Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 28 gennaio 2015

ESECUZIONE FORZATA - LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - ESECUZIONE - TUTELA ESPERIBILE - OPPOSIZIONE EX ART. 615 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE EX ART. 404, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - NECESSITA'

ESECUZIONE FORZATA - LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - ESECUZIONE - TUTELA ESPERIBILE - OPPOSIZIONE EX ART. 615 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE EX ART. 404, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - NECESSITA'

Sentenza n. 1238 del 23/01/2015

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo il quale il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo ed incompatibile, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios e il falsamente rappresentato), avverso l’esecuzione che sia stata promossa sulla base del titolo giudiziale opponibile ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, al fine di incidere sull’efficacia del titolo, proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (né ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.) neppure se sia detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l’esecuzione (od esecutività del titolo) esclusivamente con l’opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai sensi dell’art. 407 cod. proc. civ., ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza.


Presidente: L. A. Rovelli
Estensore: R. Frasca

martedì 27 gennaio 2015

SOCIETA' - SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA DA ENTE LOCALE – AMMINISTRATORE DI NOMINA PUBBLICA – REVOCA – IMPUGNAZIONE – GIURISDIZIONE ORDINARIA – SUSSISTENZA.

SOCIETA' - SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA DA ENTE LOCALE – AMMINISTRATORE DI NOMINA PUBBLICA – REVOCA – IMPUGNAZIONE – GIURISDIZIONE ORDINARIA – SUSSISTENZA.

Ordinanza n. 1237 del 23/01/2015


In tema di società per azioni partecipata da ente locale, ove l’amministratore nominato dal socio pubblico ne impugni l’atto di revoca, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di atto “jure privatorum” e non “jure imperii”, alla luce della clausola ermeneutica generale ex art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. in legge n. 135 del 2012.

 


Presidente: L. A. Rovelli
Relatore: S. Di Palma

mercoledì 21 gennaio 2015

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - ACCESSIONE INVERTITA - MODO D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELLA P.A. - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE O RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - ACCESSIONE INVERTITA - MODO D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELLA P.A. - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE O RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA

Sentenza n. 735 del 19/01/2015

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio, secondo il quale, in caso di illecito spossessamento di un privato da parte della P.A. con l’irreversibile trasformazione del terreno con la realizzazione di un’opera pubblica (cd. accessione invertita) non ne comportano l’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, conservando il privato il diritto alla restituzione del bene, salvo non preferisca chiedere il risarcimento del danno. Spetta, in ogni caso, per la perdita delle utilità ricavabili dal terreno per l’illegittima occupazione, il diritto al risarcimento del danno, la cui prescrizione quinquennale decorre, per la perdita del godimento, dalle singole annualità, mentre, per la reintegrazione per equivalente, dalla data della domanda.
 


Presidente: G. Santacroce
Relatore: Di Amato

PROCESSO TRIBUTARIO - CONDONO FISCALE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - CONTROVERSIA - LITE PENDENTE - INCLUSIONE DELL'ATTO DI CLASSAMENTO CATASTALE PRESUPPOSTO NON PRECEDENTEMENTE NOTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA - AMMISSIBILITA' - POTERI DEL GIUDICE - ININFLUENZA

PROCESSO TRIBUTARIO - CONDONO FISCALE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - CONTROVERSIA - LITE PENDENTE - INCLUSIONE DELL'ATTO DI CLASSAMENTO CATASTALE PRESUPPOSTO NON PRECEDENTEMENTE NOTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA - AMMISSIBILITA' - POTERI DEL GIUDICE - ININFLUENZA


Sentenza n. 643 del 16/01/2015


Le Sezioni Unite, a definizione di una questione di massima, hanno enunciato, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., il principio secondo il quale, in tema di condono, ove la controversia sia nata dal ricorso avverso un avviso di liquidazione d’imposta, che investa anche l’atto presupposto di classamento catastale, noto solo a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione, la lite pendente è configurabile anche rispetto a tale atto, sicché è suscettibile di definizione agevolata pur in assenza di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita, senza che a ciò osti l’impossibilità, per il giudice, di sindacare, anche solo in via incidentale, la legittimità della rendita attribuita.


Presidente: L. A. Rovelli
Relatore: A. Cappabianca

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA DEL GIUDICE CIVILE (O TRIBUTARIO) - MOTIVAZIONE MERAMENTE RIPRODUTTIVA DI UN ATTO DI PARTE - NULLITA' - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INDICE SINTOMATICO DI DIFETTO DI IMPARZIALITA' - ESCLUSIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA DEL GIUDICE CIVILE (O TRIBUTARIO) - MOTIVAZIONE MERAMENTE RIPRODUTTIVA DI UN ATTO DI PARTE - NULLITA' - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INDICE SINTOMATICO DI DIFETTO DI IMPARZIALITA' - ESCLUSIONE

Sentenza n. 642 del 16/01/2015

Le Sezioni Unite, a definizione di una questione di massima, hanno escluso, nel processo civile (e in quello tributario), la nullità della sentenza la cui motivazione sia meramente riproduttiva di un atto di parte purché le ragioni sulle quali la decisione si fondi siano attribuibili al giudicante e siano esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva. Né, in ogni caso, un tale fatto integra un indice sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice.
 


Presidente: G. Santacroce
Relatore: C. Di Iasi

lunedì 19 gennaio 2015

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - REVOCA DELL’INDULTO - ESTINZIONE DELLA PENA – “DIES A QUO” – DECORRENZA – INDIVIDUAZIONE – IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA PRESUPPOSTO DELLA REVOCA DEL BENEFICIO

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - REVOCA DELL’INDULTO - ESTINZIONE DELLA PENA – “DIES A QUO” – DECORRENZA – INDIVIDUAZIONE – IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA PRESUPPOSTO DELLA REVOCA DEL BENEFICIO

Sentenza n. 2 ud. 30/10/2014 - deposito del 02/01/2015

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio.


Presidente: G. Santacroce
Relatore: U. Zampetti

venerdì 16 gennaio 2015

PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA P.A. - NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE' PRESSO QUELLA GENERALE - NULLITA' - CONSEGUENZE

PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA P.A. - NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE' PRESSO QUELLA GENERALE - NULLITA' - CONSEGUENZE

Ordinanza interlocutoria n. 608 del 14/01/2015

Le Sezioni Unite, intervenendo sulla questione su cui si era manifestato un contrasto tra le Sezioni, hanno ribadito l’orientamento, già maggioritario, secondo il quale in caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla, e non inesistente, la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima.

Presidente: L. A. Rovelli
Relatore: G. Napoletano

PREVIDENZA - FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - ART. 10 DEL D.LGS. N. 124 DEL 1993 - FONDI PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGA - APPLICABILITA' - CARATTERISTICHE STRUTTURALI - ININFLUENZA

PREVIDENZA - FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - ART. 10 DEL D.LGS. N. 124 DEL 1993 - FONDI PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGA - APPLICABILITA' - CARATTERISTICHE STRUTTURALI - ININFLUENZA

Sentenza n. 477 del 14/01/2015

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo il quale l’art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge delega (15 novembre 1992), quali siano le loro caratteristiche strutturali e, dunque, pure a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.
 


Presidente: F. Roselli
Relatore: P. Curzio