Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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domenica 6 dicembre 2020

Sentenza n. 30227/2020 GESTORE DI STRUTTURA RICETTIVA - IMPOSTA DI SOGGIORNO – OMESSO VERSAMENTO – ART. 180, D.L. N. 34 DEL 2020 – ENTRATA IN VIGORE - PECULATO – ESCLUSIONE – CONDOTTE ANTECEDENTI – CONFIGURABILITÀ.

Sentenza n. 30227 ud. 28/09/2020 - deposito del 30/10/2020 

In tema di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, la Sesta sezione ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020: - non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno; - permane la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti atteso che la novella non ha comportato un fenomeno di abolitio criminis.

Presidente: S. Mogini

Relatore: O. Villoni

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GESTORE DI STRUTTURA RICETTIVA - IMPOSTA DI SOGGIORNO – OMESSO VERSAMENTO – ART. 180, D.L. N. 34 DEL 2020 – ENTRATA IN VIGORE - PECULATO – ESCLUSIONE – CONDOTTE ANTECEDENTI – CONFIGURABILITÀ.


Sentenza n. 29546/2020 CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI UN REATO PROCEDIBILE A QUERELA - ESTENSIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - VALIDA MANIFESTAZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA – CONDIZIONI – TEMPESTIVITÀ.

Sentenza n. 29546 ud. 07/10/2020 - deposito del 23/10/2020 

La Sesta sezione ha affermato che l'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall’art. 124, comma primo cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.

Presidente: A. Petruzzellis

Relatore: E. Aprile

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CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI UN REATO PROCEDIBILE A QUERELA - ESTENSIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - VALIDA MANIFESTAZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA – CONDIZIONI – TEMPESTIVITÀ.



sabato 5 dicembre 2020

Sentenza n. 25369 del 11/11/2020 Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Applicabilità.

Sentenza n. 25369 del 11/11/2020 

Le Sez. U., pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che al direttore generale di un ente del SSN (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3-bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”.

Presidente: A. Spirito

Relatore: L. Tria

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Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Applicabilità.

Sentenza n. 28130/2020 Frode nelle pubbliche forniture - Oggetto - Concetto di “fornitura” – Prestazioni di “facere” – Estensione - Fattispecie.

Sentenza n. 28130 ud. 18/09/2020 - deposito del 08/10/2020 

La Sesta sezione ha affermato che, ai fini della configurabilità dei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il termine “fornitura” si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. (Fattispecie relativa alla somministrazione di personale paramedico interinale).

Presidente: A. Costanzo

Relatore: A. Costanzo

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Frode nelle pubbliche forniture - Oggetto - Concetto di “fornitura” – Prestazioni di “facere” – Estensione - Fattispecie.


venerdì 4 dicembre 2020

Sentenza n. 23902 del 29/10/2020 AREA GIÀ EDIFICABILE E POI ASSOGGETTATA A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - INSERIMENTO DELLA STESSA IN UN PROGRAMMA DI “COMPENSAZIONE URBANISTICA” - ASSOGGETTAMENTO AD ICI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

Sentenza n. 23902 del 29/10/2020 

Le Sez. U., pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: Un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: G.M. Stalla

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AREA GIÀ EDIFICABILE E POI ASSOGGETTATA A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - INSERIMENTO DELLA STESSA IN UN PROGRAMMA DI “COMPENSAZIONE URBANISTICA” - ASSOGGETTAMENTO AD ICI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

Sentenza n. 27917/2020 COMPATIBILITÀ DELLE CONDIZIONI DI SALUTE CON LA DETENZIONE – RISCHIO DI CONTRARRE L’INFEZIONE DA COVID-19 – VALUTAZIONE – CRITERI.

Sentenza n. 27917 ud. 23/09/2020 - deposito del 07/10/2020 

La Sesta sezione, ha affermato che l’incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, in considerazione del rischio di contrarre l’infezione da Covid-19, deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, alla luce anche delle specifiche misure di prevenzione adottate nell’istituto per garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”, nonché della possibilità che i detenuti che si trovano in condizioni di salute più precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o presso strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario.

Presidente: P. Di Stefano

Relatore: E. Aprile

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COMPATIBILITÀ DELLE CONDIZIONI DI SALUTE CON LA DETENZIONE – RISCHIO DI CONTRARRE L’INFEZIONE DA COVID-19 – VALUTAZIONE – CRITERI.


giovedì 3 dicembre 2020

Sentenza n. 23901 del 29/10/2020 MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INIZIATI ANTERIORMENTE ALL’ANNO 1982 ED IN CORSO AL 1^ GENNAIO 1983 - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza n. 23901 del 29/10/2020 

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale: Se l'art. 189, terzo comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano compete, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: A. Valitutti

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MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INIZIATI ANTERIORMENTE ALL’ANNO 1982 ED IN CORSO AL 1^ GENNAIO 1983 - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA


Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 Processo tributario in sede di legittimità - Richiesta di trattazione in pubblica udienza – Rigetto - Trattazione scritta (cd. udienza cartolare) - Applicabilità in fase di emergenza sanitaria da Covid-19 - Rito camerale “non partecipato” - Fondamento.

Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 

La sezione V tributaria, in attuazione delle norme precauzionali finalizzate alla trattazione scritta delle cause (cd. udienza cartolare) di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020, ed alle misure organizzative emanate dal Primo presidente della Cassazione (decreti del 7/05/2020, del 18/06/2020 e del 30/07 /2020) - tutt’ora in vigore - relative alle modalità operative per regolare l’accesso ai servizi in funzione “anti-assembramento”, ha disatteso la richiesta di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla parte contribuente - peraltro genericamente motivata adducendo non già il profilo nomofilattico della lite quanto la sua particolare rilevanza - e ha trattato la controversia in adunanza camerale, enunciando un criterio di “giusrealismo” correlato all’emergenza pandemica da Covid-19, ritenuto coerente col proprio indirizzo, anche nomofilattico, e con la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sul rito camerale di legittimità “non partecipato”, siccome derogabile in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali”.

Presidente: E. Cirillo

Estensore: R. Guida

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Processo tributario in sede di legittimità - Richiesta di trattazione in pubblica udienza – Rigetto - Trattazione scritta (cd. udienza cartolare) - Applicabilità in fase di emergenza sanitaria da Covid-19 - Rito camerale “non partecipato” - Fondamento.

Sentenza n. 31841/2020 Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità - Ragioni.

Sentenza n. 31841 ud. 17/09/2020 - deposito del 12/11/2020 

La Quinta sezione, pronunciandosi in tema di normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha affermato che il riesame di sequestro probatorio rientra tra i “procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari” per i quali, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modifiche, in l. 24 aprile 2020, n. 27, in presenza di richiesta dell’interessato, non opera il rinvio d'ufficio delle udienze di cui al comma 1 della suddetta disposizione, in quanto la misura – sebbene abbia collocazione codicistica differente dalle misure cautelari reali, trattandosi di un mezzo di acquisizione della prova – impone comunque un vincolo reale sul bene e, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetta allo stesso rimedio processuale.

Presidente: G. Sabeone

Relatore: G. Francolini

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Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità - Ragioni.


mercoledì 2 dicembre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 21714 del 08/10/2020 NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - IRREPERIBILITÀ RELATIVA DEL DESTINATARIO - CONTRASTO RELATIVO AD ATTI DI IMPOSIZIONE FISCALE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 21714 del 08/10/2020 

In tema di notifica a mezzo del servizio postale, rispetto all’ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici con riguardo al perfezionamento della notifica degli atti di imposizione fiscale: se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta ex art. 8 l. n. 890 del 1982 la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (cd. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD. La questione di diritto rimessa al giudice nomofilattico - secondo l’ordinanza interlocutoria - appare, altresì, di massima di particolare importanza in ragione dell’incidenza sulla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale.

Presidente: E. Cirillo

Relatore: R. Rossi

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NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - IRREPERIBILITÀ RELATIVA DEL DESTINATARIO - CONTRASTO RELATIVO AD ATTI DI IMPOSIZIONE FISCALE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Sentenza n. 31601/2020 PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - AMMISSIBILITÀ.

Sentenza n. 31601 ud. 15/09/2020 - deposito del 11/11/2020

La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.

Presidente: M. Vessichelli

Relatore: L. Pistorelli

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PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - AMMISSIBILITÀ.


Sentenza n. 31273 /2020 Delitto di atti persecutori – Mobbing – Condotte idonee a determinare uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod. pen. – Configurabilità.

Sentenza n. 31273 ud. 14/09/2020 - deposito del 09/11/2020 

La Quinta sezione ha affermato che il reato di atti persecutori è configurabile anche in caso di mobbing qualora i plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima, e preordinati a mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, siano idonei a determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa cagionando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pen.

Presidente: R. Pezzullo

Relatore: A. Tudino

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Delitto di atti persecutori – Mobbing – Condotte idonee a determinare uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod. pen. – Configurabilità.


martedì 1 dicembre 2020

Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 - Art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Tardiva trasposizione in Italia - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Reato di cui all’art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato di commissione del reato - Irrilevanza - Entità dell’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione - Somma ricevuta ai sensi della l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno - Necessità - Fondamento.

Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 


La Terza Sezione civile ha affermato i seguenti principi:

- alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime;

- il menzionato indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro (cosiddette vittime non transfrontaliere) ove il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti;

- l’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità;

- dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione del citato art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche, trovando applicazione l’istituto della “compensatio lucri cum damno”.
 

Presidente: G. Travaglino

Relatore: E. Vincenti

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- Art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Tardiva trasposizione in Italia - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Reato di cui all’art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato di commissione del reato - Irrilevanza - Entità dell’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione - Somma ricevuta ai sensi della l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno - Necessità - Fondamento.

Sentenza n. 29584/2020 RESPONSABILITA DA REATO DEGLI ENTI - REATI COLPOSI – CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA - INTERESSE - VIOLAZIONE SISTEMATICA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

Sentenza n. 29584 ud. 22/09/2020 - deposito del 26/10/2020 

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, la Quarta sezione ha affermato che l’interesse, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.

Presidente: S. Dovere

Relatore: G. Cappello

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RESPONSABILITA DA REATO DEGLI ENTI - REATI COLPOSI – CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA - INTERESSE - VIOLAZIONE SISTEMATICA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE


lunedì 30 novembre 2020

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 

In tema di protezione internazionale, l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri”, produce l’effetto di far gravare sul ricorrente il rispetto degli oneri di allegazioni rinforzata soltanto per i ricorsi innanzi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione.

Presidente: U.LC.G. Scotti

Estensore: F. Terrusi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

Sentenza n. 32166/2020 PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.

Sentenza n. 32166 ud. 08/10/2020 - deposito del 16/11/2020 

In tema di detenzione di materiale pedopornografico, la Terza sezione ha affermato che è configurabile l’aggravante dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, quando l’agente ponga in essere qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione come soggetto che ha avuto accesso alla rete, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa. (Fattispecie in cui l’imputato, usando identità telematiche diverse, aveva adoperato un computer e un “client” di accesso a lui non riconducibili in quanto di un altro soggetto).

Presidente: V. Di Nicola

Relatore: L. Semeraro

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PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.


domenica 29 novembre 2020

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 


La Sezione Prima, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC (“Politica Agricola Comune”) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ha affermato che è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.

Presidente: P. Campanile

Relatore: A.P. Lamorgese



CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

Sentenza n. 31754/2020 RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.

Sentenza n. 31754 ud. 16/09/2020 - deposito del 12/11/2020

La Terza sezione ha affermato che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso con una pronuncia che, trattando comunque profili di merito, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, riconducibile al più, eventualmente, ad un errore di diritto.

Presidente: V. Di Nicola

Relatore: A. Scarcella

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RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.


sabato 28 novembre 2020

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.

Sentenza n. 31760/2020 Spazi urbani inclusi nei centri storici – Qualificazione – Beni culturali – Dichiarazione di interesse storico-artistico – Necessità – Esclusione – Conseguenze.

Sentenza n. 31760 ud. 21/10/2020 - deposito del 12/11/2020 

La Terza sezione ha affermato, in fattispecie relativa alla realizzazione di una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela, che le pubbliche piazze, strade, vie e altri spazi urbani rientranti nel perimetro dei centri storici sono qualificabili come beni culturali, in forza dell’art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi dei successivi artt. 12 e 13, sicché, con riguardo a tali siti, trovano applicazione le norme di tutela previste dallo stesso Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario.

Presidente: E. Rosi

Relatore: L. Semeraro

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Spazi urbani inclusi nei centri storici – Qualificazione – Beni culturali – Dichiarazione di interesse storico-artistico – Necessità – Esclusione – Conseguenze.


venerdì 27 novembre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020 DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 43 L.FALL. - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020 

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni di massima di particolare importanza, se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.

Presidente: M. Cristiano

Estensore: M. Falabella

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DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 43 L.FALL. - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Sentenza n. 28497/2020 ART. 1140 COD. NAV. – FALSA ROTTA - ROTTA CARTACEA E ROTTA SATELLITARE – EQUIPARAZIONE - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 28497 ud. 24/09/2020 - deposito del 14/10/2020 

In tema di delitto di falsa rotta di cui all’art. 1140 cod. nav., la Terza sezione ha affermato che la non corrispondenza della rotta è configurabile non solo nel caso di rotta difforme da quella tradizionalmente rilevabile ed indicata in forma cartacea nel giornale di navigazione, ma anche nel caso di rotta difforme da quella rilevabile con l’utilizzo dell’obbligatorio sistema di segnalazione satellitare. (Fattispecie relativa alla alterazione del dispositivo satellitare in modo da far risultare l’imbarcazione in area non soggetta alle restrizioni di pesca).

Presidente: L. Ramacci

Relatore: A. Di Stasi

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ART. 1140 COD. NAV. – FALSA ROTTA - ROTTA CARTACEA E ROTTA SATELLITARE – EQUIPARAZIONE - SUSSISTENZA.


giovedì 26 novembre 2020

Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 Protezione internazionale- Mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale - Fissazione udienza- Obbligo- Audizione- Necessità- Casi.

Sentenza n. 21584 del 07/10/2020

La Sezione Prima, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria, ha stabilito che nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Presidente: P. Campanile

Relatore: A. Fidanzia

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 Protezione internazionale- Mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale - Fissazione udienza- Obbligo- Audizione- Necessità- Casi.

Sentenza n. 29362/2020 Intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico - Esecuzione all’estero a seguito di spostamento della persona intercettata - Rogatoria - Necessità - Esclusione.

Sentenza n. 29362 ud. 22/07/2020 - deposito del 22/10/2020 

La Seconda sezione ha affermato che l'intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l'attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla procura della Repubblica.

Presidente: G. Verga

Relatore: F. Di Pisa.

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Intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico - Esecuzione all’estero a seguito di spostamento della persona intercettata - Rogatoria - Necessità - Esclusione.


mercoledì 25 novembre 2020

Ordinanza n. 30408 /2020 Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu.

Ordinanza n. 30408 ud. 10/09/2020 - deposito del 02/11/2020 

La Prima sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva.

Presidente: S. Di Tomassi

Relatore: C. Renoldi

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Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu.

martedì 24 novembre 2020

Sentenza n. 29792 /2020 RAPINA AGGRAVATA – CONCORSO DI PIÙ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI INTERNE AL NUMERO 1 DELL’ART. 628, COMMA TERZO, COD. PEN. - MINIMO EDITTALE DI CUI ALL’ART. 628, COMMA QUARTO, COD. PEN. – APPLICAZIONE.

Sentenza n. 29792 ud. 09/10/2020 - deposito del 27/10/2020 

In tema di rapina aggravata, la Seconda sezione ha affermato che, il più elevato minimo edittale previsto dal comma quarto dell’art. 628 cod. pen., nell’ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti previste dal comma terzo del medesimo articolo ovvero nel caso di concorso di una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall’art. 61 cod. pen., si applica anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne allo stesso numero 1 del terzo comma.

Presidente: D. Gallo

Relatore: M. Perrotti

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RAPINA AGGRAVATA – CONCORSO DI PIÙ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI INTERNE AL NUMERO 1 DELL’ART. 628, COMMA TERZO, COD. PEN. - MINIMO EDITTALE DI CUI ALL’ART. 628, COMMA QUARTO, COD. PEN. – APPLICAZIONE.

Sentenza n. 29541/2020 ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERI DISTINTIVI – INDICAZIONE

Sentenza n. 29541 ud. 16/07/2020 - deposito del 23/10/2020 

Le Sezioni unite hanno affermato che: - i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; - il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; - il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Presidente: G. Fumu

Relatore: S. Beltrani

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ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CRITERI DISTINTIVI – INDICAZIONE

lunedì 23 novembre 2020

Sentenza n. 28936/2020 Disciplina emergenziale di cui al d. l. n.18 del 2020 – Sospensione dei termini processuali – Applicabilità all’interrogatorio di garanzia – Condizioni – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Sentenza n. 28936 ud. 04/09/2020 - deposito del 19/10/2020 

La Seconda sezione ha affermato che:

- la sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 83, comma 2, d. l. n.18 del 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si applica anche all’interrogatorio di garanzia la cui assunzione doveva avvenire entro il periodo di vigenza della sospensione ed a condizione che l’indagato non abbia espressamente richiesto l’espletamento di tale atto ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. c), d. l. cit.;

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 83, comma 3, lett. c), d. l. n. 18 del 2020, in relazione agli artt. 3, 10, 13, 24, 111, Cost., nella interpretazione per cui, nel periodo emergenziale, la sospensione dei termini stabiliti per le indagini preliminari si applica anche al termine previsto per l’interrogatorio di garanzia salvo richiesta dell’interessato.
 

Presidente: M.Cammino

Relatore: V. Pazienza

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Disciplina emergenziale di cui al d. l. n.18 del 2020 – Sospensione dei termini processuali – Applicabilità all’interrogatorio di garanzia – Condizioni – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Sentenza n. 27236/2020 - Violenza sessuale – Posizione di preminenza derivante da rapporto privatistico – Abuso di autorità - Configurabilità.

Sentenza n. 27236 ud. 16/07/2020 - deposito del 01/10/2020 

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis, comma primo, cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

Presidente: G. Fumu

Relatore: L. Ramacci.

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Violenza sessuale – Posizione di preminenza derivante da rapporto privatistico – Abuso di autorità - Configurabilità.

lunedì 12 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 20842 del 30/09/2020 Richiesta di rimborso Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 – Decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997 – Estensibilità al caso di diniego dell’Ufficio per assenza del presupposto dell’inerenza.

Ordinanza interlocutoria n. 20842 del 30/09/2020 

La quinta sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: - se i termini di decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997, operanti con riguardo all’avviso di accertamento conseguente a verifica fiscale, trovino applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si opponga all’erogazione del rimborso di credito Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 in ragione della non inerenza delle operazioni sottese alla maturazione del credito in contestazione, non riferibili ad attività lecite e di natura imprenditoriale, costituenti i presupposti idonei a giustificare l’erogazione.

Presidente: E. Manzon

Relatore: F. Mele

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Richiesta di rimborso Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 – Decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997 – Estensibilità al caso di diniego dell’Ufficio per assenza del presupposto dell’inerenza.


domenica 11 ottobre 2020

Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE O DELLA PARTE PRESSO IL SUO PROCURATORE – ESPRESSA MENZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO - NECESSITÀ - FONDAMENTO - NOTIFICA AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’ENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO FACENTE PARTE DELL’AVVOCATURA INTERNA DELL’ENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALL’ENTE PRESSO TALE DOMICILIO SENZA RIFERIMENTO NOMINATIVO ALL’AVVOCATO - INIDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE.

Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 

Le Sez. U., a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: - A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione della opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: F. De Stefano

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TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE O DELLA PARTE PRESSO IL SUO PROCURATORE – ESPRESSA MENZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO - NECESSITÀ - FONDAMENTO - NOTIFICA AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’ENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO FACENTE PARTE DELL’AVVOCATURA INTERNA DELL’ENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALL’ENTE PRESSO TALE DOMICILIO SENZA RIFERIMENTO NOMINATIVO ALL’AVVOCATO - INIDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE.


sabato 10 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:

- Se gli artt. 4, par. 3, 19, par. 1, TUE e 2, par. 1 e 2 e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1 e 362 primo comma c.p.c. e 110 c.p.a., nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per “motivi inerenti alla giurisdizione” - quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modifìcando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto “difetto di potere giurisdizionale”, non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea (nella specie in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l 'effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l 'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e l 'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l 'esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla “autonomia procedurale” degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali.

Presidente: G. Mammone

Relatore: A.P. Lamorgese

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SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.