STRANIERO – INGRESSO CLANDESTINO - TRATTENIMENTO PER ACCERTAMENTO NEL LUOGO DI ARRIVO

STRANIERO – INGRESSO CLANDESTINO - TRATTENIMENTO PER ACCERTAMENTO NEL LUOGO DI ARRIVO - CONTESTUALE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI RIFUGIATO - APERTURA ED ESAME DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA'
La Corte, intervenendo per la prima volta sulla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al momento dell’ingresso illegale nel nostro paese, ha stabilito che lo straniero, giunto clandestinamente e trattenuto per accertamenti all’interno dell’aerostazione di arrivo, ha il diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato politico e di permanere nello Stato, (munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d’identificazione) fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria. Nell’affermare il principio, la Corte ha sancito l’illegittimità del rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi, precisando che l’Amministrazione ha ,invece, il dovere di riceverla ( e d’inoltrarla al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza) astenendosi da alcuna forma di respingimento e dall’adozione di misure di espulsione che impediscano il corso e la definizione della domanda presso le Commissioni designate.

Testo Completo:
Sentenza n. 26253 del 15 dicembre 2009(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore L. Macioce)

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PREVIDENZA – DECESSO IN CONSEGUENZA DI EPATITI POSTTRASFUSIONALI - ASSEGNO "UNA TANTUM" IN FAVORE DEI SUPERSTITI

PREVIDENZA – DECESSO IN CONSEGUENZA DI EPATITI POSTTRASFUSIONALI - ASSEGNO "UNA TANTUM" IN FAVORE DEI SUPERSTITI
L’assegno “una tantum” in favore dei superstiti, previsto dall’art. 2, comma terzo, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a differenza dell'assegno previsto dal comma secondo dello stesso articolo, è dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti posttrasfusionali.

Testo Completo:
Sentenza n. 23591 del 6 novembre 2009(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore G. Meliadò)

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PREVIDENZA- LAVORATRICI AGRICOLE –INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER ASTENSIONE FACOLTATIVA

PREVIDENZA- LAVORATRICI AGRICOLE –INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER ASTENSIONE FACOLTATIVA
La S.C. ha precisato che l'indennità di maternità per astensione facoltativa compete alle lavoratrici agricole non solo ove, nell'anno precedente, abbiano svolto cinquantuno giornate lavorative, ma anche nell’ipotesi in cui, pur non avendo lavorato nell'anno precedente, abbiano fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.

Testo Completo:
Sentenza n. 24774 del 25 novembre 2009(Sezione Lavoro, Presidente A. Lamorgese, Relatore G. Coletti De Cesare)

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RESPONSABILITA’ CIVILE - DANNO ESISTENZIALE E RELAZIONALE - AUTONOMA VOCE DI DANNO - ESCLUSIONE

RESPONSABILITA’ CIVILE - DANNO ESISTENZIALE E RELAZIONALE - AUTONOMA VOCE DI DANNO - ESCLUSIONE
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la S.C. ribadisce che il danno esistenziale e quello alla vita di relazione possono costituire solo voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico, dando luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 25236 del 30 novembre 2009(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Bandini)

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REATO – PRESCRIZIONE – L. N. 251 DEL 2005 – NORMA TRANSITORIA – PENDENZA DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO

REATO – PRESCRIZIONE – L. N. 251 DEL 2005 – NORMA TRANSITORIA – PENDENZA DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO
Le Sezioni Unite, ribadendo sul punto l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza della Suprema Corte e richiamando le motivazioni della sentenza n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale, hanno affermato che ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla l. n. 251 del 2005, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli, trattandosi di accadimento idoneo, sia in relazione al momento processuale in cui interviene, sia con riguardo al suo contenuto di verifica fattuale e di imposizione punitiva, a segnare la linea di demarcazione temporale tra la pregressa e la nuova normativa.

Testo Completo:
Sentenza n. 47008 del 29 ottobre 2009 - depositata il 10 dicembre 2009(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Ferrua)

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REATO - OBLAZIONE - ISTANZA - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - AMMISSIBILITA'

REATO - OBLAZIONE - ISTANZA - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - AMMISSIBILITA'
E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 99, comma primo, cod. proc. pen., la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell’imputato non munito di procura speciale. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna). In motivazione, la S.C. ha precisato che la presentazione della domanda di oblazione, diversamente dall’atto del pagamento della somma determinata dal giudice, costituisce un atto di mero impulso processuale, inidoneo a determinare di per sé alcuna situazione processuale irreversibile sull’esito del procedimento e sulle relative regole di giudizio, poiché l’imputato può, in ogni tempo, anche dopo il provvedimento ammissivo del giudice, togliere ad essa ogni effetto, mediante una dichiarazione espressa a norma dell’art. 99, comma secondo, cod. proc. pen.

Testo Completo:
Sentenza n. 47923 del 29 ottobre 2009 - depositata il 15 dicembre 2009(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Conti)

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IMPUGNAZIONI – ASSOLUZIONE NEL MERITO – ERRONEITÀ’ – ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE – RICORSO PER CASSAZIONE DEL P.M. – INAMMISSIBILITÀ – RAGIONI

IMPUGNAZIONI – ASSOLUZIONE NEL MERITO – ERRONEITÀ’ – ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE – RICORSO PER CASSAZIONE DEL P.M. – INAMMISSIBILITÀ – RAGIONI
E’ inammissibile, per assenza del necessario requisito di concretezza dell’interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dal P.M. per far rilevare un difetto di motivazione della sentenza impugnata e ottenere il mutamento della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” (adottata dal giudice d’appello) in quella di proscioglimento di “non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione” (assunta dal giudice di primo grado e riformata in appello). Nel caso di specie, secondo la S.C., il gravame non sarebbe idoneo a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante, poiché il risultato cui il P.M. potrebbe pervenire sarebbe quello di un sostanziale non liquet, non essendo possibile rimettere il processo al giudice del rinvio perché elabori una motivazione corretta, in presenza di una causa di estinzione del reato.

Testo Completo:
Sentenza n. 45330 del 7 ottobre 2009 - depositata il 25 novembre 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore L. Lanza)

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Sentenza 24 settembre 2007, n. 35488

Sentenza 24 settembre 2007, n. 35488
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 27.1.2006, confermava la sentenza 3.12.2002 del Tribunale di Foggia, che aveva affermato la responsabilità penale di Scelsi Domenico e Liso Beatrice in ordine ai delitti di cui:

a) agli artt. 110 e 483 cod. pen., in relaz. all’art. 26 della legge n. 15/1968, perché, in concorso tra loro, nelle qualità di legali rappresentanti, rispettivamente, della s.p.a. ICOP e della s.r.l. ELCA, società facenti parte del consorzio SIERP – avendo inviato all’Amministrazione provinciale di Foggia, nella richiesta di partecipazione alla procedura di licitazione privata per l’appalto dei lavori di costruzione della nuova sede dell’Istituto polivalente di Manfredonia, due distinte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nelle quali falsamente affermavano che le società anzidette erano iscritte all’Albo nazionale costruttori in data anteriore al 24.11.1999 (mentre, in realtà, detta iscrizione era stata conseguita dalla s.p.a. ICOP il 30.11.1999 e dalla s.r.l. ELCA il 14.12.1999) – attestavano falsamente fatti dei quali le rispettive dichiarazioni sostitutive erano destinate a provare la verità – in Foggia, l’1.12.1999

b) agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., perché, in concorso tra loro, con le condotte dianzi descritte, inducevano in errore, sull’effettiva esistenza di un requisito indispensabile di partecipazione alla licitazione privata, il dirigente dei servizi tecnici ed i componenti della Giunta provinciale, i quali, sulla base delle dette false dichiarazioni, attestavano falsamente negli atti pubblici rispettivamente adottati (verbali del 2.12.1999 e del 9.2.2000 e proposta di aggiudicazione dell’appalto del 26.1.2000) che le due imprese anzidette erano iscritte all’Albo nazionale costruttori in data anteriore al 24.11.1999

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, ritenuto il concorso formale dei reati, aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di anni uno di reclusione, concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge.

La Corte territoriale rigettava le impugnazioni degli imputati volte a contestare la sussistenza delle figure criminose e poneva in rilievo, innanzitutto, la situazione di fatto accertata, non contestata dagli stessi appellanti.

Essi avevano partecipato alla licitazione privata per l’appalto dei lavori di costruzione sopra specificati e, come richiesto dal bando, avevano allegato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nelle quali avevano attestato che la società da ciascuno rappresentata era iscritta all’Albo nazionale costruttori sin da data anteriore al 24 novembre 1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara in quanto ad essa la detta iscrizione doveva preesistere.

Per le caratteristiche di convenienza della proposta di tali società, la aggiudicazione dell’appalto era avvenuta in loro favore ed i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto – attestato dai pubblici ufficiali redigenti sulla base delle anzidette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, facenti fede di quanto dichiarato – che le imprese aggiudicatarie presentavano il requisito della iscrizione all’ANC alla data della presentazione della offerta.

La Corte di merito osservava che:

-- la presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con contenuto ideologicamente falso integra il reato previsto dall’art. 483 cod. pen., posto che del falso deve rispondere il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo di attestare il vero (art. 26 della legge n. 15 del 1968), senza che occorra la prova del dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico per la configurazione del reato;

-- la condotta in esame ha poi dato luogo, nella specie, ad un ulteriore reato continuato di falso ideologico, questa volta per induzione in errore dei pubblici ufficiali, posto che nei tre diversi atti specificati nel capo di imputazione, e precisamente nella parte dei provvedimenti destinata a far constare pubblicamente l’esistenza dei requisiti di legge, essi hanno dato atto del requisito della anteriorità della iscrizione delle imprese all’Albo.

I giudici di appello argomentavano sulla esistenza del concorso tra i due reati, citando la giurisprudenza di questa Corte che lo sostiene quando la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sé come reato, si pone anche in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale ha posto in essere (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2001, n. 38453, Perfetto).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale – con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. – ha chiesto di ritenere assorbito il reato sub B) (falso ideologico per induzione in errore, ex artt. 48 e 479 cod. pen.) in quello sub A) (falso ideologico del privato, ex art. 483 cod. pen.).

Viene evidenziato nel ricorso un contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di legittimità, ove una tesi diversa da quella recepita dai giudici del merito è orientata nel senso che il falso per induzione in errore del pubblico ufficiale sarebbe configurabile soltanto nella ipotesi in cui la falsa attestazione provenga da questi sulla base di dichiarazioni del privato che però egli integri con una attestazione di rispondenza al vero. Se invece l’attestazione proviene dal privato e il pubblico ufficiale la riporta come tale nell’atto pubblico a sua firma, ossia si limita a riprodurla, allora dovrebbe riconoscersi che di falso vi è solo la dichiarazione del privato, il quale ne è l’autore immediato, mentre non vi è falso per induzione con autore mediato (così Cass.: Sez. I, 26 maggio 1987, n. 2222, Crespi; Sez. VI, 28 giugno 1994, n. 8996, P.M. in proc. Zungoli).

Prospetta al riguardo la difesa che, nella motivazione della sentenza impugnata, non vi sarebbe menzione alcuna della attestazione integrativa (quid pluris) dei pubblici ufficiali sulla veridicità delle dichiarazioni dei privati e quindi non potrebbe configurarsi induzione in errore dei primi, con la conseguenza che gli imputati non potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. Tanto si evincerebbe anche dal tenore letterale degli atti pubblici indicati nel capo di imputazione.

La Corte territoriale, in particolare, non si sarebbe soffermata su due requisiti ineludibili per la configurazione del reato e nella specie mancanti: 1) il rilievo, ai fini della parte narrativa dell’atto pubblico, della falsa attestazione che ne costituisce la premessa; 2) l’obbligo giuridico di verifica, da parte dell’organo decidente, sul fatto falsamente attestato. Proprio la assenza di tale obbligo sarebbe sintomatico del fatto che i pubblici ufficiali si sono limitati a trasfondere negli atti a loro firma i fatti (falsi) attestati dai privati.

Si rappresenta, infine, che nella stessa sentenza Perfetto, evocata nella decisione impugnata e sostenitrice della possibilità del concorso fra i due reati in contestazione, la sussistenza del delitto ex artt. 48 e 479 cod. pen. sarebbe comunque subordinata ad un elemento non presente nel caso di specie: e cioè che la falsa attestazione del privato raccolta dal pubblico ufficiale sia utilizzata da questi per descrivere una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore.

Il ricorso è stato assegnato alla quinta Sezione penale di questa Corte Suprema, la quale, all’udienza dell’11 aprile 2007, ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla materia e (con ordinanza depositata il successivo 20 aprile) ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 c.p.p.

Nell’ordinanza di rimessione è stato posto in rilievo come il tema effettivo del contrasto non sia tanto quello del concorso fra il reato di cui all’art. 483 cod. pen. e quello di falso ideologico per induzione (ex artt. 48 e 479 cod. pen.), quanto quello degli esatti termini per la configurazione di questo secondo reato, pure in presenza (o meno) del primo.

Il reato in questione si struttura per l’esistenza di una falsità del privato (quella del decipiens) che determina un’altra falsità – ideologica in atto pubblico – posta in essere dal deceptus (il pubblico ufficiale), che però non risponde di essa per mancanza di dolo.

La questione da risolvere, dunque, è se, nella specie, oltre al falso ideologico del privato ex art. 483 cod. pen., la condotta dei pubblici ufficiali abbia dato luogo o meno ad un atto pubblico ideologicamente falso nei termini di cui all’art. 479 cod. pen., tenendo conto, in punto di fatto, che, secondo l’accusa, nella specie i pubblici ufficiali si limitarono a prendere atto della attestazione dei privati sulla data della iscrizione all’Albo.

Il panorama giurisprudenziale che è sullo sfondo della vicenda processuale vede, da un lato, la presa di posizione delle Sezioni Unite con la sentenza 24 febbraio 1995, n. 1827, P.G. in proc. Proietti, nella cui motivazione si legge che l’atto pubblico, nel quale sia richiamato altro atto ideologicamente falso, è anch’esso falso, quantomeno perché certifica l’esistenza di attestazioni presumendole “vere”, con la conseguenza che se, invece, le attestazioni richiamate sono false, è falso pure l’atto pubblico che le pone a premessa.

L’opposto orientamento è quello secondo cui la falsità ideologica del privato non concorre con il delitto di falso per induzione in errore del pubblico ufficiale quando l’atto pubblico da questi adottato, a seguito della presentazione dell’atto falso del privato, non è inteso ad accertare proprio “il fatto” oggetto della attestazione falsa del privato ma, più semplicemente, l’esistenza dell’“atto” del privato in cui, questi, ha trasfuso l’attestazione di un certo fatto (così Sez. V: 19 maggio 2003, n. 22021, Carbini; 20 giugno 2006, n. 21209, Bartolazzi).

Ancora, la sentenza della Sez. V, 26 ottobre 2001, n. 38453, Perfetto, afferma che solo quando il pubblico ufficiale, inconsapevolmente, raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48-480, 48-481 cod. pen.), la quale può concorrere con il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., quando la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sé come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere.

Dunque, secondo quest’ultimo orientamento, il pubblico ufficiale, quando si limita a riportare la esistenza della attestazione del privato (poi risultata falsa), non realizza una attestazione falsa ma svolge una argomentazione errata (consistente nel presupporre come vero il fatto attestato dal privato) che dà luogo ad una conclusione falsa. Tale distinzione non è ritenuta rilevante, invece, nell’anzidetta sentenza delle Sezioni unite.

Il Primo Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

1. Sussiste anzitutto, nella fattispecie in esame, il reato di cui all’art. 483 cod. pen., considerato che nelle due distinte dichiarazioni sostitutive di certificazione (destinate a provare la verità dei fatti dichiarati) gli imputati hanno falsamente attestato il possesso, da parte delle imprese societarie da loro rappresentate, di un requisito indispensabile per la partecipazione all’appalto e, a maggior ragione, per la relativa aggiudicazione.

Presupposto del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è l’esistenza di una specifica norma giuridica che attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di dichiarare il vero [vedi Sezioni Unite: 31.3.1999, n. 6, Lucarotti e 9.3.2000, n. 28, Gabrielli].

Per l’individuazione delle norme giuridiche che, nella specie, istituiscono l’efficacia probante della dichiarazione sostitutiva, equiparandola anche alla dichiarazione fatta a pubblico ufficiale ai fini e per gli effetti dell’applicazione delle sanzioni del codice penale, va ricordato che la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” è stata inizialmente regolata dall’art. 2 della legge 4.1.1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) – abrogata dall’art. 77 del D.P.R. n. 445/2000 – ed essa è destinata, tra l’altro, a comprovare “le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione” (tale deve intendersi l’Albo nazionale costruttori).

La stessa legge n. 15/1968 richiedeva che la dichiarazione sostitutiva di certificazione fosse sottoscritta dall’interessato e autenticata, stabilendo che le dichiarazioni autenticate “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.

All’epoca dei fatti per i quali si procede vigeva la legge 15.5.1997, n. 127 (c.d. Bassanini bis), come modificata dalla legge 16.6.1998, n. 191 (c.d. Bassanini ter), ed era stata eliminata la necessità di autenticazione della firma, sostituita dalla produzione, in una con la dichiarazione, della fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (modalità attuata in concreto nella vicenda che ci occupa).

La materia ha trovato poi sistemazione organica nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), che ha stabilito la non necessità di autentica di firma per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ribadendo, ai fini penali, che “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.

Ciò non significa, però, che soltanto a fare data dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di certificazione non richiedenti autentica di firma (come quelle rese nel procedimento in esame) possano considerarsi, ai fini penali, come fatte a pubblico ufficiale e, quindi, presentino uno dei requisiti rilevanti per la configurazione del delitto di cui all’art. 483 cod. pen.

E’ vero che nella legge n. 15/1968 la parificazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva alle dichiarazioni direttamente fatte a pubblico ufficiale riguardava le dichiarazioni ritualmente autenticate; deve però ritenersi che, caduta la obbligatorietà dell’autenticazione, era venuta meno la necessità della sussistenza di tale condizione ma non anche la doverosità dell’equiparazione già operata dall’art. 26 della stessa legge n. 15/1968 e ribadita dal legislatore del 2000, che, con il Testo unico (in conformità ai principi fissati dalla legge-delega 8.3.1999, n. 50), non ha innovato ma ha recepito e riorganizzato le precedenti normazioni.

Nella fattispecie in esame, in conclusione, il reato di cui all’art. 483 cod. pen. non può ritenersi escluso dalla circostanza che le attestazioni dei ricorrenti (concernenti l’iscrizione delle società da loro rappresentate all’Albo nazionale costruttori in data anteriore al 24 novembre 1999) sono contenute in autocertificazioni recanti sottoscrizioni non autenticate ma ritualmente prodotte, a corredo della istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione (secondo le modalità all’epoca previste dalla legge).

2. Tanto premesso, va rilevato che la questione controversa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se il delitto relativo alla falsa attestazione del privato (del quale, nella specie, è ravvisata la sussistenza) concorra con il delitto di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto pubblico al quale l’attestazione inerisca e quali siano le condizioni per la configurazione di questo secondo reato, in presenza (o meno) del primo.

3. In relazione alla individuazione delle condizioni di configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. esiste effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte Suprema.

3.1 Le Sezioni Unite – con la sentenza 24 febbraio 1995, n. 1827, P.G. in proc. Proietti – hanno avuto modo di pronunciarsi sulla portata del falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, in una fattispecie, però, nella quale non risultava valorizzata la presenza di condotte presupposte rilevanti ai sensi dell’art. 483 cod. pen..

La vicenda che aveva dato luogo alla questione era quella del rilascio di un diploma di laurea, previa redazione del verbale della relativa seduta, atto, quest’ultimo, nel quale si era attestato il superamento, da parte del laureando, degli esami del corso, mentre tale superamento non era mai avvenuto, essendo stato documentato dall’interessato, con la complicità di un dipendente della università, mediante falsi statini di esame e falsi verbali delle sedute di esame.

Il giudice del merito era pervenuto ad una pronuncia assolutoria, avendo escluso la configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. sul presupposto che il verbale dell’esame di laurea e il relativo diploma non attesterebbero e non proverebbero la verità del fatto presupposto (superamento degli esami del corso) in quanto la Commissione ne prenderebbe atto senza effettuare alcun accertamento.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto tale ragionamento non condivisibile ed hanno affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell’art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l’atto o l’attestazione non vera.

Il provvedimento del pubblico ufficiale, infatti, è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste. Di tale falso, però, non risponde il pubblico ufficiale, perché in buona fede in quanto tratto in inganno, bensì il soggetto che lo ha ingannato.

Le Sezioni Unite hanno argomentato, al riguardo, che “Il procedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo prevede come primo momento l’accertamento dei presupposti, accertamento che viene compiuto dalla stessa autorità che deve porre in essere l’atto o direttamente o, più frequentemente, sulla base di documenti che possono consistere anche in atti pubblici e certificati rilasciati da altre autorità; e l’accertamento trova poi la sua attestazione nel preambolo dell’atto, quali che siano le espressioni usate, usualmente concise tipo "Visti gli atti relativi a ..." "Visti gli attestati ....", peraltro da intendere nel senso che con le stesse viene attestato, sulla base dei documenti, dei certificati etc. forniti dal richiedente all’ufficio, la sussistenza dei presupposti dell’atto. E quindi, se detti documenti, certificati etc. sono falsi, materialmente o ideologicamente, deriva che anche la conseguente attestazione circa l’esistenza dei presupposti è falsa”.

A tale orientamento si sono conformate alcune successive decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte Suprema (vedi Sez. VI, 19 gennaio 1996, n. 607 Ceccarello; Sez. V, 5 marzo 1997, n. 2043, Bornigia; Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 2703, Foffi, quest’ultima in una fattispecie di falsa attestazione dell’iscrizione negli elenchi degli invalidi civili, utilizzata per ottenere un posto di lavoro con preferenza rispetto agli altri aspiranti).

3.2 Altro orientamento giurisprudenziale si pone in termini riduttivi rispetto all’anzidetta interpretazione “totalizzante” delle Sezioni Unite ed afferma la configurabilità di fattispecie nelle quali il falso per induzione non sussiste nei suoi elementi costitutivi, perché il tipo di attestazione che il pubblico ufficiale redige non è falso: ciò si verifica quando la attestazione ha ad oggetto non il fatto attestato (falsamente) dal privato ma la circostanza che lo stesso ha reso la relativa attestazione, cioè l’esistenza dell’atto (contenente la falsa attestazione) proveniente dal privato.

In tali ipotesi non si può parlare di falsità ideologica commessa, sia pure senza dolo, dal pubblico ufficiale, in quanto ciò che egli attesta o riporta corrisponde a quanto realmente esistente, anche se il contenuto non è vero: non vi è, dunque, un’attestazione falsa, ma la mera espressione di un’argomentazione errata. Può ravvisarsi, invece, il reato di cui all’art. 483 cod. pen. (o 495 a seconda dell’oggetto delle dichiarazioni) quando la attestazione del privato al pubblico ufficiale in atto pubblico abbia avuto ad oggetto fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità.

In questo senso si è espressa la V Sezione, con la sentenza 26 ottobre 2001, n. 38453, Perfetto, che riprende integralmente la diffusa motivazione della sentenza 4 gennaio 1995, n. 1408, Scarvaci.

Secondo queste sentenze, in particolare:

“Perché si renda applicabile l’art. 48 cod. pen. ai reati di falso è necessario che l’autore immediato (il soggetto ingannato) non si limiti ad esprimere una argomentazione errata ma compia una attestazione falsa.

Le ipotesi possibili sono cinque:

a) il soggetto ingannato si limita a riprodurre la dichiarazione del mentitore, documentandola;

b) ovvero, pur ponendola espressamente a premessa di una propria argomentazione, non giunge a conclusioni errate;

c) il soggetto ingannato non solo riproduce la dichiarazione del mentitore ma la utilizza anche come premessa di una argomentazione che sbocchi in una conclusione errata;

d) il soggetto ingannato descrive e attesta lo stesso fatto rappresentato nella dichiarazione del mentitore, ma senza far cenno di tale dichiarazione;

e) il soggetto ingannato descrive o attesta una situazione più ampia di quella rappresentata dal mentitore”.

Soltanto l’ultima fattispecie integra la ipotesi del falso per induzione in errore del pubblico ufficiale.

“Nelle prime due ipotesi non può trovare applicazione l’art. 48 cod. pen., in quanto l’attestazione del soggetto destinatario dell’inganno non è falsa: non è falsa nel caso a), perchè essa rappresenta un fatto effettivamente verificatosi, vale a dire la dichiarazione del mentitore; non lo è nel caso b), perché la falsità della dichiarazione del mentitore non si estende alla conclusione del ragionamento in cui funge da premessa.

L’art. 48 non può trovare applicazione neppure nel caso sub c), perché sebbene siano false sia le dichiarazioni del mentitore sia la conclusione del soggetto ingannato, costui commette un errore non un falso. La proposizione che viene assunta come premessa del ragionamento dal soggetto ingannato, infatti, non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dal mentitore, bensì della intervenuta dichiarazione di costui: è una attestazione della attestazione ed è vera.

La falsità della conclusione dell’argomento, quindi, non dipende dalla falsità della premessa (che è vera), bensì dalla invalidità dell’argomento nel quale la conclusione viene tratta come conseguenza necessaria della attestazione del mentitore senza considerare la possibilità che questa sia falsa. In altri termini, si assume come premessa il fatto che è intervenuta l’attestazione del mentitore e si trae la conclusione come se la premessa fosse direttamente il fatto rappresentato in quella attestazione.

In tutte queste ipotesi è invece configurabile il reato previsto dall’art. 483 cod. pen. o quelli previsti dagli artt. 495, 496, 567 comma 2, ove ne ricorrano i presupposti specifici. Si tratta infatti di fattispecie nelle quali si richiede la falsità di una dichiarazione proveniente da un privato che viene recepita come tale nella attestazione di un pubblico ufficiale, il quale non commette neppure oggettivamente alcuna falsità.

Nell’ipotesi d) il soggetto ingannato descrive come se fosse stato sa lui direttamente constatato il medesimo fatto che invece appreso dalla dichiarazione mendace del mentitore: non pare possa dubitarsi che in questo caso non si rende applicabile l’art. 48 cod. pen. perché è lo stesso soggetto ingannato a commettere una falsità ideologica, nel momento in cui fa apparire come da lui percepiti i fatti che gli sono stati riferiti.

Risulta invece applicabile l’art. 48 cod. pen. nella ipotesi e), perché in essa la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi dell’inganno che determina nel soggetto ingannato una conoscenza errata, e di conseguenza una falsa attestazione da lui proveniente anche se solo oggettivamente”.

Con la sentenza della Sez. V, 19 maggio 2003, n. 22021, Carbini è stato poi affermato, pur sulla base di principi omogenei a quelli enunciati nella sentenza Perfetto, che si può configurare il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale ingannato, del quale deve rispondere colui che ha reso la dichiarazione mendace, ove sia riscontrabile nell’atto stesso un quid pluris (cioè una situazione di fatto più ampia) rispetto all’attestazione non veritiera o all’atto falso prodotto dal privato, sicché (come rilevato dalla Sez. V, con la sentenza 12 gennaio 2007, n. 545, Cogoni) “la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi che determina la falsa attestazione del soggetto ingannato”.

Altre pronunzie, infine, hanno escluso ogni responsabilità del privato autore della falsa attestazione nel caso in cui sussista un obbligo, non adempiuto, del pubblico ufficiale di accertare la veridicità della dichiarazione (così Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 2253, Lorenzetto).

Si è espressa, invece, per l’irrilevanza della possibilità di controllo da parte del pubblico ufficiale sempre la V Sezione, con la sentenza 14 febbraio 2003, n. 7390, Porcaro.

4. Nel quadro giurisprudenziale dianzi delineato ritiene questo Collegio di dovere ribadire l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza 24 febbraio 1995, n. 1827, P.G. in proc. Proietti, secondo il quale tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell’art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l’atto o l’attestazione non vera.

Va riconfermato, al riguardo, che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo ben può investire le attestazioni anche soltanto implicite contenute nell’atto e quei fatti, giuridicamente rilevanti, connessi indiscutibilmente, quali presupposti, con la parte dispositiva dell’atto medesimo (si veda già, in tal senso, Cass., Sez. Unite, 30 giugno 1984, Nirella), sia che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale sia che concernano altri “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” (art. 479, ultima parte, cod. pen.).

5. L’opposto orientamento non può essere condiviso.

Il pubblico ufficiale, invero – allorquando nell’atto da lui formato fa riferimento ad atti o a “dichiarazioni sostitutive” (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico – non si limita ad “attestare l’attestazione del mentitore” né a “supporre che quella attestazione sia veridica”, ma compie, sia pure implicitamente, una attestazione falsa circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente che la legge assegna alle dichiarazioni sostitutive dei privati.

La premessa, contenuta nella parte descrittiva dell’atto, non è la mera circostanza che sia intervenuta un’attestazione del mentitore o che questi abbia prodotto un atto determinato, bensì che il fatto rappresentato in quell’atto o in quella “dichiarazione sostitutiva” sia certo, effettivamente accaduto ed integri l’esistenza di un elemento necessario per l’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale. Quest’ultimo perviene ad una conclusione errata ma l’errore non si connette alla interpretazione e/o alla valutazione soggettiva di ciò che è ontologicamente esistente, costituendo invece il frutto di un falso determinato dalla falsità oggettiva dei presupposti attestati nella premessa, sicché viene esternata una non veridica rappresentazione della realtà e ad essa viene conferita pubblica fede.

Stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest’ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l’uno e l’altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità.

Si configurano perciò, anche sotto il profilo naturalistico, due condotte riconducibili al decipiens: una prima condotta consistente nella redazione della falsa attestazione ed una seconda concretatasi nell’induzione in errore del pubblico ufficiale mediante la produzione della stessa ai fini dell’integrazione di un presupposto dell’atto pubblico emanando, con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due reati, legati anche da connessione teleologica.

Nell’atto del pubblico ufficiale non deve necessariamente riscontrarsi un “quid pluris” (cioè una situazione di fatto più ampia) rispetto alla dichiarazione non veritiera o all’atto falso prodotto dal privato, poiché il reato previsto e sanzionato dell’art. 479 cod. pen. può essere commesso con modalità molteplici (come risulta evidente dalla stessa formulazione della norma incriminatrice) ed in particolare attraverso la falsa attestazione non soltanto di vicende che hanno comportato la partecipazione attiva e diretta del pubblico ufficiale, bensì anche e comunque, indipendentemente da ciò che questi ha compiuto, di “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” (art. 479, ultima parte, cod. pen.), fatti suscettibili di prova storica attraverso la loro attestazione.

La falsa premessa deve concernere un fatto del quale l’atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità e ciò va inteso anche quale “immutatio veri” circa l’esistenza di un presupposto in assenza del quale il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato.

Restano escluse le ipotesi in cui il pubblico ufficiale al quale l’inganno era rivolto sia caduto in errore “per causa propria”, e l’art. 48 cod. pen., per il richiamo al precedente art. 47, ammette pure la possibilità che l’inganno del decipiens e la colpa del deceptus concorrano nel provocare la falsa rappresentazione e che, di conseguenza, quest’ultimo debba eventualmente rispondere a titolo di colpa del fatto commesso.

6. Ne consegue l’affermazione del principio secondo il quale il delitto di falsa attestazione del privato (di cui all’art. 483 cod. pen.) può concorrere – quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato – con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto al quale l’attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.), sempreché la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l’atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.

7. Sussiste pertanto, nella specie, anche il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., poiché le false dichiarazioni degli imputati, già costituenti di per sé reato, si sono poste in rapporto strumentale con atti pubblici successivamente redatti da pubblici ufficiali, pure affetti da falsità ideologiche, tenuto conto che:

-- nel verbale del 2 dicembre 1999, la competente Commissione ha ammesso alla gara le società rappresentate dai ricorrenti, attestando la regolarità delle loro domande di partecipazione e la rituale produzione dei documenti richiesti nel relativo invito (ove veniva indicata, quale condizione indefettibile, la necessità della iscrizione all’Albo nazionale costruttori in data anteriore al 24 novembre 1999);

-- nel verbale del 26 gennaio 2000, la Giunta provinciale ha ribadito la regolarità della documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara, con ciò attestando l’esistenza di tutti i presupposti per l’assegnazione dell’appalto.

Detti atti della P.A. erano destinati a provare la verità dell’esistenza degli enunciati presupposti nell’ambito di un determinato procedimento di licitazione privata ed erano produttivi di effetti, anzitutto nei confronti degli altri partecipanti alla gara, proprio in virtù di detta esistenza. Un asserito presupposto essenziale, invece, non esisteva in concreto e la falsa configurazione dello stesso ha consentito l’aggiudicazione dell’appalto con preferenza rispetto alle altre imprese concorrenti.

Incongruo sarebbe il riferimento ad un obbligo, non adempiuto, dei pubblici ufficiali di accertare la veridicità della dichiarazione: il meccanismo di semplificazione amministrativa, introdotto dalle c.d. leggi Bassanini e culminato nel T.U. n. 445 del 2000, assegna infatti una funzione fidefaciente alle attestazioni dei privati, che si riflette automaticamente sugli elementi attestativi della P.A., senza che questa abbia il dovere di effettuare controlli o di acquisire conoscenze dirette.

8. Il ricorso, per tutte le argomentazioni svolte dianzi, deve essere rigettato ed i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite,

visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

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Spacciatore, droga, sostanza stupefacente, morte, collegamento psicologico

CASS. PEN S.U. 22676/2009


Nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod. pen. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. (1)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza 29 maggio 2009, n. 22676
(Presidente T. Gemelli, Relatore A. Franco)

Svolgimento del processo
1.1. Il 15 dicembre 1995 i tre amici E. M., R. N. e B. B., di Bellegra (Roma), si accordarono per acquistare eroina da consumare insieme. Il N., raccolto il denaro, si recò nel vicino paese di Cave rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già in precedenza rifornito e che incontrò in un bar. Acquistate due dosi e tornato a Bellegra, i tre amici assunsero l’eroina.

Subito dopo il M. accusò un malore, al quale seguì il suo decesso.

Sulla base delle indicazioni fornite dal N. e dal B. ai Carabinieri, lo spacciatore fu identificato in I. R., nei cui confronti venne emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 d.p.R. 309/90, 83 e 586 cod. pen. Il 21 marzo 1996 fu anche perquisita la sua abitazione, ove furono rinvenuti e sequestrati mg. 875 di eroina pura, trovata suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanza da taglio, nonché un bilancino di precisione.

1.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.9.1996, escluse la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta durante la perquisizione; ravvisò in tale detenzione il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 5, d.p.R. 309 del 1990 e, concesse le attenuanti generiche, condannò l’imputato alla pena di dieci mesi di reclusione e lire quattro milioni di multa. Assolse, invece, il R. dalle ulteriori imputazioni relative alla cessione delle due dosi di eroina al N. e alla causazione del decesso del M., e ciò per la mancata conferma da parte del N. delle indicazioni fornite alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti, atteso che il medesimo al dibattimento aveva reso dichiarazioni confuse e contraddittorie e, pur avendo confermato di conoscere il R., aveva escluso che fosse stato questi a vendergli la sostanza stupefacente poi rivelatasi letale.

Proposero appello l’imputato (sostenendo che lo stupefacente sequestrato era destinato ad uso personale) e il pubblico ministero.

1.3. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17.12.2002, confermò la responsabilità del R. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente (capo C) mentre, in riforma della precedente decisione, lo dichiarò colpevole anche degli ulteriori reati sub A) (cessione di sostanza stupefacente) e B) (reato di cui agli artt. 83 e 586 cod. pen., per avere determinato quale conseguenza non voluta la morte del M., deceduto a seguito della assunzione di parte della sostanza stupefacente ceduta al N.). Quindi, qualificato il delitto sub A) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.R. 309/90 e riconosciuta la continuazione tra i reati sub A) e C), determinò la pena in anni due di reclusione per il reato di cui al capo B) (omicidio colposo ex art. 586 cod. pen.) e in anni uno, mesi sei di reclusione ed € 750,00 di multa per i restanti reati.

In particolare, con riferimento al reato di cui al capo C) (detenzione di sostanza stupefacente), la corte d'appello osservò che non vi era la prova che lo stupefacente fosse detenuto ad uso esclusivamente personale. Con riferimento ai reati di cui ai capi A) (cessione dell’eroina al N.) e B) (art. 586 cod. pen.), la corte ritenne invece sussistente la prova che era stato proprio il R. a cedere al N. la droga che aveva poi cagionato la morte del M..

1.4. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1) difetto di motivazione nella valutazione delle risultanze processuali, in quanto la sua responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni rese dal N. alla polizia giudiziaria, le quali non evidenziavano indizi gravi, precisi e concordanti.

2) erronea applicazione degli artt. 83, 586, 589 cod. pen. perché l’evento letale occorso al M. gli era stato addebitato sulla base del solo nesso di causalità materiale, in quanto la morte si era verificata indipendentemente da ogni criterio di prevedibilità soggettiva e per circostanze atipiche.

3) violazione dell’art. 431 cod. proc. pen. perché le sommarie informazioni testimoniali rese dal N. alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti, costituendo atti ripetibili, non erano utilizzabili.

4) illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la condizione di «abituale assuntore di eroina» del R..

1.5. La quarta sezione penale  cui il ricorso era stato assegnato , con ordinanza del 24.9.2008, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione oggetto del secondo motivo di ricorso, attinente i presupposti necessari della responsabilità ex art. 586 cod. pen. per la morte o lesione di una persona come conseguenza non voluta di altro delitto doloso.

Rileva l’ordinanza che, al riguardo, sussiste un consistente orientamento giurisprudenziale che  proprio con specifico riferimento ad ipotesi collegate alla vendita di sostanze stupefacenti  ritiene sufficiente per affermare la responsabilità del venditore il solo nesso di causalità non interrotto da eventi eccezionali, e, nel caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, considera non interrotto il nesso di causalità per effetto delle cessioni intermedie. Altre decisioni invece precisano che la colpa consiste specificamente nella violazione di legge commessa con il delitto doloso presupposto.

Osserva quindi l’ordinanza che più di recente, però, si è ritenuto (sempre in un caso di morte per overdose di un soggetto che aveva acquistato eroina) che la responsabilità ex art. 586 cod. pen., deve essere ravvisata «non sulla base del mero rapporto di causalità materiale ... fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di “prevedibilità” della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di “responsabilità per colpa”». Tale orientamento è stato adottato perché in linea con la tendenza dell’ordinamento verso il superamento delle forme di responsabilità oggettiva e con due pronunce che già si erano espresse (con riferimento ai reati di maltrattamenti in famiglia e di sequestro di persona) per la necessità di un accertamento della colpa, come prevedibilità in concreto dell’evento morte o lesione.

Rilevato il contrasto di giurisprudenza, la quarta sezione ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite penali ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., formulando il seguente quesito: «Se ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dello spacciatore per la morte dell'acquirente, in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente che risulti letale per il soggetto assuntore, sia sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, purché non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, ovvero debba essere dimostrata anche la sussistenza di un profilo colposo per non aver preveduto l'evento».

Il Primo Presidente ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali per la trattazione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009.
Motivi della decisione
2.1. In ordine al reato di detenzione di eroina per uso non esclusivamente personale (capo C), il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta non provata la sua qualità di assuntore abituale di eroina, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse il permanere di uno stato di tossicodipendenza.

Il motivo si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. La corte d'appello, infatti, ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che la sostanza stupefacente in questione fosse detenuta dall’imputato per uso non esclusivamente personale, e ciò in considerazione sia del fatto che non era stata fornita la prova di un effettivo stato di tossicodipendenza anche all’epoca del sequestro (dalla documentazione prodotta si evinceva solo una frequentazione discontinua del SERT, almeno negli anni precedenti); sia del fatto che, anche se sussistente, uno stato di tossicodipendenza non avrebbe comunque giustificato il possesso di una scorta di droga per il proprio bisogno personale, della cui necessità non erano stati forniti accettabili motivi; sia inoltre delle modalità di conservazione del quantitativo di eroina (trovato suddiviso in due distinti involucri e già miscelato con sostanza da taglio) nonché dell’accertato possesso di un bilancino di precisione.

2.2. In ordine al reato di cui al capo A) (cessione al N. di eroina in data 15.12.1995) il ricorrente lamenta innanzitutto, con il terzo motivo, violazione dell’art. 431 cod. proc. pen. perché le sommarie informazioni testimoniali rese dal N. alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti non erano utilizzabili, in quanto atti ripetibili.

Il motivo è infondato perché la corte d'appello non ha utilizzato le dichiarazioni rese dal N. ai carabinieri subito dopo la morte del M., bensì le risultanze della istruttoria dibattimentale ed in particolare le deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali avevano riferito non tanto sulle rivelazioni del N., quanto piuttosto sugli esiti delle indagini immediatamente svolte sulla base delle informazioni del N.. In particolare, la corte ha utilizzato le dichiarazioni del brig. Borneglia, che aveva riferito di avere subito avvertito i carabinieri di Cave e di avere appreso da essi che l’unico I. ivi residente era il R., conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti; le dichiarazioni del mar. Chiovè, che aveva confermato il riferimento ad un «I.» e la descrizione dei caratteri somatici di costui; nonché le dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso imputato, il quale aveva ammesso di abitare nei pressi del bar dove era stata ceduta la droga e di portare in quel periodo la barba. Del resto, il N. aveva ripetuto anche in dibattimento che lo spacciatore si chiamava I.. La corte d'appello, pertanto, ha fondato il suo convincimento sulla complessiva valutazione delle risultanze dibattimentali e non sulle prime informazioni rese dal N. alla polizia giudiziaria.

2.3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte d'appello avrebbe ritenuto provata la sua responsabilità sulla base di indizi che non sarebbero certi, precisi e concordanti perché: era equivoca la circostanza che egli abitasse vicino al bar Pancrazi; non era concludente il fatto che il N. avesse indicato lo spacciatore con il nome di I. (potendo aver riferito un nome a caso); era irrilevante che egli portasse la barba; la descrizione fisica offerta dal N. era molto generica; non era provato che egli fosse l’unico abitante di Cave a chiamarsi I.; non vi era la prova che l’eroina trovata nella sua abitazione fosse la stessa che aveva causato la morte del M..

Anche questo motivo si risolve in realtà in una censura in punto di fatto con la quale ci si limita a chiedere, in questa sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Il motivo è comunque infondato perché la corte d'appello ha ritenuto provato che fosse stato effettivamente il R. a cedere l’eroina al N. quando questi si recò a Cave per acquistarla il 15.12.1995, con una motivazione del tutto congrua ed adeguata, fondata su una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, quali il fatto che il N. aveva nell’immediatezza riferito prima al brigadiere Borneglia e poi al maresciallo Chiovè che il fornitore si chiamava I., descrivendone i caratteri somatici; che i carabinieri di Cave erano subito risaliti al R., conosciuto come l’unico assuntore di sostanza stupefacente di nome I. residente nella cittadina, già condannato per violazioni della legge sugli stupefacenti; che il N. aveva confermato in dibattimento di conoscere il R. e di essersi rifornito da un individuo di nome I. (pur rendendo dichiarazioni confuse e contraddittorie, e dunque poco credibili, sulla identificazione dello spacciatore, in contrasto con l’esplicita e diretta indicazione in tal senso fatta immediatamente dopo la morte dell’amico); che il R. abitava proprio nelle vicinanze del bar dove era stata ceduta l’eroina ed aveva confermato alcune delle proprie caratteristiche somatiche descritte dal N.. Il fatto poi che non sia stata fornita la prova che l’eroina che aveva cagionato la morte del M. fosse la medesima trovata nella abitazione del R. è palesemente irrilevante, dal momento che il sequestro della sostanza stupefacente avvenne oltre tre mesi dopo l’episodio della vendita dell’eroina al N..

In conclusione, il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso devono essere rigettati con conseguente conferma della sentenza impugnata relativamente alle condanne per i reati di cui ai capi A) e C).

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge perché la morte del M. gli è stata addebitata sulla base del solo nesso di causalità materiale, senza tener conto che egli, al momento in cui aveva venduto un ridotto quantitativo di droga al N., non poteva prevedere che questi avrebbe organizzato con gli amici un festino a base di alcol e sostanze stupefacenti, né poteva conoscere il precario stato di salute del M., il quale assumeva notevoli quantità di medicinali ed era dedito all’alcol.

Effettivamente, la corte d'appello ha rilevato che la consulenza tecnica aveva attribuito la morte a narcotismo, esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcol etilico, anch’esso depressivo del sistema nervoso centrale. La Corte ha quindi ritenuto che ai fini dell’art. 586 cod. pen. «il rapporto tra il fatto doloso (lo spaccio di sostanza stupefacente) e l’evento non voluto (la morte del tossicodipendente) è di causalità materiale, sicché l’imputato, autore del delitto doloso, deve rispondere a titolo di colpa dell’evento morte non voluto indipendentemente o anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o accidentale: in altri termini, l’azione dell’agente è considerata causa dell’evento, ancorché altre circostanze, a lui estranee e di qualsiasi genere, abbiano concorso alla sua produzione, perché il comportamento (doloso) dell’agente costituisce pur sempre una delle condizioni dell’evento». La corte ha anche precisato che chi cede la droga risponde della morte del tossicodipendente essendo prevedibile che dalla cessione possa conseguire un effetto letale, trattandosi di conseguenza non infrequente. Ha poi escluso che vi sia stata una interruzione del rapporto di causalità a seguito della successiva cessione dal N. al M., e «ciò perché la morte è pur sempre derivata dalla originaria sua abusiva cessione dell’eroina». Ed ha infine affermato che «il delitto di cui all’art. 586 cod. pen. non è caratterizzato da mera responsabilità oggettiva, ma da una responsabilità a titolo di colpa per avere l’agente, col proprio comportamento doloso, posto una delle condizioni idonee a cagionare, su un piano di concreta prevedibilità, l’evento dannoso o letale per l’assuntore della sostanza stupefacente».

Nonostante queste precisazioni, è tuttavia evidente che la corte d'appello ha in realtà ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 586 cod. pen. per la morte del M., a puro titolo di responsabilità oggettiva e sulla sola base del nesso di causalità materiale.

4. Sebbene il quesito sottoposto alle Sezioni Unite sia stato formulato con specifico riferimento alla responsabilità penale dello spacciatore in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente cui sia seguita la morte dell’assuntore, la questione deve essere esaminata e risolta considerando, in via generale, la natura e l’ambito della responsabilità prevista dall’art. 586 cod. pen.


Come è noto, l’art. 586 cod. pen. (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) dispone che «Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate». L’art. 83 cod. pen. (Evento diverso da quello voluto dall'agente) a sua volta prevede che «Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati». Secondo l’opinione prevalente, condivisa dal Collegio, l’art. 586 è norma speciale rispetto all’art. 83, comma 2 (aberratio delicti plurilesiva), avendo in comune una condotta base dolosa ed una conseguente produzione non voluta anche di un’altra e diversa offesa, e come elementi specializzanti la natura del reato base che deve essere un delitto e la natura dell’offesa non voluta che deve consistere nella morte o nelle lesioni (Sez. I, 14.11.2002, n. 2595, Solazzo; Sez. I, 2.4.1986, n. 11486, Navarino, m. 174058; Sez. II, 6.11.1984, n. 1352, Frisina, m. 167810). Secondo altra opinione, invece, dovrebbe escludersi un rapporto di genere a specie perché l’art. 586, a differenza dell’art. 83, comma 2, non subordina la responsabilità alla presenza di un «errore nell’uso dei mezzi di esecuzione» o di «un’altra causa» (Sez. IV, 20.6.1985, n. 1673, Perinciolo, m. 171976; Sez. I, 25.3.1985, n. 6395, Di Maio, m. 169934).

Morte o lesioni devono comunque costituire una conseguenza non voluta, e quindi non devono essere sorrette da alcun coefficiente di volontà, nemmeno nel grado minimo del dolo eventuale, giacché in tal caso l’agente risponde anche dell'ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volontarie in concorso con il delitto inizialmente voluto (Sez. I, 19.6.2002, Persechino; Sez. I, 21.12.1993, Rodaro, m. 197756; Sez. I, 3.6.1993, Piga, m. 195270; Sez. I, 11.10.1988, Scavo, m. 182196; Sez. I, 13.10.1097, Lollo, m. 178194; Sez. III, 13.11.1985, Salvo, m. 171945; Sez. II, 6.11.1984, Frisina, m. 167810; Sez. IV, 20.12.1984, Boncristiano, m. 169186).

5.1. In ordine alla natura ed al criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi dell’art. 586 cod. pen., sono ravvisabili in giurisprudenza ed in dottrina diversi orientamenti.

Secondo un primo  e per lungo tempo assolutamente prevalente  orientamento giurisprudenziale, morte e lesioni non volute devono essere imputate all’autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale. Sarebbe quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all’evento non voluto, essendo necessaria semplicemente l’indagine sulla condotta esecutiva del delitto doloso e l’accertamento che il nesso eziologico non sia stato spezzato da fattori eccezionali non ascrivibili all'agente ed al di fuori della sua sfera di controllo, e cioè da cause sopravvenute che siano state da sole sufficienti a determinare l’evento. L’art. 586, dunque, al pari della norma «generale» sull’aberratio delicti plurilesiva di cui all’art. 83, comma 2, prevederebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, ispirata alla regola del qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, in forza della quale l’autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguenze ulteriori non volute di tale delitto.

Questo indirizzo interpretativo risale a Cass. 17.4.1939, Rossi, ed è stato seguito, tra l’altro, da Cass. 10.4.1945, Gatta; Sez. I, 14.4.1982, Maccanti, m. 156067; Sez. I, 25.3.1985, Di Maio, m. 169934; Sez. VI, 8.3.1988, Lucarelli, m. 179343; Sez. II, 14.2.1990, Bevilacqua, m. 184598 (secondo cui l’art. 586 cod. pen. stabilisce il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto in termini di pura e semplice causalità materiale; perché se l’autore ha agito nonostante avesse previsto l’evento mortale, ne risponde a titolo di dolo indiretto; mentre se quest’ultimo manca e il nesso di causalità non sia interrotto ne risponde a titolo colposo); Sez. I, 28.5.1993, Cimare, m. 194773; Sez. II; 15.2.1996, Caso, m. 205374 (secondo cui si tratta di un caso in cui «l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione» ai sensi dell’art. 42, comma 3, cod. pen.); Sez. IV, 25.1.2006, Bellino, m. 234187.

La teoria della responsabilità oggettiva e della sufficienza del solo nesso di causalità è stata applicata soprattutto in tema di morte conseguente alla cessione illecita di sostanze stupefacenti. Secondo la giurisprudenza dominante, invero, l’art. 586 può trovare applicazione nei confronti di colui che, a qualsiasi titolo illecito, cede una sostanza stupefacente (così integrando il delitto di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990) in caso di morte del cessionario intervenuta a seguito della assunzione della sostanza ceduta. In questa ipotesi, lo spacciatore risponderebbe a titolo di responsabilità oggettiva, e sarebbe quindi sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la precedente condotta e l'eventomorte, non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, mentre non occorrerebbe espletare alcuna indagine sull’esistenza della colpa, la cui presenza non sarebbe necessaria. In particolare, in caso di successive, plurime, cessioni dello stupefacente, l’art. 586 sarebbe applicabile sia al cedente immediato (ossia a colui che ha direttamente ceduto alla vittima la dose rivelatasi fatale) sia anche al cedente mediato (ossia al fornitore del cedente immediato). E ciò perché il nesso di causalità tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della sostanza, non sarebbe interrotto in conseguenza delle successive cessioni, le quali vanno considerate come fattori concausali non eccezionali ed anzi del tutto prevedibili. In questo senso, cfr., tra le altre, Sez. I, 3.5.1986, Volta, m. 174082; Sez. VI, 4.11.1988, Soloperto, m, 179930 (per le cessioni successive); Sez. VI, 7.3.1989, Foianesi, m. 181546; Sez. IV, 19.10.1989, Angelelli, m. 183623; Sez. VI, 4.3.1989, Bodini, m. 183885; Sez. VI, 22.3.1990, Pergolesi, m. 186020; Sez. IV, 28 giugno 1991, Greco, m. 188768 (secondo cui l’autore del delitto doloso risponde a titolo di colpa dell'evento morte non voluto anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o accidentale, mentre non esclude il nesso di causalità il fatto che la dose venduta ed assunta fosse non eccessiva, e che la morte fosse dovuta non ad overdose ma ad una assunzione di alcol, ignota al cedente, che aveva accentuato l’effetto del narcotico); Sez. IV, 28.2.1994, Preto, m. 197762; Sez. IV, 31.10.1995, D’Aguanno, m. 203618; Sez. VI, 19 novembre 1997, Paralupi, m. 210441; Sez. VI, 5.6.2003, Ciceri, m. 226254 (secondo cui l’assunzione di alcol non è una concausa sopravvenuta, non prevedibile, tale da interrompere il nesso causale).

5.2. La tesi secondo la quale nella fattispecie prevista dall’art. 586 cod. pen. (ed in quella più generale di cui all’art. 83 cod. pen.), la responsabilità per l’evento non voluto (morte o lesioni) si fonderebbe sul solo nesso causale ed avrebbe quindi natura oggettiva è stata sostenuta anche da una parte della dottrina, principalmente sulla base di tre argomenti.

Innanzitutto, si è osservato che la lettera della legge non richiede esplicitamente che la produzione dell’evento sia determinata da colpa; l’inciso «a titolo di colpa», contenuto nell’art. 83 (richiamato dall’art. 586), si riferirebbe, quindi, solo alle conseguenze sanzionatorie (nel senso che l’evento non voluto viene punito come se fosse colposo), e non al fondamento della responsabilità, che rimarrebbe oggettiva.

In secondo luogo, e soprattutto, si è fatto leva sulla considerazione che altrimenti la norma sarebbe superflua, perché sia l’art. 83 (nella parte in cui prevede la responsabilità dell’agente e nella parte in cui richiama le regole sul concorso di reati) sia l’art. 586 sarebbero del tutto inutili qualora si limitassero a stabilire l’imputabilità dell’evento non voluto solo in presenza dei requisiti ordinari della colpa.

In terzo luogo, si è affermato che il criterio di imputazione fondato sulla responsabilità oggettiva sarebbe conforme alla logica di rigore, ispirata a ragioni repressive, che connoterebbe l’atteggiamento del legislatore storico nei confronti del complessivo fenomeno del reato aberrante.

Nessuno di questi argomenti è però decisivo, come ha rilevato altra parte della dottrina.

Quanto al primo, si è invero osservato che non solo in dottrina e in giurisprudenza, ma anche nello stesso linguaggio legislativo, l’espressione «a titolo di colpa» è utilizzata per designare, insieme, sia il titolo sia il fondamento della responsabilità. Il legislatore , ad esempio, ha utilizzato tale formula per indicare fattispecie strutturalmente colpose con le riforme che hanno novellato il testo dell’art. 57 cod. pen. e dell’art. 1217 cod. nav. (rispettivamente l. 4 marzo 1958 n. 127 e l. 5 giugno 1962 n. 616). Invero, pronunciandosi in ordine a queste ultime ipotesi criminose, la Corte costituzionale (rispettivamente con la sent. n. 198 del 1982 e la sent. n. 42 del 1966) ha riconosciuto il fondamento colposo della responsabilità; ed anche questa Corte ha individuato nella colpa il fondamento della responsabilità prevista dal nuovo testo dell’art. 57 cod. pen. (Sez. Un., 18 novembre 1958 n. 18, Clementi, m. 98038).

Quanto alla funzione delle previsioni normative, si è rilevato  oltre al fatto che nella parte generale del codice penale del 1930 sono numerose le norme superflue  che l’art. 586 cod. pen., non si limita a ribadire i principi generali, ma sancisce anche un aggravamento della pena irrogabile per l’omicidio e le lesioni colpose, mentre l’art. 83 fu introdotto allo scopo di impedire una imputazione dolosa di ipotesi ordinarie di fatti colposi. Inoltre, nelle intenzioni del legislatore storico, il secondo comma dell’art. 83 aveva una finalità meramente dichiarativa, cioè quella di «non lasciare alcun dubbio sull’applicabilità della regola sul concorso di reati» (cfr. la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo, in Lav. Prep., vol. V, parte I. p. 138). In ogni caso, nella alternativa tra una interpretazione che assegni ad una disposizione una funzione innovativa, ma costituzionalmente inaccettabile, ed una diversa interpretazione che le assegni una funzione meramente esplicativa di principi altrove affermati, ma compatibile con il dettato costituzionale, si deve optare per la seconda, tanto più se essa è in linea con l’intenzione del legislatore e compatibile con la lettera della legge.

Quanto al terzo argomento, si è osservato che dall’analisi dei lavori preparatori emerge che con il testo definitivo dell’art. 586 si intese invece attenuare l’asprezza sanzionatoria originariamente introdotta nel progetto preliminare per l’ipotesi di morte o lesioni quale conseguenza non voluta di altro delitto, e che la previsione dell’aberratio delicti venne inserita nel progetto definitivo allo scopo di evitare che «potesse (…) giungersi ad un trattamento troppo severo, elevando a casi di responsabilità dolosa ed obiettiva ipotesi ordinarie di fatti colposi» (cfr. la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo, in Lav. Prep., vol. V, parte I. p. 135). Del resto, anche durante i lavori della Commissione Parlamentare, fu più volte sottolineata l’opportunità di riservare all’aberratio delicti un trattamento sanzionatorio meno rigoroso di quello previsto per l’aberratio ictus.

6.1. Un secondo orientamento ravvisa nella fattispecie prevista dall’art. 586 cod. pen. una responsabilità per colpa specifica, fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si è affermato, in questo senso, che l’art. 586 «è norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela della vita e della incolumità fisica e trova applicazione ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un delitto doloso qualunque ne sia la natura, e, quindi, anche quando il fatto tipico, di per sé, non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto, sempre che tra l'illecito comportamento del soggetto e l'evento non voluto (morte o lesione) sussista un rapporto di causalità materiale. L'evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al colpevole, a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l'art. 43 cod. pen. annovera tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza), anche l'inosservanza della legge. Invero tale espressione non limita questo modo di essere della colpa alla sola violazione di legge a carattere squisitamente o esclusivamente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici, mentre l'art. 586 attribuisce alle disposizioni incriminatrici, che prevedono i singoli delitti, oltre la funzione loro propria di tutela del singolo bene, anche il carattere ulteriore ed accessorio di norme che mirano a prevenire, attraverso la sanzione penale, l'eventuale lesione di beni giuridici, tutelati mediante le ipotesi di reato colposo, che possono essere prodotte a causa della commissione dei delitti dolosi» (così Sez. I, 2.4.1986, Navarino, m. 174058; nello stesso senso Sez. IV, 11.1.1995, Masser, m. 201242; secondo cui la commissione stessa del reato doloso si pone come ipotesi di colpa specifica, sicché non è necessaria la presenza in concreto di una colpa generica; Sez. III, 6.12.1995, Sonderegger, m. 204469). Con particolare riguardo all’ipotesi di morte conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, si è sostenuto che l’evento morte è addebitato al fornitore, anche non immediato, della sostanza, a norma dell’art. 586, a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale (Sez. V, 9.11.1988, Montoli, m. 183396; Sez. VI, 27.10.1992, Nicolace, m. 193239; Sez. VI, 11.3.1994, Melotto, m. 197848).

Alla base di questo indirizzo vi è quindi l’idea che la disciplina legislativa sulle sostanze stupefacenti svolgerebbe anche un ruolo di prevenzione delle offese all’integrità fisica dei cittadini.

6.2. Anche una parte della dottrina ha individuato nella colpa per violazione di legge penale il criterio di imputazione dell’evento non voluto di cui agli artt. 83 e 586 cod. pen., sostenendo che ogni norma penale svolge, accanto alla funzione repressiva, anche una funzione preventiva, contenendo il divieto di realizzare una determinata condotta che, per la sua spiccata pericolosità, appare contraria alle esigenze di prevenzione poste alla base dell’incriminazione di un reato colposo. Poiché, nei casi di aberratio, la condotta costituisce violazione della legge penale che punisce il reato doloso, ne discende che l’ulteriore evento non voluto, cagionato da tale condotta, risulta colposo per inosservanza di legge, ai sensi dell’art. 43 cod. pen.. Si tratterebbe di una colpa presunta, che rende superflua qualsiasi indagine sulla prevedibilità dell’evento o comunque sulla configurabilità di una effettiva imprudenza, negligenza o imperizia.

6.3. E’ bene mettere subito in rilievo che la tesi della colpa specifica per violazione della legge penale, o della colpa presunta, nella sostanza non si differenzia dalla tesi della responsabilità oggettiva, la quale viene in realtà verbalmente camuffata sotto le vesti di una colpa (sempre ed immancabilmente presente), consistente nella violazione di quella stessa legge penale che incrimina il delitto base doloso. Le due tesi invero portano a risultati sostanzialmente identici, ossia a ritenere la sufficienza del solo nesso causale per fondare la responsabilità rispetto all’evento non voluto. Ciò del resto è stato avvertito anche dalla più accorta giurisprudenza, che ha evidenziato la sostanziale identità dell’accollo dell’evento morte o lesioni a titolo di responsabilità oggettiva o di «colpa presunta», pur se mascherata dietro il riferimento alla colpa specifica da inosservanza della legge penale secondo la tradizionale regola del «versari in re illicita» (Sez. I, 19.10.1998, D’Agata, m. 211611).

La tesi è stata peraltro giustamente criticata da gran parte della più moderna dottrina, che ha rilevato come essa comporta uno stravolgimento dell’essenza dell’illecito colposo, costituita dalla violazione di una determinata regola cautelare preventiva, ossia di precauzioni doverose al fine di impedire il verificarsi di un determinato evento in pregiudizio di terzi. Ed infatti, anche le leggi richiamate dall’art. 43 cod. pen. (insieme ai regolamenti, ordini o discipline) per individuare il fondamento di una colpa specifica, sono costituite solo da quelle fonti che pongono regole e prescrizioni di carattere preventivo di un certo evento in danno di terzi. Ora, se è vero che le norme penali hanno una finalità genericamente preventiva, è altrettanto vero che non tutte le norme penali sanzionano la violazione di regole specificamente cautelari, del tipo di quelle necessarie ad integrare una responsabilità colposa. Sono quindi, ad esempio, escluse dall’ambito delle leggi di cui all’art. 43 cod. pen. quelle con finalità direttamente repressiva, ossia destinate a punire la lesione di determinati beni giuridici e non a prescrivere cautele relativamente a fatti diversi, conseguenti alla loro violazione.

Più in generale si osserva che l’attribuzione alle norme penali di una duplice funzione, repressiva e preventiva, sarebbe insostenibile anche sotto il profilo logico. La medesima norma penale, invero, diventerebbe in tal modo espressione di due significati confliggenti: da un lato, il divieto di tenere una condotta dolosa; dall’altro, il comando di eseguire tale condotta con cautela. L’obbligo di cautela, quindi, non può scaturire dalla stessa norma penale repressiva della condotta dolosa, ma esclusivamente da una diversa ed autonoma regola cautelare. Del resto, le regole cautelari che si pretenderebbe di desumere dalle singole norme incriminatrici non contengono solitamente l’indicazione di alcuna specifica modalità di condotta diretta a prevenire l’evento morte o lesioni. Tutt’al più si potrebbe individuare un obbligo di cautela assolutamente generico ed indifferenziato, ma la colpa non consiste nella violazione di una generica obbligazione di diligenza dal contenuto neutro ed indeterminato, bensì nella violazione di una specifica regola di diligenza, il cui contenuto va di volta in volta determinato in base alle circostanze del caso concreto. La colpa è invero violazione di una regola di condotta che prescrive le modalità di comportamento da adottare in un caso concreto per evitare il verificarsi di uno specifico evento offensivo.

Per quanto riguarda più in particolare l’assunto secondo cui le norme penali sugli stupefacenti sarebbero poste a tutela della salute pubblica, intesa come autonomo bene di sintesi rispetto alle offese alla vita e alla incolumità personale dei singoli individui e quindi svolgerebbero anche un ruolo di regole di prevenzione delle offese alla integrità fisica dei cittadini, si è ricordato (anche sulla base delle indicazioni contenute nella sent. n. 333 del 1991 della Corte costituzionale) che lo scopo immediato e diretto della legislazione in materia di stupefacenti è costituito dalla repressione del mercato illegale della droga; mentre la tutela della salute pubblica rappresenta, insieme alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, soltanto uno scopo ulteriore della normativa oggettiva. Si è inoltre osservato che, attribuendo alle incriminazioni speciali della normativa sugli stupefacenti il ruolo di regole cautelari volte direttamente a prevenire i singoli eventi di lesioni o di morte dei potenziali consumatori, si corre il rischio di sfuocare il giudizio di colpa, che sorgerebbe anche in relazione ad eventi cagionati con violazione delle norme con un fine non direttamente precauzionale ma piuttosto di tutela anticipata dei beni giuridici. Un analogo ragionamento dovrebbe valere per tutte le incriminazioni di offese a beni collettivi, indipendentemente dalla verifica se esse codifichino o meno regole di diligenza, prudenza, perizia nello svolgimento delle rispettive attività. In tal modo però si finirebbe per ampliare enormemente il novero delle leggi penali idonee a costituire la responsabilità per colpa.

7. Un terzo orientamento  sovente sostenuto dalla giurisprudenza unitamente alla tesi della colpa presunta per violazione della legge penale  richiede, per poter imputare l’evento morte o lesioni ex art. 586 cod. pen., oltre al nesso causale, anche la prevedibilità dell’evento, facendo però riferimento ad una prevedibilità in astratto. Questo indirizzo  seguito soprattutto da decisioni in tema di morte da assunzione di sostanze stupefacenti  si sostanzia nella quasi totalità dei casi, in un richiamo ad un criterio di prevedibilità in re ipsa, meramente formale e di stile, senza che sia condotta in realtà nessuna indagine, in concreto, sul decorso causale e sull’evento finale, per ricostruire le specifiche modalità di verificazione dell’evento che, nel caso di specie, avrebbero reso prevedibili la morte o le lesioni. Solitamente si parla di prevedibilità desunta dalla notorietà, dall’ordinarietà o dalla frequenza del pericolo connesso ad un certo tipo di condotta, o di prevedibilità secondo l’id quod plerumque accidit, o desunta dal pericolo insito, in via presuntiva, nel delitto doloso di base. In particolare, nel caso di violazioni della legge sugli stupefacenti, la prevedibilità, sempre valutata in astratto, viene desunta dalla notorietà della frequenza di casi letali dopo l’assunzione di determinate sostanze stupefacenti (come l’eroina).

Possono, ad esempio, collocarsi in questo ambito: Sez. VI, 6.12.1988, Coppola, m. 180420 (secondo cui è noto, e pertanto prevedibile, che l’eroina provoca azione depressiva del sistema nervoso centrale, con riflessi su quello circolatorio e che tale azione è, nei casi più gravi, la causa ultima del decesso); Sez. V, 9.11.1988, Montoli, m. 183396; Sez. VI, 14.11.1988, Buzzo, m. 179839; Sez. VI, 24.1.1989, Irritano, m. 180747 (secondo cui l’evento morte è fatto non imprevedibile e non eccezionale); Sez. VI, 27.10.1992, Nicolace, m. 193239; Sez. VI, 11.3.1994, Melotto, m. 197848.

In tutti questi casi la prevedibilità dell’evento è automaticamente dedotta, in astratto, dalla indubbia destinazione della droga ceduta all’assunzione e dalla constatazione che ciò, secondo la comune esperienza, può cagionare la morte dell’assuntore. E’ però evidente che il criterio della prevedibilità in astratto è invocato come mero omaggio formale al principio di colpevolezza, e che in realtà anche questa tesi della prevedibilità in astratto si pone sullo stesso piano di quella della responsabilità oggettiva e di quella della colpa presunta per violazione della legge penale. In tutti e tre i casi, infatti, in sostanza la responsabilità viene fondata sul solo nesso causale, perché l’evento morte non voluto viene sempre messo a carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla sola base del nesso di causalità tra tale delitto e l’evento non voluto, indipendentemente da una indagine sull’elemento psicologico ad esso relativo.

8. Un quarto orientamento  soprattutto dottrinario  è costituito dalla tesi della c.d. responsabilità da rischio totalmente illecito. Secondo questa tesi, nella fattispecie di cui all’art. 586 cod. pen. l’autore del reato base risponde dell’evento letale non voluto a titolo di responsabilità oggettiva, ossia per una responsabilità senza dolo né colpa, fondata sul solo nesso causale, ma che tuttavia non si porrebbe in contrasto con il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. E ciò perché il principio di responsabilità colpevole, o della personalità dell’illecito, non implicherebbe necessariamente una responsabilità per dolo o per colpa, ma solo che il soggetto sia eticamente rimproverabile per il fatto, ossia che vi sia la possibilità di un suo dominio personale sul fatto. Questa possibilità sarebbe assicurata dalla prevedibilità ed evitabilità dell’evento nella situazione concreta, requisiti questi che risulterebbero dal combinato disposto dell’art. 42, comma 3, con l’art. 45 cod. pen., che dà rilevanza al caso fortuito (imprevedibilità dell’evento) ed alla forza maggiore (inevitabilità dell’evento) in tutte le forme di responsabilità. Questa teoria parte dal presupposto che la colpa richiede la violazione di una regola cautelare nell’ambito di una attività in se stessa lecita, ossia che il soggetto superi il limite di rischio, che accompagna tutte le attività lecite e che gli è consentito dall’ordinamento. Sarebbe invece impossibile muovere un rimprovero per colpa a chi agisce in un ambito illecito, poiché, quando è già vietata l’attività di base, non è possibile configurare regole cautelari e quindi non si può parlare di colpa. Quindi, responsabilità per colpa e responsabilità da rischio totalmente illecito avrebbero in comune il requisito della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma mentre nella prima ipotesi la colpa si connoterebbe, ulteriormente, per la violazione di una regola cautelare con superamento del rischio consentito, nella seconda ipotesi, poiché l’agente tiene una condotta base illecita, non sarebbero necessari la violazione di regole cautelari o il superamento del rischio consentito, ma l’assunzione del rischio totalmente illecito giustificherebbe di per sé l’attribuzione della responsabilità ed un trattamento sanzionatorio più rigoroso di quello previsto per i reati colposi.

Non è questa la sede per esaminare criticamente questa teoria. E’ sufficiente rilevare che, nella pratica, l’ambito di applicazione di una responsabilità da rischio totalmente illecito potrà essere notevolmente diverso a seconda del concetto di prevedibilità ed evitabilità dell’evento che poi si adotta ed in particolare a seconda che si richieda una prevedibilità ed evitabilità da valutarsi in astratto o in concreto, e, in questa seconda ipotesi, da valutarsi da un punto di vista soggettivo (cioè del concreto soggetto agente) ovvero oggettivo (cioè di un agente ideale, più o meno modellato sulle caratteristiche dell’agente concreto). Ed invero, nella prima ipotesi i risultati pratici saranno simili a quelli della teoria della responsabilità oggettiva, mentre se si giunge ad adottare un criterio di valutazione della prevedibilità ed evitabilità secondo gli stessi parametri che si utilizzano ai fini del giudizio sulla colpa, la responsabilità da rischio totalmente illecito viene a differenziarsi notevolmente dalla responsabilità oggettiva finendo per avvicinarsi sempre più a quella per colpa.

Si è peraltro ricordata qui questa teoria perché generalmente si ritiene che essa sia stata accolta, nel suo nucleo essenziale, da due pronunce di questa Corte, e precisamente da Sez. I, 28.5.1993, n. 7566, Cimare, m. 194773, e da Sez. I, 29.1.1997, n. 2955, Sambataro, m. 207274.

Con la prima decisione (relativa ad una condanna, ex art. 586 per morte conseguente al delitto di violazione di domicilio, di un soggetto che era entrato nel cortile dell’abitazione di un tizio che lo aveva rimproverato e che successivamente era morto per fissurazione di un aneurisma da cui era affetto), è stato affermato il principio che «nel reato di cui all'art. 586 cod. pen. è solo il nesso di causalità materiale, legato alla precedente condotta delittuosa dell'agente, che giustifica il giudizio di responsabilità per l'evento non voluto», ma si è peraltro escluso che si tratterebbe di una ipotesi di responsabilità obiettiva essendo invece l’evento punito a titolo di colpa, perché è «già punita l'attività volontaria di base, di guisa che se essa è rischiosa non v'è motivo per sollevare il colpevole per una parte del rischio corso, collegata con nesso di causalità materiale», aggiungendo che «dove manca l’area lecita di rischio ed il soggetto affronta il rischio ugualmente, non c’è motivo di sostenere che il principio di colpevolezza sarebbe incompatibile con questo tipo di reato». Si può però constatare che nella motivazione non vi è alcun accenno non solo sull’esistenza di una colpa ma nemmeno sui requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell’evento ed anzi si afferma che è il solo nesso di causalità materiale che giustifica la responsabilità.

Con la seconda decisione (relativa a morte conseguente al reato di porto abusivo di arma, commesso da un soggetto che aveva una pistola nella tasca del giubbotto ed aveva inavvertitamente premuto il grilletto, morte che il giudice del merito aveva esattamente attribuito a colpa effettiva ed in concreto per imprudenza ed imperizia), si è sostenuto esplicitamente che la colpa effettiva è un elemento «non richiesto per l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 586 cod. pen.», ma che tale responsabilità «non si può considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sé insito il rischio, non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente, per la non imprevedibilità del pericolo, all'agente) si verifica, si giustifica l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 27 Cost. che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale». Anche questa decisione nega la necessita di una colpa effettiva, ed individua il criterio di imputazione dell’evento morte nella non imprevedibilità e non eccezionalità del rischio, sembrando però ritenere sufficiente una valutazione oggettiva ed in astratto di questi due elementi.

Deve quindi convenirsi sull’osservazione di parte della dottrina che, in realtà, anche queste due decisioni utilizzano solo formalmente le nozioni di «rischio totalmente illecito» e di «non imprevedibilità dell’evento», ma nella sostanza effettuano una imputazione dell’evento basata sul mero nesso di causalità.

9.1. Un ultimo orientamento  sviluppatosi soprattutto negli ultimi anni  infine ravvisa nell’art. 586 una ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento non voluto da parte dell’agente.

Questo orientamento è stato affermato, tra l’altro, da Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055, D’Agata, m. 211611 (secondo cui nell’art. 586, «poiché l'accollo dell'evento ulteriore e più grave rispetto a quello voluto appare incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l'interpretazione dei principi costituzionali sulla personalità della responsabilità penale e sulla necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa, l'affermazione di responsabilità dell'agente per l'evento non voluto deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base»); da Sez. I, 14.11.2002, n. 2595, Solazzo, m. 223841; e da Sez. VI, 29.11.2007, n. 12129, Passafiume, m. 239585 (secondo cui, in tema di reato di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio ne richiede la prevedibilità in concreto come conseguenza della condotta criminosa di base).

Nella specifica materia di morte derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, la tesi è stata seguita, tra l’altro, da Sez. V, 7.2.2006, n. 14302, Giancaterino, m. 234584 (secondo cui «si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale ... fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di “prevedibilità” della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di “responsabilità per colpa”», rilevando che il giudice del merito aveva accertato la «prevedibilità in concreto, in capo al cedente, del rischio connesso all'assunzione dello stupefacente, in ragione delle “visibili menomate condizioni della parte offesa” alla ricerca “spasmodica” della sostanza stupefacente, assunta immediatamente dopo l'acquisto, e considerato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di “droga pesante”).

9.2. La tesi della responsabilità da colpa in concreto è sostenuta da quella parte della dottrina, secondo la quale nella fattispecie dell’art. 586 cod. pen. la responsabilità si fonda sull’ordinario parametro della colpa, il cui accertamento va condotto in concreto con un criterio individualizzato, imperniato sulla violazione di una regola cautelare di condotta, che mira a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi, nonché sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento.

Si afferma che la tesi è rispettosa dell’originaria intenzione storica del legislatore del 1930, il cui intento, come emerge con chiarezza dai lavori preparatori del codice penale, era quello di individuare nell’art. 586, e nella norma generale dell’art. 83, «ipotesi ordinarie di fatti colposi» (cfr. la Relazione del Guardasigilli, in Lav. Prep., vol. V, pt. I, 135, a proposito dell’opinione espressa dalla maggioranza dei Commissari durante la discussione del 27 aprile 1928). Nella Relazione del Guardasigilli si osservava che «mentre l’art. 587 del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l’art. 86 [poi divenuto art. 83] del progetto medesimo, per il quale gli eventi diversi da quelli voluti dall’agente sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L’art. 586 non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l’omicidio e le lesioni personali colposi» (Relazione a S.M. il Re, vol. I, p. 86).

La tesi, inoltre, valorizza adeguatamente il dato testuale del richiamo alla colpa, contenuto sia nell’art. 83, sia anche nell’art. 586, che fa rinvio, oltre all’art. 83, anche alle fattispecie colpose degli artt. 589 e 590. Si rileva anche che l’art. 83 comma 2, prevede l’applicazione delle regole sul concorso di reati, il quale può sussistere solo se il reato non voluto di omicidio o lesioni è imputato come reato colposo.

Ma soprattutto si sostiene che è il rispetto del principio di colpevolezza e della sua portata liberalgarantistica (art. 27, comma 1, in combinato disposto col comma 3 e con l’art. 25, comma 2, Cost.) ad imporre che la fattispecie di cui all’art. 586 cod. pen. debba essere connotata dal requisito della colpa in concreto.

10. Al fine di individuare la soluzione preferibile, non può ovviamente prescindersi dal principio di colpevolezza e dalle sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale.

E’ noto che già con la fondamentale sentenza n. 364 del 1988, la Corte costituzionale, sulla base di una approfondita esegesi dell’art. 27 Cost. (imperniata sul collegamento tra il principio di personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena, nell’ambito di una generale visione liberalgarantistica dell’ordinamento penale e dei rapporti tra Stato e cittadino), giunse ad identificare la «responsabilità personale», richiesta da tale norma, con la «responsabilità per fatto proprio colpevole» e ad affermare che lo Stato ha il dovere di assicurare al cittadino che non lo punirà senza preventivamente informarlo su ciò che è vietato o comandato e di assicurargli che «sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate». Il principio di colpevolezza, dunque, «più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto», e pone «un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati i necessari requisiti subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena». E, secondo la Corte, tali requisiti subiettivi minimi richiedono che «il fatto imputato, perchè sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica». Invero, «non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non ha, certo, bisogno di essere “rieducato”».

Ora, già queste affermazioni assumono una importanza decisiva perché è evidente che fra gli elementi più significativi della fattispecie dell’art. 586 cod. pen. va compreso anche l’evento non voluto, in quanto esso è significativo sia rispetto all’offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giuridici penalmente tutelati), sia rispetto alla pena (in quanto determina l’inflizione di una pena ulteriore).

E’ vero che la Corte affermò anche che l’art. 27, comma 1, Cost. non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, ma fin d’allora precisò che ciò vale solo per la c.d. responsabilità oggettiva spuria od impropria, ossia per quella ipotesi in cui non è coperto da dolo o colpa un solo elemento del fatto, magari accidentale. E specificò che invece diverso è il problema per la responsabilità oggettiva pura o propria, perché «è in relazione al complessivo, ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole “preventive” che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato». Ora, poiché il complessivo ultimo risultato vietato nell’art. 586 cod. pen. è costituito dalla produzione dell’evento non voluto, è in relazione a tale evento che deve essere accertata la violazione di regole preventive, al fine di riscontrare nell’agente la colpa per il fatto realizzato.

Con la successiva sentenza n. 1085 del 1988, la Corte costituzionale precisò che «perché l'art. 27, primo comma, Cost., sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili». E ciò a prescindere dalla circostanza che l'elemento in discussione si identifichi o meno con l'evento del reato: rimanendo sottratti alla esigenza della «rimproverabilità» unicamente «gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)». La medesima pronuncia ha inoltre esplicitato in modo chiaro che il principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu «contrasta con l'art. 27, primo comma, Cost.», affermando che da tale parametro è richiesto «quale essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato. (…) E’ ben vero che la massima: “qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu” implica già, almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) senza del qual collegamento non si avrebbe il “versari in re illicita” (…). Ma non per tal ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi (…) nella produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo. Dal primo comma dell'art. 27 Cost. (...) non soltanto risulta indispensabile, ai fini dell'incriminabilità, il collegamento (almeno nella forma della colpa) tra soggetto agente e fatto (o … tra soggetto ed elemento significativo della fattispecie) ma risulta altresì necessaria la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento». E’ interessante ricordare che la sentenza in esame riferì il requisito della colpa anche ad attività illecite, come la sottrazione e l’impossessamento di una cosa mobile altrui al fine di farne un uso momentaneo (art. 626 comma 1 n. 1, cod. pen.), osservando che «la mancata restituzione (...) non è addebitabile al soggetto agente (...) se dovuta a caso fortuito o a forza maggiore», ossia se non dovuta a colpa.
Successivamente, la sentenza n. 2 del 1991 confermò l’illegittimità del principio «qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu», mentre la sentenza n. 179 del 1991 ribadì che l’art. 27, comma 1, Cost. richiede quale requisito subiettivo d'imputazione «almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato»; principio questo ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 61 del 1995.

Da ultimo, con la sentenza n. 322 del 2007, la Corte costituzionale ha confermato le sentenze nn. 364 e 1085 del 1988 in ordine alla costituzionalizzazione ed al contenuto del principio di colpevolezza, osservando che questo «partecipa, in specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione, sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridicopenali della propria condotta; “calcolabilità” che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo, il principio di colpevolezza svolge un ruolo “fondante” rispetto alla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.)», non avendo senso rieducare chi non versi almeno in colpa rispetto al fatto commesso. La Corte ha altresì aggiunto che «la finalità rieducativa non potrebbe essere obliterata dal legislatore a vantaggio di altre e diverse funzioni della pena, che siano astrattamente perseguibili, almeno in parte, a prescindere dalla “rimproverabilità” dell'autore. Punire in difetto di colpevolezza, al fine di “dissuadere” i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale “negativa”) o di “neutralizzare” il reo (prevenzione speciale “negativa”), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost.». Pertanto il legislatore «ben può  nell'ambito delle diverse forme di colpevolezza  “graduare” il coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati: pretendendo dall'agente un particolare “impegno” nell'evitare la lesione dei valori esposti a rischio da determinate attività. Ma in nessun caso gli è consentito prescindere in toto dal predetto coefficiente». Infine, la Corte ha evidenziato che «il principio di colpevolezza ... si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti», ribadendo «l'esistenza nella tavola dei valori costituzionali di un principio di necessaria colpevolezza, ragguagliato quanto meno al “minimum” dell'ignoranza o dell'errore inevitabile: incida esso sulla norma o sugli elementi normativi del fatto ... ovvero sugli elementi del fatto stesso».

11. Orbene, alla luce dei principi costituzionali appena ricordati per come affermati dalla Corte costituzionale, è evidente come una interpretazione adeguatrice dell’art. 586 cod. pen. imponga di disattendere sia il primo orientamento che formula una ipotesi di responsabilità oggettiva pura e propria, fondata esclusivamente sul nesso di causalità materiale, sia gli altri orientamenti che, come rilevato, nella sostanza e negli effetti non si differenziano da una ipotesi di responsabilità oggettiva (che viene in realtà camuffata, ma non superata), come quello della colpa presunta per violazione di legge penale (immancabilmente presente in tutti i casi), o come quello che richiede, oltre al nesso causale, una prevedibilità in astratto dell’evento, ossia una prevedibilità in re ipsa meramente formale e (sempre immancabilmente) presunta in tutti i casi sulla base dalla notorietà della frequenza delle conseguenze letali derivate dall’assunzione di certe sostanze stupefacenti. Le richiamate sentenze costituzionali, invero, hanno esplicitamente affermato che si pone in contrasto con l’art. 27 Cost. la previsione sia di una responsabilità oggettiva pura o propria sia del principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu. Inoltre, l’evento non voluto rientra certamente fra quelli più significativi della fattispecie dell’art. 586 cod. pen. e quindi, per la legittima punibilità del fatto, deve essere accertata la colpa dell’agente in relazione a tale evento. Ed il chiaro riferimento fatto dalla sentenza n. 364 del 1988 alla colpa quale «violazione di regole preventive» collegate «al complessivo risultato ultimo vietato», esclude che possa ritenersi conforme al principio costituzionale qualsiasi interpretazione che si basi sulla teoria della colpa presunta per violazione di legge penale.

D’altra parte, la ricostruzione del principio di colpevolezza per come operata dalla Corte costituzionale, non si concilia nemmeno con la tesi della responsabilità da rischio totalmente illecito. Il principio invero richiede, come requisito subiettivo minimo di imputazione, la colpa dell’agente in relazione a tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie, o quanto meno agli elementi più significativi di essa, ed impedisce di addebitare all’agente anche gli ulteriori eventi che a lui non sono rimproverabili. Inoltre, la sentenza n. 364 del 1988 ha anche fatto esplicito riferimento alla colpa quale violazione di regole preventive collegate al complessivo risultato ultimo vietato, in tal modo non accogliendo la tesi di una colpa contrassegnata solo dalla prevedibilità ed evitabilità e non anche dalla violazione di una regola cautelare. La stessa sentenza ha anche precisato che «la colpevolezza costituzionalmente richiesta ... non costituisce elemento tale da poter essere, a discrezione del legislatore, condizionato, scambiato, sostituito con altri o paradossalmente eliminato». In definitiva, secondo la Corte costituzionale, non vi è posto nel nostro ordinamento per una terza forma di responsabilità colpevole, diversa da quella dolosa o colposa, e quindi la colpevolezza non potrebbe essere sostituita, a discrezione del legislatore, da altri elementi, quale il rischio da attività totalmente illecita.

Ne consegue che l’unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell’art. 586 cod. pen., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. Un diverso orientamento in ordine al collegamento soggettivo necessario per l'imputazione dell'ulteriore evento non voluto imporrebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’istituto per contrasto con il principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamente postularsi la colpa dell'agente almeno in relazione agli «elementi più significativi della fattispecie», fra i quali il «complessivo ultimo risultato vietato», se non si vuole incorrere nel divieto, ex art. 27, commi 1 e 3, Cost. della responsabilità oggettiva c.d. pura o propria.

Questa interpretazione, del resto, non solo è l’unica conforme ai principi costituzionali, ma è anche quella che si pone più in armonia con il vigente sistema penale, dal momento che la configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva per l'evento più grave non voluto, in assenza di alcun coefficiente di prevedibilità in concreto, sarebbe
anche incoerente con il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravatrici di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen., come innovato dall'art. 1 della legge 7.2.1990 n. 19 (Sez. I, 19.10.1998, D’Agata, n. 11055).

12. Non sussistono poi ostacoli di ordine testuale o logico che impediscano questa interpretazione, la quale anzi è anche più rispettosa della originaria intenzione del legislatore storico e del dato testuale del richiamo alla colpa contenuto nell’art. 83 cod. pen. In particolare, questa conclusione non è impedita da una presunta impossibilità di muovere un rimprovero di colpa per un evento non voluto nei confronti di un soggetto che ha volontariamente intrapreso un’attività illecita.

E’ stato invero sostenuto da una parte della dottrina che sarebbe impossibile configurare una combinazione di dolo (rispetto al delitto base) e di colpa (rispetto alla conseguenza non voluta). E ciò soprattutto per l’argomento che il legislatore sarebbe contraddittorio ed irragionevole se, da una parte, vietasse di tenere una determinata condotta volontaria (attraverso la previsione del delitto doloso) e, da un’altra parte, attraverso l’imputazione per colpa dell’evento ulteriore non voluto, obbligasse ad eseguire tale condotta con le cautele necessarie ad evitare la produzione di ulteriori risultati non voluti. Tesi questa che sembra essere stata ripresa anche da qualche decisione di questa Corte che, in riferimento all’omicidio preterintenzionale, ha sostenuto che «sarebbe assurdo pretendere cautela (quanto alle conseguenze) da parte di chi, comunque, mette in atto un'aggressione fisica nei confronti di un terzo» (Sez. V, 13.2.2002, n. 13114, Izzo).

Queste obiezioni non appaiono però decisive. A fronte della presunta contraddizione, si è invero evidenziato che l’esclusione della possibilità di configurare una colpa in chi versa in re illicita comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza, ponendo sullo stesso piano chi cagioni l’evento ulteriore non voluto in circostanze che rendevano agevole la previsione del suo verificarsi e chi lo cagioni in circostanze eccezionali, tali da non renderlo prevedibile. Al contrario, ammettendo la possibilità di un rimprovero per colpa in chi realizza un evento non voluto mediante la commissione di un reato doloso, si avrà anche la possibilità di trattare in modo diverso situazioni diverse, quali quella in cui l’evento ulteriore era agevolmente prevedibile e quella in cui era assolutamente imprevedibile e quindi nessun rimprovero può muoversi al soggetto. Ed è stato altresì osservato che sarebbe ancora maggiore la contraddizione del legislatore ipotizzando che lo stesso, da un lato, con norma costituzionale (art. 27 Cost.) accoglie il principio di colpevolezza e con norma ordinaria (art. 59, comma 2, cod. pen.) prevede l’imputazione almeno per colpa delle circostanze, e poi, da un altro lato, con altre norme ordinarie nega il principio di colpevolezza e non richiede la colpa in ordine agli ulteriori eventi non voluti.

Né la configurabilità di una colpa in attività illecita può essere negata sulla base delle argomentazioni che portano ad escludere una colpa per inosservanza di leggi penali, ossia perché non avrebbe senso imporre a chi sta compiendo un illecito doloso di eseguirlo con cautela. Ed infatti, il ritenere che non sia accettabile la tesi secondo cui ogni norma penale, nel momento in cui punisce una condotta, porrebbe anche una regola preventiva sulla pericolosità della condotta stessa, non significa affatto negare la possibilità che, in occasione della esecuzione dolosa di un reato, l’agente possa essere anche destinatario di regole cautelari per la prevenzione di ulteriori eventi, purché, ovviamente, non si pretenda di ricavare tali regole cautelari, in modo automatico e scontato, proprio dalla stessa disposizione penale incriminatrice della fattispecie dolosa.

Si deve quindi ammettere la possibilità di concepire e praticare una colpa in attività illecite, la quale non solo è riconosciuta esplicitamente in numerosi ordinamenti positivi (che imputano per colpa l’evento non voluto, aggravante o qualificante, derivante dalla commissione di un delitto doloso), ma è anche ammessa da tempo dalla gran parte della dottrina italiana, che ha evidenziato come le norme cautelari di condotta valgano tanto per chi agisce legittimamente quanto per chi opera illegittimamente.

D’altra parte, la citata sentenza n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale, oltre a dichiarare l’illegittimità delle forme di responsabilità oggettiva, ha esplicitamente riferito il requisito della colpa anche ad attività illecite, mentre la possibilità di una colpa ravvisabile anche nell’ambito di una attività illecita è stata recepita pure dal legislatore, il quale, con la riforma del regime di imputazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 59, comma 2, cod. pen. (introdotta con l’art. 1 legge 7 febbraio 1990, n. 19) ha reso possibile una combinazione di dolo (rispetto al reato semplice) e di colpa (rispetto alla circostanza aggravante). Il nuovo testo dell’art. 59, comma 2, cod. pen. richiede, infatti, che le circostanze aggravanti siano «ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa»: si tratta quindi di una colpa che si innesta su un fatto già di per sé costituente reato. Il legislatore ha così espressamente riconosciuto la possibilità di ambientare il rimprovero per colpa in un ambito di illiceità dolosa. Del resto, in riferimento alla disposizione dell’art. 59, comma 2, la giurisprudenza ha affermato che, attesa l’ampia formulazione di tale disposizione, «non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione» (Sez. VI, 6.12.1994, n. 2164, Imerti, m. 200902; Sez. I, 27.10.1997, Carelli, m. 208936).

13. Va dunque confermato che mentre, da un lato, una interpretazione adeguatrice che rispetti il principio costituzionale di colpevolezza esige che nella fattispecie dell’art. 586 cod. pen. la morte o le lesioni non volute devono essere imputate per colpa, da un altro lato, non esistono insuperabili ostacoli, normativi o logici, contro questa interpretazione.

Occorre però stabilire se si tratta della stessa colpa presente nelle normali fattispecie colpose ovvero di una colpa che subisca delle modificazioni nella sua struttura e nel suo contenuto in conseguenza del fatto che l’agente, attraverso il delitto base doloso, si è collocato in un’area di illiceità penale.

Ora, se si ritiene che in quest’ultima ipotesi la colpa possa avere una fisionomia ed un contenuto particolari, si corre il rischio che si possa poi giungere di fatto ad un impoverimento e ad uno svuotamento del contenuto della colpa, con risultati pratici sostanzialmente identici a quelli della responsabilità oggettiva, o della colpa presunta per violazione di legge penale, o della colpa da prevedibilità in astratto dell’evento non voluto, ossia ad applicazioni pratiche solo formalmente rispettose del principio di colpevolezza, ma sostanzialmente non conformi allo stesso. Rischio questo non meramente ipotetico, come risulta da alcune decisioni che, pur affermando formalmente la necessità, attesa la «indefettibilità del principio di colpevolezza», della «sussistenza di un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base», tuttavia poi di fatto non hanno svolto alcuna indagine sulla effettiva presenza degli elementi costitutivi di una imputazione realmente colposa, in relazione alle circostanze oggettive e soggettive della concreta situazione (cfr. Sez. I, 14.11.2002, n. 2595, Solazzo).

D’altra parte, non sembrano sussistere valide e decisive ragioni per le quali, allorché si manifesti nell’ambito di una diversa condotta illecita, la colpa debba subire delle modificazioni nella sua struttura o nel suo contenuto.

Ora, secondo l’opinione più diffusa, la colpa «normale» consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, rimproverabile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza (di prudenza, di imperizia), che discende da una valutazione positiva di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell’evento. Tale valutazione, sempre secondo la tesi più diffusa, deve essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello, ossia di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell’agente reale. Occorre, infatti, da un lato, evitare di soggettivizzare la colpa fino a renderla inattuabile; da un altro lato, mantenere alla qualificazione di negligenza, imprudenza, imperizia quel minimo di aderenza alla situazione concreta, che permetta di considerarla criterio di imputazione soggettiva; e da un altro lato ancora, differenziare il punto di vista, dal quale valutare prevedibilità ed evitabilità, a seconda della situazione concreta in cui, di volta in volta, viene e trovarsi il singolo agente. Una volta ideato mentalmente l’omologo agente modello, deve valutarsi, sulla base di tutte le circostanze di fatto della concreta situazione in cui si trovava l’agente reale  tenendo peraltro conto anche di tutte le particolari conoscenze della realtà di fatto e le particolari capacità o abilità eventualmente possedute dall’agente concreto in misura superiore al normale  la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, per individuare la condotta che l’agente modello avrebbe tenuto a seguito di tale valutazione. In caso di divergenza, potrà affermarsi che la condotta dell’agente concreto è colposa.

14. La circostanza che l’agente reale versi in un ambito di illiceità, dunque, non influenza la fisionomia della colpa ed il procedimento di individuazione dell’omologo agente modello. Ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico «delinquente modello», bensì alla condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all’evento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l’agente reale.

Anche in ambito illecito, pertanto, occorre pur sempre che il fatto costitutivo del reato colposo sia una conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell’inosservanza di una regola cautelare.

In particolare, è opportuno ribadire che, ai fini della imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un reatobase doloso, la colpa non può essere presunta in forza della sola violazione della legge incriminatrice del reato doloso. Per quanto riguarda più specificamente l’ipotesi di morte o lesioni personali conseguenti alla cessione illecita di sostanze stupefacenti, la regola cautelare, la cui inosservanza può costituire base della colpa, non può individuarsi nella stessa norma penale che incrimina la cessione dello stupefacente. La legislazione in materia di sostanze stupefacenti, invero, non svolge in via diretta un ruolo di prevenzione delle offese alla integrità fisica dei cittadini, ma, come già rilevato, ha come scopo diretto ed immediato delle sue norme incriminatrici la repressione del mercato illegale della droga e soltanto come scopo ulteriore, collocato sullo sfondo, la tutela della salute pubblica, accanto alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Del resto, a conferma che l’attuale legislazione in materia non ha una destinazione diretta ed immediata alla tutela dell’integrità fisica dei cittadini, sta la scelta del legislatore a favore della non punibilità del consumo personale di stupefacenti.

E’ stato inoltre esattamente osservato che lo scopo ulteriore ed indiretto di tutelare la vita dei possibili consumatori riguarda solo un rischio ed un pericolo generali e generici per l’incolumità e la salute della massa dei consumatori, pericolo che è già incluso nel disvalore complessivo, severamente sanzionato dalle disposizioni sulla produzione e sullo spaccio degli stupefacenti. In altri termini, anche riconoscendo che lo scopo «ultimo» della sfera di protezione delle norme che vietano lo spaccio di sostanze stupefacenti sia la tutela della vita dei possibili consumatori, il disvalore di questo rischio generico si esaurisce nell’imputazione per il reato presupposto. Il pericolo «iniziale» per l’incolumità insito nel commercio di sostanze stupefacenti, che è di tipo «generico», è già ampiamente previsto e punito per una efficace difesa prodromica della vita, dalle norme speciali sugli stupefacenti. Tale disvalore e tale rischio non possono quindi essere replicati in un altro reato per il tramite di una applicazione dell’art. 586 cod. pen. del tutto sganciata dalla sussistenza di un profilo soggettivo di colpa e fondata esclusivamente su una responsabilità oggettiva o su una colpa presunta per violazione della legge penale, perché in tal modo si verrebbe a sanzionare nuovamente un fatto già incluso per il suo carico di disvalore nella condanna per lo spaccio di droga. In altre parole, con le incriminazioni sul divieto dello spaccio viene sanzionata la creazione di un rischio generico per la salute della potenziale platea dei consumatori della sostanza, e non anche il rischio specifico del singolo assuntore, il quale viene invece sanzionato con le incriminazioni per morte o lesioni (dolose o colpose) sempre però che sussista una connessione diretta di rischio tra spaccio e morte del tossicodipendente e sempre che questo rischio specifico sia in concreto rimproverabile allo spacciatore perché da lui prevedibile ed evitabile. E questa relazione non può  a meno di non ricadere appunto in una ipotesi di responsabilità oggettiva  essere automaticamente ed immancabilmente riconosciuta in tutti i casi ipotizzando fittiziamente che l’art. 586 cod. pen. attribuisca alle norme incriminatrici sullo spaccio di stupefacenti anche il valore di specifiche regole di cautela dirette a prevenire la morte o le lesioni del singolo assuntore.

15.1. Anche nel caso di morte o lesioni conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, dunque, la responsabilità per questi ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l’evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l’evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all’agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi. Occorrerà quindi che l’agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli stupefacenti) che incrimina il delitto base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. Occorrerà poi una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento, compiuta ex ante, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tendendo peraltro conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Si dovrà pertanto verificare se dal punto di vista di un agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l’evento morte come conseguenza dell’assunzione, da parte di uno specifico soggetto, di una determinata dose di droga. E’ poi evidente che per agente modello non si deve intendere uno «spacciatore modello», ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell’agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede.

Deve peraltro farsi una ulteriore precisazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 322 del 2007, ha ribadito che il principio di colpevolezza postula un coefficiente di partecipazione psichica del soggetto al fatto, ed implica quindi che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente ed a questi rimproverabili, siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa. La Corte ha confermato che il principio di colpevolezza non può essere «sacrificato» dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale. Ma ha anche chiarito che, nell'ambito delle diverse forme di colpevolezza, il legislatore ben può «graduare» «il coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati: pretendendo dall'agente un particolare “impegno” nell'evitare la lesione dei valori esposti a rischio da determinate attività». Ed ha poi specificato che la soglia minima di compatibilità con l’art. 27, comma 1, Cost. è rappresentata «dall'attribuzione di valenza scusante all'ignoranza (o all'errore) che presenti caratteri di inevitabilità: giacché deve poter essere mosso all'agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante».

Ciò significa che, qualora si tratti della tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, il legislatore non solo può prevedere che sia sufficiente la sola colpa, invece del dolo, ma può anche richiedere un grado di attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti. Nell’ipotesi in esame ricorre una di queste situazioni, sia per la rilevanza costituzionale dei beni (vita ed incolumità fisica) tutelati, sia perché la natura astrattamente e genericamente pericolosa dell’attività è legislativamente segnalata dall’art. 81 del d.p.R. 309 del 1990, il quale prevede la possibilità che l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possa cagionare la morte o lesioni personali dell’assuntore e che in tal caso possano essere configurabili i reati di cui agli artt. 586, 589 o 590 cod. pen. per chi abbia determinato o agevolato tale uso, disponendo altresì una notevole riduzione delle pene previste dalle norme sugli stupefacenti se il colpevole presti assistenza alla persona offesa ed informi tempestivamente l’autorità sanitaria o di polizia. Ciò significa che il legislatore ha voluto che l’agente sia tenuto a prendere in considerazione tutte le eventuali circostanze del caso concreto ed a desistere dall’azione (ossia dalla cessione dello stupefacente) sia quando taluna di queste circostanze evidenzi un concreto pericolo per l’incolumità dell’assuntore, e sia anche quando rimanga in concreto un dubbio in ordine alla effettiva pericolosità della stessa.

Lo spacciatore pertanto potrà ritenersi esente da colpa quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l’evento morte o lesioni. La colpa potrà invece essere ravvisabile quando la morte sia prevedibile, ed anche quando non sia prevista perché una circostanza pericolosa sia stata ignorata per colpa o sia stata erroneamente valutata sempre per colpa.

In sintesi, la colpa non potrà essere ravvisata nella prevedibilità in astratto dell’evento morte, desunta dalla presunta frequenza, o dalla notorietà, o dalla ordinarietà di tale evento in seguito alla assunzione di sostanza stupefacente, o in un pericolo che sarebbe presuntivamente insito in qualsiasi cessione della sostanza, ovvero nella natura di talune sostanze più pericolose di altre. La colpa andrà accertata sempre e soltanto in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale a seguito dell’assunzione di una determinata dose di droga da parte dello specifico soggetto. All’agente è peraltro richiesto un particolare livello di attenzione e di prudenza, sicché lo stesso potrà essere ritenuto in colpa qualora non si sia astenuto dal cedere lo stupefacente dinanzi ad una circostanza dal significato equivoco o comunque quando abbia ignorato una circostanza pericolosa o sia caduto in errore sul suo significato e l’ignoranza o l’errore siano determinati da colpa, e siano quindi a lui rimproverabili perché non inevitabili.

15.2. In via generale dovrà dunque escludersi la responsabilità del cedente per la morte del cessionario in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dal cedente, come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di cessione di una sostanza «normale» per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea assunzione di alcol che abbia accentuato gli effetti della droga (a meno che lo spacciatore sapesse che la vittima era dedita all’uso di alcol o intendesse farne uso in quella occasione); o nel caso di consumo dello stupefacente congiunto all’uso di psicofarmaci, o di consumo da parte di soggetto apparentemente giovane e in buono stato di salute, ma in realtà con gravi difetti fisici, o in precario stato di salute, o con grave vizio cardiaco; o anche nel caso in cui l’agente abbia ceduto un normale quantitativo di droga ad un soggetto presentatosi come consumatore diretto senza che fosse prevedibile l’ulteriore cessione ad un terzo con un ridotto grado di tolleranza (e quindi altamente a rischio di overdose) e ciò quand’anche fosse prevedibile l’ulteriore cessione ad altri.

Così, ad esempio, la colpa è stata esattamente esclusa (o avrebbe dovuto essere esclusa) perché il rischio non era prevedibile in concreto nel caso di cessione di un rilevante quantitativo di eroina alla vittima, la quale, accortasi della presenza della polizia, aveva repentinamente ingoiato la bustina di plastica, che però si era aperta nello stomaco (Trib. Palermo, 4.2.2005, C.R.); o di cessione di una dose non eccessiva in cui la morte era stata causata da assunzione di alcol che aveva accentuato gli effetti della droga, senza che il cedente potesse prevedere l’evento morte per effetto congiunto di droga ed alcol (contra Sez. IV, 28.6.1991, n. 11965, Greco, m. 188768, che ritenne sufficiente il solo nesso causale); o di ulteriore cessione da parte dell’acquirente ad un terzo, poi deceduto per il suo ridotto grado di tolleranza agli stupefacenti, conseguente ad un precedente tentativo di disassuefazione, senza che lo spacciatore potesse prevedere l’ulteriore cessione e comunque la cessione ad un soggetto altamente a rischio (contra Trib. Rimini, 3.11.1987, Zaouali, sulla base di un giudizio di prevedibilità in astratto); o di assunzione di una normale dose di stupefacente che abbia provocato la morte ad uno solo dei due cessionari, abituale assuntore di droga, per un meccanismo allergico o idiosincrasico, ignoto allo spacciatore e di cui non vi erano manifestazioni esteriori (Trib. Roma, 12.2.1985, Trombetti).

Potrà, invece, nei singoli casi concreti, ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito all’alcol o al consumo di psicofarmaci o aveva, al di là dell’apparenza, gravi difetti fisici ovvero anche quando la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi inescusabili, come ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia ceduto la sostanza ad un acquirente che denotava un alito vinoso, o che presentava caratteristiche esteriori di fragilità fisica o di consumatore di medicinali, o abbia ceduto la droga all’interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di sostanze alcoliche (essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di droga e alcol), ovvero l’abbia ceduta a soggetti minorenni di cui poteva essere conoscibile la minore resistenza a quella determinata sostanza. Analogamente, la colpa in concreto potrebbe essere configurabile quando lo spacciatore abbia ceduto eroina ad un soggetto di cui conosceva i precedenti tentativi di disintossicazione e quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; o quando abbia ceduto sostanza micidiale come l’eroina a persona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evidenziava la precedente assunzione di tranquillanti.

E così, ad esempio, correttamente è stata ravvisata la colpa nel fatto che il tossicodipendente era in evidente stato di ebbrezza ed in condizione di sofferenza e precarietà fisica per ingestione di medicinali (Sez. VI, 9.12.1989, n. 5348, Virdis, m. 184003 e 184004); o nel caso in cui il rischio di morte per overdose era prevedibile in concreto a causa delle visibili menomate condizioni della parte offesa, alla ricerca spasmodica di una droga pesante (Sez. V, 7.2.2006, n. 14302, Giancaterino, m. 234584); o nel caso in cui il cedente era a conoscenza che il cessionario nei mesi precedenti aveva ridotto il consumo di stupefacente, esponendosi così al rischio di morte per overdose (Trib. Velletri, 11.3.1986, Mattiazzo); o in cui il soggetto aveva iniettato eroina ad una giovane pur sapendo che non era dedita all’uso di tale droga e che era particolarmente affaticata per un lungo viaggio (Trib. Firenze, 6.11.1978, Poulopoulos); o di cessione di droga pesante (eroina) a persona di giovanissima età e di assai esile costituzione fisica, che aveva assunto tranquillanti (Trib. Busto Arsizio, 26.3.1985, Irritano).

La colpa potrà poi essere rinvenuta in particolari circostanze attinenti alla quantità, natura e qualità della sostanza ceduta, come ad esempio nel caso in cui lo spacciatore predisponga dosi a composizione diversa da quelle usuali o miscelate con sostanze diverse, con consapevolezza della probabilità di particolari maggiori rischi per la vita del consumatore.

Va peraltro anche tenuto presente che l’art. 80 d.p.R. 309 del 1990 prevede un cospicuo aumento di pena, da un terzo alla metà, quando le sostanze stupefacenti siano consegnate o destinate a minori, o siano adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva, o se la cessione sia effettuata all’interno o in prossimità di scuole, comunità giovanili, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; un aumento dalla metà a due terzi se la cessione riguardi quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope; e prevede addirittura la pena di trenta anni di reclusione nel caso di cessione di ingenti quantità delle sostanze stupefacenti più pesanti adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. Anche questi aggravamenti di pena, peraltro, non sono finalizzati in via diretta ed immediata alla tutela della integrità fisica pur avendo indubbiamente come scopo ulteriore ed indiretto anche il contrasto ad un più elevato rischio generico per la salute della massa dei consumatori. Anche in questi casi il carico di disvalore derivante di per sé da tale maggior rischio generico è già compreso nella maggior pena comminata per la violazione delle norme speciali sugli stupefacenti in presenza di dette circostanze. Ciò non significa tuttavia che non possa eventualmente essere ravvisata, sempre in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto e non in astratto, anche una ulteriore violazione (oltre a quella della legge speciale) di una regola cautelare specificamente preventiva dell’evento dannoso morte nel caso concreto, quando un maggior pericolo concreto ed effettivo per la vita dell’assuntore fosse in concreto prevedibile in considerazione della quantità e qualità della sostanza spacciata (eventualmente anche adulterata o «tagliata» in modo pericoloso) o della conoscibile minore resistenza fisica dell’assuntore o del maggior pericolo di overdose, dovuti alla sua minore età o allo stato di tossicodipendente in riabilitazione.
Nel caso poi in cui siano intervenute plurime, successive cessioni, la necessità che la responsabilità sia fondata su una colpa da accertarsi in concreto comporta che in tanto la colpa potrà ritenersi esistente in quanto la morte sia intervenuta per un fattore che era in concreto prevedibile dal cedente. Così, ad esempio, potrebbe non ravvisarsi la colpa nella ipotesi in cui la morte del terzo assuntore (non conosciuto e non conoscibile dal cedente) sia stata determinata da fattori non noti o non conoscibili dallo spacciatore, come nel caso che l’assuntore finale abbia consumato la droga insieme ad alcol, o a psicofarmaci, o sia affetto da vizi cardiaci o da gravi difetti fisici. In via generale, quindi, nel caso di plurime cessioni non potrà ravvisarsi una responsabilità dell’originario cedente quando questi non conosceva o non era in grado di conoscere l’identità dei successivi cessionari e soprattutto la presenza di particolari fattori che abbiano aumentato il rischio di decesso. Peraltro, anche in caso di plurime successive cessioni potrà ravvisarsi una colpa del cedente qualora questi particolari fattori relativi ai successivi cessionari non siano stati nel caso concreto conosciuti dal cedente per errore o ignoranza evitabili, e quindi colpevoli, come ad esempio nel caso che l’agente abbia ceduto la droga sapendo o potendo sapere che il cedente l’avrebbe a sua volta venduta in una discoteca o in un simile locale (e che quindi vi era in concreto una elevata probabilità che fosse assunta insieme ad alcol), o l’avrebbe venduta in una scuola o a minorenni.

Analogamente, anche nel caso di plurime cessioni, potrà ravvisarsi la colpa in capo al cedente indiretto quando il maggior rischio non dipende dalla identità e dalle caratteristiche personali dell’assuntore ma è riconducibile alla quantità, natura e qualità dello stupefacente, ed in particolare alle modalità con cui esso sia stato nel caso concreto eventualmente miscelato con altre sostanze tali da accentuarne in concreto la potenzialità lesiva (a meno che, in tali specifici casi di maggiore rischio per la vita di qualsiasi potenziale consumatore, non sia addirittura ravvisabile il dolo eventuale).

16. In conclusione, va dunque affermato il principio che, nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod. pen. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

Venendo al caso in esame, si è già rilevato come la sentenza impugnata non si sia conformata al suddetto principio di diritto, avendo affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 586 cod. pen. a puro titolo di responsabilità oggettiva e sulla sola base del nesso di causalità materiale, pur avendo accertato che la morte del terzo cessionario (non conosciuto dall’imputato) era stata causata, o quanto meno favorita, dalla contemporanea assunzione di alcol etilico e pur essendo stato dedotto che la vittima si trovava in un precario stato di salute per l’assunzione di notevoli quantità di medicinali. La corte d'appello ha osservato che l’effetto letale era prevedibile, ma ha fatto riferimento esclusivamente ad una prevedibilità in astratto derivante dalla stessa cessione della sostanza stupefacente senza esaminare né indicare se vi fossero nel caso concreto specifiche circostanze, conosciute o conoscibili dal cedente, che rendevano probabile in concreto, e non solo astrattamente possibile, un maggior rischio di esito letale. In particolare, non ha accertato se l’imputato sapesse o potesse sapere che il N. avrebbe a sua volta ceduto parte dello stupefacente a terzi e che uno di costoro era consumatore di notevoli quantità di medicinali, si trovava in precario stato di salute e avrebbe ingerito alcol etilico contemporaneamente all’assunzione dello stupefacente. La corte ha anche parlato di colpa dell’agente e di concreta prevedibilità dell’evento letale per l’assuntore della sostanza stupefacente, ma si tratta di affermazioni apodittiche e di motivazione di stile, non essendo stata indicata nessuna circostanza di fatto che dimostrasse una prevedibilità della morte in concreto ed una colpa in concreto dell’agente.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al reato di cui agli artt. 83 e 586 cod. pen. per totale mancanza di motivazione sull’esistenza in concreto di una colpa dell’imputato rispetto all’evento morte non voluto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che si uniformerà al principio di diritto dianzi affermato.

Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 83 e 586 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
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Recesso ad nutum - Abuso di diritto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - est. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10065-2005 proposto da:

… omissis …

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tra il 1992 ed il 1996 gli attuali ricorrenti, tutti ex concessionari della Renault Italia spa, furono revocati dalla stessa società, sulla base della facoltà di recesso ad nutum previsto dall'art. 12 del contratto di concessione di vendita.

Poichè in tale condotta fu ravvisato un comportamento abusivo, e comunque illecito da parte della Renault Italia spa, fu fondata la Associazione Concessionari Revocati, con lo scopo di "programmare, provvedere, sviluppare, organizzare, gestire ogni iniziativa ed attività idonea alla tutela e difesa, nonchè alla rappresentanza, dei diritti dei Concessionari d'auto revocati dalle case automobilistiche (concessionari) aventi sede nel territorio (OMISSIS)".

L'Associazione ed i concessionari revocati convenivano, quindi, la Renault Italia spa davanti al tribunale di Roma, allo scopo di ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso per abuso del diritto, e la conseguente condanna della Renault Italia spa al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'abusivo recesso.

Renault Italia spa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con la condanna alle spese.

Il tribunale, con sentenza in data 11.6.2001, rigettava la domanda compensando le spese.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 13.1.2005, rigettava gli appelli proposti dall'Associazione e dai concessionari, che condannava al pagamento delle spese.

Riteneva, in particolare, la Corte di merito che la previsione del recesso ad nutum in favore della Renault Italia rendesse superfluo ogni controllo causale sull'esercizio di tale potere.

Hanno proposto ricorso principale per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria i soggetti indicati in epigrafe.

Resiste con controricorso la Renault Italia spa che ha, anche, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i ricorsi - principale ed incidentale - vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c. in relazione all'art. 158 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Sostengono che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice, vale a dire per "mancanza di collegialità nella decisione testimoniata dal fatto che la sentenza impugnata risulta estesa il 28 settembre 2004, ossia molto prima che fosse tenuta la camera di consiglio del 12 ottobre 2004".

Il motivo non è fondato.

L'apposizione in calce alla sentenza della data del 28 settembre 2004, invece di quella del 12 ottobre 2004 (data in cui si è tenuta la camera di consiglio) risulta frutto di un semplice errore materiale, posto che - come risulta dagli atti - nella data del 28 settembre 2004 la Corte di merito si era già riunita in camera di consiglio per l'esame dell'appello.

Peraltro, l'errore materiale commesso è stato emendato attraverso il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., con ordinanza emessa in data 25.5.2005 - a seguito di scioglimento della riserva adottata all'udienza collegiale del 24.5.2005 - del seguente tenore " corregge la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 136 depositata il 13 gennaio 2005 nel senso che dove è scritto, alla fine della sentenza e dopo la parola Roma, "28 settembre 2004" deve intendersi scritto "12 ottobre 2004", disponendo che la cancelleria effettui l'annotazione di rito".

La correzione così effettuata rende inammissibile la censura, posto che i ricorrenti non denunciano la correttezza del procedimento adottato, di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle clausole generali della buona fede, ed in particolare sulla pretesa insindacabilità degli atti di autonomia privata e della conseguente non applicabilità della figura dell'abuso del diritto all'esercizio del recesso ad nutum (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.).

Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; contraddittorietà della motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 5).

Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sull'agenzia ed errata valutazione della giurisprudenza tedesca in materia (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il secondo, terzo e quarto motivo, investendo profili che si presentano connessi in ordine alle questioni prospettate, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, nei limiti di cui in motivazione, per le ragioni che seguono.

Costituiscono principii generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui la parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.).

I principii di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati, nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462).

Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.

La Relazione ministeriale al codice civile, sul punto, così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di reciprocità.

In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato.

In questa ottica la clausola generale della buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. è stata utilizzata, anche nell'ambito dei diritti di credito, per scongiurare, per es. gli abusi di posizione dominante.

La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione.

Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto.

Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.

E' ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede.

Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.

E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sè strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.

Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto.

La cultura giuridica degli anni '30 fondava l'abuso del diritto, più che su di un principio giuridico, su di un concetto di natura etico morale, con la conseguenza che colui che ne abusava era considerato meritevole di biasimo, ma non di sanzione giuridica.

Questo contesto culturale, unito alla preoccupazione per la certezza - o quantomeno prevedibilità del diritto -, in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale, come quella dell'abuso del diritto, avrebbe attribuito al giudice, impedi che fosse trasfusa, nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942, quella norma del progetto preliminare (art. 7) che proclamava, in termini generali, che "nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto" (così ponendosi l'ordinamento italiano in contrasto con altri ordinamenti, ad es. tedesco, svizzero e spagnolo); preferendo, invece, ad una norma di carattere generale, norme specifiche che consentissero di sanzionare l'abuso in relazione a particolari categorie di diritti.

Ma, in un mutato contesto storico, culturale e giuridico, un problema di così pregnante rilevanza è stato oggetto di rimeditata attenzione da parte della Corte di legittimità (v. applicazioni del principio in Cass. 8.4.2009 n. 8481; Cass. 20.3.2009 n. 6800; Cass. 17.10.2008 n. 29776; Cass. 4.6.2008 n. 14759; Cass. 11.5.2007 n. 10838).

Così, in materia societaria è stato sindacato, in una deliberazione assembleare di scioglimento della società, l'esercizio del diritto di voto sotto l'aspetto dell'abuso di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento, anche al di fuori del campo societario, quello di non abusare dei propri diritti - con approfittamento di una posizione di supremazia - con l'imposizione, nelle delibere assembleari, alla maggioranza, di un vincolo desunto da una clausola generale quale la correttezza e buona fede (contrattuale).

In questa ottica i soci debbono eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui funzione è integrativa del contratto sociale, nel senso di imporre il rispetto degli equilibri degli interessi di cui le parti sono portatrici.

E la conseguenza è quella della invalidità della delibera, se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass. 11.6.2003 n. 9353).

Con il rilievo che tale canone generale non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi (Cass. 12.12.2005 n. 27387).

Ancora, sempre nell'ambito societario, la materia dell'abuso del diritto è stata esaminata con riferimento alla qualità di socio ed all'adempimento secondo buona fede delle obbligazioni societarie ai fini della sua esclusione dalla società (Cass. 19.12.2008 n. 29776), ed al fenomeno dell'abuso della personalità giuridica quando essa costituisca uno schermo formale per eludere la più rigida applicazione della legge (v. anche Cass. 25.1.2000 n. 804; Cass. 16.5.2007 n. 11258).

In tal caso, proprio richiamando l'abuso, ne sarà possibile, per così dire, il suo "disvelamento" (piercing the corporate veil).

Nell'ambito, poi, dei rapporti bancari è stato più volte riconosciuto che, in ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benchè pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari (Cass. 21.5.1997 n. 4538;

Cass. 14.7.2000 n. 9321; Cass. 21.2.2003 n. 2642).

E, con riferimento ai rapporti di conto corrente, è stato ritenuto che, in presenza di una clausola negoziale che, nel regolare tali rapporti, consenta all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli, impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto. Con la conseguenza, in caso contrario, del riconoscimento a carico della banca, di una responsabilità per risarcimento dei danni (Cass. 28.9.2005 n. 18947).

In materia contrattuale, poi, gli stessi principii sono stati applicati, in particolare, con riferimento al contratto di mediazione (Cass. 5.3.2009 n. 5348), al contratto di sale and lease back connesso al divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., (Cass. 16.10.1995 n. 10805; Cass. 26.6.2001 n. 8742; Cass. 22.3.2007 n. 6969; Cass. 8.4.2009 n. 8481), ed al contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli (Cass. 1.10.1999 n. 10864; cass. 28.7.2004 n. 14239;

Cass. 7.3.2007 n. 5273).

Del principio dell'abuso del diritto è stato, da ultimo, fatto frequente uso in materia tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell'esistenza di un generale principio antielusivo (v. per tutte S.U. 23.10.2008 nn. 30055, 30056, 30057).

Il breve excursus esemplificativo consente, quindi, di ritenere ormai acclarato che anche il principio dell'abuso del diritto è uno dei criteri di selezione, con riferimento al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata, e valutare le condotte che, nell'ambito della formazione ed esecuzione degli stessi, le parti contrattuali adottano.

Deve, con ciò, pervenirsi a questa conclusione.

Oggi, i principii della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione sociale ex art. 42 Cost. - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti.

In questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti.

Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso.

In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio.

Alla luce di tali principii e considerazioni svolte deve, ora, esaminarsi la sentenza, in questa sede, impugnata.

La struttura argomentativa della sentenza si sviluppa secondo i seguenti passaggi logici:

1) il giudice non ha alcuna possibilità di controllo sull'atto di autonomia privata; "2) la previsione contrattuale del recesso ad nutum dal contratto non consente, quindi, da parte del giudice, il sindacato su tale atto, non essendo necessario alcun controllo causale circa l'esercizio del potere, perchè un tale potere rientra nella libertà di scelta dell'operatore economico in un libero mercato; 3) La Renault Italia non doveva tenere conto anche dell'interesse della controparte o di interessi diversi da quello che essa aveva alla risoluzione del rapporto"; 4) la insussistenza di un'ipotesi di recesso illegittimo comporta la non pertinenza del richiamo agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 5) i principii di correttezza e buona fede non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti; 6) Non sono presenti nel caso in esame i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di abuso del diritto;

e ciò perchè "La sussistenza di un atto di abuso del diritto (speculare ai cosiddetti atti emulativi) postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il titolare del diritto, e di un elemento soggettivo costituito dall'animus nocendi, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri"; 7) "Il mercato, concepito quale luogo della libertà di iniziativa economica (garantita dalla Costituzione), presuppone l'esistenza di soggetti economici in grado di esercitare i diritti di libertà in questione e cioè soggetti effettivamente responsabili delle scelte d'impresa ad essi formalmente imputabili.

La nozione di mercato libero presuppone che il gioco della concorrenza venga attuato da soggetti in grado di autodeterminarsi";

8) Alla libertà di modificare l'assetto di vendita, da parte della Renault Italia spa, conseguiva che il recesso ad nutum rappresentava, per il titolare di tale facoltà, il mezzo più conveniente per realizzare tale fine: non sussiste, quindi, l'abuso"; 9) La impossibilità di ipotizzare "un potere del giudice di controllo diretto sugli atti di autonomia privata, in mancanza di un atto normativo che specifichi come attuare tale astratta tutela", produce, come effetto, quello della introduzione di "un controllo di opportunità e di ragionevolezza sull'esercizio del potere di recesso; al che consegue una valutazione politica, non giurisdizionale dell'atto"; 10) La impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico e, particolarmente, "in ambito contrattuale in cui i valori di riferimento non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti e la composizione del conflitto avviene proprio seguendo i parametri legali dell'incontro delle volontà su una causa eletta dall'ordinamento come meritevole di tutela" fa sì che "Solo allorchè ricorrono contrasti con norme imperative, può essere sanzionato l'esercizio di una facoltà, ma al di fuori di queste ipotesi tipiche, normativamente previste, residua la più ampia libertà della autonomia privata".

Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non sono condivisibili sotto diversi profili.

Punto di partenza dal quale conviene prendere le mosse è quello che non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti in causa che siano soggetti economici, scelte che sono, ovviamente, al di fuori del sindacato giurisdizionale.

Diversamente, quando, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, vengono posti in essere atti di autonomia privata che coinvolgono - ad es. nei contratti d'impresa - gli interessi, anche contrastanti, delle diverse parti contrattuali.

In questo caso, nell'ipotesi in cui il rapporto evolva in chiave patologica e sia richiesto l'intervento del giudice, a quest'ultimo spetta di interpretare il contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti.

Ciò vuoi significare che l'atto di autonomia privata è, pur sempre, soggetto al controllo giurisdizionale.

Gli strumenti di interpretazione del contratto sono rappresentati: il primo, dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate; con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; con l'adozione eventuale degli altri criteri interpretativi, comunque, di natura sussidiaria.

Ma il contratto e le clausole che lo compongono - ai sensi dell'art. 1366 c.c. - debbono essere interpretati anche secondo buona fede.

Non soltanto.

Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all'esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche.

La sua violazione, pertanto, costituisce di per sè inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v. anche S.U. 15.11.2007 n. 23726; Cass. 22.1.2009 n. 1618; Cass. 6.6.2008 n. 21250; Cass. 27.10.2006 n. 23273; Cass. 7.6.2006 n. 13345; Cass. 11.1.2006 n. 264).

Il criterio della buona fede costituisce, quindi, uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti).

Il giudice, quindi, nell'interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare nell'ottica dell'equilibrio fra i detti interessi.

Ed è su questa base che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare ed interpretare le clausole del contratto - in particolare quella che prevedeva il recesso ad nutum - anche al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'esercizio di tale facoltà in modo non conforme alla correttezza ed alla buona fede.

Sotto questo profilo, pertanto, dovrà essere riesaminato il materiale probatorio acquisito.

In sostanza la Corte di merito - di fronte ad un recesso non qualificato - non poteva esimersi dal valutare le circostanze allegate dai destinatari dell'atto di recesso, quali impeditive del suo esercizio, o quali fondanti un diritto al risarcimento per il suo abusivo esercizio.

Anche con riferimento all'abuso del diritto, le indicazioni fornite dalla Corte di merito non possono essere seguite.

Il controllo del giudice sul carattere abusivo degli atti di autonomia privata è stato pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, cui si è fatto cenno.

La conseguenza è l'irrilevanza, sotto questo aspetto, delle considerazioni svolte in tema di libertà economica e di libero mercato.

Nessun dubbio che le scelte decisionali in materia economica non siano oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell'imprenditore operante nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate.

Ma, in questo contesto, l'esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall'autonomia privata, deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e delle correttezza - alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale.

Ed il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo, che spetta a qualunque consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell'arbitrio.

Da ciò il rilievo dell'abuso nell'esercizio del proprio diritto.

La libertà di scelta economica dell'imprenditore, pertanto, in sè e per sè, non è minimamente scalfita; ciò che è censurato è l'abuso, ma non di tale scelta, sebbene dell'atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è stato posto in essere.

L'irrilevanza, per il diritto, delle ragioni che sono a monte della conclusione ed esecuzione di un determinato rapporto negoziale, non esclude - ma anzi prevede - un controllo da parte del giudice, al fine di valutare se l'esercizio della facoltà riconosciuta all'autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principii espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza.

Di qui il rilievo riconosciuto dall'ordinamento - al fine di evitare un abusivo esercizio del diritto - ai canoni generali di interpretazione contrattuale.

Ed in questa ottica, il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata.

Per questa ragione il giudice, nel controllare ed interpretare l'atto di autonomia privata, deve operare ed interpretare l'atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti contrattuali.

Erra, pertanto, il giudice di merito quando afferma che vi è un'impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito contrattuale, escludendo che lo stesso possa controllare l'esercizio del potere di recesso; ritenendo che, diversamente si tratterebbe di una valutazione politica.

Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l'abuso dell'autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell'incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici.

Al giudicante è richiesta, attraverso il controllo e l'interpretazione dell'atto di recesso - al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principii più volte enunciati - proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica.

Le considerazioni tutte effettuate consentono, quindi, di concludere che la Corte di merito abbia errato quando ha adottato le seguenti proposizioni argomentative: 1) che la sussistenza di un atto di abuso del diritto sia soltanto speculare agli atti emulativi e postuli il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il titolare del diritto, e di un elemento soggettivo costituito dall'animus nocendi; 2) che, stabilito che la Renault Italia era libera di modificare l'assetto di vendita, il recesso ad nutum era il mezzo più conveniente per realizzare tale fine; al che conseguirebbe l'insussistenza dell'abuso; 3) che, una volta che l'ordinamento abbia apprestato un dato istituto, spetta all'autonomia delle parti utilizzarlo o meno; 4) che non sussista la possibilità di utilizzare un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico - in particolare contrattuale - in cui i valori di riferimento non solo non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti; 5) che nessuna valutazione delle posizioni contrattuali delle parti - soggetti deboli e soggetti economicamente "forti" -, anche con riferimento alle condizioni tutte oggetto della previsione contrattuale, rientri nella sfera di valutazione complessiva del Giudicante.

La Corte di merito ha affermato che l'abuso fosse configurabile in termini di volontà di nuocere, ovvero in termini di "neutralità";

nel senso cioè che, una volta che l'ordinamento aveva previsto il mezzo (diritto di recesso) per conseguire quel dato fine (scioglimento dal contratto di concessione di vendita), erano indifferenti le modalità del suo concreto esercizio.

Ma il problema non è questo.

Il problema è che la valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di "conflittualità". Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, di cui erano portatrici le parti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati.

Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nell'esercizio del diritto di recesso (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità ecc.).

In questo senso, la Corte di appello non poteva esimersi da un tale controllo condotto, secondo le linee guida esposte, anche, quindi, sotto il profilo dell'eventuale abuso del diritto di recesso, come operato.

In concreto, avrebbe dovuto valutare - e tale esame spetta ora al giudice del rinvio - se il recesso ad nutum previsto dalle condizioni contrattuali, era stato attuato con modalità e per perseguire fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli consentiti.

Ed in questo esame si sarebbe dovuta avvalere del materiale probatorio acquisito, esaminato e valutato alla luce dei principii oggi indicati, al fine di valutare - anche sotto il profilo del suo abuso - l'esercizio del diritto riconosciuto.

In ipotesi, poi, di eventuale, provata disparità di forze fra i contraenti, la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e rigorosa, e può prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere: elementi questi tipici degli atti emulativi, ma non delle fattispecie di abuso di potere contrattuale o di dipendenza economica.

Le conseguenze, cui condurrebbe l'interpretazione proposta dalla sentenza impugnata, sono inaccettabili.

La esclusione della valorizzazione e valutazione della buona fede oggettiva e della rilevanza anche dell'eventuale esercizio abusivo del recesso, infatti, consentirebbero che il recesso ad nutum si trasformi in un recesso, arbitrario, cioè ad libitum, di sicuro non consentito dall'ordinamento giuridico.

Il giudice del rinvio, quindi, dovrà riesaminare la questione, tenendo conto delle indicazioni fornite e dei principii enunciati, al fine di riconoscere o meno il carattere abusivo del recesso e l'eventuale, consequenziale diritto al risarcimento del danni subiti.

Tutto ciò in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici.

Le conclusioni raggiunte consentono di ritenere irrilevante, e, quindi, superfluo l'esame degli ulteriori profili di censura proposti.

I temi dell'abuso di dipendenza economica e della applicabilità analogica od estensiva della normativa in materia di subfornitura (in particolare L. 18 giugno 1998, n. 172, art. 9) non hanno costituito oggetto di specifica censura contenuta nei motivi di ricorso.

Quanto alle analogie riscontrate dai ricorrenti fra il contratto di concessione di vendita e quella di agenzia, ai fini del riconoscimento del diritto dei concessionari a percepire una somma a titolo di indennità, poi, ad un sommario esame - il quale, peraltro, si presenterebbe superfluo ai fini che qui interessano, per le conclusioni raggiunte sui temi in precedenza trattati - si presentano di dubbia praticabilità.

Il contratto di concessione di vendita, infatti, per la sua struttura e la sua funzione economico-sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione, ma non può, però essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto normativo (Cass. 17 dicembre 1990, n. 11960), dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita, ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale (v. anche Cass. 22.2.1999 n. 1469; Cass. 11.6.2009 n. 13568).

Proprio una tale struttura e funzione economica, che esclude profili rilevanti di collaborazione, sembra doverlo porre al di fuori dell'area di affinità con il contratto di agenzia (v. anche Cass. 21.7.1994 n. 6819).

Con il quinto motivo (subordinato) i ricorrenti principali denunciano la mancata compensazione delle spese relative al giudizio di appello da parte della Corte di merito.

Il motivo resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine ai motivi che precedono. Ricorso incidentale Con unico motivo la resistente e ricorrente incidentale denuncia la omessa motivazione sull'appello incidentale proposto dalla Renault Italia spa, relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

Anche questo motivo, in materia di spese, resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine ai motivi del ricorso principale che precedono.

Il giudice del rinvio, dovrà, infatti, procedere ad una nuova ed autonoma regolamentazione delle spese del processo.

Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso principale;

vanno accolti, nei limiti di cui in motivazione, il secondo, terzo e quarto motivo; vanno dichiarati assorbiti il quinto motivo ed il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi, come accolti, e la causa va rimessa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice del rinvio si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo, terzo e quarto motivo. Dichiara assorbiti il quinto, nonchè il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009

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