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giovedì 17 settembre 2020

Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro Num. 18950 Anno 2020

Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro Num. 18950 Anno 2020

In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione di un determinato reddito.
Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.


giovedì 10 settembre 2020

Sentenza n. 25222/2020 Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 – Presupposti - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 4, stesso d.l. - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza.

Sentenza n. 25222 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020 

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la Quinta sezione ha affermato che:

- la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista, per il giudizio di legittimità, dal comma 3-bis dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile qualora sussistano, congiuntamente, le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente, ossia non definito, nel medesimo periodo;

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.
 

Presidente: E. De Gregorio

Relatore: A. Caputo

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Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 – Presupposti - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 4, stesso d.l. - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza.



Ordinanza 13275/2020

L'azione revocatoria ex art.2901, cod. civ., avviata per la tutela di un credito erariale nei confronti della costituzione di un fondo patrimoniale, è legittima anche in presenza di antecedente concessione di sequestro conservativo sui beni immobili, di costituzione del fondo in data antecedente alla conclusione della verifica fiscale, di contestazione giudiziaria del credito oggetto di tutela, nonché di altre garanzie patrimoniali a favore dell'Erario.
Cass., 1° luglio 2020, n.13275.




mercoledì 9 settembre 2020

Sentenza n. 25225/2020 - Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.

Sentenza n. 25225 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020

In tema di collaboratori di giustizia, la Quinta sezione ha affermato che la revoca del programma di protezione comporta il venir meno della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, a decorrere dalla data in cui il provvedimento è portato a conoscenza del destinatario, con conseguente inidoneità sopravvenuta dell'elezione; sicché, in virtù del carattere volontaristico della collaborazione e, dunque, dell'elezione di domicilio, grava sul collaboratore revocato un onere di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in assenza di nuova elezione, è legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Presidente: E. De Gregorio

Relatore: A. Tudino

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Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.