Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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sabato 31 gennaio 2009

DISTANZE LEGALI - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RIDUZIONE IN PRISTINO O DEL SOLO RISARCIMENTO DANNI

In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela consistente nel risarcimento del danno.

Testo Completo:
Sentenza n. 1073 del 16 gennaio 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore L. Mazziotti Di Celso)

MATRIMONIO RELIGIOSO - SENTENZA DI NULLITA' EMESSA DA TRIBUNALE ECCLESIASTICO PER ESCLUSIONE DEL BONUM PROLIS - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - LIMITE

La sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis", in una fattispecie in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può quindi essere dichiarata efficace nella Repubblica, sia in considerazione della diversità esistente tra i due ordinamenti sia per il fatto che l'ordinamento italiano non prevede un principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, ossia della società naturale che comprende anche i figli.

Testo Completo:
Sentenza n. 814 del 15 gennaio 2008(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore F. M. Fioretti)

venerdì 30 gennaio 2009

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTA SUPERIORE ALLA PENA INFLITTA IN PRIMO GRADO - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE

Con la decisione in esame, le Sezioni unite hanno affermato il principio che la riparazione per ingiusta detenzione spetta in caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione. Tale principio di diritto si pone, peraltro, in linea con quanto già affermato dalla Corte cost. 20 giugno 2008 n. 219 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Le Sezioni unite, nel solco della declaratoria di incostituzionalità, hanno poi indicato alcune direttive al giudice di rinvio, sia sul piano generale della valutazione, come di consueto, della sussistenza di cause di esclusione del diritto alla riparazione per dolo o colpa grave, sia, più in concreto, della non riconoscibilità del diritto in relazione al periodo di detenzione cautelare corrispondente alla pena inflitta con la condanna di prime cure non impugnata dal P.M. e della necessaria considerazione della condizione del ricorrente, prosciolto per prescrizione e quindi non necessariamente collocabile su un piano paritetico con il prosciolto con formula piena di merito.

Testo Completo:
Sentenza n. 4187 del 30 ottobre 2008 - depositata il 29 gennaio 2009(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore S. Visconti)
Rilevato in fattoCon ordinanza in data 29.4.2004 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da PELLEGRINO Antonio ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. di riparazione per ingiusta detenzione subita in carcere dal 23.1.1986 al 22.6.1989, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 80.000,00 per la detenzione patita dal 26.1.1988 al 22.6.1989, e ha rigettato la richiesta relativa al periodo dal 23.1.1986 al 25.1.1988. La Corte territoriale ha osservato che il 23.1.1986 era stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di associazione di tipo mafioso, di detenzione e porto illegale di armi, nonché, in forza di successiva contestazione, di tentato omicidio. Il 22.1.1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti l’associazione mafiosa e le armi nonché – stante la retrodatazione per connessione qualificata ex art. 297 cod. proc. pen. – anche per il tentato omicidio, ma per quest’ultimo delitto, avendo il PELLEGRINO riportato condanna a 14 anni di reclusione con sentenza 23.1.1988 della Corte di Assise di Locri, la custodia in carcere era stata mantenuta. La sentenza di appello, che ha ridotto la pena a dieci anni e sei mesi di reclusione, è stata annullata dalla Corte di Cassazione e, nel giudizio di rinvio, il 23.6.1989, altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha assolto l’imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre il processo è proseguito per le imputazioni relative al reato associativo e a quello concernente le armi. Con sentenza del 17.1.1999 il PELLEGRINO è stato, poi, assolto in primo grado dal reato associativo perché il fatto non sussiste e condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le armi. A seguito di impugnazione del solo imputato, il giudice di appello, in data 7.5.2001, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al residuo reato di porto e detenzione di armi. La ragione che ha determinato la Corte di Appello a riconoscere la riparazione per l’ingiusta detenzione soltanto per il periodo compreso tra il 26.1.1988 e il 22.6.1989 risiede nella circostanza che esso riguarda la custodia cautelare riferita alla sola imputazione di tentato omicidio – dalla quale il ricorrente era stato assolto – mentre, in relazione al periodo dal 23.1.1986 al 25.1.1988, la misura coercitiva era risultata legittimata da una pluralità di imputazioni – associazione di tipo mafioso, nonché detenzione e porto illegale di armi – e la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata per i reati concernenti le armi, precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione, essendo quest’ultimo configurabile soltanto in caso di proscioglimento nel merito, secondo la previsione del comma 1 del¬l’art. 314 del codice di rito.PELLEGRINO Antonio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata ordinanza della Corte di Appello, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 606, 1° comma, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 dello stesso codice e 157 e ssgg. cod. pen.. Il ricorrente ha assunto che il provvedimento di rigetto parziale dell’istanza riparatoria era stato emesso erroneamente sulla base della impossibilità di distinguere tra i diversi titoli detentivi quanta detenzione ingiusta fosse stata patita per ciascuno di essi, essendo intervenuta assoluzione nel merito per il delitto associativo e declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati attinenti alle armi. Invece, secondo il ricorrente, nel caso di specie la dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto in materia di armi era intervenuta in appello dopo che egli era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione con sentenza non impugnata dal pubblico ministero e quindi non suscettibile di riforma in senso deteriore per il divieto della reformatio in peius, sicché il residuo periodo di custodia cautelare si sarebbe dovuto imputare al delitto per il quale aveva riportato pronunzia definitiva di assoluzione nel merito già in primo grado. Con memoria depositata il 14.11.2005, il ricorrente ha poi prodotto copia di due sentenze di questa Corte (ricorrenti Cinanni e Femia, rispettivamente del 6.7.2005 e dell’8.7.2005) con le quali, per posizioni del tutto identiche a quella oggetto del presente procedimento, era stato riconosciuto il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione a favore di persone che erano state coimputate nel medesimo processo svoltosi nei confronti del PELLEGRINO.Con ordinanza in data 15.12.2005 la 4° sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, citando una ampia pregressa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la pluralità di titoli detentivi è ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione, qualora anche per una sola delle imputazioni non vi sia stato proscioglimento nel merito, ovvero l’indennizzo va limitato al periodo eccedente i termini massimi di custodia cautelare per il reato meno grave, qualora solo per quest’ultimo non vi sia stato proscioglimento nel merito. Tale giurisprudenza è fondata sulla disposizione di cui al 4° comma dell’art. 314 cod. proc. pen., il quale dispone che “il diritto alla riparazione è escluso….per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo”. Nella ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite è stato posto in evidenza il diverso orientamento delle sentenze Cinanni e Femia, con le quali, in situazione del tutto analoga a quella in esame, era stato ritenuto che l’indennizzo spettasse per il periodo di custodia cautelare eccedente la pena definitivamente inflitta di dieci mesi di reclusione per i delitti attinenti alle armi. Avendo i suddetti ricorrenti patito per tali reati una custodia cautelare di due anni, in tali casi il giudice di legittimità ha ritenuto che la riparazione spettava per anni uno e mesi due.Con ordinanza in data 30.5.2006 le Sezioni Unite di questa Corte, pur ritenendo non condivisibile l’orientamento espresso con le sentenze Cinanni e Femia, in quanto in chiaro contrasto con il dettato normativo di cui all’art. 314, 1° e 4° comma, cod. proc. pen., e non essendo consentito al giudice di superare il limite rappresentato dall’univoco senso letterale delle disposizioni, nemmeno impiegando il metodo dell’interpretazione secundum Constitutionem, hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.Con sentenza del 20.6.2008 n. 219 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, “secondo quanto precisato in motivazione”. Pervenuti gli atti, il Primo Presidente aggiunto ha fissato l’odierna udienza camerale per la decisione del ricorso.Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria, in quanto, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, la fattispecie in esame è stata ricondotta nell’ambito di tutela dell’art. 314 del codice di rito.Motivi della decisioneLa questione rimessa alle Sezioni Unite, sulla cui soluzione influisce in maniera decisiva la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2008, è la seguente: Se la riparazione per ingiusta detenzione spetti in relazione al periodo di custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. Prima dell’intervento del Giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità era prevalentemente orientata nel senso che “in materia di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto cioè più imputazioni, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, semprechè autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni” (Css. Sez. 4, 3.3.2007 n. 18343 riv. 236411; conformi ex plurimis Cass. Sez. 4, 4.12.2006 n. 3590 riv. 236010; Cass. Sez. 4, 7.10.2003 n. 5949 riv. 226730; Cass. Sez. 4, 13.12.2002 n. 5949 riv. 226152; Cass. Sez. 4, 14.11.2001 n. 707 riv. 220494). L’unica mitigazione possibile, non in contrasto con la disposizione di cui all’art. 314, 1° e 4° comma, cod. proc. pen., era stata ritenuta la detrazione, dal periodo di custodia cautelare totale, del tempo, nel massimo consentito dalla legge, riferibile all’addebito meno grave, se per quest’ultimo titolo di reato era intervenuta una declaratoria di proscioglimento diversa da quelle previste dal 1° comma. Tale valutazione era stata già ritenuta con la sentenza n. 1522 del 17.12.1992 riv. 193231, oltre che con le citate successive decisioni, essendo inequivocabile l’inciso “semprechè autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà”, espressione contenuta in quasi tutte le suddette sentenze. A tale orientamento si è peraltro attenuta la Corte di Appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza impugnata, là dove invece la giurisprudenza di legittimità è stata notevolmente innovata con le sentenze della 4° sezione, Cinanni del 6.7.2005 n. 1451, e Femia dell’8.7.2005 n. 1467, che hanno costituito una parentesi nell’interpretazione della norma di cui al citato art. 314, in quanto le sentenze successive non si sono discostate dall’orientamento prevalente. Pur con argomentazioni diverse, con le due predette sentenze la Suprema Corte ha ritenuto che al titolo cautelare venuto meno a seguito del proscioglimento per prescrizione non può essere riferito un periodo corrispondente alla durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il periodo di detenzione cautelare pari all’entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna. Le Sezioni Unite – come già precisato – non hanno condiviso tale interpretazione, ma hanno individuato diversi profili di incostituzionalità dell’art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, rimettendo quindi gli atti alla Corte Costituzionale, la cui decisione, pur chiaramente incisiva sul procedimento in esame, va esaminata ed anche approfondita per individuarne, da un lato, l’ampiezza innovativa, e, dall’altro, il limite applicativo, espresso dal Giudice delle leggi in relazione all’ordinanza di rimessione.Nella sentenza n. 219 del 2008 si legge infatti che “questa Corte è oggi chiamata a decidere esclusivamente se sia costituzionalmente ammissibile che, in caso di detenzione cautelare sofferta, quest’ultima non fosse causa di riparazione ove l’interessato non sia stato prosciolto nel merito. A tale ipotesi il giudice a quo riconduce il caso, oggetto del processo principale, in cui, nonostante non vi sia stata condanna definitiva in ragione della sopraggiunta prescrizione del reato, tuttavia si sia formata una preclusione processuale a riesaminare la pena inflitta in primo grado, poiché non appellata dal pubblico ministero. Si tratta, anche per tale verso, di una valutazione che, in quanto non implausibile, compete al solo rimettente e non incide sui requisiti di ammissibilità del presente giudizio”. Esclusi profili di incostituzionalità in relazione agli artt. 76 e 77, prima di passare alla questione ritenuta fondamentale, e cioè il contrasto con l’art. 3 Cost., nella sentenza n. 219 del 2008 sono fatti espressi richiami ai principi di diritto internazionale e della Costituzione sulla materia. Le fonti normative della riparazione per ingiusta detenzione si possono riassumere in tre categorie: a) i principi internazionali in tema di garanzie dei diritti umani; b) le norme interne di rango costituzionale; c) la legge-delega del codice di procedura penale. Le norme internazionali sono: a’) l’art. 5, par. 5, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale dispone che “ogni persona vittima di arresto o di detenzione….ha diritto ad una riparazione”; a’’) l’art. 9, par. 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che a sua volta prevede che “chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto ad un indennizzo”. Essendo state recepite tali disposizioni dal nostro ordinamento, in quanto la citata Convenzione europea è stata ratificata con legge 4.8.1955 n. 848 e il Patto internazionale reso esecutivo con legge 25.10.1977 n. 881, è risultato evidente l’obbligo del legislatore di disciplinare con legge ordinaria tale materia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, che hanno valore universale. Tale rinvio alla legge ordinaria è anche previsto dalla Costituzione, e più precisamente dall’art. 24, ultimo comma, in base al quale “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. A sua volta l’art. 13 sancisce l’inviolabilità della libertà personale, conseguendone quindi la necessità di una disciplina particolare per gli errori in tema di custodia cautelare, sia essa subita in carcere sia agli arresti domiciliari, trattandosi di misure detentive che sono applicate prima della sentenza definitiva, quindi nella sola ipotesi che ci sia una previsione di un’alta probabilità di condanna, e trattandosi di un valore fondamentale nello Stato di diritto, che può essere sacrificato solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari specificamente individuate. Infine, la legge-delega del codice processuale 16.2.1987 n. 81, all’art. 2, comma 1, n. 100, ha disposto che la disciplina della riparazione dell’ingiusta detenzione e dell’errore giudiziario debba essere attuata nell’ambito di un procedimento le cui linee guida debbano essere contenute nel codice di procedura penale, previsione che consente di determinare con certezza la natura dell’istituto nella legislazione vigente, attraverso una collocazione in sintonia con le disposizioni delle convenzioni internazionali, che fanno derivare la riparazione dalla violazione del diritto alla libertà e dalla necessaria eccezionalità della privazione di questo diritto. Nella normativa italiana, quindi, in sintonia con un principio consacrato quanto meno in molti Stati, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha una funzione di risarcimento del danno, che, per la peculiarità della situazione, in taluni casi – come quello di una custodia cautelare particolarmente lunga subita da persona non adusa all’ambiente carcerario e poi risultata innocente – sarebbe comunque non compensabile, stante il danno non strettamente patrimoniale, per questo motivo tanto meno facilmente risarcibile; ma piuttosto sia la giurisprudenza che la dottrina la hanno inquadrata in una obbligazione di diritto pubblico che lo Stato assume verso colui che ha sofferto l’ingiusta detenzione; e quindi non per risarcirgli il danno, ma per indennizzarlo della carcerazione o comunque dell’arresto che non avrebbe dovuto subire, pur versandosi in responsabilità per un atto lecito dello Stato.Ciò premesso, va osservato che dall’excursus dell’ampia normativa posta a base dell’art. 314 cod. proc. pen. risulta evidente che il “fondamento solidaristico” dell’obbligazione a carico dello Stato non trova il suo fondamento esclusivamente nell’esito del procedimento penale e nel limite di una soluzione assolutamente tranquillizzante di innocenza per il giudice chiamato a decidere sulla riparazione, quanto piuttosto nel principio etico e sociale di non violare il diritto fondamentale alla libertà di ogni essere umano; e la oggettiva lesione della libertà personale va inquadrata in qualsiasi situazione di eccesso del potere di limitazione di un bene costituzionalmente protetto. Altra valutazione significativa è che tutte le fonti principali dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione (e anche quella di minore rilevanza, quale la legge-delega) non ricollegano il diritto all’indennizzo ad una formula di proscioglimento nel merito, ma anzi pongono in rilievo la necessaria eccezionalità della privazione del diritto di libertà, in quanto tale privazione comporta la contrazione dello sviluppo di ogni essere umano. Su tali basi la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell’art. 3 Cost. la scelta legislativa di limitare il diritto alla riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito dalle imputazioni, quindi dando rilevanza a tale esito del procedimento penale piuttosto che all’incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell’individuo. Precisato, quindi, che non è di per sé automaticamente indennizzabile una lunga protrazione della custodia cautelare, trattandosi di “inconveniente fattuale” ed essendo probabile che ad una lunga carcerazione preventiva consegua una condanna di durata superiore, e valutata la costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale sono prevalenti, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, le esigenze di protezione della collettività rispetto al sacrificio temporaneo della libertà di chi non è stato giudicato in via definitiva, la Corte Costituzionale perviene ad una soluzione chiara della questione prospettata dalle Sezioni Unite e quindi della fattispecie in esame, che ha dato causa al giudizio di costituzionalità. Il Giudice delle leggi afferma, infatti, che “ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata percezione che l’ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale”. Pertanto, la pur legittima compressione della libertà non consente al legislatore di negare l’attivazione del meccanismo solidale di riparazione per ingiusta detenzione, per cui proprio la valutazione delle finalità di tutela della collettività che impongono alla persona il sacrificio di un bene primario costituisce il fondamento solidaristico della riparazione per ingiusta detenzione ed impone “costituzionalmente l’estensione alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata assoluzione nel merito”. In altre parole la riparazione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., se non applicata a tutti i casi in cui l’imputato ha subito una restrizione ingiusta del proprio diritto della libertà personale, viola l’art. 3 Cost.. Ne consegue che l’istituto è applicabile non solo nei casi di assoluzione dalle imputazioni, ma anche in quelli di proscioglimento per altra causa, non di merito, ed infine qualora la custodia cautelare sia stata di durata superiore rispetto alla pena irrogata con sentenza definitiva. E ciò anche se la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 20.6.2008 ha precisato che “questa sentenza ha per oggetto – secondo quanto già osservato al punto 4 – la sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio a quo, in cui la pena definitivamente inflitta all’imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto”. L’ordinanza impugnata va quindi annullata a norma dell’art. 623 lett. a) cod. proc. pen. e il principio a cui si dovrà attenere il giudice di rinvio è il seguente: “la riparazione per ingiusta detenzione spetta in caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione”. Ulteriori precisazioni, di cui alcune già formulate, vanno comunque fatte a norma dell’art. 627, 3° comma, cod. proc. pen.. Il giudice di rinvio dovrà valutare il diritto alla riparazione, a norma del 1° comma dell’art. 314 cod. proc. pen., e quindi preliminarmente esaminare se nella specie sussistano cause di esclusione del diritto alla riparazione per dolo o colpa grave, anche se in relazione ai soli reati di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) e di detenzione e porto di armi (artt. 10 e 14 legge 14.10.1974 n. 497), e limitatamente al periodo eccedente i dieci mesi di reclusione, non spettando la riparazione per la durata della pena inflitta, in quanto per il delitto di tentato omicidio tale valutazione è stata già eseguita (pag. 5 ordinanza impugnata) e non è stata oggetto di impugnazione alcuna da parte del P.G. ovvero del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale “in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità”. Qualora non si ravvisino cause di esclusione del diritto alla riparazione, relativamente al quantum debeatur, il giudice di rinvio dovrà sottrarre dal calcolo dell’indennizzo i primi dieci mesi di custodia cautelare sofferta, in quanto corrispondenti alla condanna inflitta in primo grado e non impugnata dal P.M.. Infine, la liquidazione dell’indennizzo, pur da determinare conciliando il criterio aritmetico con quello equitativo, in base all’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24287 del 9.5.2001, Ministero del Tesoro in proc. Caridi, e da numerose altre decisioni di legittimità, non può prescindere dalla indicazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale del 20.6.2008 n. 219, secondo la quale “pare evidente che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena”. Precisa poi il Giudice delle leggi che “spetterà ai giudici comuni valutare le peculiarità di ciascuna fattispecie loro sottoposta, al fine di adeguarvi l’indennizzo previsto dalla legge, alla luce della compromissione del fondamentale valore della persona umana”. Ne consegue che, pur affermandosi “in linea di principio” che il diritto dell’innocente sia da valutare in maniera privilegiata rispetto al diritto del colpevole, tale soluzione non ha carattere assoluto; e spetta al giudice di merito considerare la peculiarità della specifica situazione. Pertanto, il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Corte Costituzionale e da queste Sezioni Unite, valutando nel merito la specificità del caso sottopostogli, e motivando in modo puntuale sulla entità della liquidazione dell’indennizzo, facendo buon uso dei poteri discrezionali a lui riservati.Per questi motiviLa Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.Così deciso in Roma in camera di consiglio il 30 ottobre 2008.

CONTRATTI - TRASPORTO DI BENI - DIRITTI DEL DESTINATARIO DELLE MERCI VERSO IL VETTORE - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - CRITERI DI DETERMINAZIONE

In un caso di spedizione di beni assicurati, oggetto di furto ad opera di terzi ignoti, la S.C. ha precisato, in ordine alla surrogazione ex art. 1916 cod. civ. dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il vettore, che, quanto al lucro cessante, il risarcimento del danno compete secondo il criterio generale (subordinatamente alla prova relativa) mentre, quanto al danno emergente, trova applicazione il criterio speciale di responsabilità ex art. 1696 cod. civ. (sicché rileva il prezzo corrente delle cose trasportate al tempo e luogo della consegna).

Testo Completo:
Sentenza n. 1336 del 20 gennaio 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore M. M. Chiarini)

DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - CONSIDERAZIONE UNITARIA RISPETTO ALLA COGNIZIONE - ESCLUSIONE - AUTONOMIA

Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo - fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della citata durata ragionevole, se proposta dopo il termine di sei mesi dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato.

Testo Completo:
Sentenza n. 1732 del 23 gennaio 2008(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore R. Bernabai)

mercoledì 28 gennaio 2009

LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) – CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI ACCESSO AD IMPIANTI SPORTIVI

La pronuncia in oggetto ha riguardo al tema della convalida del provvedimento del questore di divieto di accesso agli impianti sportivi; nella specie la Corte ha chiarito, che, allorquando l’ ordinanza di convalida del giudice venga annullata per mancato rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore che deve comunque intercorrere, secondo l’ormai costante interpretazione giurisprudenziale, tra la notifica del provvedimento e l’ordinanza stessa al fine di assicurare all’interessato la facoltà di presentare memorie e deduzioni , il giudice di rinvio è tenuto, in forza di una necessaria interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art.6, comma terzo, della l. n.401 del 1989, a restituire nel predetto termine l’interessato stesso (al fine, appunto, di consentirgli la piena esplicazione dei diritti difensivi), non potendo egli provvedere prima che lo stesso sia nuovamente decorso.

Testo Completo:
Sentenza n. 1461 del 3 dicembre 2008 - depositata il 16 gennaio 2009
(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore G. Amoroso).

SUCCESSIONI EREDITARIE - SUCCESSIONE NECESSARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DISPONIBILE - CRITERI - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE

In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In materia di successione necessaria, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto che egli in vita non aveva agito in tal senso, mentre l'azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo).

Testo Completo:
Sentenza n. 1373 del 20 gennaio 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore P. D'Ascola)

lunedì 26 gennaio 2009

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA ANTICIPATORIA DI CUI ALL'ART. 186-QUATER C.P.C. - RINUNCIA ALLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTIMATO

Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.

Testo Completo:
Sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Felicetti)

RISARCIMENTO DANNI - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - PRESCRIZIONE BIENNALE EX ART. 2947, COMMA 3, COD. CIV. - ESCLUSIONE

La S.C. ha affermato che il termine biennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, previsto dall’art. 2947, comma 3, cod. civ. quando in relazione al fatto illecito costituente reato intervenga sentenza irrevocabile di proscioglimento in sede penale, non vale nel caso di decreto di archiviazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 1346 del 20 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Lanzillo)

GIURISDIZIONE - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO (GAS) - TRASFERIMENTO SUL CONSUMATORE DEL COSTO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Qualora il consumatore finale del servizio di distribuzione del gas contesti il potere dell’ente erogatore di addebitargli una frazione del costo dell’assicurazione della responsabilità civile, che l’ente erogatore è tenuto a stipulare (sulla base di norme di legge e della delibera dell’Autorità garante), con diritto di rivalsa verso i fruitori del servizio, fa valere una posizione di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

Testo Completo:
Ordinanza n. 28539 del 2 dicembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente A. Criscuolo, Relatore M. Finocchiaro)

GIURISDIZIONE - APPALTI - RECESSO E SOSPENSIONE DEI LAVORI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Pronunciandosi per la prima volta in materia, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ipotesi di esercizio del potere di recesso dell’amministrazione appaltante in seguito ad informazioni della Prefettura circa infiltrazioni mafiose della società appaltatrice (art. 11, c. 2, d.P.R. n. 252 del 1998) e di precedente sospensione cautelare dei lavori, riconoscendo la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva del privato a fronte della valutazione discrezionale della P.A. in nome dell’interesse pubblico.

Testo Completo:
Sentenza n. 28345 del 28 novembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Nappi)

RAPPORTI CON AUTORITA' GIURISDIZIONALI STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DECRETO DI ESTRADIZIONE - ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

La Corte ha stabilito che, una volta emesso il decreto di estradizione, è consentita l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’estradando ai fini della sua materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando che una precedente misura sia stata dichiarata cessata per decorrenza dei termini di cui all’art. 714 c.p.p. Si tratta invero, ha chiarito la Corte, di attivare uno strumento destinato esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità della consegna, senza che possano essere evocate le esigenze cautelari, rilevanti invece per la procedura estradizionale nella fase giurisdizionale, come è dato trarre dalla giurisprudenza delle SS.UU. (28 maggio 2003, Di Filippo).

Testo Completo:
Sentenza n. 1881 del 27 novembre 2008 - depositata il 19 gennaio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)

MISURE DI SICUREZZA – CONFISCA - ART. 12 SEXIES D.L. N. 306/1992, CONV. IN L. N. 356/1992 - PORTATA APPLICATIVA

La S.C. ha definito la portata applicativa della misura di sicurezza patrimoniale atipica della confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992, introdotto dall’art. 2 d.l. n. 399/94 conv. in l. n. 501/94, chiarendo che anche il secondo alinea del secondo comma della citata disposizione, laddove fa riferimento al “condannato” per un delitto di contrabbando aggravato, ricomprende tanto la persona a carico della quale sia stata pronunciata sentenza di condanna, quanto quella nei cui confronti sia intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Testo Completo:
Sentenza n. 2489 del 9 gennaio 2009 - depositata il 21 gennaio 2009(Sezione Prima Penale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. Canzio)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORE – SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE PER SINGOLI ATTI DEL PROCESSO – DELEGA SCRITTA DETERMINATA NELL’OGGETTO – NECESSITÀ

La S.C. ha affermato che la delega professionale per singoli atti disciplinata dal terzo comma dell’art. 9 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 presuppone l’avvenuta costituzione in giudizio del procuratore delegante, richiede la forma scritta e deve essere determinata nell’oggetto. La Cassazione ha pure ritenuto che, ai fini della corretta liquidazione dei relativi compensi, sia nel caso di delega per singoli atti che in caso di delega per l’intero processo, disciplinata dal primo comma della norma indicata, deve essere consentita la verifica dell’oggetto della delega, il cui contenuto é onere del delegante dimostrare.

Testo Completo:
Sentenza n. 1345 del 20 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Frasca)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RISCATTO

Anche se l’azione di riscatto agrario può essere esperita nei soli confronti del riscattato senza la necessaria partecipazione dell'alienante, il giudizio può essere promosso dal retraente anche nei confronti del venditore al fine di fare accertare la prelazione da cui si ritenga pretermesso. Ne consegue la sussistenza dell'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 973 del 16 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore D. Calabrese)

TRIBUTI - AGEVOLAZIONI - FONDAZIONI BANCARIE

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza in tema di applicabilità dei benefici fiscali alle Fondazioni bancarie, nel sistema previgente alla emanazione del d.lgs. n. 153 del 1999, le S.U. hanno affermato che il compito che il legislatore ha assegnato agli enti conferenti non appare compatibile con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata, né risulta la prova che l’attività svolta in concreto fosse sussumibile ai modelli legislativi invocati per beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Testo Completo:
Sentenza n. 1576 del 22 gennaio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)

SENTENZA – IMPEDIMENTO DEL GIUDICE ALLA MOTIVAZIONE - POTERI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

La Corte a Sezioni Unite, a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, ha affermato che, nel caso in cui il giudice monocratico che abbia deciso il processo mediante lettura del dispositivo (si trattava, nella specie, di giudizio abbreviato) sia successivamente colto da impedimento che non gli consenta di stendere la motivazione, tale ultimo compito ben può essere assolto, in applicazione dell’art. 426, comma secondo cod. proc. pen., come richiamato dall’art. 442, dal Presidente del Tribunale o da giudice da lui delegato. In tal modo la Corte disattende l’interpretazione “restrittiva” di tali norme, intesa a consentire al Presidente unicamente la materiale “sottoscrizione” di motivazione in precedenza predisposta dal giudice deliberante, ponendo a base della più ampia lettura ragioni di carattere logico – sistematico e financo di ordine costituzionale. In particolare la Corte tra gli altri, richiama : a) il rilievo delle condizioni di capacità del giudice con riferimento ai soli momenti della trattazione e della decisione del processo e non anche della redazione della motivazione; b) l’esigenza di non porre in discussione l’irreversibilità di alcuni effetti immediatamente derivanti anche dalla sola lettura del dispositivo; c) l’esigenza di garantire il diritto delle parti alla impugnazione della sentenza (altrimenti vanificato nel caso di impossibilità di procedere alla redazione della motivazione) e il principio della ragionevole durata del processo.
Testo Completo: Sentenza n. 3287 del 27 novembre 2008 - depositata il 23 gennaio 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. Fiale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. del Tribunale di Vicenza, in data 6.4.2005 – all’esito di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di perizia – pronunciava, mediante lettura del dispositivo, sentenza di condanna di Rotunno Luca, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, alla pena principale complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 9, 609 bis, 2° comma - n. 1, cod. pen., in relazione ad atti sessuali da quegli illecitamente compiuti nei confronti di varie pazienti, con abuso dell’esercizio di attività sanitaria – fatti commessi da data imprecisata nel corso dell’anno 1989 all’ottobre dell’anno 2000.
L’imputato veniva altresì condannato alla pena accessoria di cui all’art. 609 nonies, n. 2, cod. pen. ed al risarcimento dei danni materiali e morali in favore delle parti civili costituite Darinca Sperandio, Rosanna Tommasin, Elena Tommasin, Rossella Molin, Elena Villanova, Silvia Salviati, Alessandra Zuggiato, Arabella Vivian, Sivana Stecco, Sonia Veggian e Francesca Battistini, liquidati per ciascuna nella misura di euro 10.000,00.
La responsabilità penale del Rotunno veniva affermata per avere quegli in diverse occasioni, nell’esercizio delle proprie funzioni, abusato della sua qualità di medico specialista presso il reparto di chirurgia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza e delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui versavano al momento dei fatti le proprie pazienti, in quanto – nel corso di visite finalizzate al controllo ed alla prevenzione di tumori al seno, effettuate anche nello svolgimento di attività professionale di volontariato extra-murario presso l’associazione “Linfa” da lui fondata – aveva indotto le stesse in errore circa l’esistenza di collegamenti tra sospette patologie al seno ed eventuali patologie rettali, nonché circa la necessità diagnostica di visita esplorativa rettale anche in assenza di sintomatologia rilevante, ed il tal modo aveva artificiosamente carpito il loro consenso a sottoporsi a visite siffatte, durante le quali, senza redigere alcun correlato referto, aveva compiuto sulle donne atti sessuali consistiti, in particolare e tra l’altro, in palpeggiamenti dei glutei ed in penetrazioni anali con le dita e mediante dilatatori, per il cui uso proponeva un addestramento da svolgersi con la sua collaborazione [e, nei confronti di Francesca Battistini, anche in una penetrazione vaginale con le dita].
Il G.I.P. aveva fissato per la stesura della motivazione il termine di giorni 90 a norma dell’art. 544, 3° comma, c. p. p.
Quel giudice, tuttavia, veniva colto da impedimento dovuto a gravi motivi di salute ed il presidente del Tribunale – con provvedimento del 19.9.2005, in cui si evidenziava l’intervenuto ricovero ospedaliero del decidente per un tempo allo stato non determinabile – assegnava la stesura della motivazione ad altro giudice, il quale depositava la medesima in data 17.1.2006.
Sui gravami interposti dall’imputato e da una delle parti civili, la Corte di appello di Venezia – con sentenza del 27/6/2007 – confermava la pronuncia di primo grado quanto alle statuizioni di carattere penale, parzialmente riformandola solo in ordine alle statuizioni civili riferite a Darinca Sperandio, in favore della quale elevava ad euro 16.000,00 la misura del risarcimento del danno.
La Corte territoriale, preliminarmente, respingeva alcune eccezioni procedurali riferite alla mancanza e/o tardività delle querele e riteneva infondata l’eccezione di nullità della sentenza del G.I.P., che la difesa aveva proposto ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen., sull’assunto della pretesa erronea applicazione degli artt. 442, comma 4, e 426, comma 2, c.p.p.: disposizioni che, nella prospettazione difensiva, consentirebbero al presidente, in luogo del giudice impedito, unicamente la “sottoscrizione” della sentenza e non già la redazione della motivazione.
Osservava in proposito la Corte di merito che:
-- l’art. 442, 4° comma, c.p.p., in forza del rinvio all’art. 426, 2° comma, c.p.p., prevede anche nel giudizio abbreviato la sostituzione del giudice per la redazione della sentenza in caso di “impedimento” e – nella specie – quanto ai presupposti per l’applicazione di tale norma, appariva adeguato e sufficiente il richiamo, effettuato nel provvedimento presidenziale, al ricovero ospedaliero del giudice deliberante in atto da tempo, di per sé rappresentativo sia della gravità della malattia sia dell’incertezza sulla durata e l’esito della stessa;
-- le confutazioni difensive evidenziavano una confusione tra il momento del giudizio ed il momento della pubblicazione della motivazione: infatti, mentre il momento decisorio, espresso nella pronuncia del dispositivo, deve necessariamente essere demandato al giudice al quale è stato sottoposto il materiale probatorio per la finale e complessiva valutazione; il momento della stesura della motivazione, lungi dal risolversi in un giudizio, si caratterizza per la sola esposizione degli argomenti da porsi a fondamento di una decisione già in precedenza adottata, ben potendo il magistrato a ciò designato, avvalendosi della propria professionalità ed attraverso lo studio degli atti, pervenire alla comprensione ed alla trasposizione motivazionale delle ragioni che a quella decisione hanno condotto. Nessun apporto originale e neppure alcuna interferenza si possono in tal modo determinare sul contenuto della decisione medesima quale atto deliberativo, palesandosi insussistente la pretesa violazione dei principi di immutabilità del giudice, di subordinazione di questi alla sola legge e di parità di trattamento di situazioni tra loro eguali. Una soluzione di segno contrario indurrebbe gravi conseguenze anche in termini di violazione dei diritti costituzionali delle parti, che non possono vedersi annullata una decisione legittimamente adottata soltanto perché il giudice viene ad essere successivamente impedito alla stesura della motivazione.
Quanto al merito della vicenda, poi, la Corte territoriale confermava la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice e ribadiva l’affermazione di responsabilità dell’imputato, rilevando che la stessa appariva legittimamente fondata: sulle dirette narrazioni delle numerose donne offese; sulle acquisite intercettazioni telefoniche ed ambientali; sulla perizia espletata con incidente probatorio nel corso del giudizio abbreviato allo scopo di analizzare i singoli casi e di verificare se potessero corrispondere a corretta prassi medica le effettuate esplorazioni rettali.
Evidenziava quella Corte che le deposizioni accusatorie erano plurime, inequivocamente concordanti e significative, nonché confortate da elementi esterni di riscontro ed esplicitava le ragioni della ritenuta infondatezza dei rilievi difensivi rivolti a prospettare l’inattendibilità delle accuse.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Rotunno sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.
a) L’imputato,con un primo motivo, ha riformulato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, già disattesa dai giudici d’appello, in particolare sottolineando la non condivisibilità della tesi, espressa anche da parte della giurisprudenza di legittimità e fatta propria dal giudice del gravame, volta a sostenere la riferibilità dell’art. 426, 2° comma, c.p.p. non già alla sola ipotesi di “sottoscrizione” della motivazione, ma anche a quella di integrale stesura dell’elaborato motivazionale.
Il ricorrente rammenta, in proposito, l’indirizzo pure espresso, in senso esattamente contrario, da questa stessa Corte di Cassazione e l’orientamento giurisprudenziale in tale ultimo senso già formatosi anche in relazione all’art. 474, 2° comma, del codice di rito del 1930 (analogo al vigente art. 559, 4° comma, c.p.p.), essendosi questa Corte Suprema pronunciata, nel caso di impedimento del giudice a motivare intervenuto dopo la lettura del dispositivo, per la configurabilità di un’ipotesi di nullità della decisione per mancanza di motivazione.
Ricorda ancora il ricorrente i contributi forniti sul punto dalla dottrina, intesi a sottolineare la necessaria identità soggettiva tra autore della decisione ed autore della motivazione, dacché non sarebbe ipotizzabile un discorso giustificativo disancorato da una pronuncia giurisdizionale. La stessa ratio dell’obbligo di motivazione condurrebbe, del resto, ad imporre l’identità tra giudice deliberante e giudice estensore, rendendo la eventuale dissociazione di tali due figure meno incisivo il controllo endo ed extraprocessuale sulla sentenza; né il mero studio degli atti processuali potrebbe ovviare alla mancata partecipazione al giudizio e, dunque, alla mancata maturazione del convincimento anche attraverso la valutazione dei dati fattuali e giuridici emergenti dal contraddittorio tra le parti e non surrogabile da una mera lettura degli atti.
Da ciò deriverebbe che, nel caso di diversità tra giudice deliberante e giudice estensore, la motivazione non potrebbe riflettere le reali ragioni del giudizio, formatosi anche sulla base di valutazioni (correlate all’audizione delle fonti testimoniali di prova, al comportamento processuale delle parti ed alle discussioni dei difensori) oggettivamente non rilevabili dal solo esame degli atti processuali.
Né in senso contrario potrebbe condurre l’osservazione che il giudizio de quo si era svolto nelle forme essenzialmente “cartolari” del rito abbreviato, posto che, invece, nel corso di quest’ultimo si era fatto luogo a perizia, quale mezzo di prova ritenuto “necessario” ai fini della decisione, sicché il giudice decidente aveva potuto ricavare dall’esame del perito elementi di valutazione percepibili solo per il tramite di una partecipazione diretta allo svolgimento del giudizio.
Il ricorrente contesta peculiarmente le argomentazioni svolte da Cass., 7.5.2003, n. 39088, Cardetta, secondo le quali per sottoscrizione della sentenza dovrebbe intendersi non già la mera apposizione della firma bensì la riconducibilità dell’intero apparato motivazionale al soggetto che, sottoscrivendolo, si identifica in esso ed osserva inoltre, al riguardo, che non sarebbe esatto sostenere che la lettura del dispositivo produca conseguenze dirette sul piano esecutivo non vanificabili, in mancanza di disposizioni espresse in tal senso, per effetto di eventi successivi alla deliberazione: rileva, al contrario, che è proprio l’art. 125, 3° comma, c.p.p. a prevedere espressamente la nullità della sentenza nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di motivazione dopo la pronuncia del dispositivo (in analogia ad altre ipotesi disciplinate dal codice nelle quali un atto validamente compiuto può poi perdere efficacia a causa di eventi, del tutto estranei alla sua formazione, successivi ad esso).
Contesta pure l’affermata impossibilità di un’autonoma impugnazione di decisione compendiata nel solo dispositivo, rilevando che proprio in situazioni di mancato deposito della motivazione, o per impedimento alla redazione di essa o addirittura per rifiuto del giudice, è stata affermata da altro indirizzo giurisprudenziale la nullità o addirittura l’inesistenza della sentenza non motivata e la necessità di denunciare tale vizio appunto attraverso la tempestiva impugnazione del dispositivo.
b) Con altra doglianza il ricorrente ha riproposto il tema della improcedibilità dell’azione penale.
In particolare:
-- per talune vicende ha eccepito la tardività delle querele proposte. In relazione a quattro persone offese (Beltrame, Battistini, Zuggiato e Stecco), infatti, il dies a quo del termine di legge sarebbe stato fatto incongruamente coincidere con il momento in cui esse compiutamente si sarebbero rese conto dell’abuso sessuale subito; quelle stesse persone, invece, non avrebbero potuto non percepire già nell’immediatezza l’illegittimità delle specifiche condotte che assumono essere state tenute nei loro confronti;
-- per altre parti offese, poi, ha prospettato che sarebbe stata ritenuta, altrettanto incongruamente, la procedibilità d’ufficio a cagione della erronea attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riconosciuta in capo ad esso quale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale;
-- per le condotte tenute, infine, nell’ambito della struttura privata associativa da lui fondata, erroneamente sarebbe stata affermata la procedibilità d’ufficio in forza della ritenuta connessione di cui all’art. 609 septies, 4° comma - n. 4, cod. pen., laddove invece tra i reati posti in essere in detto ambito privato e quelli consumati in ambito ospedaliero sarebbero riscontrabili totale autonomia di tempo e di luogo nonché diversità di modalità di accesso alla visita specialistica.
c) In punto di riconoscimento della responsabilità, il ricorrente ha prospettato la non riconducibilità delle condotte da lui tenute alla nozione di “atti sessuali” quale può evincersi dalla formulazione dell’art. 609 bis cod. pen. e, comunque, la sussistenza del valido consenso delle pretese parti offese, lamentando al riguardo:
-- “l’incongruità della motivazione, deducibile dal testo del provvedimento impugnato e da specifici elementi di prova”, con particolare riferimento alla configurabilità dell’elemento soggettivo;
-- nonché la mancata assunzione di prove decisive, in quanto i giudici del merito, respingendo specifiche richieste difensive, non avevano visionato le videoregistrazioni ed ascoltato le audioregistrazioni riguardanti le vicende oggetto del processo, limitandosi a recepire in maniera acritica le lacunose valutazioni espresse dal perito dr. Sideri; avrebbero altresì incongruamente ritenuto di non dover disporre un’ulteriore perizia da affidare ad un perito proctologo.

d) E’ stata eccepita, poi, ex art. 606, lett. c), c.p.p., la mancata esclusione della costituzione di parte civile di Darinca Sperandio, nonostante la tardività di tale atto, e la liquidazione del risarcimento del danno morale, in favore della medesima, in misura illogicamente superiore a quella stabilita per tutte le altre parti offese.
e) Si è prospettata, infine, la violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati in danno di Maria Isabella Beltrame e di Rossella Molin.
Il patrono della parte civile Silvana Stecco ha depositato, in data 13.5.2008, memoria rivolta a sostenere la fondatezza del canone interpretativo adottato dalla Corte di appello in ordine alla prima questione processuale sollevata dal ricorrente, argomentando segnatamente che proprio la soluzione da quegli indicata come maggiormente aderente alle norme vigenti (ovvero il doversi limitare il presidente a sottoscrivere il dispositivo e a depositarlo, in modo da rendere possibile l’impugnazione alle parti) integrerebbe la prova più tangibile dell’infondatezza della eccezione sollevata, giacché la Corte di merito, in forza dei poteri assegnatile dalla legge di integrazione o di sostituzione della motivazione della sentenza di primo grado, non avrebbe in ogni caso potuto fare altro che decidere sul merito ex art. 604, 5° comma, c.p.p.: l’eccezione dovrebbe ritenersi perciò irrilevante, giacché il rimedio suggerito dal ricorrente avrebbe comunque condotto ad un’integrazione della motivazione da parte del giudice di secondo grado.
La III Sezione penale di questa Corte Suprema, all’udienza pubblica del 4 giugno 2008, ha deliberato di rimettere la decisione del ricorso al giudizio delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha adottato il dispositivo della sentenza.
Nell’ordinanza di rimessione è stato rilevato al riguardo che:
-- secondo una prima linea interpretativa, alla redazione della motivazione, in caso di sopravvenuto impedimento del giudice deliberante, ben può, anche con riguardo al procedimento dinanzi a giudice monocratico, provvedere il presidente del tribunale o altro giudice da questi delegato con le forme previste dagli artt. 546, 2° comma, e 559, 4° comma, c.p.p., giacché : 1) le condizioni per le quali una sentenza si deve ritenere validamente emessa attengono al momento della decisione e non a quello del deposito, eventualmente successivo; 2) deve distinguersi tra dispositivo, quale momento conclusivo dell’attività giurisdizionale e indicativo della volontà dello Stato in relazione alla pretesa punitiva, e motivazione, finalizzata invece ad esporre alle parti le ragioni di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata; 3) l’art. 546, 2° comma, c.p.p. esclude qualsiasi rilevanza di carattere sostanziale al venir meno della persona fisica del giudice dopo la deliberazione;
-- secondo un diverso orientamento, invece, non è consentito ad altro giudice stendere la motivazione non redatta dal giudice deliberante ed impedito successivamente alla lettura del dispositivo, “stante l’intrinseca connessione tra dispositivo/decisione e motivazione/documento formale, momento conclusivo di un iter procedimentale complesso e inscindibile riferibile necessariamente ad un unico soggetto”.
Nella medesima ordinanza di rimessione è stato altresì rilevato che, in caso di adesione al secondo indirizzo, sussiste un ulteriore contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze discendenti dall’ipotesi di totale mancanza della motivazione in una sentenza depositata e corredata del solo dispositivo, giacché: 1) da una parte si è affermato che il giudice di appello deve pronunciare declaratoria di nullità e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, avendo il giudice di appello soltanto il potere di completare o integrare la motivazione senza potersi sostituire al primo giudice, privando così l’imputato di un grado di giudizio (Cass.: n. 21659 del 2004, Covello; n. 8106 del 2004, Esposito; n. 42379 del 2004, Cozzolino); 2) dall’altra è stata riconosciuta, invece, la possibilità per il giudice d’appello, in base ai poteri conferitigli dall’art. 604, 5° comma, c.p.p., di decidere nel merito nonostante la mancanza integrale di motivazione del primo provvedimento, senza peraltro alcuna necessità di riassumere prove già acquisite nel primo giudizio, legittimamente espletato e non coinvolto da una nullità che attiene al solo momento motivazionale (Cass.: n. 23547 del 2004, Madeo; n. 20280 del 2004, Morelli; n. 11961 del 2005; n. 5881 del 2006).
Il Primo Presidente aggiunto, con decreto in data 16.7.2008, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione controversa sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite consiste nello stabilire “se il potere sostitutivo attribuito al presidente del Tribunale, in caso di impedimento del magistrato, attenga soltanto alla sottoscrizione della motivazione o possa essere esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza pronunciata da un giudice monocratico”.
1.1 In relazione al giudizio abbreviato [nelle cui forme si è svolto il procedimento che ci occupa], l’art. 442, 4° comma, c.p.p. prevede l’applicazione della disposizione dell’art. 426, comma 2, c.p.p., ove viene prescritto [per l’udienza preliminare] che, “in caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione”.
Per il giudizio ordinario, invece:
-- l’art. 546, 2° comma, c.p.p. prevede che “La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente”;
-- il 4° comma dell’art. 559 c.p.p. dispone che “In caso di impedimento del giudice [monocratico n.d.r.], la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione”.
Dalla struttura letterale e logica delle disposizioni normative dianzi citate si evince che l’impedimento del giudice deve rappresentare il presupposto e la causa della mancata redazione della sentenza, considerato che, diversamente, si sarebbe in presenza di un’omissione di carattere volontario.
Nella fattispecie in esame non viene messa in discussione la sussistenza di detto presupposto e l’intervenuto “impedimento” del giudice deliberante (consistito in un ricovero ospedaliero per una malattia la cui durata non era preventivabile) è implicitamente riconosciuto come certamente esistente dal ricorrente. Ciò che, invece, viene contestato è il fatto che detto impedimento potesse consentire, come accaduto, al presidente del tribunale di delegare altro giudice, diverso dal decidente, per la redazione della motivazione della sentenza.
2. In relazione a tale questione si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
2.1 Un primo orientamento circoscrive alla sola “operazione” della sottoscrizione della sentenza l’utilizzazione del meccanismo di sostituzione del giudice deliberante con il presidente del tribunale o altro giudice da questi delegato.
Viene riconosciuta, al riguardo, significazione pregnante al tenore letterale degli artt. 546, 2° comma, e 559, 4° comma, c.p.p., rilevandosi che in entrambe le disposizioni – come in quella dell’art. 426, comma 2, c.p.p. – l’attività consentita al giudice terzo, in sostituzione di quello impedito, risulta testualmente limitata alla “sottoscrizione” della sentenza e quindi, secondo l’interpretazione letterale, alla apposizione della sola firma su un testo motivazionale evidentemente già predisposto.
In tal senso si sono espresse quelle decisioni secondo le quali l’art. 559, 4° comma, “sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato” [in tal senso si vedano, ad esempio, Cass.: Sez. V, 4.7.2005, n. 28150, P.G. in proc. Iannella; Sez. II, 6.5.2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo; Sez. II, 7.4.2004, n. 20280, P.M. in proc. Morelli; Sez. V, 5.4.2004, n. 21659, P.G. in proc. Covello e altri].
L’indirizzo giurisprudenziale in esame fa leva, altresì, sul principio di immediatezza della deliberazione, come espresso dall’art. 525 c.p.p., dal quale viene fatta discendere la necessaria compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, essendo ogni decisione logicamente ed inscindibilmente basata su una pregressa individuazione delle ragioni fondanti.
Su tale presupposto alcune pronunzie hanno affermato la necessità di garantire “il rapporto diretto giudice-sentenza (completa di dispositivo e motivazione), che è alla base dell’esercizio della funzione giurisdizionale” [così Cass., Sez. II, 11.11.2003, n. 49388, Lamagna, ed implicitamente, nel medesimo senso, Cass., Sez. I, 22.10.1994, n. 119, Pregnolato].
Più direttamente, poi, altre sentenze, sebbene risalenti nel tempo e attinenti a processi trattati secondo il codice di rito del 1930, hanno evidenziato come la possibilità di attribuire al presidente del tribunale la redazione della motivazione in luogo del giudice impedito “sarebbe inconciliabile col principio generale secondo cui la esteriorizzazione del processo volitivo della decisione deve avvenire ad opera del giudice che l’ha adottata” [vedi Cass., Sez. III: 28.9.1972, n. 8455, Ciocia; 27.5.1966, n. 1632, Brancato; 27.5.1966, P.M. in proc. Castri], ovvero hanno rimarcato “la sostanziale intrinseca connessione tra sentenza-decisione e sentenza-documento, considerate come due attività dello stesso giudice che ha adottato la decisione” [vedi Cass., Sez. III, 31.1.1970, n. 237, Formica].
Il ricorrente, nell’aderire alle anzidette considerazioni giurisprudenziali, rileva altresì che un’applicazione “estensiva” dell’art. 426, comma 2, c.p.p. condurrebbe, in definitiva, a violare il principio di immediatezza anche sotto un secondo profilo, ovvero quello dell’oralità: la sola lettura degli atti non sarebbe sufficiente, infatti, a formare adeguatamente il convincimento necessario ai fini della decisione e, successivamente, della sua spiegazione, sicché, in mancanza di una diretta percezione di quanto avvenga in udienza, una motivazione redatta da chi non abbia deciso non assolverebbe alla funzione di rendere note le reali ragioni del giudizio.
Viene evocata, infine, nel ricorso – ad ulteriore sostegno dell’interpretazione “limitativa” – la situazione di contrasto, in cui potrebbe versare il giudice mero estensore della sentenza da altri decisa, tra il proprio convincimento (evidentemente maturato all’esito della sola lettura delle carte del processo) e la decisione in senso contrario già espressa dal giudice deliberante, sicché egli – si osserva – potrebbe essere costretto, in possibile violazione dell’art. 101, 2° comma, della Costituzione, a motivare una pronuncia ritenuta “ingiusta”.
2.2 Un opposto orientamento ritiene legittima, invece, in forza degli artt. 546, 2° comma, e 559, 4° comma, c.p.p. [e quindi pure dell’art. 426, comma 2, c.p.p.], la redazione della intera motivazione da parte del presidente del tribunale o di giudice da questi delegato, in caso di impedimento del giudice decidente, e non considera ostativi, ai fini di tale interpretazione estensiva, il tenore letterale delle disposizioni citate ed il principio di immediatezza di cui all’art. 525 dello stesso codice di rito.
Quale presupposto di tale opzione interpretativa viene anzitutto evidenziato che il requisito della capacità del giudice, necessario perché l’atto decisionale assuma in effetti la veste di sentenza, rileva solo con riferimento al momento della deliberazione ed alla sua esteriorizzazione nella lettura del dispositivo; irrilevante restando, per contro, la perdita di tale capacità al momento della redazione della motivazione [così, Cass., Sez. V: 13.3.2003, n. 552/04, Attanasi ed altri; 17.3.2000, n. 1520, Cannella; 16.3.2000, n. 4730, Semeria; 15.6.1999, n. 9047, Larini ed altri; nonché Cass., Sez. VI, 3.6.1993, n. 1793/04, De Tommasi ed altri. Vedi pure, in un caso di sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare, Cass., Sez. Unite civ., n. 11655 del 2008, Vallillo contro Ministero della Giustizia].
Viene affermato, poi, che:
-- il riferimento normativo letterale alla “sottoscrizione”, nel caso di sentenza del giudice monocratico (comunque del tutto estraneo, a differenza di quanto può verificarsi per il giudice collegiale, alla decisione presa dal giudice impedito) null’altro significa se non “appropriazione” della decisione stessa, e dunque, in definitiva, un’operazione analoga a quella della redazione della motivazione [vedi Cass.: Sez. III, 28.4.2004 n. 35109, P.G. in proc. Basile, e Sez. VI, 7.5.2003, n. 39088, Cardetta];
-- la lettura del dispositivo, e dunque già la sola decisione, comportano degli effetti comunque irreversibili, che non possono essere vanificati dalla mancata redazione della motivazione. E’ noto, infatti, come l’imputato ristretto in vincoli sia posto in libertà “immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento se non detenuto per altra causa” ( art.154 bis disp. att. c.p.p.) e come la previsione di provvisoria esecutività delle statuizioni di carattere civilistico, laddove discendente dalla sussistenza di giustificati motivi quanto alla condanna alle restituzioni e al risarcimento, ovvero dalla stessa legge quanto alla provvisionale (art. 540 cod. proc. pen.), consenta all’interessato di agire anche sulla sola base del dispositivo;
-- deve essere privilegiata un’interpretazione conforme ai principi costituzionali e, segnatamente: quello della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.); quello del diritto di difesa (art. 24 Cost.), posto che l’impossibilità di procedere alla redazione della motivazione (specie in caso di impedimento irreversibile) comporterebbe compromissioni ed aggravi del potere di impugnazione; nonché quello dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), stante “l’aumento di rischio” del decorso dei termini di prescrizione.
3. A fronte dei due orientamenti giurisprudenziali dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il quale il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dagli artt. 426, comma 2, e 599, comma 4, c.p.p. non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monocratico.
Al riguardo, il Collegio condivide e fa proprie, anzitutto, le argomentazioni già sviluppate dalle sentenze delle Sezioni semplici dianzi citate in punto di:
-- riferimento della verifica della sussistenza delle condizioni di capacità del giudice ai soli momenti della trattazione del processo e della decisione, da tenere nettamente distinti da quello motivazionale;
-- esigenza di non porre in discussione la irreversibilità di alcuni effetti (fondamentali quelli in materia di libertà) immediatamente derivanti anche dalla lettura del solo dispositivo;
-- necessità di privilegiare un’interpretazione conforme ai principi posti dagli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione.
Svolge altresì le seguenti considerazioni, allo scopo di approfondire e meglio specificare le ragioni dell’opzione interpretativa alla quale viene prestata adesione:
3.1 In relazione al principio di immutabilità del giudice espresso dall’art. 525, 2° comma, c.p.p. – invocato dall’opzione interpretativa che ritiene dovervi essere assoluta coincidenza tra giudice “deliberante” e giudice redattore della motivazione, non derogabile neppure nelle ipotesi dell’impedimento contemplato dagli artt. 426, comma 2, e 599, comma 4, c.p.p. – la Corte Costituzionale, fino dalla pronuncia n. 484 del 1995 (in aderenza, del resto, al tenore letterale della norma, che considera necessaria la coincidenza delle due fasi, rispettivamente, della “deliberazione” e della “partecipazione al dibattimento”) ha sottolineato che detto principio è teso a soddisfare “la generale esigenza che la decisione giurisdizionale, qualsivoglia forma venga ad assumere, sia emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, intendendosi per tale l’esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo, nonché l’assunzione delle richieste e conclusioni delle parti”.
Nel medesimo senso il Giudice delle leggi si è espresso con le sentenze n. 399 del 2001, n. 431 del 2001 e n. 67 del 2007, secondo le quali il principio di immediatezza, attuato dalla regola di immutabilità del giudice, esige “l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide”.
Allo stesso modo, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha concordemente sottolineato che il principio in questione viene rispettato ogniqualvolta l’organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che ha partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della prova [si ricordino, tra le plurime decisioni in tal senso, Cass.: Sez. V, 24.5.2006, n. 36764, Bevilacqua e altri; Sez. II, 15.12.2005, n. 5064/06, Rainò ed altri; Sez. VI, 3.12.2003, n.4916/04, Mele; Sez. I, 8.2.2001, n.13584, Fortunato; Sez. II, 19.10.1999, n.12620, Erinnio. Nel senso dell’applicabilità della regola al giudice monocratico, si veda pure Cass.: Sez. II, 2.12.2004, n.2/05, Forgietta; Sez. V, 15.12.1998, n. 2904/99, P.M. in proc. Zito; Sez. I, 19.5.1997, n. 6193, Gabugliese; Sez. I, 8.8.1995, n. 9292, Capone; Sez. III, 4.10.1994, n. 11111, P.G. in proc. Tini], aggiungendo, con specifico riguardo al rito abbreviato, che la immutabilità del giudice va intesa con riferimento ai momenti della valutazione e trattazione del merito da un lato e della sua definizione dall’altro [vedi Cass.: Sez. II, 26.9.2006, n. 33840, Azzi; Sez. III, 4.12.1996, n. 1217, Greco; Sez. IV, 10.7.1996, n. 8061, Carosi].
Se, dunque, la “deliberazione”, testualmente menzionata dall’art. 525 c.p.p., viene ad esaurirsi nella redazione e nella successiva lettura del dispositivo (quale atto che, per primo, “esteriorizza” il dictum giurisdizionale), senza che lo stesso possa essere modificato (per il principio della prevalenza) attraverso la redazione della motivazione non contestuale, il principio di immutabilità non appare poter rilevare ai fini dell’affermazione della necessaria coincidenza tra giudice “deliberante” e giudice “motivante”.
L’interpretazione estensiva del disposto dell’art. 525 c.p.p. – volta a ricomprendere nel momento della “deliberazione” anche la fase della redazione non contestuale della motivazione (art. 544, commi 2° e 3°, c.p.p.), con conseguente affermazione della necessità di una coincidenza della persona fisica del giudice pure rispetto a tale ultimo momento – si basa sui presupposti della intrinseca connessione e della necessaria compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, facendone discendere che la possibilità di attribuire la redazione della motivazione ad un giudice diverso da quello impedito sarebbe inconciliabile con la regola generale secondo il quale la esteriorizzazione del processo volitivo della decisione deve avvenire ad opera del giudice che l’ha adottata.
La redazione dell’apparato giustificazionale, invece, ha la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico-giuriche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione e l’incombente motivazionale è contemplato dal codice di rito negli “atti successivi alla deliberazione”, sicché appare legittimo concludere che il principio di immutabilità, in sostanza, non si estende al di là dell’atto del decidere, che è cosa diversa dall’atto di spiegazione della decisione.
3.2 Quanto alla prospettata esigenza di evitare una motivazione meramente “cartolare”, che incongruamente prescinda dalla diretta percezione di quanto avvenuto in udienza, va ricordato che il codice di rito conosce molteplici ipotesi di “giudizio cartolare”, ovvero di giudizio caratterizzato da una decisione assunta sostanzialmente sulla base della mera lettura di atti formatisi dinanzi ad altri, rientrando in tale novero, ad esempio, il caso dello stesso giudizio abbreviato “non condizionato” e, in maniera ancora più eclatante, il giudizio d’appello, pur non ritenuto incompatibile con le linee fondanti del giusto processo.
3.3 Secondo alcune decisioni, l’art. 559, 4° comma, c.p.p. “sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato”.
In tal senso si sono espresse le ricordate sentenze pronunciate dalla Sez. V, 4.7.2005, n. 28150, P.G. in proc. Iannella; dalla Sez. II, 6.5.2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo e 7.4.2004, n. 20280, P.M. in proc. Morelli; ed ancora dalla Sez. V, 5.4.2004, n. 21659, P.G. in proc. Covello e altri; ma, già nel vigore del codice di rito del 1930, la III Sezione, nella sentenza 27.5.1966, P.M. in proc. Castri, aveva affermato, per giustificare l’impossibilità di attribuire al presidente del tribunale anche il compito della motivazione, che la disposizione letterale dell’allora art. 474 c.p.p. era tanto chiara da non potersi prestare a diversa interpretazione.
Trattasi di argomentazione, avallata dalla maggior parte della dottrina, che potrebbe ricevere conferma dalla considerazione che l’impiego, da parte del 2° comma dell’art. 546, del termine “sottoscrizione”, fa seguito alla illustrazione, da parte del 1° comma, dei requisiti della sentenza, tra i quali sono richiamati distintamente, e dunque apparentemente insuscettibili di sovrapposizione, la “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” (lett. e) e la “data e la sottoscrizione del giudice” (lett. g).
Detta constatazione non appare tuttavia determinante nel senso di escludere la possibilità di considerare che il legislatore, con il richiamare l’atto della sottoscrizione, abbia inteso fare riferimento all’atto finale della stesura della motivazione, culminante appunto nella apposizione della firma, in ciò logicamente ricomprendendo la immediatamente precedente attività della stesura della motivazione stessa; ciò tanto più ove si consideri che la regola generale di redazione della motivazione imposta dall’art. 544 c.p.p. è quella della contestualità rispetto alla decisione, sì da potersi ancor più dedurre che il “sottoscrivere” finisca per coincidere con il “motivare”.
Del resto, anche a fronte di una motivazione non contestuale, la finalità cui risponde la “minuta” nella sentenza collegiale – ovvero la necessità, tramite la stessa, di verificare le motivazioni discusse in camera di consiglio con quelle contenute in sentenza – non avrebbe ragion d’essere nel giudizio monocratico, condotto e deciso da una sola persona e nel quale non è prevista dalla teoria né dalla prassi generale la redazione di alcuna “minuta”.
3.4 Né può considerarsi conducente, per contrastare la tesi privilegiata da queste Sezioni Unite, la prospettazione di una situazione di possibile contrasto tra il convincimento maturato all’esito della sola lettura degli atti processuali dal giudice mero estensore della sentenza da altri decisa e la decisione in senso contrario già espressa dal giudice deliberante: in una situazione siffatta, secondo il ricorrente, l’estensore sarebbe costretto, in violazione dell’art. 101, 2° comma, della Costituzione, a motivare comunque una pronuncia che egli ritiene “ingiusta”.
Appare opportuno rilevare anzitutto, al riguardo, che il nostro sistema processuale penale è contrassegnato, a differenza di altri sistemi, dall’assenza di meccanismi di emersione delle dissenting opinions e che la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata (con la sentenza 10 giugno 2003, Sofri ed altri contro Italia) nel senso che non costituisce violazione del diritto all’equo processo, di cui deve godere l’imputato, il fatto che il giudice estensore della motivazione della sentenza sia “in disaccordo” con la decisione.
In caso, poi, di giudice monocratico non sono evocabili le previsioni dell’art. 154 disp. att. c.p.p. che, trattando della redazione non immediata dei motivi della sentenza collegiale, regolano, tra gli altri, il profilo della designazione dell’estensore della motivazione laddove non stesa dallo stesso presidente.
Tale norma comunque – a differenza di quanto stabilito dall’art. 118 disp. att. c.p.c., a tenore del quale “la scelta dell’estensore della sentenza…è fatta dal presidente tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione” – non prevede una analoga “cautela” e la Corte Costituzionale (con ordinanza n. 283 del 1998) ha dichiarato manifestamente inammissibile (per carenza di esplicitazione dell’incidenza di un’eventuale pronuncia di illegittimità sull’addebito disciplinare contestato all’incolpato) la questione di legittimità costituzionale che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (con provvedimento del 9.5.1997) aveva sollevato proprio in relazione a detta diversità di regolamentazione ed in ragione di un non manifestamente infondato sospetto di contrasto con l’art. 101, 2°comma, Cost., più in generale evocando la necessità di avere contezza in ordine all’esistenza o meno, anche nel processo penale, “del diritto del magistrato dissenziente di rifiutarsi di redigere la motivazione di una decisione in senso difforme dalla sua convinzione”.
In ogni caso, non ritiene questo Collegio che di tutela del “dissenso” possa appropriatamente discorrersi in una situazione, quale quella di specie, caratterizzata dalla necessità di porre in essere un “atto dovuto”, essendo fisiologico, se non addirittura costituzionalmente imposto (art. 111, 6° comma, Cost.), che ad ogni dispositivo debba seguire una motivazione.
3.5 Viene prospettato in ricorso che l’art. 559, 4° comma, c.p.p. troverebbe diverse modalità applicative, a seconda che il giudice impedito abbia o meno redatto la minuta della motivazione, giacché nel primo caso il presidente dovrebbe procedere a sottoscrivere tale documento prima del suo deposito in cancelleria mentre, nel secondo caso, il presidente dovrebbe limitarsi, dando atto dell’impedimento del giudice, a sottoscrivere il dispositivo (eventualmente preceduto dall’indicazione del nominativo dell’imputato, delle imputazioni e delle conclusioni delle parti), ordinandone il deposito ai fini della eventuale impugnazione, finalizzata ad ottenere una declaratoria di nullità della decisione con regressione al giudice di primo grado.
In quest’ottica non solo viene affermata la possibilità dell’impugnazione del mero dispositivo, ma essa viene anzi configurata quale strumento idoneo a superare una situazione di stallo determinata dalla sopravvenuta impossibilità di provvedere al deposito della motivazione.
Tale ricostruzione procedimentale non è condivisibile, sia perché per il giudice monocratico (come già si è osservato) non è previsto il deposito di alcuna “minuta” sia perché il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall’art. 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; verificandosi invece nullità ai sensi dell’art. 125, 3° comma, c.p.p., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge.
Neppure può condividersi una prospettazione di radicale “inesistenza” della sentenza priva di motivazione [affermata da Cass. pen.: Sez. III, 13.7.2007, n. 27965, Butera; Sez. III, 28.4.2004, n. 35109, P.G. in proc. Basile e Sez. II, 17.10.2000, n. 5223, Pavani; nonché da Cass. lav., 8.10.1985, n. 4881; Monacelli contro Inps], poiché il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all’atto i requisiti “geneticamente” propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso [vedi Cass., Sez, Unite pen.: 24.11.1999, n. 25, Di Dona e 9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli].
Nella fattispecie in esame, dunque, la Corte territoriale – anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza pronunciata dal G.I.P. – avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso Cass., Sez. V, 25.3.2005, n. 11961).
4. Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.
4.1 Prive di pregio devono considerarsi, anzitutto, le eccezioni di improcedibilità riferite a mancanza od a vizi degli atti di querela.
Al riguardo va rilevato che correttamente è stato ritenuto che gli abusi sessuali in oggetto non sono stati commessi con violenza ma attraverso induzione ingannatoria, così che le persone offese non hanno potuto immediatamente percepire che la condotta del Rotunno si poneva in contrasto con regolare prassi medica e non poteva essere giustificata dalla prospettata attività di prevenzione e di cura.
Legittimamente, pertanto, sono state ritenute tempestive le querele presentate da talune delle vittime solo quando esse hanno preso cognizione consapevole dell’abuso subito, cioè di tutti gli elementi che hanno consentito loro la valutazione dell’esistenza stessa del reato. Uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza dell’illecito non è sufficiente per fare i decorrere i termini per la presentazione della querela e l’onere della prova dell’intempestività incombe su chi la allega, non essendo sufficiente, a tal fine, affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni e dovendo essere fornita, al contrario, una prova rigorosa, tenuto conto che ogni eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante [si vedano, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. I, 15.2.2008, n. 7333; Sez. V, 8.5.2006, n. 15853; Sez. II, 17.4.2003, n. 18710].
Neppure sono censurabili le considerazioni svolte dalla Corte di merito, in tema di procedibilità di ufficio ex art. 609 septies, n. 3, cod. pen. per la qualità di esercente di servizio pubblico rivestita dall’imputato e contestata nell’imputazione, in quanto larga parte delle condotte risulta realizzata nell’esplicazione non di attività intra moenia – consentita dal D.P.R. 20.5.1987, n. 270 e sottoposta, nel suo effettivo svolgersi, a regime privatistico [vedi da ultimo, sul punto, Cass., Sez. VI, 31.1.2005, n. 2969, Moschi] – ma di vera e propria attività pubblica ospedaliera, con l’uso della modulistica intestata all’USSS n. 6 di Vicenza, ed indiscutibile, in ogni caso, va considerata la procedibilità di ufficio per le pazienti Villanova e Salviati, che hanno subito gli abusi mentre erano ricoverate nel medesimo ospedale.
Una volta accertata la procedibilità di ufficio per gli illeciti perpetrati in danno di tali due pazienti, detta procedibilità si estende a tutti gli altri episodi di abuso secondo la previsione di cui all’art. 609 septies, n. 3, cod. pen., in quanto la “connessione” prevista da tale norma non è limitata alle ipotesi di cui all’art. 12 c.p.p., ma va estesa alla connessione meramente investigativa di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.p., idonea a determinare comunque il venire meno dell’esigenza di riservatezza che è alla base dell’attribuzione del diritto di querela alla persona offesa [vedi Cass.: Sez. III, 25.1.2007, n. 2876; Sez. III, 7.9.2005, n. 32971; Sez. III, 20.4.2001, n. 16060; Sez. IV, 10.1.2001, n. 2371].
4.2 In punto di affermazione della responsabilità, poi, il ricorso propone censure articolate in fatto, non proponibili in sede di legittimità a fronte di un provvedimento che possiede un apparato argomentativo completo, logico e razionale, del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Le censure formulate nell’atto di gravame sono prive di elementi di novità rispetto a quelle già esaminate dai giudici del merito e attengono a rilievi che quei giudici hanno disatteso con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.
Razionalmente risulta affermato che l’imputato non ha rispettato i corretti protocolli medici per la prevenzione dei tumori dell’ano e del retto, anzitutto perché egli – pure avendo asserito che le visite rettali da lui effettuate non si inquadravano in una programmata attività di screening – ha sollecitato le pazienti a sottoporsi a quelle specifiche visite, adducendo esigenze di prevenzione in assenza di qualsiasi elemento di sospetto. Il sospetto di tali gravi patologie, inoltre, non richiede una semplice visita proctologica, ma impone accertamenti più articolati e complessi [è lo stesso Rotunno ad averlo riconosciuto] da condursi attraverso analisi di laboratorio ed altre indagini strumentali, mai prescritte ad alcuna delle parti offese.
Quali indici di responsabilità, poi, i giudici del merito hanno razionalmente individuato:
-- le posizioni estremamente imbarazzanti e lesive del pudore imposte alle pazienti in occasione delle visite alle quali sono state sottoposte;
-- gli “apprezzamenti” eccessivamente confidenziali rivolti alle persone ed alle parti anatomiche delle pazienti (dei quali, per il loro oggettivo contenuto, con logica coerenza sono state escluse le pretese “finalità distensive”);
-- le modalità ed i tempi prolungati delle esposizioni, nonché, in alcuni casi, gli “schiaffeggiamenti” sui glutei delle pazienti, scelte tra quelle giovani e di aspetto piacente;
-- l’accertamento, nel corso di mesi di indagine, che soltanto una paziente di età avanzata era stata esplorata nel retto, non essendosi prestato l’imputato, nella generalità dei casi, ad eseguire tale tipo di visita a pazienti non “giovani e carine”;
-- il mancato rilascio di referti di diagnosi sull’eseguita esplorazione del retto, che il Rotunno, con giustificazione logicamente ritenuta non convincente, ha ricondotto alla mancanza nel libretto senologico dell’ULSS di un riquadro riguardante visite rettali;
-- la reiterazione, in alcuni casi, delle visite a breve distanza di tempo in assenza di patologie, nonché la fissazione delle stesse con l’improprio ma significativo invito alle pazienti di presentarsi senza accompagnatori.
I giudici del merito hanno dato esaustiva spiegazione della genesi delle indagini, avviate a seguito della segnalazione di una ginecologa alla quale alcune pazienti si erano rivolte mostrando perplessità sulle iniziative del Rotunno ed hanno rilevato che la veridicità delle dichiarazioni delle predette era evidenziata dalla descrizione delle medesime modalità di una condotta antigiuridica reiterata per numerosi anni in danno di persone le quali non avevano alcun motivo di inventare accuse per fatti inesistenti, in danno di un sanitario con il quale, in alcuni casi, esse non erano più in contatto da tempo.
In conformità alla effettuata ricostruzione dei fatti hanno poi evidenziato il dolo (generico) del reato, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa, a prescindere dalla eventuale finalità dell’agente di soddisfare la sua concupiscenza.
Infondatamente, quindi, si sostiene in ricorso che la motivazione della sentenza impugnata poggi su considerazioni induttive, anziché su prove rappresentative, e che il progredire delle accuse sia dipeso da suggestioni o confidenze prive di agganci con la realtà: non vi è alcuna dimostrazione, infatti, di un preteso “contagio dichiarativo”, che solo assertivamente si sarebbe innescato attraverso uno scambio di informazioni tra persone chiamate a deporre in ordine ad una vicenda loro capziosamente rappresentata.
Non può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie ed esula dai poteri della Corte di legittimità quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, a fronte di un compiuto esame – operato dai giudici del merito – esteso a tutte le risultanze processuali e che non ha tralasciato alcuna acquisizione probatoria, fornendo risposta a tutte le contestazioni difensive.
4.3 Con riferimento alla condotta tipica del reato di “violenza sessuale”, vanno ribadite le considerazioni [già svolte da questa Corte Suprema, tra le altre decisioni, nella sentenza 23.9.2004, n. 37395] ove è stato posto in rilievo che l’individuazione di tale condotta si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione “atti sessuali”, di cui alla legge 15.2.1996, n. 66, in quanto l’art. 609 bis cod. pen. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della “congiunzione carnale” e degli “atti di libidine violenti”, il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità “costringe” taluno a compiere o a subire “atti sessuali”.
In ordine al problema dell’individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale, punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e la condotta vietata dall’art. 609 bis cod. pen. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Le finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. III; 27.9.2007, n, 35626; 10.4.2000, n. 4402).
Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute “erogene” (stimolanti dell’istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (vedi Cass., Sez. III: 20.6.2006, n. 21167; 23.9.2004, n. 37395; 1.12.2000, n. 12446; 30.3.2000, n. 4005; 27.1.1999, n. 1137; 5.6.1998, n. 6652).
4.4 A norma dell’art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un’impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L’ error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l’art. 606, 1° comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti “decisiva” (in tal senso si pone il richiamo all’art. 495, 2° comma, c.p.p.), cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.
Anche nel giudizio abbreviato di appello, specialmente se “condizionato” ai sensi dell’art. 438, comma 5°, c.p.p., il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, pure su sollecitazione di parte, entro l’ambito delineato dall’art. 603 c.p.p., perché la previsione dell’art. 441, 5° comma, c.p.p., che attribuisce siffatto potere al giudice dell’abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice di appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova – ove, come nella specie, sia razionalmente motivata – non è censurabile in sede di legittimità [vedi Cass.: Sez, III, 12.3.2008, n. 11100; Sez. V, 6.6.2006, n. 19388, Biondo ed altri; Sez. VI, 16.2.2006, n. 6221, Aglieri ed altri; Sez. I, 3.6.2004, n. 25096, Alampi ed altro].
Nella fattispecie in esame la parte aveva chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, prospettando, in primo luogo, la necessità di procedere alla diretta visione, in dibattimento, delle registrazione audiovisive delle visite mediche eseguite dall’imputato sulle parti offese; nonché richiedendo l’effettuazione di una perizia proctologica, per nuova elaborazione e valutazione dei dati acquisiti, adducendo, quale presupposto giustificativo di tale richiesta, la pretesa mancanza di idonea specializzazione dei periti rispettivamente officiati dal pubblico ministero e dal G.I.P.
La Corte di merito ha respinto tale richiesta con argomentazioni razionali ed ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico ed ha escluso ogni incertezza allo stato degli atti considerando che:
a) erano state registrate dalla polizia giudiziaria e trasmesse al P.M. 118 cassette video, tutte esaminate dal dr. Sideri, perito nominato dal giudice, unitamente ai consulenti di parte, sicché la difesa aveva potuto averne piena e completa contezza; il dr. Sideri, inoltre, nell’ultima parte del suo elaborato peritale, aveva condotto una specifica analisi riferita a ciascuna intercettazione e nessuna restrizione aveva subito la possibilità di puntuale confutazione difensiva.
Né una ricerca finalizzata a verificare l’esistenza e la portata di eventuali “atteggiamenti di soddisfazione morbosa” da parte dell’imputato avrebbe potuto addurre elementi ad esso favorevoli in quanto, come già si è rilevato, l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assume un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato;
b) la valutazione circa la correttezza delle procedure e dei protocolli medici nell’espletamento delle visite senologiche, effettuata dai periti già officiati, aveva puntuale fondamento scientifico;
c) lo stesso imputato aveva ammesso che non sussiste dimostrata correlazione tra patologie del seno e patologie della parte terminale dell’apparato digerente, sicché, nell’ambito della prevenzione delle patologie mammarie, non ha fondamento scientifico la prospettazione (non limitata a casi specifici di linfadenopatia generalizzata) della necessità di un’indagine riferita ai linfonodi inguinali.
La perizia infine – in ogni caso – non può farsi rientrare nel concetto di “prova decisiva”, essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. III, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. IV, 6.2.2004, n. 4981; Sez. IV, 28.2.2003, n. 9279; Sez. V, 21.10.1999, n. 12027; Sez. III, 14.2.1998, n. 13086).
4.5 Quanto alla costituzione di parte civile di Darinca Sperandio, l’eccezione di tardività della stessa non è accoglibile perché esattamente i giudici del merito hanno interpretato l’art. 441 c.p.p. nel senso che “nel corso del giudizio abbreviato” – diversamente da quanto disposto per il dibattimento ordinario dall’art. 79 c.p.p. – detta costituzione possa intervenire anche oltre l’udienza di costituzione delle parti, “dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato”. Né è stato addotto in ricorso che l’imputato si sia tempestivamente opposto a tale costituzione ed abbia proposto richiesta motivata di esclusione.
La liquidazione del danno subìto dalla Sperandio, infine, appare effettuata con congrue valutazioni riferite alle modalità ed alla reiterazione degli abusi dalla stessa patiti ed all’entità del pregiudizio psicologico derivato alla stessa; mentre non sono invocabili dall’imputato profili di disparità di trattamento a fronte di accadimenti caratterizzati da modalità di svolgimento non coincidenti ed in una situazione in cui la sola Sperandio aveva proposto appello.
4.6 I reati commessi in danno di Maria Isabella Beltrame [in data imprecisata nel corso dell’anno 1989] e di Rossella Molin [in due occasioni, in data 9.4.1993 e alcuni giorni dopo la data del 28.4.1999], infine, non possono considerarsi prescritti.
L’art. 158 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legge 5.12.2005, n. 251 (entrata in vigore il successivo 8 dicembre), per il reato continuato, faceva decorrere dal giorno in cui era cessata la continuazione il momento a partire dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione.
Tale previsione era stata ritenuta conforme a razionalità, sul presupposto che l’inscindibilità del reato continuato agli effetti della prescrizione trovava il suo fondamento nel principio che la questa non può iniziare a decorrere finché sussiste ed è in corso l’attività illecita determinata dall’unico e medesimo disegno criminoso, pur rimanendo fermi i termini prescrizionali propri di ciascun reato.
L’art. 6, 2° comma, della legge n. 251/2005 ha modificato detto regime, prevedendo che il termine di prescrizione debba decorrere dal momento di commissione di ciascun reato, pur ricondotto al vincolo della continuazione
La disciplina transitoria posta dall’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 – in seguito all’intervento ablativo attuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2006, n. 393 – prevede, però, che “Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione” e tra le “nuove disposizioni” alle quali si riferisce la norma devono ricomprendersi anche quelle che regolano il trattamento del reato continuato e la sospensione o la interruzione del corso della prescrizione.
La Corte Costituzionale ha considerato ragionevole, infatti, l’ancoraggio alla pronuncia di condanna in primo grado dell’eccezione al principio della retroattività della legge penale più mite.
Nella specie, dunque, ove il dispositivo della sentenza di primo grado – che è di condanna e costituisce “atto interruttivo” secondo la ratio decidendi della sentenza n. 393 del 2006 – è stato letto in data 6.4.2005, trova applicazione la disciplina transitoria posta dall’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, sicché – ai fini del computo dei termini di prescrizione – non vanno scissi i vari episodi unificati nel vincolo della continuazione.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1.500,00 per la difesa di Stecco Silvana e per quella di Sperandio Darinca; in euro 1.800,00 per la difesa congiunta di Veggian Sonia e Villanova Elena ed in euro 2.100,00 per la difesa congiunta di Salviati Silvia, Battistini Francesca, Vivian Arabella e Zuggiato Alessandra, oltre accessori di legge.