Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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sabato 28 giugno 2008

SEQUESTRO PREVENTIVO

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – RIESAME - PERSONA OFFESA – INTERVENTO SPONTANEO NEL PROCEDIMENTO
Con due sentenze emesse in pari data le Sezioni unite hanno statuito il principio di diritto secondo cui la persona offesa, che vanta il diritto alle restituzioni, può spontaneamente intervenire nel giudizio di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, come si desume dalla previsione di legge che le riconosce il potere di proporre la richiesta di riesame, e così può produrre documenti e altri elementi di prova, oltre che partecipare all’eventuale successivo giudizio di legittimità, eventualmente da essa stessa promosso, con correlativo diritto di ricevere i prescritti avvisi.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

DIFESA E DIFENSORI- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DECRETO COMPENSI PROFESSIONALI – OPPOSIZIONE - SPESE E ONORARI – LIQUIDAZIONE
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l’opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.

Testo Completo:
Sentenza n. 25931 del 24 aprile 2008 - depositata il 26 giugno 2008(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore E. Gironi)
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GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PERSONALE NON DIRIGENTE - NATURA PRIVATISTICA DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE
Con riguardo al conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni,inquadrato nelle aree la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, le Sezioni Unite hanno precisato che esso esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e s’iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Conseguentemente, l’attività dell’Amministrazione che applica le disposizioni contrattuali non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie.

Testo Completo:
Sentenza n. 16540 del 13 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore U. Morcavallo)
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CONTRATTI – CLAUSOLE VESSATORIE - CONTRATTI BANCARI - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA

CONTRATTI – CLAUSOLE VESSATORIE – AZIONE COLLETTIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI – INIBITORIA
In tema di azioni collettive a tutela dei consumatori, l’associazione di professionisti che abbia provveduto all’elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell’art. 1469 sexies cod. civ., intervenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che “raccomandano” l’utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto.
CONTRATTI BANCARI CONCLUSI CON I CONSUMATORI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DI UNA O PIÙ CONDIZIONI DEL CONTRATTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA - VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA
In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, comma 5, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m) del d. lgs n. 205 del 2005, non potendosi qualificare tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del d. lgs n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, sia perché l'esclusione della vessatorietà delle clausole riproduttive delle disposizioni di legge, prevista nell'art. 1469 ter, comma 3, riprodotta nell'art. 34, comma 3, del d. lgs n. 206 del 6 settembre 2005, trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una facoltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perché l'art. 118 del T.U. bancario ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori.
SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA - VESSATORIETÀ
In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente e il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del divieto di limitazione della responsabilità contrattuale in caso di dolo o colpa grave, contenuto nell'art. 1229, comma 1, cod civ., anche produttive di un significativo ed ingiustificato squilibrio tra le parti, ex art. 1469 bis, comma 1, cod civ., o, in caso di clausola formante oggetto di trattativa, ex art. 1469 quinquies, comma 2, n. 2, cod. civ., in quanto dirette a limitare il diritto del consumatore ad agire, in caso d'inadempimento del professionista, anche per colpa lieve.
CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA - AZIONE COLLETTIVA INIBITORIA A TUTELA DEI CONSUMATORI - INIBITORIA DELL'USO DI CLAUSOLE VESSATORIE - APPLICAZIONE AI CONTRATTI
In tema di azione collettiva, proposta, nella vigenza dell'art. 1469 sexies cod.civ., da una o più associazioni rappresentative dei consumatori, l'inibitoria dell'uso delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l'eliminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con la finalità attribuita dal legislatore comunitario all'azione collettiva sia perché l'applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reiterabile, vigenti al momento dell'adozione dell'inibitoria (come quelli bancari), realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricorrere all'azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale.

Testo Completo:
Sentenza n. 13051 del 21 maggio 2008(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore G. Salme')

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RISARCIMENTO DEL DANNO

RISARCIMENTO DEL DANNO – BENE AFFIDATO AL LAVORATORE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il lavoratore deve utilizzare il bene affidatogli per l’espletamento della prestazione senza arrecare danni, dei quali risponde contrattualmente, anche in caso di assegnazione a mansioni in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., pur essendo, in tal caso, in concreto agevolato nella prova esonerativa da responsabilità.

Testo Completo:
Sentenza n. 13530 del 26 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore P. Cuoco)
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LICENZIAMENTO INGIURIOSO

LICENZIAMENTO – LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE - LICENZIAMENTO INGIURIOSO - NOZIONE - CONSEGUENZE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO
La S.C. ribadisce la risarcibilità del licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, sottolineando (con riferimento, nella specie, al licenziamento di un dirigente, non soggetto in quanto tale alla disciplina delle leggi n. 604 del 1066 e 300 del 1970) che l’ingiuriosità non si identifica con la mancanza di giustificatezza, bensì nelle particolari forme o modalità offensive del recesso datoriale, le quali vanno rigorosamente provate unitamente al lamentato pregiudizio.

Testo Completo:
Sentenza n. 15496 dell'11 giugno 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Ciciretti, Relatore A. Ianniello)

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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONVALIDA DELL'ARRESTO E MISURA CAUTELARE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE
Applicando i principi espressi dalle SSUU n. 4443 del 29/11/2005 in tema di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, la Corte ha stabilito che, qualora la misura cautelare applicata all’estradando in sede di convalida dell’arresto di P.G. sia viziata per difetto di motivazione sul pericolo di fuga, l’annullamento con rinvio in sede di legittimità comporta la immediata liberazione della persona detenuta.

Testo Completo:
Sentenza n. 22189 del 21 maggio 2008 - depositata il 3 giugno 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Cortese)

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CORRISPETTIVO PER LA SOSTA IN AREA PUBBLICA GESTITA DA SOCIETA’ PRIVATA

GIURISDIZIONE – CORRISPETTIVO PER LA SOSTA IN AREA PUBBLICA GESTITA DA SOCIETA’ PRIVATA – DIRITTO SOGGETTIVO – GIUDICE ORDINARIO
La domanda di pagamento del corrispettivo per la sosta di un veicolo in area pubblica, gestita da una società privata, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda fondata sulla supposta esistenza di un diritto soggettivo a ricevere una prestazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 10827 del 29 aprile 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci)

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IMPUGNAZIONI- PERSONA OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE

IMPUGNAZIONI- PERSONA OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – RICORSO PER CASSAZIONE – FINI PENALI - CONSEGUENZE
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata.

Testo Completo:
Sentenza n. 25695 del 29 maggio 2008 - depositata il 24 giugno 2008(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Canzio)

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lunedì 23 giugno 2008

SANZIONE CONSEGUENTE AL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

GIURISDIZIONE – SANZIONE CONSEGUENTE AL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA – GIUDICE TRIBUTARIO - FONDAMENTO
Le controversie concernenti sanzioni irrogate da uffici finanziari in seguito a furto di energia elettrica spettano alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448 del 2001 – anche dopo la parziale dichiarazione di illegittimità della suddetta disposizione ad opera della sent. n. 130 del 2008 – trattandosi di sanzioni conseguenti a violazioni attinenti a tributi, quale l’imposta erariale sull’energia elettrica, prevista da una norma tributaria (art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995).

Testo Completo:
Sentenza n. 14827 del 5 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta)
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GIURISDIZIONE – FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI

GIURISDIZIONE – FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI – CREDITI POSTI A FONDAMENTO – RILEVANZA – GIURISDIZIONE RIPARTITA TRA GIUDICE TRIBUTARIO E ORDINARIO - FATTISPECIE
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS).

Testo Completo:
Ordinanza n. 14831 del 5 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta

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LAVORO PUBBLICO

LAVORO PUBBLICO - SANITARIO - DIRITTO AL TRASFERIMENTO IN FUNZIONE FORMATIVA
Il diritto all'aggiornamento professionale del sanitario non implica anche lo strumentale e diverso diritto ad ottenere la sede di lavoro necessaria per la frequenza di una scuola di specializzazione (diritto al trasferimento in funzione formativa), non essendo tenuta, l’amministrazione datrice di lavoro, a consentire il necessario aggiornamento del dipendente mediante determinazioni riguardanti anche la sede di lavoro, a prescindere dalla valutazione del proprio interesse organizzativo.

Testo Completo:
Sentenza n. 16035 del 13 giugno 2008 (Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore F. Curcuruto)
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REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - APPARECCHIATURE SANITARIE PRODOTTE ALL'ESTERO - PRESENZA SUL PRODOTTO DELLA DICITURA "FABBRICANTE" RIFERITA A DITTA ITALIANA
Con la decisione in esame la Corte, adita in fase cautelare reale in relazione ad una fattispecie nella quale era contestata l’importazione da paesi dell’Estremo Oriente di apparecchiature sanitarie ivi prodotte ma recanti sulle confezioni per la vendita al pubblico l’indicazione di origine (“fabbricante”) seguita dalla ragione sociale di una ditta italiana, ha affermato che, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 517 cod. pen., ciò che rileva è l’inganno per il consumatore che si configura non tanto per la provenienza geografica dei prodotti, quanto per il fatto che non può essere definito “fabbricante” colui che si limiti a porre in commercio un bene acquistato all’estero da terzi senza aver partecipato al processo di produzione, non rinvenendosi peraltro elementi interpretativi in senso contrario nella disposizione contenuta nell’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 attuativo della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, decreto operante con esclusivo riferimento alla marcatura CE.

Testo Completo:
Sentenza n. 24100 del 9 aprile 2008 - depositata il 13 giugno 2008(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore G. Sarno)
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REATO - ESTINZIONE

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - LEGGE N. 251 DEL 2005 - DISCIPLINA TRANSITORIA - TERMINE PRESCRIZIONALE PIU' FAVOREVOLE - INAPPLICABILITA' AI PROCESSI GIA' PENDENTI IN GRADO DI APPELLO - MOMENTO DELLA "PENDENZA" - INDIVIDUAZIONE
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale la permanenza del reato contestato di gestione non autorizzata di rifiuti era cessata all’atto del sequestro dell’area disposto dall’A.G., la Corte torna nuovamente a pronunciarsi sulla disciplina transitoria introdotta dall’art. 10 della L. 7 dicembre 2005, n. 251, come interpretato a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393/2006. In particolare, la Corte - preso atto che la sentenza di primo grado era emessa in data 7 dicembre 2005 (ovvero il giorno precedente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), che il deposito della motivazione era intervenuto a distanza di circa un mese e che l’appello era stato depositato tempestivamente – ha escluso che, ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 10 L. n. 251 del 2005, il momento della “pendenza” del giudizio di appello coincida con quello della presentazione dell’atto di impugnazione, affermando il principio che, in base ad un’esegesi complessiva del sistema, tale momento deve ritenersi coincidente con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d’Appello, in quanto il momento centrale e fondamentale del passaggio da una fase processuale all’altra è rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo.

Testo Completo:
Sentenza n. 24330 del 15 aprile 2008 - depositata il 16 giugno 2008(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore S. Amoresano)

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MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI PREVENZIONE - FENOMENI DI VIOLENZA COLLEGATI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE - LEGGE N. 401 DEL 1989 - PERICOLOSITA' SOCIALE "INTRINSECA" - ESCLUSIONE - MISURA APPLICATA A UN CONSIGLIERE COMUNALE
Con la decisione in esame la Corte, adita per valutare la legittimità della convalida del provvedimento con cui il Questore aveva inibito l’accesso del ricorrente (consigliere comunale) ad impianti sportivi con obbligo di presentazione ai Carabinieri territorialmente competenti (per aver colpito con un calcio da tergo un giornalista, mentre si trovava in tribuna al termine di una partita di calcio), si sofferma sulla valutazione della “pericolosità” del destinatario della misura. Sul punto la Corte, richiamando Sez. Un., Labbia e precisato che la misura di prevenzione atipica prevista dall’art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 si caratterizza per l’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale, ha escluso che, ai fini dell’applicabilità della stessa, sia richiesta la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale “intrinseca” del soggetto, essendo sufficiente accertare che questi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza a causa o in occasione di manifestazioni sportive, desumendola in particolare dalla condotta violenta tenuta dal soggetto “nonostante la presenza alla manifestazione di figure istituzionali e di forze dell’ordine e nonostante la sua qualità di consigliere comunale e, quindi, tenuto conto dalla ridotta capacità di autoregolamentazione”.

Testo Completo:
Sentenza n. 24338 del 15 aprile 2008 - depositata il 16 giugno 2008(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore S. Amoresano)

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sabato 21 giugno 2008

RECUPERO SOMME EROGATE PER CONTRIBUTI

GIURISDIZIONE – RECUPERO SOMME EROGATE PER CONTRIBUTI – GIUDICE ORDINARIO – CONFIGURABILITA’ – ERRONEA INDICAZIONE DEL GIUDICE CUI RICORRERE – IRRILEVANZA
Nel confermare il tradizionale orientamento, secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa a controversie concernenti la fase attuativa di somme erogate a titolo di finanziamento, le S.U. hanno precisato che è irrilevante, oltre che lo strumento utilizzato per la riscossione (nella specie cartella esattoriale), anche l’eventuale erronea indicazione in ordine al giudice cui ricorrere contenuta nell’atto inviato alla parte.

Testo Completo:
Sentenza n. 11498 del 9 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente R Corona, Relatore F. Tirelli)
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DETENZIONE DI DERIVATI DELLA “CANNABIS”

STUPEFACENTI – DETENZIONE DI DERIVATI DELLA “CANNABIS” -ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA’ – PARAMETRI DI VALUTAZIONE
La Corte, dopo aver respinto i dubbi di illegittimità costituzionale in ordine alla parificazione operata dalla l. n. 46 del 2006 tra “droghe pesanti” e “droghe leggere”, ha innovativamente affermato che, quando si tratti di derivati della “cannabis” (nella fattispecie hashish), la valutazione che il giudice deve compiere in ordine al parametro della qualità della sostanza per giungere al riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309 del 1990, può essere riferita non solo al grado di purezza dello stupefacente detenuto, ma altresì alla circostanza che si tratti di sostanze per le quali il D.M. 11 aprile 2006, nel determinare la quantità massima detenibile, individua un moltiplicatore della dose media singola diverso e più ampio rispetto a quello utilizzato agli stessi fini per altri tipi di sostanze droganti, formulando in tal senso un implicito giudizio di minore pericolosità di tali derivati.

Testo Completo:
Sentenza n. 22643 del 21 maggio 2008 - depositata il 5 giugno 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente V. Romis, Relatore P. Piccialli)

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MISURE CAUTELARI – RIGETTO RICHIESTA

MISURE CAUTELARI – RIGETTO RICHIESTA – APPELLO – REITERAZIONE RICHIESTA – CONDANNA - DECISIONE CAUTELARE– LEGITTIMITA’
In pendenza del giudizio di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, il giudice ha il potere di decidere sulla richiesta cautelare reiterata se nel frattempo interviene la sentenza di condanna, perché la definizione del giudizio di merito supera ed assorbe l’appello, rimuovendo la preclusione alla decisione.

Testo Completo:
Sentenza n. 21718 dell'8 aprile 2008 - depositata il 29 maggio 2008(Sezione Seconda Penale, Presidente F. Morelli, Relatore P. Zappia)

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MISURE DI PREVENZIONE – ANTIMAFIA

MISURE DI PREVENZIONE – ANTIMAFIA – SEQUESTRO E CONFISCA – BENI ACQUISITI PRIMA DEL PERIODO DI PERICOLOSITA’ – LEGITTIMITA’
In tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l’accertamento dell’inizio della pericolosità, perché l’unico presupposto di legge per l’adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l’inizio di un procedimento di applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito e di cui non sia provata la legittima provenienza.

Testo Completo:
Sentenza n. 21717 dell'8 aprile 2008 - depositata il 29 maggio 2008(Sezione Seconda Penale, Presidente F. Morelli, Relatore A. Iasillo)

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INDENNITA’ DI FREQUENZA IN FAVORE DI MINORE DI ANNI DICIOTTO – DIRITTO ALLA TREDICESIMA MENSILITA’

ASSISTENZA PUBBLICA – INDENNITA’ DI FREQUENZA IN FAVORE DI MINORE DI ANNI DICIOTTO – DIRITTO ALLA TREDICESIMA MENSILITA’
L'indennità di frequenza in favore di minori invalidi di anni diciotto, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990, spetta per tredici mensilità e la tredicesima dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso frequentato dal minore.

Testo Completo:
Sentenza n. 13985 del 28 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore A. Celentano)

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CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO A FINI PREVIDENZIALI

PREVIDENZA – CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO A FINI PREVIDENZIALI – OMESSA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DI ATTIVITA’ – RILEVANZA
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte di cui al comma 8 dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, essendo comune alle due ipotesi la “ratio” di assicurare la corrispondenza della classificazione alla effettiva attività dei datori di lavoro.

Testo Completo:
Sentenza n. 13383 del 23 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente e Relatore M. De Luca)


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PREVIDENZA – INFORTUNIO IN ITINERE

PREVIDENZA – INFORTUNIO IN ITINERE – USO DEL MEZZO PRIVATO – INDENNIZZABILITA’ – CONDIZIONI
In tema di infortunio “in itinere”, secondo la disciplina previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 38 del 2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, richiede, tra l’altro, l’accertamento della necessità dell'uso del veicolo privato in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa.

Testo Completo:
Sentenza n. 13376 del 23 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Bandini)

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CREDITI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – ANATOCISMO – INAPPLICABILITA’

ASSISTENZA PUBBLICA – CREDITI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – ANATOCISMO – INAPPLICABILITA’
In riferimento agli interessi che maturano, unitamente alla rivalutazione monetaria, sui crediti soggetti alla disciplina dettata dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., tra cui, segnatamente, anche i crediti assistenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, non può trovare applicazione la disciplina generale in materia di anatocismo recata dall'art. 1283 cod. civ..

Testo Completo:
Sentenza n. 13213 del 22 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore P. Picone)

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO AGEVOLATO - NATURA RURALE DELL'IMMOBILE - RILEVANZA - LIMITI

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO AGEVOLATO - NATURA RURALE DELL'IMMOBILE - RILEVANZA - LIMITI
In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della "ruralità" del fabbricato non comporta l’esclusione del tributo, ma rileva solo ai fini dell’accatastamento e dell’eventuale attribuzione della rendita, senza che a diversa conclusione possano indurre l’art. 9 D.L. 30.12.93 n. 567 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133), e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 e D.L. 1.10.2007 n. 159 (convertito in legge 29.11.2007, n. 222), che hanno influito solo sui criteri della classificazione catastale e dell’attribuzione della rendita, ma non hanno importato la non assoggettabilità all’ICI del fabbricato qualificato “rurale”.

Testo Completo:
Sentenza n. 15321 del 15 maggio 2008(Sezione Tributaria, Presidente E. Papa, Relatore M. D'Alonzo)

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LICENZIAMENTI – CONGEDO PARENTALE – ABUSO

LICENZIAMENTI – CONGEDO PARENTALE – ABUSO – GIUSTA CAUSA DI RECESSO – CONFIGURABILITA’
L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.

Testo Completo:
Sentenza n. 16207 del 16 giugno 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore U. Morcavallo)

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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DIRITTO DI CRONACA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DIRITTO DI CRONACA – FATTI DI INTERESSE PUBBLICO - LIMITI
La Corte evidenzia, con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali sensibili, oggi contemplato dall’art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali quali sono i limiti che il giornalista deve pur sempre rispettare nell’esercizio del diritto di cronaca (la fattispecie esaminata riguardava l’avvenuta raccolta, da parte degli ideatori di un servizio televisivo, in assenza del consenso degli interessati e dell’autorizzazione del “Garante della privacy”, dei campioni organici di alcuni deputati e senatori, poi analizzati per rinvenire eventuali tracce di sostanze stupefacenti); in particolare viene ricordato che il trattamento dei dati personali, pur attinenti a fatti di interesse pubblico in relazione al necessario profilo di essenzialità per l’informazione, non può prescindere, come testualmente richiesto dalla legge, dalla circostanza che detti fatti siano stati “resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico” (mentre, nel caso di specie, i campioni biologici in oggetto erano stati carpiti agli interessati con un comportamento ingannevole).

Testo Completo:
Sentenza n. 23086 del 24 aprile 2008 - depositata il 10 giugno 2008(Sezione Terza Penale, Presidente C. Vitalone, Relatore C. Squassoni)

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MISURE DI PREVENZIONE – "OPPOSIZIONE AL GIUDICE DELLA PREVENZIONE"

MISURE DI PREVENZIONE – "OPPOSIZIONE AL GIUDICE DELLA PREVENZIONE" - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RICHIESTA DECISA "SENZA FORMALITA'" DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
La S.C. ha chiarito che l’”opposizione al giudice della prevenzione” mediante incidente di esecuzione non è assimilabile alla richiesta decisa “senza formalità” dal giudice dell’esecuzione secondo la sequenza procedurale prevista dall’art. 667, comma 4, c.p.p.: la prima, infatti, prescinde dalla reiezione “de plano” di un’istanza dell’interessato e contrasta direttamente il provvedimento cautelare o ablativo del giudice della prevenzione, con la immediata instaurazione del contraddittorio nelle forme mutuate dal procedimento di esecuzione.

Testo Completo:
Sentenza n. 21691 del 6 maggio 2008 - depositata il 29 maggio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Vecchio)

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PENA – SOSPENSIONE CONDIZIONALE

PENA – SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REVOCA A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA SOSTITUITA CON PENA PECUNIARIA - ESCLUSIONE
Superando l’orientamento affermato in alcuni precedenti, la S.C. ha escluso che possa dar luogo a revoca della sospensione condizionale della pena la sentenza di condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria, valorizzando, in tal senso, la norma di cui all’art. 57, comma 2 l. n. 689 del 1981, in forza della quale “la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva”.

Testo Completo:
Sentenza n. 20289 del 6 maggio 2008 - depositata il 21 maggio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. G. Gironi)

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ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO – PERMESSO PREMIO - PENA CUMULATA COMPRENSIVA DI UNA PARTE INFLITTA PER DELITTO OSTATIVO - SCIOGLIMENTO DEL CUMULO - INDIVIDUAZIONE DEL "DIES A QUO"
La S.C. ha precisato che, ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata quale condizione per la concessione di un permesso premio ex art. 30-ter O.P., qualora nei confronti del condannato sia stato emesso un provvedimento di unificazione di pene concorrenti inflitte in relazione a reati diversi, alcuni del quali ostativi alla concessione del beneficio richiesto, occorre procedere allo scioglimento del cumulo al fine di valutare l’espiazione della parte di pena conseguente alla condanna per il reato ostativo e, quindi, individuare il “dies a quo” che decorre dal momento in cui si è esaurita l’espiazione della pena relativa al reato ostativo e non dall’inizio della detenzione.

Testo Completo:
Sentenza n. 19789 del 1° aprile 2008 - depositata il 16 maggio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente T. Gemelli, Relatore M. Cassano)

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COMPETENZA – CONFLITTO DI COMPETENZA

COMPETENZA – CONFLITTO DI COMPETENZA - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA TENDENZA A DELINQUERE - COMPETENZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
La competenza a provvedere in merito alla revoca del provvedimento dichiarativo della tendenza a delinquere appartiene al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione.

Testo Completo:
Sentenza n. 19430 del 15 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente T. Gemelli, Relatore M. Cassano)

lunedì 16 giugno 2008

GIURISDIZIONE – RECUPERO SOMME EROGATE PER CONTRIBUTI

GIURISDIZIONE – RECUPERO SOMME EROGATE PER CONTRIBUTI – GIUDICE ORDINARIO – CONFIGURABILITA’ – ERRONEA INDICAZIONE DEL GIUDICE CUI RICORRERE – IRRILEVANZA
Nel confermare il tradizionale orientamento, secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa a controversie concernenti la fase attuativa di somme erogate a titolo di finanziamento, le S.U. hanno precisato che è irrilevante, oltre che lo strumento utilizzato per la riscossione (nella specie cartella esattoriale), anche l’eventuale erronea indicazione in ordine al giudice cui ricorrere contenuta nell’atto inviato alla parte.

Testo Completo:
Sentenza n. 11498 del 9 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente R Corona, Relatore F. Tirelli)

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venerdì 13 giugno 2008

Ganasce fiscali. La competenza a decidere la causa dipende dalla natura del credito

Cassazione civile, sez. unite, 5 giugno 2008, n. 14831
Quando il credito posto a fondamento del fermo amministrativo dell’auto non è di natura tributaria, la causa è decisa, in tuoo o in parte, dal Giudice ordinario, secondo la parte dei crediti di natura non tributaria.«il Giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 deve accertare quale sia la natura, tributaria o non tributaria, dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso a causa per sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione di merito, rimettendo, nel secondo caso interamente o parzialmente, la causa innanzi al Giudice ordinario, in applicazione del principio della traslatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il Giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti»

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GIURISDIZIONE – FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE

GIURISDIZIONE – FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE – REVOCA DI FINANZIAMENTO IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO
In tema di sovvenzioni pubbliche per la promozione di determinate attività economiche, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale un privato, beneficiario di un finanziamento per l'ammodernamento di impianti siderurgici, poi revocato dalla P.A. per incompatibilità con la normativa comunitaria, invocava l'autorità di un precedente giudicato sul diritto a percepire il finanziamento, quale pretesa, però, contestata dall'amministrazione sul presupposto che il finanziamento dovesse essere necessariamente restituito in quanto contrastante appunto con i vincoli comunitari. Le S.U. hanno ritenuto, infatti, che la controversia vertesse su diritti soggettivi, dovendosi intendere la revoca del finanziamento o come esulante dai poteri dell'amministrazione, nel caso si reputasse prevalente la regola dell'intangibilità del giudicato, oppure come comportamento necessitato, ove si reputasse prevalente il dovere di rispettare i vincoli comunitari, con conseguente obbligo di disapplicazione di eventuali norme interne contrastanti con i vincoli medesimi.

Testo Completo:
Sentenza n. 12641 del 19 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)

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GIURISDIZIONE – IMMUNITA’ DELLO STATO STRANIERO – CRIMINI DI GUERRA – RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA

GIURISDIZIONE – IMMUNITA’ DELLO STATO STRANIERO – CRIMINI DI GUERRA – RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA
La Corte, affrontando la problematica del riconoscimento di una sentenza della Corte di cassazione greca, relativa al risarcimento dei danni sofferti per crimini di guerra a seguito dell’azione delle forze armate tedesche durante il secondo conflitto mondiale sul territorio greco, ha affermato la non estensibilità della immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri per gli atti iure imperii che siano configurabili come crimini contro l’umanità. Le Sezioni Unite – nel confermare e ribadire i principi già enunciati con la sentenza n. 5044 del 2004 – hanno riconosciuto il primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana, con la conseguenza che la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero tali da configurare crimini internazionali, lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.

Testo Completo:
Sentenza n. 14199 del 29 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. Morelli)

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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – SOSPENSIONE DELLA PATENTE

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – SOSPENSIONE DELLA PATENTE – APPLICABILITA’ CON IL DECRETO PENALE DI CONDANNA – SUSSISTENZA
La Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento in ordine all’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di patteggiamento, ha affermato che il giudice è tenuto ad irrogare quella della sospensione della patente connessa al reato di guida in stato di ebbrezza anche con il decreto penale di condanna.

Testo Completo:
Sentenza n. 21052 del 6 marzo 2008 - depositata il 27 maggio 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente S. Visconti, Relatore O. Korevech)

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PREVIDENZA - PENSIONE DEL LAVORATORE MIGRANTE - INTEGRAZIONE AL MINIMO
La pensione virtuale del lavoratore migrante va calcolata, comprendendovi l'integrazione al minimo, solo previo accertamento che l'interessato sia in possesso dei limiti reddituali previsti dalla legge italiana, mentre se detto limite venga superato, la pensione virtuale va calcolata senza includervi l'integrazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 12965 del 21 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore M. La Terza)


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LAVORO - VOLONTARIATO

LAVORO - VOLONTARIATO
La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro se, indipendentemente dal nomen iuris, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese.

Testo Completo:
Sentenza n. 12964 del 21 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Mattone, Relatore V. Di Nubila)

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LAVORO PUBBLICO

LAVORO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO SVOLTA ALLE DIPENDENZE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO IN VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ
Il principio per cui la prestazione di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del dipendente ai relativi compensi e alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale, secondo le regole previste per gli impiegati pubblici, si applica anche ai dipendenti delle Università, per le quali, anche a seguito dell'autonomia loro riconosciuta, non è stata introdotta alcuna norma di modifica del regime pensionistico dei dipendenti, che rimane omogeneo a quello dei dipendenti delle altre amministrazioni statali.
Testo Completo:Sentenza n. 12749 del 20 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Amoroso)

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SANZIONI AMMINISTRATIVE - AIUTI AL CONSUMO DELL'OLIO D'OLIVA


SANZIONI AMMINISTRATIVE - AIUTI AL CONSUMO DELL'OLIO D'OLIVA
Non spettano gli aiuti comunitari al consumo dell’olio d’oliva per quei oleari che si distinguono dai prodotti alimentari di consumo corrente per la particolare composizione e per l’obiettivo nutrizionale perseguito ( nella specie, olio “vitaminizzato”).

Testo Completo:
Sentenza n. 11203 del 7 maggio 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Mensitieri, Relatore M. Oddo)

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SANZIONI AMMINISTRATIVE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE AMMINISTRATIVE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE AMMINISTRATIVE
La sentenza chiarisce che costituisce principio generale, desumibile da diverse disposizioni di legge, che, ove non sia diversamente disposto, vi è equipollenza tra spedizione e presentazione di ogni istanza, domanda o dichiarazione rivolta dal privato alla P.A..

Testo Completo:
Sentenza n. 11028 del 5 maggio 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Mensitieri, Relatore M. Oddo)

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APPALTO – DIRETTORE DEI LAVORI

APPALTO – DIRETTORE DEI LAVORI
Sul contenuto delle obbligazioni a carico del direttore dei lavori

Testo Completo:
Sentenza n. 10728 del 24 aprile 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Vella, Relatore R. De Julio)


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PROCESSO CIVILE – INCAPACITA' A TESTIMONIARE

PROCESSO CIVILE – INCAPACITA' A TESTIMONIARE
Il coniuge in comunione legale dei beni è incapace a testimoniare nelle cause aventi ad oggetto la domanda di pagamento per una prestazione d’opera non imprenditoriale, i cui proventi ricadono immediatamente in comunione ( sentenza n. 10398), mentre non è incapace a testimoniare nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di una prestazione di carattere imprenditoriale, perché i crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione ( sentenza n. 10744).

Testo Completo:
Sentenza n. 10398 del 22 aprile 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Vella, Relatore L. Piccialli)

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martedì 10 giugno 2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - DOPPIA PUNIBILITA' - FATTISPECIE NON COSTITUENTE REATO IN ITALIA ALL'EPOCA DEI FATTI

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - DOPPIA PUNIBILITA' - FATTISPECIE NON COSTITUENTE REATO IN ITALIA ALL'EPOCA DEI FATTI
La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha stabilito che il requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69/2005 non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire reato nell’ordinamento italiano già alla data del commissi delict (nella specie, la consegna era stata richiesta per il reato di guida senza patente, commesso in Romania nel 2005, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella legge 2 ottobre 2007, n. 160).

Testo Completo:
Sentenza n. 22453 del 4 giugno 2008 - depositata il 5 giugno 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)


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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA ESECUTIVA DEL CITTADINO - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLA PENA NELLO STATO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA ESECUTIVA DEL CITTADINO - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLA PENA NELLO STATO
La Corte ha chiarito, rivedendo un suo precedente orientamento, che l’esecuzione della pena nello Stato da parte del cittadino, richiesto in consegna in base ad un mandato di arresto esecutivo (art. 18, lett. R. legge n. 69/2005), deve avvenire non applicando analogicamente l‘art. 735 c.p.p., bensì in base ai principi generali della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983. Pertanto, in ordine alla determinazione della pena, deve essere applicata la procedura della «continuazione» della pena, per la quale l’Italia ha espresso l’opzione, come richiesto dall’art. 9 della stessa Convenzione.

Testo Completo:
Sentenza n. 22105 del 26 maggio 2008 - depositata il 30 maggio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)

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IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - RICORSO DELLA PARTE OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE - NATURA DI IMPUGNAZIONE AGLI EFFETTI PENALI

IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - RICORSO DELLA PARTE OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE - NATURA DI IMPUGNAZIONE AGLI EFFETTI PENALI
La Corte, aderendo al prevalente orientamento di legittimità, ha ritenuto che il ricorso della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 428 c.p.p., ha natura di impugnazione anche agli effetti penali.DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERESSELa Corte, nel ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 328, secondo comma c.p. la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto, ha precisato che, qualora il privato abbia fatto richiesta di accedere agli atti di un procedimento amministrativo, l’esistenza di tale interesse va valutata non con riferimento al procedimento in questione, ma in relazione all’accesso stesso. Per cui tale interesse sussiste quando la domanda di esibizione o acquisizione sia strumentale alla tutela di una posizione giuridicamente rilavante. Nella specie, la Corte ha ritenuto che tale interesse sussista nel privato che abbia fatto richiesta al Comune di conoscere lo stato della procedura di demolizione di un manufatto abusivo, posto a distanza non legale dalla sua proprietà confinante.

Testo Completo:
Sentenza n. 21735 del 4 febbraio 2008 - depositata il 29 maggio 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

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DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - FALSO GIURAMENTO - VIZI DELL'ATTO IN SEDE CIVILE - RILEVANZA - CONDIZIONI

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - FALSO GIURAMENTO - VIZI DELL'ATTO IN SEDE CIVILE - RILEVANZA - CONDIZIONI
La corte ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 371 cod. pen. il giudice non è tenuto ad effettuare un'indagine sulla conformità alla legge del giuramento disposto in sede civile, a meno che si tratti di vizi talmente gravi da far escludere la stessa qualificazione dell’atto come giuramento. Nel caso di specie, la Corte ha escluso – tenuto conto anche dell’inapplicabilità al reato de quo dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. - che il deferimento di giuramento decisorio, in un processo per risarcimento danni per un incidente stradale, a persona che risulti indagata in sede penale per tali fatti possa influire sulla configurabilità del reato.

Testo Completo:
Sentenza n. 21730 del 12 febbraio 2008 - depositata il 29 maggio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - MINORE - "ACCERTAMENTI" AI FINI DELL'ART. 18, LETT. I) L. N. 69/2005


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - MINORE - "ACCERTAMENTI" AI FINI DELL'ART. 18, LETT. I) L. N. 69/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - MINORE - CORTE DI APPELLO COMPETENTEIn tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha chiarito che l’art. 18, lett. i) della legge n. 69 del 2005, nel prevedere l’espletamento di «necessari accertamenti» per stabilire l’imputabilità di una persona richiesta in consegna, che era minorenne al momento della commissione del reato, si rivolge chiaramente all’iniziativa dell’autorità giudiziaria italiana, che se difficilmente può svolgere tali indagini direttamente (atteso anche il tempo trascorso), deve necessariamente basarsi sui fatti rappresentati dall’autorità giudiziaria di emissione, non essendo sufficiente che la legislazione dello Stato di emissione preveda l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere. Pertanto, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna di una persona alla Romania sulla base di una sentenza di condanna, senza che risultasse accertata dalla stessa l’imputabilità dell’imputato all’epoca dei fatti minorenne, limitandosi ad affermare che tale accertamento doveva ritenersi presunto, in quanto imposto dalla legge dello Stato di emissione. La Corte ha disposto il rinvio alla sezione per i minorenni della corte di appello, ritenendo che per la consegna nelle ipotesi indicate dal citato art. 18, lett. i) vi sia la competenza del giudice specializzato nella materia minorile. Va ricordato che la Corte ha sollevato di recente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla Corte di appello e non alla Sezione di Corte di appello per i minorenni la competenza a decidere sull'estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta e precludono il riferimento nella procedura estradizionale alle norme dettate dal d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di giustizia minorile (Sez. 6, n. 27584 del 14/5/2007-12/7/2007, Vasiliu, Rv. 236980).

Testo Completo:
Sentenza n. 21005 del 22 maggio 2008 - depositata il 26 maggio 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agro', Relatore G. Conti)

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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCESSO CELEBRATO ALL'ESTERO SENZA DIFESA TECNICA SU RINUNZIA DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA
La Corte ha escluso che ricorra la condizione ostativa di cui all’art. 705, secondo comma lett. a) c.p.p. nel caso in cui la persona richiesta in estradizione sia stata sottoposta nello Stato richiedente ad un processo senza l’assistenza di un difensore, qualora essa stessa vi abbia rinunziato.

Testo Completo:
Sentenza n. 19302 del 21 aprile 2008 - depositata il 14 maggio 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agro', Relatore G. Paoloni)

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GIUDICE DI PACE – RISARCIMENTO OPERATO DALL’ASSICURAZIONE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE – ESCLUSIONE


GIUDICE DI PACE – RISARCIMENTO OPERATO DALL’ASSICURAZIONE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE – ESCLUSIONE
Con una innovativa decisione la Corte ha escluso che il giudice di pace possa dichiarare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 quando il risarcimento del danno sia dovuto all’autonomo intervento della compagnia presso cui l’imputato è assicurato e in presenza dell’opposizione di quest’ultimo, intenzionato ad affrontare invece il procedimento penale nel merito al fine di vedere dimostrata la propria innocenza.

Testo Completo:
Sentenza n. 20014 del 2 aprile 2008 - depositata il 19 maggio 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente L. Marini, Relatore V. Romis)

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lunedì 9 giugno 2008

DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI - EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 8.11.2007, SCHWIBBERT

DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI – REATI CONCERNENTI SUPPORTI PRIVI DI CONTRASSEGNO SIAE – EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 8.11.2007, SCHWIBBERT
Con la decisione in oggetto la Corte torna a valutare, successivamente alle plurime decisioni della terza sezione depositate il 2 aprile 2008 e in maniera parzialmente difforme dalle stesse, gli effetti, sui reati essenzialmente previsti dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, in particolare, pur muovendo dal presupposto, comune alle altre decisioni, che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha tuttavia ritenuto che la non opponibilità ai privati di dette norme debba comportare l’assoluzione dell’imputato non già “perché il fatto non sussiste” ma “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”; ha altresì precisato, anche in tal caso difformemente dall’indirizzo della terza sezione, che in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che, non prevedendo come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), restano punibili, come alla mancanza del contrassegno non si possa attribuire alcun valore, neppure meramente indiziario, circa la illecita duplicazione o riproduzione. Ha infine chiarito che ove il ricorso per cassazione fosse inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò non impedirebbe (difformemente in particolare da quanto affermato dalla sentenza n. 13853) la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’immediata declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per mancata previsione, sin dall’origine, come reato, del fatto stesso.

Testo Completo:
Sentenza n. 21579 del 6 marzo 2008 - depositata il 29 maggio 2008(Sezione Settima Penale, Presidente B. Rossi, Relatore A. Franco)

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REATI CONTRO L’ICOLUMITA’ PUBBLICA – DISASTRO AEREO COLPOSO – DIRETTORE DELL’AEROPORTO – POSIZIONE DI GARANZIA - INSUSSISTENZA

REATI CONTRO L’ICOLUMITA’ PUBBLICA – DISASTRO AEREO COLPOSO – DIRETTORE DELL’AEROPORTO – POSIZIONE DI GARANZIA - INSUSSISTENZA
Nel respingere i ricorsi presentati nel procedimento relativo al disastro aereo dell’aeroporto di Linate dell’8 ottobre 2001, la Corte, dopo aver ribadito che gli obblighi inerenti ad una posizione di garanzia si caratterizzano rispetto agli altri obblighi di agire perché determinati dalla previa attribuzione al garante da parte di una norma dello specifico potere di impedire eventi offensivi di beni altrui, ha affermato che con riguardo al periodo successivo all’entrata in vigore del d. lgs. n. 250 del 1997, il quale ha trasferito i compiti in precedenza assegnatigli dall’art. 719 cod. nav. all’ENAV e all’ENAC, ma precedente all’intervento del d. lgs. n. 96 del 2005, che ne ha definitivamente eliminato la figura, non è possibile desumere la sussistenza in capo al direttore di aeroporto, in quanto tale, di una posizione di garanzia comportante l’obbligo di regolare e vigilare sui movimenti degli aeromobili nell’aeroporto, negando altresì possa ritenersi che, solo in ragione dell’inserimento organico di quest’ultimo nell’ENAC ed in mancanza invece di una espressa previsione normativa in tal senso, allo stesso fosse attribuito l’obbligo di rendere statuizioni impositive nei confronti dell’ENAV ovvero di sostituirsi al medesimo in caso di inadempienza o ritardo da parte di tale ente nella predisposizione dei presidi necessari per la gestione in sicurezza del traffico aereo a terra. La Corte, con la medesima pronunzia, ha invece affermato che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen. è configurabile anche con riguardo ai delitti di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, atteso che la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio in cui si risolve la circostanza non è un elemento costitutivo delle fattispecie normativamente prefigurate dei summenzionati reati.

Testo Completo:
Sentenza n. 22614 del 20 febbraio 2008 - depositata il 6 giugno 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente M. Battisti, Relatore F. Marzano)


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