Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 6 agosto 2008

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENZIONE DOMICILIARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Con la decisione in esame la Corte – in una fattispecie nella quale era contestato il delitto di evasione dagli arresti domiciliari nei confronti di una donna sottoposta a detenzione domiciliare in quanto madre di prole convivente di età inferiore agli anni dieci, rientrata nell’abitazione con un ritardo di 40 minuti – ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dei commi 1 ed 8 dell’art. 47 – ter della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 cod. pen. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga più di dodici ore. Non sembra infatti conforme al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) – afferma la Corte – la previsione del comma primo della richiamata disposizione che, contrariamente a quanto disposto dal comma ottavo della medesima norma per la condannata in detenzione domiciliare ordinaria, esclude per la condannata in detenzione domiciliare “speciale” la rilevanza penale dell’allontanamento dal domicilio che non si protragga più di dodici ore.

Testo Completo:
Ordinanza n. 30027 del 4 luglio 2008 - depositata il 17 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore A. Cortese)
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martedì 5 agosto 2008

IMPUGNAZIONI – "PATTEGGIAMENTO" IN APPELLO – ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO AD OPERA DEL D.L. N. 92 DEL 2008 – CONSEGUENZE

La Corte ha precisato che la sentenza con cui il giudice d’appello ratifica l’accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599, commi quarto e quinto, cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, il quale ha abrogato l’istituto del c.d. “patteggiamento” in appello, oltre a integrare una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 b) e c) cod. proc. pen., peraltro sanabile essendo state le parti a dar causa all’invalidità, costituisce la violazione di una regola tassativa concernente l’ordo judiciorum, che si risolve nell’esercizio di un potere non più attribuito all’organo giurisdizionale e deve dunque essere annullata con rinvio per lo svolgimento nelle forme ordinarie del giudizio d’appello.

Testo Completo:
Sentenza n. 29500 dell'11 luglio 2008 - depositata il 16 luglio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente e Relatore P. Bardovagni)

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venerdì 1 agosto 2008

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - AFFIDAMENTO DI MINORI

Il trasferimento all’estero del coniuge affidatario di un minore non integra, di per sé, gli estremi del delitto di cui all’art. 388 c.p., per violazione degli obblighi concernenti il diritto di visita dell’altro genitore, poiché la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con l. n. 64 del 1994, attribuisce al coniuge affidatario di un minore il diritto di stabilire la propria residenza all’estero; ne consegue che il diritto di visita del genitore non affidatario gode di una tutela affievolita, potendo egli esigere l’immediato rientro in patria del minore soltanto in presenza di violazioni del diritto di affidamento o custodia, ed in difetto, potendo unicamente chiedere che gli sia garantito l’effettivo esercizio del diritto di visita, anche attraverso una ridefinizione delle relative modalità.

Testo Completo:
Sentenza n. 31717 del 6 giugno 2008 - depositata il 29 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)
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REATO - PRESCRIZIONE - LEGGE 5/12/2005 N. 251 - DISCIPLINA TRANSITORIA - PENDENZA DELLA FASE D'APPELLO

La pendenza del giudizio d’appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dall’art. 10, co. 3, l. n. 251 del 2005 (come interpretato dalla Corte costituzionale a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393 del 2006), ai fini dell’applicazione delle "vecchie" o delle "nuove" norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronunzia della sentenza di primo grado (che coincide con il momento della lettura del dispositivo, non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione): sarebbe, infatti, irragionevole (Corte cost., sentenza n. 393 del 2006 cit.) attribuire rilevanza, a fini intertemporali, ad un diverso atto privo di efficacia interruttiva della prescrizione. Va altresì escluso che la pendenza del grado di appello sia ricollegabile all’emissione del decreto di citazione per il relativo giudizio, poiché tale atto, pur a sua volta interruttivo della prescrizione, interviene in un momento nel quale la pendenza del giudizio di appello è già giuridicamente configurata (conforme, Sez. VI, 20.11.2007 – 11.1.2008, n. 1410). In senso contrario vanno segnalati due orientamenti: - Sez. III, 15.4. – 16.6.2008, n. 24330 ha ritenuto il momento della pendenza del grado d’appello coincidente con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d’appello; - Sez. IV, 10.4. – 30.6.2008, n. 26101, e Sez. VII, 2.10. – 14.11.2007, n. 41965 hanno ritenuto che il momento determinante ai fini della pendenza del procedimento in appello sia quello della proposizione dell’appello.

Testo Completo:
Sentenza n. 31702 del 26 maggio 2008 - depositata il 29 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)

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PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - UTILIZZABILITA' DELLE INDAGINI DIFENSIVE IN DIFETTO DI CONSENSO DEL P.M. - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 442, comma 1-bis c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 co. 2, 4 e 5 Cost., nella parte in cui consente l’utilizzabilità delle indagini difensive nel giudizio abbreviato anche in difetto del consenso del P.M.. Premessa l’astratta compatibilità delle indagini difensive con il giudizio abbreviato (già ammessa dalla giurisprudenza costituzionale: Corte cost., n. 115 del 2001 e nn. 57 del 2005 e 245 del 2005), si è osservato, quanto alla presunta lesione del contraddittorio, che, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 245 del 2005; cfr. anche, in relazione alla corrispondente situazione della presentazione di indagini suppletive del P.M., n. 16 del 1994), è possibile assicurare alla controparte il diritto di esercitare il contraddittorio, disponendo, al fine dello svolgimento delle necessarie contro-investigazioni suppletive, un congruo differimento dell’udienza, ovvero attivando - anche su sollecitazione del P.M. - i poteri officiosi di cui all’art. 441, co. 5, c.p.p. per le necessarie integrazioni probatorie.

Testo Completo:
Sentenza n. 31683 del 31 marzo 2008 - depositata il 29 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)
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CASO COGNE - PROVE - ACCERTAMENTO INDIZIARIO - MODALITA' - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO "AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO"

Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha “chiuso” il caso-Cogne.La Corte ha preliminarmente ritenuto la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all’art. 438 c.p.p., superata per il rilievo che la sottrazione alla competenza della corte di assise del giudizio abbreviato avente ad oggetto vicende omicidiarie è prevista espressamente, in ossequio alla riserva assoluta di cui all’art. 102, comma 3, Cost., dalla legge, che l’organo giudicante – il g.u.p. - è precostituito per legge, nel pieno rispetto della garanzia del giudice naturale, e che l’appello si svolge comunque dinanzi ad una corte d’assise, con salvaguardia del principio di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia nella materia de qua: né la specialità del procedimento vulnera il diritto di difesa, atteso che al rito, connotato da aspetti di innegabile premialità, si accede soltanto su specifica richiesta dell’interessato.Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso più da vicino inerenti alla congruità della motivazione della sentenza gravata, la Corte ha riepilogato i caratteri principali dell’accertamento indiziario, osservando, tra l’altro, che un determinato accadimento potrà dirsi processualmente certo, e quindi conforme a verità, “una volta che, previo controllo dell’attendibilità dei dichiaranti ed attraverso il vaglio critico delle loro deposizioni, il giudice ritenga quel dato accadimento dimostrato e, dunque, processualmente acquisito”, con metodologia non dissimile rispetto a quello che regola l’accertamento basato su prove scientifiche (”un risultato di prova fondato sull’applicazione di leggi, metodi, o tecniche di natura scientifica potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l’affidabilità di quella legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità del risultato conseguito”). Coerentemente, ai sensi dell’art. 533, comma 1, c.p.p., deve ritenersi intervenuto quell’accertamento di responsabilità <>, che legittima, ed anzi costringe, il giudice a pronunciare condanna, “quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”.In tema di prova scientifica, si è osservato che la tecnica di indagine denominata B.P.A. (Bloodstain Pattern Analysis), con la quale erano state esaminate le macchie di sangue presenti sui reperti e rinvenute sulla scena del delitto, “non si basa su leggi scientifiche nuove od autonome bensì sull’applicazione di quelle, ampiamente collaudate da risalente esperienza, proprie di altre scienze (matematica, geometria, fisica, biologia e chimica) che, in quanto universalmente riconosciute ed applicate, non richiedono specifici vagli di affidabilità”. Si è inoltre chiarito che la B.P.A. è processualmente riconducibile al genus della perizia (art. 220 c.p.p.), poiché la peculiarità dell’oggetto degli accertamenti non rende il mezzo di prova atipico (art. 189 c.p.p.): non era, pertanto, necessario che la sua ammissione fosse preceduta dall’audizione delle parti sulle modalità di assunzione (art. 189, ult. parte, c.p.p.). In tema di perizia psichiatrica, si è infine ribadito (sulla scia di SS.UU. 25.1. – 8.3.2005, n. 9163, Raso, C.E.D. Cass. n. 230317) che anche i gravi disturbi della personalità possono dar luogo ad una infermità mentale, purché di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere del soggetto; il giudice deve, pertanto, “avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione e di ogni elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali”. Per tale ragione, nessun vizio può ravvisarsi “nell’utilizzazione, da parte dei periti, del contenuto di conversazioni intercettate e di filmati di trasmissioni televisive svoltesi con la partecipazione della perizianda (peraltro solo marginalmente e cautamente valorizzate), la valutazione della cui pertinenza e rilevanza (…) rientra nelle competenze professionali degli esperti ed, in seconda istanza, del giudice, in questa sede potendosi, in linea generale, osservare che detti materiali appaiono utili ai fini dell’indagine in quanto comunque appartenenti al vissuto del soggetto”.