Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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lunedì 30 novembre 2020

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 

In tema di protezione internazionale, l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri”, produce l’effetto di far gravare sul ricorrente il rispetto degli oneri di allegazioni rinforzata soltanto per i ricorsi innanzi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione.

Presidente: U.LC.G. Scotti

Estensore: F. Terrusi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

Sentenza n. 32166/2020 PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.

Sentenza n. 32166 ud. 08/10/2020 - deposito del 16/11/2020 

In tema di detenzione di materiale pedopornografico, la Terza sezione ha affermato che è configurabile l’aggravante dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, quando l’agente ponga in essere qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione come soggetto che ha avuto accesso alla rete, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa. (Fattispecie in cui l’imputato, usando identità telematiche diverse, aveva adoperato un computer e un “client” di accesso a lui non riconducibili in quanto di un altro soggetto).

Presidente: V. Di Nicola

Relatore: L. Semeraro

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PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.


domenica 29 novembre 2020

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 


La Sezione Prima, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC (“Politica Agricola Comune”) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ha affermato che è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.

Presidente: P. Campanile

Relatore: A.P. Lamorgese



CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

Sentenza n. 31754/2020 RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.

Sentenza n. 31754 ud. 16/09/2020 - deposito del 12/11/2020

La Terza sezione ha affermato che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso con una pronuncia che, trattando comunque profili di merito, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, riconducibile al più, eventualmente, ad un errore di diritto.

Presidente: V. Di Nicola

Relatore: A. Scarcella

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RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.


sabato 28 novembre 2020

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.

Sentenza n. 31760/2020 Spazi urbani inclusi nei centri storici – Qualificazione – Beni culturali – Dichiarazione di interesse storico-artistico – Necessità – Esclusione – Conseguenze.

Sentenza n. 31760 ud. 21/10/2020 - deposito del 12/11/2020 

La Terza sezione ha affermato, in fattispecie relativa alla realizzazione di una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela, che le pubbliche piazze, strade, vie e altri spazi urbani rientranti nel perimetro dei centri storici sono qualificabili come beni culturali, in forza dell’art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi dei successivi artt. 12 e 13, sicché, con riguardo a tali siti, trovano applicazione le norme di tutela previste dallo stesso Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario.

Presidente: E. Rosi

Relatore: L. Semeraro

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Spazi urbani inclusi nei centri storici – Qualificazione – Beni culturali – Dichiarazione di interesse storico-artistico – Necessità – Esclusione – Conseguenze.


venerdì 27 novembre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020 DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 43 L.FALL. - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020 

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni di massima di particolare importanza, se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.

Presidente: M. Cristiano

Estensore: M. Falabella

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DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 43 L.FALL. - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Sentenza n. 28497/2020 ART. 1140 COD. NAV. – FALSA ROTTA - ROTTA CARTACEA E ROTTA SATELLITARE – EQUIPARAZIONE - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 28497 ud. 24/09/2020 - deposito del 14/10/2020 

In tema di delitto di falsa rotta di cui all’art. 1140 cod. nav., la Terza sezione ha affermato che la non corrispondenza della rotta è configurabile non solo nel caso di rotta difforme da quella tradizionalmente rilevabile ed indicata in forma cartacea nel giornale di navigazione, ma anche nel caso di rotta difforme da quella rilevabile con l’utilizzo dell’obbligatorio sistema di segnalazione satellitare. (Fattispecie relativa alla alterazione del dispositivo satellitare in modo da far risultare l’imbarcazione in area non soggetta alle restrizioni di pesca).

Presidente: L. Ramacci

Relatore: A. Di Stasi

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ART. 1140 COD. NAV. – FALSA ROTTA - ROTTA CARTACEA E ROTTA SATELLITARE – EQUIPARAZIONE - SUSSISTENZA.


giovedì 26 novembre 2020

Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 Protezione internazionale- Mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale - Fissazione udienza- Obbligo- Audizione- Necessità- Casi.

Sentenza n. 21584 del 07/10/2020

La Sezione Prima, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria, ha stabilito che nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Presidente: P. Campanile

Relatore: A. Fidanzia

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 Protezione internazionale- Mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale - Fissazione udienza- Obbligo- Audizione- Necessità- Casi.

Sentenza n. 29362/2020 Intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico - Esecuzione all’estero a seguito di spostamento della persona intercettata - Rogatoria - Necessità - Esclusione.

Sentenza n. 29362 ud. 22/07/2020 - deposito del 22/10/2020 

La Seconda sezione ha affermato che l'intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l'attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla procura della Repubblica.

Presidente: G. Verga

Relatore: F. Di Pisa.

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Intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico - Esecuzione all’estero a seguito di spostamento della persona intercettata - Rogatoria - Necessità - Esclusione.


mercoledì 25 novembre 2020

Ordinanza n. 30408 /2020 Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu.

Ordinanza n. 30408 ud. 10/09/2020 - deposito del 02/11/2020 

La Prima sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva.

Presidente: S. Di Tomassi

Relatore: C. Renoldi

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Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu.

martedì 24 novembre 2020

Sentenza n. 29792 /2020 RAPINA AGGRAVATA – CONCORSO DI PIÙ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI INTERNE AL NUMERO 1 DELL’ART. 628, COMMA TERZO, COD. PEN. - MINIMO EDITTALE DI CUI ALL’ART. 628, COMMA QUARTO, COD. PEN. – APPLICAZIONE.

Sentenza n. 29792 ud. 09/10/2020 - deposito del 27/10/2020 

In tema di rapina aggravata, la Seconda sezione ha affermato che, il più elevato minimo edittale previsto dal comma quarto dell’art. 628 cod. pen., nell’ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti previste dal comma terzo del medesimo articolo ovvero nel caso di concorso di una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall’art. 61 cod. pen., si applica anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne allo stesso numero 1 del terzo comma.

Presidente: D. Gallo

Relatore: M. Perrotti

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RAPINA AGGRAVATA – CONCORSO DI PIÙ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI INTERNE AL NUMERO 1 DELL’ART. 628, COMMA TERZO, COD. PEN. - MINIMO EDITTALE DI CUI ALL’ART. 628, COMMA QUARTO, COD. PEN. – APPLICAZIONE.

Sentenza n. 29541/2020 ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERI DISTINTIVI – INDICAZIONE

Sentenza n. 29541 ud. 16/07/2020 - deposito del 23/10/2020 

Le Sezioni unite hanno affermato che: - i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; - il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; - il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Presidente: G. Fumu

Relatore: S. Beltrani

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ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERI DISTINTIVI – INDICAZIONE

lunedì 23 novembre 2020

Sentenza n. 28936/2020 Disciplina emergenziale di cui al d. l. n.18 del 2020 – Sospensione dei termini processuali – Applicabilità all’interrogatorio di garanzia – Condizioni – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Sentenza n. 28936 ud. 04/09/2020 - deposito del 19/10/2020 

La Seconda sezione ha affermato che:

- la sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 83, comma 2, d. l. n.18 del 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si applica anche all’interrogatorio di garanzia la cui assunzione doveva avvenire entro il periodo di vigenza della sospensione ed a condizione che l’indagato non abbia espressamente richiesto l’espletamento di tale atto ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. c), d. l. cit.;

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 83, comma 3, lett. c), d. l. n. 18 del 2020, in relazione agli artt. 3, 10, 13, 24, 111, Cost., nella interpretazione per cui, nel periodo emergenziale, la sospensione dei termini stabiliti per le indagini preliminari si applica anche al termine previsto per l’interrogatorio di garanzia salvo richiesta dell’interessato.
 

Presidente: M.Cammino

Relatore: V. Pazienza

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Disciplina emergenziale di cui al d. l. n.18 del 2020 – Sospensione dei termini processuali – Applicabilità all’interrogatorio di garanzia – Condizioni – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Sentenza n. 27236/2020 - Violenza sessuale – Posizione di preminenza derivante da rapporto privatistico – Abuso di autorità - Configurabilità.

Sentenza n. 27236 ud. 16/07/2020 - deposito del 01/10/2020 

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis, comma primo, cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

Presidente: G. Fumu

Relatore: L. Ramacci.

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Violenza sessuale – Posizione di preminenza derivante da rapporto privatistico – Abuso di autorità - Configurabilità.