Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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martedì 30 giugno 2020

Sentenza n. 18711/2020 MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE O INFORMAZIONI INTEGRATIVE - INOLTRO CON MODALITÀ TALI DA GARANTIRE CHE LA RICHIESTA SIA EFFETTIVAMENTE PERVENUTA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA STRANIERA – VERIFICA - NECESSITÀ.

Sentenza n. 18711 ud. 18/06/2020 - deposito del 19/06/2020 

In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta sezione ha affermato che la corte di appello, nel caso in cui disponga l’acquisizione di documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d’emissione ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005, è tenuta a verificare che l’inoltro della relativa richiesta venga eseguito con modalità tali da garantire che la stessa sia effettivamente pervenuta all’autorità giudiziaria straniera, non essendo sufficiente l’impiego di mezzi di comunicazione telematica che facciano solo presumere la ricezione di quella richiesta.

Presidente: A. Costanzo

Relatore: E. Aprile

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MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE O INFORMAZIONI INTEGRATIVE - INOLTRO CON MODALITÀ TALI DA GARANTIRE CHE LA RICHIESTA SIA EFFETTIVAMENTE PERVENUTA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA STRANIERA – VERIFICA - NECESSITÀ.


Consigli di lettura


Sentenza n. 11866 del 18/06/2020 Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Applicabilità al giudizio di impugnazione dell’art. 38 comma 3 c.p.c. – Sussistenza.

Sentenza n. 11866 del 18/06/2020  



Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la disciplina prevista dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

Presidente: V. Di Cerbo

Relatore: A. Carrato

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Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Applicabilità al giudizio di impugnazione dell’art. 38 comma 3 c.p.c. – Sussistenza.


Consigli per gli acquisti


mercoledì 10 giugno 2020

Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Indennizzo dell’area residua - Fondamento.

Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 

La Prima Sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste».

Presidente: P. Campanile

Estensore: A.P. Lamorgese

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Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Indennizzo dell’area residua - Fondamento.

lunedì 8 giugno 2020

Sentenza n. 17274/2020 Misura cautelare personale applicata in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Sentenza n. 17274/2020 

Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che il diritto di difesa è già assicurato dall’instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare.

Presidente: M. Cammino

Relatore: P. Piccialli


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Misura cautelare personale applicata in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.


venerdì 5 giugno 2020

Ordinanza interlocutoria n. 10701 del 05/06/2020 Ires e Irap - Svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e componenti di reddito originati da fattispecie a efficacia pluriennale - Contestazione fondata su ragioni non dipendenti da errato computo del singolo rateo - Decadenza dalla potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria - Decorrenza.

Ordinanza interlocutoria n. 10701 del 05/06/2020

La Quinta Sezione Civile di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: se la decadenza dalla potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, che intenda contestare una svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e, più in generale, un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, si determini con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale pluriennale è suddiviso ovvero con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il componente reddituale pluriennale è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio.

Presidente: E. Cirillo

Estensore: G. Nicastro

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Ires e Irap - Svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e componenti di reddito originati da fattispecie a efficacia pluriennale - Contestazione fondata su ragioni non dipendenti da errato computo del singolo rateo - Decadenza dalla potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria - Decorrenza.

giovedì 4 giugno 2020

Sentenza n. 10414 del 01/06/2020 Trasferimento di azienda in accertato stato di crisi aziendale ovvero in amministrazione straordinaria – Continuazione o mancata cessazione di attività – Accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 – Deroghe all’art. 2112 c.c. – Limiti.

Sentenza n. 10414 del 01/06/2020 

Nell’ipotesi di trasferimento di azienda in accertato stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività (come, nella specie, per la cessione di parte del compendio aziendale da Alitalia C.A.I. a Alitalia S.A.I.), l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in attuazione della direttiva 2001/23/CE.

Presidente: V. Nobili

Relatore: D. Blasutto

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Trasferimento di azienda in accertato stato di crisi aziendale ovvero in amministrazione straordinaria – Continuazione o mancata cessazione di attività – Accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 – Deroghe all’art. 2112 c.c. – Limiti.

lunedì 1 giugno 2020

Ordinanza interlocutoria n. 10129 del 28/05/2020 Rimborso da eccedenza – Unicità del periodo di imposta - procedura di LCA – Legittimazione del commissario liquidatore – Atti esecutivi.

Ordinanza interlocutoria n. 10129 del 28/05/2020 

In tema di IRES, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, e 376 c.p.c., la risoluzione delle seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla circolazione dei crediti delle procedure concorsuali: - se sussista la legittimazione del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa (LCA) a chiedere il rimborso del credito IRES da eccedenza di imposta versata a titolo di acconto, liquidato all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi a’ termini dell’art. 10, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 successivamente all’archiviazione della procedura; - se sussista la legittimazione del commissario liquidatore di una procedura di LCA a chiedere il rimborso del credito IRES da eccedenza di imposta versata a titolo di acconto, il cui importo sia stato acquisito dalla procedura cedente prima della predisposizione del piano di riparto finale ma sia divenuto certo, liquido ed esigibile successivamente all’archiviazione della procedura per effetto della dichiarazione presentata, anche successivamente alla suddetta archiviazione e alla cancellazione della società, quale attività meramente esecutiva, effettuata in regime di prorogatio, volta a dare attuazione alla archiviazione della procedura concorsuale.

Presidente: E.L. Bruschetta

Estensore: F. D’Aquino

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Rimborso da eccedenza – Unicità del periodo di imposta - procedura di LCA – Legittimazione del commissario liquidatore – Atti esecutivi.