Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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domenica 6 dicembre 2020

Sentenza n. 30227/2020 GESTORE DI STRUTTURA RICETTIVA - IMPOSTA DI SOGGIORNO – OMESSO VERSAMENTO – ART. 180, D.L. N. 34 DEL 2020 – ENTRATA IN VIGORE - PECULATO – ESCLUSIONE – CONDOTTE ANTECEDENTI – CONFIGURABILITÀ.

Sentenza n. 30227 ud. 28/09/2020 - deposito del 30/10/2020 

In tema di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, la Sesta sezione ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020: - non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno; - permane la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti atteso che la novella non ha comportato un fenomeno di abolitio criminis.

Presidente: S. Mogini

Relatore: O. Villoni

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GESTORE DI STRUTTURA RICETTIVA - IMPOSTA DI SOGGIORNO – OMESSO VERSAMENTO – ART. 180, D.L. N. 34 DEL 2020 – ENTRATA IN VIGORE - PECULATO – ESCLUSIONE – CONDOTTE ANTECEDENTI – CONFIGURABILITÀ.


Sentenza n. 29546/2020 CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI UN REATO PROCEDIBILE A QUERELA - ESTENSIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - VALIDA MANIFESTAZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA – CONDIZIONI – TEMPESTIVITÀ.

Sentenza n. 29546 ud. 07/10/2020 - deposito del 23/10/2020 

La Sesta sezione ha affermato che l'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall’art. 124, comma primo cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.

Presidente: A. Petruzzellis

Relatore: E. Aprile

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CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI UN REATO PROCEDIBILE A QUERELA - ESTENSIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - VALIDA MANIFESTAZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA – CONDIZIONI – TEMPESTIVITÀ.



sabato 5 dicembre 2020

Sentenza n. 25369 del 11/11/2020 Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Applicabilità.

Sentenza n. 25369 del 11/11/2020 

Le Sez. U., pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che al direttore generale di un ente del SSN (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3-bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”.

Presidente: A. Spirito

Relatore: L. Tria

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Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Applicabilità.

Sentenza n. 28130/2020 Frode nelle pubbliche forniture - Oggetto - Concetto di “fornitura” – Prestazioni di “facere” – Estensione - Fattispecie.

Sentenza n. 28130 ud. 18/09/2020 - deposito del 08/10/2020 

La Sesta sezione ha affermato che, ai fini della configurabilità dei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il termine “fornitura” si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. (Fattispecie relativa alla somministrazione di personale paramedico interinale).

Presidente: A. Costanzo

Relatore: A. Costanzo

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Frode nelle pubbliche forniture - Oggetto - Concetto di “fornitura” – Prestazioni di “facere” – Estensione - Fattispecie.


venerdì 4 dicembre 2020

Sentenza n. 23902 del 29/10/2020 AREA GIÀ EDIFICABILE E POI ASSOGGETTATA A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - INSERIMENTO DELLA STESSA IN UN PROGRAMMA DI “COMPENSAZIONE URBANISTICA” - ASSOGGETTAMENTO AD ICI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

Sentenza n. 23902 del 29/10/2020 

Le Sez. U., pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: Un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: G.M. Stalla

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AREA GIÀ EDIFICABILE E POI ASSOGGETTATA A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - INSERIMENTO DELLA STESSA IN UN PROGRAMMA DI “COMPENSAZIONE URBANISTICA” - ASSOGGETTAMENTO AD ICI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

Sentenza n. 27917/2020 COMPATIBILITÀ DELLE CONDIZIONI DI SALUTE CON LA DETENZIONE – RISCHIO DI CONTRARRE L’INFEZIONE DA COVID-19 – VALUTAZIONE – CRITERI.

Sentenza n. 27917 ud. 23/09/2020 - deposito del 07/10/2020 

La Sesta sezione, ha affermato che l’incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, in considerazione del rischio di contrarre l’infezione da Covid-19, deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, alla luce anche delle specifiche misure di prevenzione adottate nell’istituto per garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”, nonché della possibilità che i detenuti che si trovano in condizioni di salute più precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o presso strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario.

Presidente: P. Di Stefano

Relatore: E. Aprile

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COMPATIBILITÀ DELLE CONDIZIONI DI SALUTE CON LA DETENZIONE – RISCHIO DI CONTRARRE L’INFEZIONE DA COVID-19 – VALUTAZIONE – CRITERI.


giovedì 3 dicembre 2020

Sentenza n. 23901 del 29/10/2020 MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INIZIATI ANTERIORMENTE ALL’ANNO 1982 ED IN CORSO AL 1^ GENNAIO 1983 - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza n. 23901 del 29/10/2020 

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale: Se l'art. 189, terzo comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano compete, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: A. Valitutti

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MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INIZIATI ANTERIORMENTE ALL’ANNO 1982 ED IN CORSO AL 1^ GENNAIO 1983 - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA


Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 Processo tributario in sede di legittimità - Richiesta di trattazione in pubblica udienza – Rigetto - Trattazione scritta (cd. udienza cartolare) - Applicabilità in fase di emergenza sanitaria da Covid-19 - Rito camerale “non partecipato” - Fondamento.

Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 

La sezione V tributaria, in attuazione delle norme precauzionali finalizzate alla trattazione scritta delle cause (cd. udienza cartolare) di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020, ed alle misure organizzative emanate dal Primo presidente della Cassazione (decreti del 7/05/2020, del 18/06/2020 e del 30/07 /2020) - tutt’ora in vigore - relative alle modalità operative per regolare l’accesso ai servizi in funzione “anti-assembramento”, ha disatteso la richiesta di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla parte contribuente - peraltro genericamente motivata adducendo non già il profilo nomofilattico della lite quanto la sua particolare rilevanza - e ha trattato la controversia in adunanza camerale, enunciando un criterio di “giusrealismo” correlato all’emergenza pandemica da Covid-19, ritenuto coerente col proprio indirizzo, anche nomofilattico, e con la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sul rito camerale di legittimità “non partecipato”, siccome derogabile in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali”.

Presidente: E. Cirillo

Estensore: R. Guida

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Processo tributario in sede di legittimità - Richiesta di trattazione in pubblica udienza – Rigetto - Trattazione scritta (cd. udienza cartolare) - Applicabilità in fase di emergenza sanitaria da Covid-19 - Rito camerale “non partecipato” - Fondamento.

Sentenza n. 31841/2020 Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità - Ragioni.

Sentenza n. 31841 ud. 17/09/2020 - deposito del 12/11/2020 

La Quinta sezione, pronunciandosi in tema di normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha affermato che il riesame di sequestro probatorio rientra tra i “procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari” per i quali, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modifiche, in l. 24 aprile 2020, n. 27, in presenza di richiesta dell’interessato, non opera il rinvio d'ufficio delle udienze di cui al comma 1 della suddetta disposizione, in quanto la misura – sebbene abbia collocazione codicistica differente dalle misure cautelari reali, trattandosi di un mezzo di acquisizione della prova – impone comunque un vincolo reale sul bene e, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetta allo stesso rimedio processuale.

Presidente: G. Sabeone

Relatore: G. Francolini

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Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità - Ragioni.


mercoledì 2 dicembre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 21714 del 08/10/2020 NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - IRREPERIBILITÀ RELATIVA DEL DESTINATARIO - CONTRASTO RELATIVO AD ATTI DI IMPOSIZIONE FISCALE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 21714 del 08/10/2020 

In tema di notifica a mezzo del servizio postale, rispetto all’ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici con riguardo al perfezionamento della notifica degli atti di imposizione fiscale: se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta ex art. 8 l. n. 890 del 1982 la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (cd. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD. La questione di diritto rimessa al giudice nomofilattico - secondo l’ordinanza interlocutoria - appare, altresì, di massima di particolare importanza in ragione dell’incidenza sulla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale.

Presidente: E. Cirillo

Relatore: R. Rossi

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NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - IRREPERIBILITÀ RELATIVA DEL DESTINATARIO - CONTRASTO RELATIVO AD ATTI DI IMPOSIZIONE FISCALE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.