificatesi prima dell’entrata in vigore della riforma societaria, l’interruzione del processo che doveva poi essere riassunto nei confronti del successore a titolo universale).

Lavoro subordinato - Sentenza n. 10352 del 22 aprile 2008

Sentenza n. 10352 del 22 aprile 2008

LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI COMPORTO
Il datore di lavoro non è tenuto ad avvisare il dipendente, assente da lungo tempo, dell’approssimarsi della scadenza del “periodo di comporto” durante il quale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, né a convertire d’ufficio in ferie l’assenza per malattia.

Lavoro subordinato - Sentenza n. 10352 del 22 aprile 2008

Sentenza n. 10352 del 22 aprile 2008
LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI COMPORTO
Il datore di lavoro non è tenuto ad avvisare il dipendente, assente da lungo tempo, dell’approssimarsi della scadenza del “periodo di comporto” durante il quale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, né a convertire d’ufficio in ferie l’assenza per malattia.

Lavoro subordinato - Sentenza n. 10706 del 24 aprile 2008

Sentenza n. 10706 del 24 aprile 2008
LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può legittimare il licenziamento sia nel caso in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia se la stessa attività, valutata ex ante, possa pregiudicare la guarigione ed il rientro del lavoratore in servizio.

TRIBUTI - ACCERTAMENTO FISCALE - AUTOTRASPORTATORI -Sentenza n. 10277 del 24 aprile 2008

TRIBUTI - ACCERTAMENTO FISCALE - AUTOTRASPORTATORI
Sentenza n. 10277 del 24 aprile 2008
La Corte torna ad affermare (come già Cass. n. 27068 del 2006) che in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi d'impresa, mentre in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, l'amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., l'inesattezza o incompletezza delle scritture medesime, se constata un'inattendibilità globale delle scritture, l'ufficio è autorizzato, ai sensi del successivo secondo comma, a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.
Leggi la sentenza

PROVE - SEQUESTRI -SS.UU. Sentenza n. 18253 del 24 aprile 2008 - depositata il 7 maggio 2008

PROVE - SEQUESTRI - SEQUESTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISIZIONE DI COPIE - RIESAME - DISSEQUESTRO DEGLI ORIGINALI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITA'
Sentenza n. 18253 del 24 aprile 2008 - depositata il 7 maggio 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. S. Agrò)


Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno affermato che l’avvenuta restituzione del bene sequestrato rende inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di riesame del sequestro probatorio e l’eventuale successivo ricorso per cassazione. Infatti, con la restituzione della documentazione sequestrata, anche se accompagnata dall’estrazione di copia della stessa, il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito, e l’interessato non ha più alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale, funzionale esclusivamente a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento di sequestro, e non i profili di legittimità e di utilizzabilità della prova acquisita.

Sentenza n. 18253 del 24 aprile 2008 - depositata il 7 maggio 2008

(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. S. Agrò)

Ritenuto in fatto

1. Il 2 aprile 2007 Andrei Tchmil chiedeva il riesame del decreto di sequestro emesso il precedente 28 marzo dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ed eseguito su un personal computer e alcuni documenti.

Poco dopo, con decreto di dissequestro del 5 aprile 2007, il pubblico ministero disponeva la restituzione delle cose sequestrate allo Tchmil, previa estrazione di copia di quanto ritenuto utile ai fini delle indagini.

Conseguentemente, con ordinanza in data 13 aprile 2007, il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che, essendo intervenuto il dissequestro, difettasse l'interesse al gravame. Non veniva pronunziata condanna alle spese, dato che il provvedimento di restituzione era stato adottato dopo la presentazione del ricorso.

2. Contro tale ordinanza il difensore dello Tchmil ha proposto ricorso in Cassazione.

Deduce violazione di legge in quanto la restituzione del bene sottoposto a sequestro non farebbe venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame, con la conseguente possibilità di neutralizzare ogni effetto del vincolo di indisponibilità sull'oggetto sequestrato. Nel caso di sequestro probatorio la materiale restituzione dei documenti sequestrati non impedirebbe, ove siano trattenute le copie degli stessi, che il sequestro abbia comunque raggiunto il suo effetto. Il Tribunale pertanto avrebbe omesso la verifica diretta ad accertare se l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova fosse avvenuto nei casi e nei limiti previsti dalla legge, accertamento ritenuto indispensabile dalla giurisprudenza di legittimità .

3. E sotto questo profilo il p.m. avrebbe violato l'art. 253 c.p.p., perché il decreto di sequestro deve indicare il reato per cui si procede, specificando gli estremi del fatto, nonché le cose che ne formano oggetto, al fine di consentire di verificare se in concreto sussista un nesso pertinenziale tra i beni sequestrati e il reato, oltre alla finalità probatoria perseguita dal vincolo (Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 2). Nel decreto di perquisizione e sequestro oggetto della richiesta di riesame l'indicazione del fatto risulterebbe invece generica rispetto all'attività concretamente disposta e svolta e dal medesimo decreto non potrebbe comunque desumersi la relazione tra le cose oggetto del sequestro e il reato.

4. Presso la Corte di Cassazione, il magistrato delegato per l'esame preliminare rilevava la manifesta infondatezza del ricorso e lo trasmetteva alla VII Sezione Penale, ma questa, ritenendo che non sussistesse alcuna causa di inammissibilità, disponeva, ai sensi dell’art. 610 comma l ultima parte c.p.p., la trasmissione degli atti, ratione materiae, alla II Sezione Penale, evidenziando un contrasto di giurisprudenza sulla problema sollevato con l’impugnazione.

Con ordinanza del 30 gennaio 2008, il Collegio della II Sezione Penale, dopo aver osservato che effettivamente la questione della persistenza dell'interesse alla richiesta di riesame a seguito della restituzione della cosa sequestrata ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, ha ravvisato l’opportunità di rimettere la decisione, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite della Corte.

Considerato in diritto

1. Come è stato esposto in narrativa, le Sezioni Unite sono chiamate a decidere se, dopo che sia stata restituita la cosa sequestrata, divenga inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di riesame di un sequestro probatorio (o, può aggiungersi, il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame, adottata mentre la cosa era trattenuta), specie nell’ipotesi in cui il p.m., avvalendosi del potere conferitogli dall’art.258 c.p.p., abbia estratto copia della documentazione restituita.

2. Al riguardo si registra un contrasto di giurisprudenza, volendo un indirizzo maggioritario, iniziato da sez. VI, 31 maggio 1994, n.2640, Schenardi, rv.199085, che l’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di cosa successivamente restituita è inammissibile in quanto il risultato tipico dell'impugnazione (il dissequestro) è già stato conseguito. Né può assumersi, viene aggiunto, che l'indagato abbia interesse all'accertamento della legittimità dell’acquisizione delle copie estratte: il provvedimento di sequestro, oggetto del procedimento incidentale di riesame, va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o cose, la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità deve essere valutata dal giudice del processo e non in sede incidentale.

Indirizzo, questo, che si contrappone a un precedente orientamento, oggi minoritario, risalente a sez. V, 19 giugno 1990, n. 3308, Menci, rv.185304, secondo il quale, invece, nel sequestro a fini probatori non può non riconoscersi all'imputato un interesse ulteriore da quello alla restituzione della cosa, connesso all'esigenza di assicurare che ogni mezzo che tenda all'acquisizione della prova sia acquisito al procedimento nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

3. Il risalente contrasto risulta tuttora in corso e in termini pressoché identici.

Prendendo in esame le più recenti pronunzie in materia, da un canto sez. II, 5 luglio 2007, n. 32881, Saldalj, rv. 237763, osserva che con la restituzione dei beni è stato soddisfatto l'interesse dell’indagato ad ottenere il dissequestro di quanto in precedenza appreso, mentre la circostanza che della documentazione cartacea sia stata estratta copia da parte dell'autorità procedente è estranea al procedimento incidentale, in cui si verte del diritto alla restituzione di quanto oggetto del sequestro. Cosa che non impedisce di far valere successivamente le proprie ragioni difensive e precisamente nella fase di acquisizione di quei documenti al processo, sotto il profilo della eventuale inutilizzabilità degli stessi .

D’altro canto, sez. IV, 1 dicembre 2005, n. 6279, Galletti e altro, rv. 233402, afferma viceversa che nel caso del riesame del sequestro probatorio, l'interesse ad impugnare, quanto meno dell'indagato, prescinde del tutto da quello alla restituzione della cosa, ove si consideri il diritto dello stesso indagato di richiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile, posto il suo interesse a verificare che ogni mezzo che tenda all'acquisizione della prova abbia ingresso nel procedimento solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

4. Sul problema le Sezioni Unite, sia pure con riferimento alla sola ipotesi della sorte del ricorso in Cassazione a seguito della sopravvenuta restituzione della cosa oggetto del sequestro probatorio (nella specie un’automobile), si sono già uniformate alla giurisprudenza prevalente (20 dicembre 2007, n. 230, Normanno, rv. 237861) E tuttavia, poiché la soluzione adottata e che va ribadita (la restituzione “priva di interesse concreto l’impugnazione con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”) non è stata oggetto di dimostrazione e potrebbe essere ritenuta non estensibile al caso del sequestro probatorio di documenti da cui sia stata estratta copia, è opportuno tornare ex professo sulla questione e illustrare le ragioni dell’indirizzo condiviso.

5. Punto di partenza del discorso può essere costituito dall’affermazione, comune a molti fautori della tesi respinta, che la questione sorge perché la restituzione della cosa, almeno quando questa si riconduca alla categoria degli atti o documenti (o, come nella specie, a quella del computer e dei suoi files), non esaurisce ogni vincolo di indisponibilità impresso col sequestro: la liberazione del corpus mechanicum non comprende quella del corpus mysticum., che solo il rimedio del riesame sarebbe in grado di affrancare.

Simile persistenza del vincolo sarebbe chiaramente descritta nell’art. 258 c.p.p., laddove stabilisce l’obbligo di menzione del sequestro esistente, da parte del pubblico ufficiale che rilasci copie di documenti i cui originali gli sono stati restituiti dall’autorità giudiziaria. Ma il fenomeno dovrebbe anche riconoscersi nel potere del p.m., previsto nella stessa norma, di estrarre copia di atti e di documenti già oggetto di sequestro, benché sia stata disposta la loro restituzione.

6. Ora si deve dubitare del fatto che gli eventi appena rammentati siano realmente espressivi di vincoli derivanti dal provvedimento di sequestro sopravvissuti alla restituzione della res, secondo l’art. 262 c.p.p. Norma che, ponendo l’alternativa tra la restituzione e il mantenimento del sequestro, sembra invece indicare la restituzione come causa di cessazione dell’efficacia della misura.

Da un lato il primo caso prova troppo, nel senso che la “restituzione” dell’originale ai pubblici ufficiali contemplata nell’art. 258 comma 2 del codice di rito è qualitativamente diversa dalla restituzione del bene, sia pure esso un documento, a chi su di esso vanti un diritto iure privatorum, e costituisce soltanto una modalità esecutiva di un sequestro tuttora in atto. L’autorità giudiziaria, nella perdurante esecuzione del sequestro, si avvale della collaborazione di uffici pubblici ai quali riconsegna gli originali dei documenti, perché, ferma restando l’intangibilità del vincolo, se ne possano servire per gli interessi compatibili da loro perseguiti.

Invece, in ordine all’estrazione di copie, la dizione del comma 1 dell’art. 258 c.p.p. (“L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente”), simmetrica a quella del comma 1 del successivo art. 262, orienta nel senso che, con la restituzione al privato del documento originale, si è esaurita l’efficacia del provvedimento di sequestro probatorio, secondo la norma generale. Talché già per questo argomento letterale può dirsi che l’ordine di estrazione di copia non è una manifestazione della sopravvivenza del sequestro, ma costituisce un provvedimento ulteriore rispetto alla misura del sequestro probatorio.

7. Altre considerazioni, del resto, convergono sull’affermazione dell’autonomia del provvedimento acquisitivo di copia.

In primo luogo il presupposto di tale acquisizione non è indefettibilmente collegato al sequestro probatorio. Tale acquisizione, infatti, può anche avvenire all’esito di perquisizione non seguita da successivo sequestro, di consegna spontanea o di adempimento al dovere di esibizione.

In secondo luogo l’estrazione di copia, pure quando è collegata al sequestro probatorio, si presenta tuttavia come frutto di autonoma determinazione discrezionale (gli originali possono essere restituiti senza che ne sia stata estratta copia) e pertanto richiede una giustificazione della rilevanza probatoria dell’acquisizione, che non può certo esaurirsi nella menzione dell’esistenza di un pregresso provvedimento con cui si è resa temporaneamente indisponibile a fini probatori la cosa oggetto di copia.

Corollario del discorso è allora quello che il provvedimento di acquisizione di copia, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, non è soggetto a riesame o a altre forme di gravame.

8. Ma- può per contro osservarsi- ammettere tutto ciò comporta, appunto, solo che l’ordine di estrazione di copia non è di per sé impugnabile e che dunque non si può far istanza di riesame di questo ordine, perché venga restituita la copia.

Tanto, però, non corrisponde a negare che, attraverso il riesame del sequestro di cui sia cessata l’efficacia per restituzione della cosa, si possa comunque evitare che l’acquisizione documentale in copia, ai sensi dell’art.258 c.p.p., entri a far parte del patrimonio probatorio utilizzabile. E ciò perché, pur essendo avvenuta la restituzione, l’eventuale annullamento del sequestro, operato a conclusione del riesame, travolgerebbe il presupposto di validità del conseguente provvedimento di acquisizione probatoria, rendendolo a sua volta invalido.

D’altronde che proprio questa sia la funzione che il sistema assegna all’istituto del riesame dei sequestri dovrebbe inequivocabilmente ricavarsi, secondo l’ulteriore affermazione comune ai sostenitori della tesi respinta, dal fatto che l’art.322 c.p.p. (al quale il precedente art.257 rinvia), nell’enumerare i soggetti legittimati alla richiesta, indica tanto la persona cui le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, quanto l’imputato e il suo difensore. Soggetti, gli ultimi due, che dunque hanno diritto a veder risolto il quesito di validità del provvedimento sottoposto al Tribunale, a prescindere da ogni rapporto con la cosa sequestrata e quindi anche dalla sua avvenuta restituzione.

9. Così argomentando, tuttavia, anche ad ammettere che tra sequestro probatorio ed estrazione della copia sussista una dipendenza tale da comportare una propagazione della nullità, non ci si avvede che, mentre il riesame proposto nel tempo in cui il bene è sottoposto a vincolo è sorretto da un interesse immediato ed attuale (la restituzione appunto), non è sorretto da analogo interesse il riesame inteso ad espungere dal patrimonio probatorio un’acquisizione documentale di cui non è in atto l’utilizzazione. Utilizzazione che poi non è nemmeno certa, dipendendo dalle future strategie che le parti riterranno opportuno adottare secondo lo sviluppo ulteriore delle indagini e l’andamento del successivo giudizio.

E, seppure tanto non bastasse, occorrerebbe ancora ricordare che il requisito dell’interesse che deve assistere ogni impugnazione, compreso il riesame, è insito nella domanda di un possibile ripristino di una posizione giuridica soggettiva che si prospetta come lesa, ma non lo è in una pretesa alla astratta legittimità del provvedimento. Sennonché la soluzione che il Tribunale del riesame è in grado di offrire circa la validità del sequestro probatorio, mentre ha indubbi riflessi concreti sulla restituzione della cosa sequestrata, ne avrebbe soltanto di teorici in ordine all’acquisizione della prova, i profili di legittimità e di utilizzabilità della quale non sarebbero in alcun modo pregiudicati da pronunzie assunte in sede incidentale, rispetto alle decisioni che si potranno adottare nel giudizio.

Né costituirebbe valido argomento replicare che il dato probatorio illegittimamente acquisito potrebbe determinare l'applicazione di misura cautelare, poiché neppure tale eventualità sarebbe scongiurata da una declaratoria d'illegittimità della prova in sede d'impugnazione del sequestro. Una tale declaratoria non avrebbe alcuna efficacia neanche nel procedimento, restando pur sempre nuovamente rimessa al giudice della misura cautelare la cognizione relativa alla legittimità, utilizzabilità e significatività dei mezzi di prova.

Si deve in altri termini ribadire che il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, esaurendo completamente il proprio ambito con la pronuncia su quel vincolo (l'art. 405 c.p.p., comma 1 bis risultando l’unica eccezione esplicitamente prevista dalla legge).

10. Per persistere nell’idea che il Tribunale debba rispondere alla richiesta di riesame nonostante la restituzione della cosa, occorrerebbe allora sostenere che il comma 1 dell’art. 322 c.p.p. si contrappone in maniera vistosa al principio generale espresso dal comma 4 dell’art. 568 dello stesso codice. Ma è canone ermeneutico fondamentale quello di prediligere tra le varie scelte possibili l’interpretazione che più si armonizza col sistema, sicché è corretto credere invece che l’art. 322 c.p.p. si limita soltanto ad elencare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame, laddove questa deve pur sempre essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. Menomazione che, per quanto sopra detto, cessa con la restituzione della cosa medesima ai sensi dell’art. 262 c.p.p.

11. Resta così confermato che, anche nel caso del sequestro probatorio, il giudizio di riesame ( e l’eventuale ricorso in Cassazione) sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge.

Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l’interesse all’impugnazione. Il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l’interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale.

Conclusione, questa, che lungi dal contrapporsi, si armonizza, infine, con quanto ritenuto da S.U. 16 aprile 2003, n.21420, Monnier, rv.224184, decisione per la quale è ammissibile la richiesta di riesame di una rogatoria diretta all’estero per richiedere l’esecuzione di un sequestro probatorio. Benché il decreto di sequestro, implicito nella richiesta di rogatoria, non sia stato ancora eseguito, l’interesse dell’istante è infatti certamente ulteriore rispetto a quello della mera legittimità teorica della richiesta e anche in questo caso si concreta nell’intento di impedire che il decreto implicito, sia pure attraverso la mediazione dell’atto estero, acquisti la tipica efficacia di imporre il vincolo di indisponibilità sulla cosa che intende acquisire.

12. Il ricorso deve quindi essere respinto e il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

mercoledì 7 maggio 2008

DELITTI CONTRO LA PERSONA - Sentenza n. 17408 del 22 febbraio 2008 - depositata il 29 aprile 2008

DELITTI CONTRO LA PERSONA - INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA - FOTOGRAFIE OTTENUTE CON CONDOTTA COSTITUENTE REATO - DIVIETO DI SEQUESTRO EX ART. 1 R.D.LGS. N. 561 DEL 1946 - ESCLUSIONE
Sentenza n. 17408 del 22 febbraio 2008 - depositata il 29 aprile 2008
La Corte ha escluso che siano soggette al divieto di sequestro ex art. 1 R.D.Lgs. n. 561 del 1946 fotografie, già pubblicate da un periodico, ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute attraverso una condotta costituente reato ai sensi dell’art. 615 bis cod. pen. .

PROCEDIMENTO IN CUI IL MAGISTRATO E’ PERSONA OFFESA - Sentenza n. 17807 del 2 aprile 2008 - depositata il 5 maggio 2008

COMPETENZA – PROCEDIMENTO IN CUI IL MAGISTRATO E’ PERSONA OFFESA – GIUDIZIO DI RINVIO – ART. 627 C.P.P. E ART. 11 C.P.P . – CRITERI DI APPLICAZIONE
Sentenza n. 17807 del 2 aprile 2008 - depositata il 5 maggio 2008
Nel caso in cui la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza relativa al procedimento nel quale un magistrato risulti persona offesa, individui il giudice competente non essendo a conoscenza del fatto che nel frattempo il magistrato stesso era stato trasferito in un ufficio giudiziario del distretto della corte di appello individuata quale giudice del rinvio, deve comunque trovare applicazione l’art. 11 c.p.p., norma che intende garantire i basilari valori di imparzialità, trasparenza e terzietà del giudice. Il mancato coordinamento tra l’art. 627 e l’art. 11 c.p.p. non è di ostacolo ad una interpretazione sistematica e logica che consenta di introdurre una eccezione, normativamente prevista, alla regola attributiva di competenza per il giudizio di rinvio.

STUPEFACENTI - DETENZIONE PER "USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE" - Sentenza n. 17899 del 29 gennaio 2008 - depositata il 5 maggio 2008

STUPEFACENTI - DETENZIONE PER "USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE"
Sentenza n. 17899 del 29 gennaio 2008 - depositata il 5 maggio 2008
La Corte ha chiarito che i parametri indicati dall’art. 73, comma 1 bis lett. a) d.p.r. n. 309 del 1990, così come novellato dalla l. n. 49 del 2006, per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente (quantità, modalità di presentazione, altre circostanze dell’azione) non sono autonomi. In altri termini non è sufficiente che si sia accertato uno solo di essi perché la condotta divenga penalmente rilevante. Pertanto, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, potrebbero essere apprezzate altre circostanze dell’azione tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale. Con riferimento al parametro della “quantità”, la Corte ha inoltre precisato che la locuzione “in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute..”, lungi da introdurre una presunzione circa la destinazione della droga, ha solo la funzione di imporre al giudice un dovere accentuato di motivazione nel caso in cui le quantità detenute siano superiori a tali limiti.

STUPEFACENTI - DETENZIONE PER "USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE" - NOZIONE SENTENZA N. 17899 UD.29/01/2008 - DEPOSITO DEL 05/05/2008

STUPEFACENTI - DETENZIONE PER "USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE" - Sentenza n. 17899 del 29 gennaio 2008 - depositata il 5 maggio 2008

La Corte ha chiarito che i parametri indicati dall’art. 73, comma 1 bis lett. a) d.p.r. n. 309 del 1990, così come novellato dalla l. n. 49 del 2006, per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente (quantità, modalità di presentazione, altre circostanze dell’azione) non sono autonomi. In altri termini non è sufficiente che si sia accertato uno solo di essi perché la condotta divenga penalmente rilevante. Pertanto, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, potrebbero essere apprezzate altre circostanze dell’azione tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale. Con riferimento al parametro della “quantità”, la Corte ha inoltre precisato che la locuzione “in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute..”, lungi da introdurre una presunzione circa la destinazione della droga, ha solo la funzione di imporre al giudice un dovere accentuato di motivazione nel caso in cui le quantità detenute siano superiori a tali limiti.

venerdì 2 maggio 2008

Esecuzione - Fungibilità del presofferto - Sentenza n. 16740 del 2 aprile 2008 - depositata il 22 aprile 2008

Al fine di ottenere un beneficio effettivo per il condannato, ossia di usufruire per intero del limite massimo dell’indulto, in presenza di un periodo di pena presofferto, esso può essere computato in parte alla pena detentiva e in parte alla pena pecuniaria, non ostandovi la lettera dell’art. 657 c.p.p. che, pur prevedendo al primo ed al terzo comma la possibilità di imputare il presofferto all’uno e all’altro tipo di pena, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni.

Procedimento contro magistrati - Sentenza n. 16713 del 18 marzo 2008 - depositata il 22 aprile 2008

La disciplina dettata dall’art. 11, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 1 legge 2 dicembre 1998 n. 420 trova applicazione anche con riferimento agli esperti che compongono il tribunale di sorveglianza e identifica il tribunale competente a trattare i reati commessi dal magistrato, dopo l’entrata in vigore della innovazione legislativa, ogni qual volta secondo i criteri ordinari dovrebbe essere competente il tribunale in cui il magistrato esercita le sue funzioni, e ciò anche se il magistrato è deceduto e se i coimputati non magistrati hanno commesso altri reati in data antecedente alla modifica legislativa.

Applicabilità dell'art. 597 cpp - Sentenza n. 12704 del 6 marzo 2008 - depositata il 25 marzo 2008

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nel determinare la pena complessiva, può quantificare gli aumenti per ciascun reato satellite anche in misura superiore alla pena originariamente inflitta per lo stesso reato, purchè non venga superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, non trovando applicazione l’art. 597, comma 3, c.p.p..

Delitti contro la persona - Sentenza n. 15323 del 15 febbraio 2008 - depositata l'11 aprile 2008

La Corte ha affermato che l’immunità assicurata ai membri del Parlamento dall’art. 68 Cost. ha natura di causa di non punibilità, sicché, in tema di diffamazione a mezzo stampa, essa non giova all’eventuale concorrente nel reato, né al direttore del giornale che, violando il precetto di cui all’art. 57 cod. pen., non abbia impedito la condotta diffamatoria.

Leggi la sentenza

Prova civile - Sentenza n. 9725/2008

In tema di prova, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile al giudizio davanti al giudice di pace l'art. 203 cod. proc. civ., stante il rinvio operato dall'art. 311 cod. proc. civ. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, precisando che, in tal caso, il giudice delegato per l'assunzione delle prove non può che essere il giudice di pace e non il giudice istruttore del luogo in cui la prova deve essere assunta, sia perché l'indicazione "giudice istruttore" contenuta nell'art. 203 cod. proc. civ. fa riferimento non ad un ufficio giudiziario ma ad una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado, sia perché la norma parla di "giudice istruttore" non solo in relazione al giudice delegato ma anche a quello delegante, sia, infine, perché militano a favore di tale interpretazione ragioni di economia processuale e di ragionevolezza, consentendosi in tal modo l'assunzione della prova da parte di un giudice di pari competenza di quello delegante e sottoposto alle medesime regole processuali. La Suprema Corte ha, altresì, ritenuto che, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il presupposto della prova delegata ricorre nell'ipotesi in cui la prova debba essere assunta fuori dal territorio dell'ufficio del giudice di pace delegante, pur se l'ufficio del giudice delegato sia posto nel circondario dello stesso tribunale; ed invero il necessario coordinamento delle norme previste per il giudizio dinanzi al tribunale con quelle che disciplinano il giudizio dinanzi al giudice di pace, implica che il termine "circoscrizione", cui fa riferimento l'art. 203 cod. proc. civ., vada interpretato come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo.

Stranieri - Espulsione amministrativa - SENTENZA N. 17255/2008

L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16 D. Lgs. 286 del 1998, come modificata dalla legge n. 189 del 2002, è di competenza del magistrato di sorveglianza, ha natura amministrativa e costituisce una atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario. Tale misura non può essere adottata qualora comprometta la finalità rieducativa e di reinserimento sociale del detenuto che si trovi ad espiare la pena con altre misure alternative alla detenzione, ma tra queste non può esservi ricompresa la liberazione anticipata che incide solo sulla durata complessiva della pena ma non comporta la fuoriuscita dal circuito penitenziario e pertanto non è ostativa all’adozione dell’espulsione.

giovedì 1 maggio 2008

Domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Cassazione civile, sez. III, 26 settembre 2005, n. 18786

La massima:
Nell’ordinario giudizio di cognizione introdotto dalla opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.L’inosservanza del divieto, correlata all’obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, poichè costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche d’ufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.

Impiego pubblico - Sentenza n. 9814 del 14/04/2008

In materia di impiego pubblico privatizzato, la Corte di cassazione, riconfermando i consolidati principi secondo i quali anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ha ulteriormente specificato che le norme di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, alla luce anche delle clausole generali di correttezza e buona fede nonchè dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. La pronuncia in esame ha poi concluso che, nel caso in cui l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

Agevolazioni tributarie - Sentenza N. 9931 del 16/04/2008

In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, e con riferimento alle condizioni di applicabilità del beneficio previsto dagli artt. 15 e 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per le opera-zioni di finanziamento a medio e lungo termine, la Suprema Corte, mutando orientamento rispetto alle sentenze 16 giugno 2006, n. 14046 e 26 maggio 2005, n. 11165, ha affermato che la facoltà di adempiere anticipatamente le obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento, in quanto rico-nosciuta dalla legge come condizione di "favor" per il soggetto finanziato, quale contraente debole in un rapporto asimmetrico, non determina la decadenza dall'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie, neppure nel caso in cui detta facoltà possa essere esercitata prima che sia decorsa la durata minima contrattuale di diciotto mesi, considerata dalla norma agevolativa.