Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

giovedì 31 ottobre 2013

PARTE CIVILE – COSTITUZIONE – REVOCA – MANCATA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SCRITTE NELL’UDIENZA IN CUI VIENE FORMULATA E ACCOLTA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO – PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN PRECEDENTE UDIENZA – REVOCA TACITA – ESCLUSIONE

PARTE CIVILE – COSTITUZIONE – REVOCA – MANCATA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SCRITTE NELL’UDIENZA IN CUI VIENE FORMULATA E ACCOLTA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO – PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN PRECEDENTE UDIENZA – REVOCA TACITA – ESCLUSIONE
La Corte ha affermato che non si verifica la revoca di costituzione di parte civile per effetto della mancata presentazione di conclusioni scritte nell’udienza in cui viene formulata ed accolta una richiesta di patteggiamento, se queste sono state rassegnate dalla medesima parte in una precedente udienza in cui diversa istanza di applicazione pena è stata rigettata, atteso il principio di immanenza della costituzione di parte civile.
 
Testo Completo:Sentenza n. 44906 del 30 ottobre 2013 - depositata il 7 novembre 2013(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Serpico, Relatore E. Aprile)

IMPUGNAZIONI – SOGGETTI LEGITTIMATI – PUBBLICO MINISTERO – MAGISTRATO APPLICATO AD ALTRO UFFICIO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI - LEGITTIMAZIONE

IMPUGNAZIONI – SOGGETTI LEGITTIMATI – PUBBLICO MINISTERO – MAGISTRATO APPLICATO AD ALTRO UFFICIO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI - LEGITTIMAZIONE
La Corte ha affermato che è legittimato a proporre impugnazione (nella specie, appello) anche il magistrato del pubblico ministero applicato ad ufficio di Procura diverso da quello istituito presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, se ha presentato le conclusioni nel processo in epoca antecedente all’esecutività del provvedimento di applicazione.
 
Testo Completo:Sentenza n. 45203 del 22 ottobre 2013 - depositata l'8 novembre 2013(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Petruzzellis)

ESTRADIZIONE - MADRE DI PROLE DI TENERA ETA’ SUPERIORE AI TRE ANNI – CONSEGNA AL PAESE RICHIEDENTE – GARANZIE IDONEE AD ASSICURARE I CONTATTI TRA MADRE E MINORE – NECESSITA’

ESTRADIZIONE - MADRE DI PROLE DI TENERA ETA’ SUPERIORE AI TRE ANNI – CONSEGNA AL PAESE RICHIEDENTE – GARANZIE IDONEE AD ASSICURARE I CONTATTI TRA MADRE E MINORE – NECESSITA’
La Corte ha affermato che la consegna a fini di estradizione della madre di prole di età superiore ai tre anni, e però bisognosa di continua assistenza materiale ed affettiva, presuppone l’accertamento dell’esistenza nel Paese richiedente di garanzie idonee ad assicurare i contatti tra l’estradanda ed i figli con modalità adeguate a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, del genitore e del nucleo familiare.
 
Testo Completo:Sentenza n. 41642 del 3 ottobre 2013, depositata l' 8 ottobre 2013
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Conti)

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - IMMAGINE E RISERVATEZZA - PARTECIPAZIONE AL "GAY-PRIDE" - RIPRESE TELEVISIVE DEL RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO UNA STAZIONE FERROVIARIA PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE - AVVENIMENTO DI RILEVANZA PUBBLICA - CONFIGURABILITA'

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - IMMAGINE E RISERVATEZZA - PARTECIPAZIONE AL "GAY-PRIDE" - RIPRESE TELEVISIVE DEL RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO UNA STAZIONE FERROVIARIA PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE - AVVENIMENTO DI RILEVANZA PUBBLICA - CONFIGURABILITA'
La terza sezione civile della Corte di cassazione, riconosciuta la natura di evento di rilevanza pubblica, ai sensi dell’art. 96 della legge n. 633 del 1941, alla manifestazione del gay pride tenutasi a Roma nel giugno 2000, ha ravvisato la medesima natura anche nel momento precedente del raduno dei partecipanti in una stazione ferroviaria allo scopo di prendere il treno per recarsi nel luogo della manifestazione stessa, posto che nella nozione predetta deve rientrare non soltanto l’evento, assunto nella sua limitata dimensione spazio-temporale, ma anche quegli episodi, che al medesimo si ricolleghino in modo inequivocabile.
 
Testo Completo:Sentenza 24 ottobre 2013, n. 24110
(Sezione Terza Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore F. M. Cirillo)

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
– PROMESSA O OFFERTA DI DENARO A C.T. DEL P.M. – PUNIBILITA’ CON PENA MAGGIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PERITO DEL GIUDICE DESTINATARIO DI ANALOGA OFFERTA O PROMESSA - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – NON MANIFESTA INFONDATEZZA
Le Sezioni Unite hanno ritenuto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, cod. pen. in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e di irragionevolezza, nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377, comma primo, in relazione all’art. 373 cod. pen.
 
Testo Completo:Ordinanza n. 43384 del 27 giugno 2013 - depositata il 23 ottobre 2013(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Santacroce, Relatore V. Rotundo)

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NUOVO GIUDIZIO DI CASSAZIONE DOPO L'ANNULLAMENTO CON RINVIO - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NUOVO GIUDIZIO DI CASSAZIONE DOPO L'ANNULLAMENTO CON RINVIO - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio della Corte può essere composto anche con magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, in quanto ciò non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
 
Testo Completo:Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore Relatore M. Massera)

mercoledì 30 ottobre 2013

PROCESSO CIVILE - CONTINENZA - INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA PROPOSTA PER PRIMA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DI CONSEGNA DELL'ATTO DI CITAZIONE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALLA DATA DI RICEZIONE

PROCESSO CIVILE - CONTINENZA - INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA PROPOSTA PER PRIMA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DI CONSEGNA DELL'ATTO DI CITAZIONE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALLA DATA DI RICEZIONE
La Terza Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite, come di massima di particolare importanza, la questione del momento di pendenza della lite, ai fini della decisione dell’eccezione di continenza (o litispendenza): se, in particolare, tale momento coincida con quello in cui l’atto di citazione viene consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero a quello in cui viene ricevuto dal destinatario.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 22454 del 1° ottobre 2013
(Terza Sezione civile, Presidente  M. Finocchiaro, Relatore R. Frasca)

venerdì 25 ottobre 2013

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - NATURA GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA'

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - NATURA GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA'
Le Sezioni Unite, innovando la propria giurisprudenza, hanno affermato la natura giurisdizionale, e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, dell’attività degli arbitri rituali, sicché, mentre lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza, il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo, invece, ad una questione di giurisdizione. Ne deriva, altresì, che, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso determina il sorgere di una questione di giurisdizione, rendendo, quindi, ammissibile il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ..
 
Testo Completo:Ordinanza 25 ottobre 2013, n. 24153
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Segreto)

martedì 22 ottobre 2013

PROCURA ALLE LITI – DECESSO DELLA PARTE – PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE – INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO PER DIFETTO DI PROCURA - SPESE DI LITE – CONDANNA DEL DIFENSORE IN PROPRIO – RIMESSIONE ALLE S.U.

PROCURA ALLE LITI – DECESSO DELLA PARTE – PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE – INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO PER DIFETTO DI PROCURA - SPESE DI LITE – CONDANNA DEL DIFENSORE IN PROPRIO – RIMESSIONE ALLE S.U.
La Prima Sezione civile – chiamata a stabilire se sia corretta la decisione di merito, la quale abbia condannato il difensore in proprio al pagamento delle spese di lite qualora egli, dopo il decesso della parte, abbia proposto impugnazione pur privo dei poteri, allorché gli eredi non si siano costituiti manifestando il proprio disinteresse – ha ritenuto non condivisibile la soluzione adottata al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10706 del 2006, secondo cui vanno condannati gli eredi e non il difensore, ed ha, quindi, nuovamente sottoposto la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.
 
Testo Completo:

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - SUCCESSIONE DI LEGGI - SPESE "GENERALI" O "FORFETTARIE" - CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - SUCCESSIONE DI LEGGI - SPESE "GENERALI" O "FORFETTARIE" - CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE
La seconda sezione penale della Corte di cassazione (sulla scia della giurisprudenza civile: Sez. un. civ., sentenza n. 17405 del 2012) ha ribadito che le spese processuali sostenute dalla parte civile devono essere liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.
Inoltre, preso atto che l’art. 13, comma 10, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 ha reintrodotto il diritto alla corresponsione di "(…) una somma per il rimborso delle spese forfettarie", la cui misura massima sarà determinata da un emanando decreto del Ministro della Giustizia, ha ritenuto che, fino a quando non sia emanato tale decreto, la predetta disposizione deve ritenersi in concreto non operante.
Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno, pertanto, allo stato liquidate con riguardo ai soli compensi, esborsi documentati rimborsabili ed accessori di legge (IVA e CPA), mentre non è dovuto il rimborso delle “spese forfettarie”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 43143 del 17 luglio 2013 - depositata il 22 ottobre 2013(Sezione Seconda Penale, Presidente C. Petti, Relatore S. Beltrami

giovedì 17 ottobre 2013

CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'


CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'
La Seconda Sezione Civile ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è da considerare nullo per contrarietà alla legge, trattandosi di questione che non può trovare rimedio nella disciplina dell’inadempimento.
 
Testo Completo:Sentenza n. 23591 del 17 ottobre 2013
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore I. Parziale)

lunedì 14 ottobre 2013

SOCIETA' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - AVVISO DI CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA - SPEDIZIONE DELL'AVVISO NEL TERMINE LEGALE O STATUTARIO - SUFFICIENZA - LIMITI

SOCIETA' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - AVVISO DI CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA - SPEDIZIONE DELL'AVVISO NEL TERMINE LEGALE O STATUTARIO - SUFFICIENZA - LIMITI
Le Sezioni unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Rordorf)

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE
- OMESSO ESAME CIRCA FATTO DECISIVO OGGETTO DI DISCUSSIONE FRA LE PARTI - IMPUGNAZIONE DI PRONUNCIA DI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SUCCESSIVA AL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 - LIMITI DI APPLICAZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA
La Sesta Sezione – Tributaria, con le ordinanze in epigrafe, ha rimesso al Primo Presidente la questione dell’ambito di applicabilità ai giudizi di impugnazione avanti alla Corte di cassazione dell’art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), che limita il motivo di ricorso, quanto al vizio di motivazione, all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti, sollevando il dubbio se la disposizione di cui al comma 3-bis del citato art. 54 (per il quale la novella, sul punto, non si applica al processo tributario) sia da intendere riferita ad una nozione di processo tributario in senso stretto (circoscritta dunque ai soli gradi di merito, per le specificità del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ovvero ricomprenda ogni controversia tributaria (dunque altresì la fase del giudizio di cassazione).
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 23274 del 14 ottobre 2013
(Sezione Sesta Tributaria, Presidente e Relatore M. Cicala)

martedì 8 ottobre 2013

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI
Le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui l’appello avverso sentenza ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice.
 
Testo Completo:Sentenza n. 22848 dell’8 ottobre 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A.Rovelli, Relatore A. Cappabianca)

mercoledì 2 ottobre 2013

DIFESA E DIFENSORI - DIRITTO DI AUTODIFESA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE

DIFESA E DIFENSORI - DIRITTO DI AUTODIFESA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE
La seconda sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che, anche a seguito dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), in sede penale l’autodifesa non possa ritenersi generalmente consentita, in difetto di una previsione di legge ad hoc (nel caso di specie, l’imputato era un soggetto abilitato all’esercizio della professione forense innanzi alle magistrature superiori).
 
Testo Completo:Sentenza n. 40715 del 2 ottobre 2013
(Sezione Seconda Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Diotallevi)

martedì 1 ottobre 2013

REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DEFINIZIONE DI "ORDINAMENTI ECONOMICI E SOCIALI"


REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DEFINIZIONE DI "ORDINAMENTI ECONOMICI E SOCIALI"
La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che, sul piano interpretativo, gli “ordinamenti economici e sociali” cui fa riferimento l’art. 270 cod. pen. , non si esauriscono nelle istituzioni latamente intese ma si riferiscono ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la personalità dell’uomo attraverso l’esercizio dei diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione. La Corte ha precisato, quindi, che ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare tali libertà esprime sovversione del fondamentale ordinamento sociale dello Stato sanzionata dalla suddetta norma incriminatrice.
 
Testo Completo:Sentenza n. 40111 del 21 giugno 2013 - depositata il 27 settembre 2013 (Sezione Quinta Penale, Presidente G. Zecca – Relatore G. De Marzo)