Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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venerdì 31 maggio 2013

LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ASTENSIONE DALLE UDIENZE – PROCEDIMENTI “DE LIBERTATE” – ESCLUSIONE.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO – ASTENSIONE DALLE UDIENZE – PROCEDIMENTI “DE LIBERTATE” – ESCLUSIONE.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’astensione dalle udienze da parte del difensore, che aderisca ad una protesta di categoria, non è consentita nei procedimenti “de libertate”, in quanto l’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l’astensione possa riguardare le udienze penali “afferenti misure cautelari”. (In applicazione di tale principio è stata rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p.).
 
Testo Completo:
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Santacroce, Relatore V. Romis)

giovedì 30 maggio 2013

TRIBUNALE PER I MINORENNI – DEFINIZIONE ANTICIPATA EDL PROCEDIMENTO – SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA – IN GENERE – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE ALL'ESITO DELLA MESSA IN PROVA – CENSURE PROPONIBILI IN SEDE DI LEGITTIMITA' – INDICAZIONE.

TRIBUNALE PER I MINORENNI – DEFINIZIONE ANTICIPATA EDL PROCEDIMENTO – SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA – IN GENERE – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE ALL'ESITO DELLA MESSA IN PROVA – CENSURE PROPONIBILI IN SEDE DI LEGITTIMITA' – INDICAZIONE.
In tema di procedimento minorile, la sentenza con cui il gup pronunci nei confronti del minore, sentenza di non luogo a procedere perché estinti i reati per esito positivo della messa in prova, non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l’esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988 concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di specifica censura.
 
Testo Completo:Sentenza n. 23355 del 12 aprile 2013 - depositata il 30 maggio 2013
(Sezione Quarta Penale, Presidente E. Brusco, Relatore G. Grasso)
 

mercoledì 29 maggio 2013

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – IN GENERE – SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO - PUNIBILITA' ESPRESSA DEL PROMISSARIO E NON DEL PROMITTENTE DI VOTI - CONCORSO DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITA'

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – IN GENERE – SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO - PUNIBILITA' ESPRESSA DEL PROMISSARIO E NON DEL PROMITTENTE DI VOTI - CONCORSO DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITA'
La V sezione penale, ha affermato il principio secondo cui concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416 ter cod. pen. ed è sanzionato ex art. 110 cod. pen. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad altri, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all’art. 416 bis cod. pen..
 
Testo Completo:Sentenza n. 23005 del 22 gennaio 2013 - depositata il 28 maggio 2013
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore A. Guardiano)

sabato 25 maggio 2013

PROVA CONTRARIA EX ART. 184 COD. PROC. CIV. (NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 353 DEL 1990) – RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE “CONTROPROVE”

PROVA CONTRARIA EX ART. 184 COD. PROC. CIV. (NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 353 DEL 1990) – RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE “CONTROPROVE”
L’indicazione della “prova contraria”, consentita dall’art. 184, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (nella formulazione dettata dall’art. 18 della legge n. 353 del 1990), in forza di ulteriore termine fissato dal giudice rispetto a quello per la produzione documentale e di nuovi mezzi di prova, va riferita unicamente alle (contro)prove volte a contrastare le prove richieste nel contesto dell’operare del primo termine previsto dal citato art. 184, e non già a dare in genere prova contraria dei fatti allegati.
 
Testo Completo:Sentenza n. 12119 del 17 maggio 2013(Sezione Terza Civile, Presidente A. Segreto, Relatore  E. Vincenti)