Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

venerdì 16 settembre 2011

MISURE DI SICUREZZA – LIBERTA’ VIGILATA – SOPRAVVENUTA INFERMITA’ DI MENTE

MISURE DI SICUREZZA – LIBERTA’ VIGILATA – SOPRAVVENUTA INFERMITA’ DI MENTE

Le Sezioni Unite, premettendo anzitutto che nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un’eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati, hanno affermato che la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, non operando in tale ipotesi la disposizione di cui all’art. 232, comma terzo, cod. pen. esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.



Testo Completo: Sentenza n. 34091 del 28 aprile 2011 - depositata il 15 settembre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)



mercoledì 14 settembre 2011

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DI BENI DI VALORE SPROPORZIONATO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROVENTI DERIVANTI DA UN'ATTIVITA' ECONOMICA LECITA - OMESSA DENUNCIA AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - RILEVANZA - ESCLUSIONE

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DI BENI DI VALORE SPROPORZIONATO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROVENTI DERIVANTI DA UN'ATTIVITA' ECONOMICA LECITA - OMESSA DENUNCIA AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - RILEVANZA - ESCLUSIONE

Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 consente il sequestro preventivo e la confisca, è indifferente che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali o nel valore delle attività economiche svolte, pur in una situazione di assenza o incompletezza della dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la ratio dell’istituto mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria).



Testo Completo: Sentenza n. 29926 del 31 maggio 2011 - depositata il 26 luglio 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)



domenica 11 settembre 2011

ARBITRATO – ARBITRI – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO – PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 814 COD. PROC. CIV. (ANTE RIFORMA DI CUI AL D.LGS. N. 40 DEL 2006) – IMPUGNABILITA’ CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.

ARBITRATO – ARBITRI – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO – PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 814 COD. PROC. CIV. (ANTE RIFORMA DI CUI AL D.LGS. N. 40 DEL 2006) – IMPUGNABILITA’ CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.



E’ stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione relativa alla impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione del provvedimento presidenziale di determinazione del compenso degli arbitri, ex art. 814 cod. proc. civ. (nel regime previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006), sulla quale le stesse Sezioni Unite si erano già pronunciate con sentenza n. 15586 del 2009, negando che detto provvedimento fosse suscettibile di impugnazione.



Ordinanza interlocutoria n. 17209 dell'11 agosto 2011



(Sezione Seconda Civile , Presidente R. M. Triola, Relatore P. D'Ascola)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CONSULENZA SULLE SCRITTURE CONTABILI E LA DOCUMENTAZIONE

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CONSULENZA SULLE SCRITTURE CONTABILI E LA DOCUMENTAZIONE

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - SPETTANZA - INSUSSISTENZA

Il Pubblico Ministero, nel concordato preventivo riformato, non è parte necessaria della procedura e la comunicazione, a tale organo, della domanda del debitore non vale a conferirgli alcuna legittimazione generale all’impugnativa degli atti di liquidazione dei compensi, nella specie riconosciuti dal giudice delegato al professionista incaricato di verificare le scritture contabili e la documentazione del ricorso, e ciò per il principio di specialità del procedimento ex art. 26 legge fallim. che, per tali controversie, prevale sulla disciplina di cui all’art.11, comma 5, della legge 8 luglio 1980, n.319 (ora sostituito dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115).



Testo Completo: Sentenza n. 16136 del 22 luglio 2011



(Sezione Prima Civile , Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Zanichelli)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA FALLIMENTARE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMMEDIATA ESECUTIVITA' PER I CAPI CONDANNATORI - CONFIGURABILITA'

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA FALLIMENTARE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMMEDIATA ESECUTIVITA' PER I CAPI CONDANNATORI - CONFIGURABILITA'

La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l’art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall’altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all’accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva).



Testo Completo: Sentenza n. 16737 del 29 luglio 2011



(Sezione Prima, Presidente V. Proto, Relatore A. Scaldaferri)



FAMIGLIA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUATEZZA DEI MEZZI RISPETTO AL PRECEDENTE TENORE DI VITA - INSTAURATA FAMIGLIA DI FATTO - RILEVANZA - QUIESCENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

FAMIGLIA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUATEZZA DEI MEZZI RISPETTO AL PRECEDENTE TENORE DI VITA - INSTAURATA FAMIGLIA DI FATTO - RILEVANZA - QUIESCENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.



Testo Completo: Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore M. Dogliotti)



CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE

CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE

Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.



Testo Completo: Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti)



CONTRATTO IN GENERALE – AUTORITA’ PER ENERGIA ELETTRICA E GAS – INCIDENZA DEL RELATIVO POTERE NORMATIVO SUI CONTRATTI DI UTENZA – CONFIGURAZIONE.

CONTRATTO IN GENERALE – AUTORITA’ PER ENERGIA ELETTRICA E GAS – INCIDENZA DEL RELATIVO POTERE NORMATIVO SUI CONTRATTI DI UTENZA – CONFIGURAZIONE.



Il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas può concretarsi tramite prescrizioni integrative che si riflettono sullo stesso contenuto dei rapporti individuali di utenza anche in senso derogatorio di norme di legge, alla duplice condizione, però, che si tratti di prescrizioni dispositive e nell’interesse dell’utente o consumatore.



Sentenza n. 16401 del 27 luglio 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. Finocchiaro, Relatore R. Frasca)

ACQUE – CONCESSIONI A SCOPO IDROELETTRICO – LEGGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DELLA REGIONE VENETO RATIFICANTI ACCORDO INTERVENUTO TRA DETTI ENTI

ACQUE – CONCESSIONI A SCOPO IDROELETTRICO – LEGGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DELLA REGIONE VENETO RATIFICANTI ACCORDO INTERVENUTO TRA DETTI ENTI

DISCIPLINA RETROATTIVA INCIDENTE SU GIUDICATO DEL TSAP – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE (artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost.; art. 6 CEDU)

Le Sezioni Unite civile hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 25 e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1, in relazione all’art. 10 dell’accordo sottoscritto da detti enti rispettivamente il 25 ed il 29 novembre 2005 (avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), per violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 6 CEDU. Alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU sui limiti della retroattività degli interventi legislativi, e’ censurata, nella sostanza, la retroattività della disciplina recata dall’anzidetto accordo (ratificato con le menzionate leggi regionale e provinciale ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost.) incidente sul giudicato intervenuto, a seguito di sentenza del TSAP, in ordine agli effetti del provvedimento della Provincia autonoma di trasferimento delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 15866 del 20 luglio 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Salmè)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA'

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA'

POTERE DI INDICAZIONE DEL DEBITORE - LIMITI - RISPETTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA NOMINA CURATORE - DIFETTO - POTERE INTEGRATIVO DEL TRIBUNALE - SUSSISTENZA

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore.



Testo Completo: Sentenza n. 15699 del 15 luglio 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Ragonesi)



RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - DEPENALIZZAZIONE

RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - DEPENALIZZAZIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto dalla legge come reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova fattispecie dell'art. 260-bis, comma settimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti).



Testo Completo: Sentenza n. 29973 del 21 giugno 2011 - depositata il 27 luglio 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente C. Petti, Relatore A. Franco)



RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).



Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)

sabato 10 settembre 2011

RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO



Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).



Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)

ACQUE - CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTRICO - AUMENTO DEL CANONE DELIBERATO DALLA REGIONE BASILICATA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TSAP

ACQUE - CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTRICO - AUMENTO DEL CANONE DELIBERATO DALLA REGIONE BASILICATA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TSAP

TERMINE BREVE - DIES A QUO - MUTAMENTO DI ESEGESI DELLA NORMA PROCESSUALE DI RIFERIMENTO - CONSEGUENZE Risolvendo la questione di massima, di particolare importanza, relativa al se il sopravvenuto mutamento di esegesi della norma processuale di riferimento, che sia connotato dalla sua imprevedibilità, possa comportare la tardività di un ricorso altrimenti tempestivo alla stregua del diverso diritto vivente alla data della sua proposizione, le S.U. statuiscono che ove venga in rilievo un problema di tempestività dell’atto processuale - sussistente in base alla giurisprudenza overruled, ma venuta meno in conseguenza del successivo mutamento della regola di riferimento -, il valore del giusto processo impone che sia esclusa l’operatività della preclusione derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa. L’occasione per affermare questo principio è sorta in relazione alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve per l’impugnazione delle sentenze del TSAP, dopo che l’iniziale, risalente e poi consolidatasi interpretazione degli artt. 183 e ss. TU n. 1775 del 1933 è stata rovesciata dalla sentenza n. 7607 del 2010,confermata dalla odierna pronuncia.



Testo Completo: Sentenza n.15144 dell'11 luglio 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. R. Morelli)

MISURE CAUTELARI PERSONALI NON CUSTODIALI - SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA ESEGUIBILE

MISURE CAUTELARI PERSONALI NON CUSTODIALI - SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA ESEGUIBILE

CESSAZIONE AUTOMATICA DELLA MISURA CAUTELARE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA – COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE A DECIDERE SULLE RELATIVE QUESTIONI

Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Comunque, ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell’esecuzione.



Testo Completo: Sentenza n. 18353 del 31 marzo 2011 - depositata l’11 maggio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese)





NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO O ALTRA PARTE PRIVATA - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIFENSORE - USO DEL TELEFAX O DI ALTRO MEZZO IDONEO - LEGITTIMITA'

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO O ALTRA PARTE PRIVATA - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIFENSORE - USO DEL TELEFAX O DI ALTRO MEZZO IDONEO - LEGITTIMITA'



Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto per il quale le notificazioni di atti, che abbiano come destinatario l’imputato o altra parte privata, possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, a norma dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., in ogni caso in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore.



Sentenza n. 28451 del 28 aprile 2011 - depositata il 19 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. M. Lombardi)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – SUCCESSIONE DI LEGGI - NORMA SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE - LEGGE N. 38 DEL 2009 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - RAGIONI

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – SUCCESSIONE DI LEGGI - NORMA SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE - LEGGE N. 38 DEL 2009 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - RAGIONI


Le Sezioni unite hanno ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore della l. n. 38 del 2009 (che ha modificato l’art. 275 c.p.p., ampliando il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria), non possa subire modifiche solo per effetto della nuova e più sfavorevole normativa. In motivazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU, si è anche osservato, per quanto più in generale riguarda il tema della successione di leggi processuali nel tempo, che il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, tanto meno nell’ambito delle misure cautelari: non esistono, infatti, principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale.



Sentenza n. 27919 del 31 marzo 2011 - depositata il 14 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore R. M. Blaiotta)

GIUDIZIO – TESTIMONE RESIDENTE ALL’ESTERO – DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI – ACQUISIZIONE – UTILIZZAZIONE – CONDIZIONI E LIMITI

GIUDIZIO – TESTIMONE RESIDENTE ALL’ESTERO – DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI – ACQUISIZIONE – UTILIZZAZIONE – CONDIZIONI E LIMITI

Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui le dichiarazioni pre-dibattimentali del testimone residente all’estero possono essere acquisite mediante lettura a condizione che vi sia stata un’effettiva e valida notificazione della citazione del testimone, che la sua eventuale irreperibilità sia stata verificata con tutti gli accertamenti opportuni e necessari in concreto, che l’impossibilità dell’esame sia assoluta e oggettiva e, infine, che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, l’audizione del dichiarante mediante una rogatoria internazionale concelebrata. Hanno altresì chiarito che, in ossequio all’art. 6, comma 3, lett. d) della Carta europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, le dichiarazioni accusatorie pre-dibattimentali rese al di fuori del contraddittorio, pur legittimamente acquisite, non possono da sole fondare l’affermazione di colpevolezza.



Sentenza n. 27918 del 25 novembre 2010 - depositata il 14 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Fazzioli, Relatore A. Franco)

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DETERMINAZIONE PER LA FASE - MOMENTO INIZIALE - INDIVIDUAZIONE

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DETERMINAZIONE PER LA FASE - MOMENTO INIZIALE - INDIVIDUAZIONE

Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che nell’ipotesi di abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato - o di emissione di decreto penale di condanna -, vi è un iniziale vaglio di ammissibilità da parte del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, in ordine ai requisiti formali della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza fissata con decreto de plano procede un diverso giudice, nel contraddittorio delle parti, al vaglio della fondatezza della richiesta con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, momento, questo, a partire dal quale può considerarsi iniziato il relativo giudizio).



Testo Completo: Sentenza n. 30200 del 28 aprile 2011- depositata il 28 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. Marasca)



TRIBUTI - BENEFICI "PRIMA CASA" - DECADENZA

TRIBUTI - BENEFICI "PRIMA CASA" - DECADENZA





La S.C. ha affermato che ì benefici tributari di cui il contribuente abbia usufruito per la c.d. “prima casa” vengono meno nel caso di vendita ed acquisto di una quota di immobile non significativa



Sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011



(Sezione Tributaria, Presidente M. Pivetti, Relatore A. Greco)

AZIONE PENALE – QUERELA – REMISSIONE – QUERELATO NON COMPARSO IN UDIENZA – MANCANZA DI RIFIUTO – CONSEGUENZE

AZIONE PENALE – QUERELA – REMISSIONE – QUERELATO NON COMPARSO IN UDIENZA – MANCANZA DI RIFIUTO – CONSEGUENZE

La non comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, dà luogo alla mancanza di rifiuto della remissione stessa, sì che deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.



Testo Completo: Sentenza n. 27610 udienza del 25 maggio 2011 - depositata il 13 luglio 2011



(Sezione Unite Penali, Presidente Lupo, Relatore Pagano)



MISURE CAUTELARI – PERSONALI – TERMINI – DURATA – SOSPENSIONE – TEMPI REDAZIONE SENTENZA – DECISIONE – MODALITA’

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – TERMINI – DURATA – SOSPENSIONE – TEMPI REDAZIONE SENTENZA – DECISIONE – MODALITA’

Il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza – ordinario o differito per le ragioni previste dalla legge – ben può essere assunto d’ufficio, senza previo contraddittorio tra le parti.



Testo Completo: Sentenza n. 27361 udienza del 31 marzo 2011 - depositata il 13 luglio 2011



(Sezione Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. C. Siotto)



PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE NON DOMICILIATO IN ROMA - MORTE DEL DOMICILIATARIO DEL RICORRENTE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO D'UDIENZA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA S.C. - NECESSITA' - FONDAMENTO

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE NON DOMICILIATO IN ROMA - MORTE DEL DOMICILIATARIO DEL RICORRENTE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO D'UDIENZA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA S.C. - NECESSITA' - FONDAMENTO



Le Sezioni Unite della S.C., risolvendo la questione di massima di particolare importanza posta con ordinanza interlocutoria dalla II sezione civile circa gli effetti del decesso del domiciliatario del ricorrente nel giudizio di cassazione, hanno affermato, in adesione all’orientamento tradizionale, che tale evento determina l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il diritto di adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma, comunque, salvaguardato dalla possibilità di richiedere che copia dell’avviso sia inviata mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ.



Sentenza n. 13908 del 24 giugno 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Ceccherini)

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che la decisione che definisce il procedimento, assunta, nonostante il divieto di cui all’art. 37, comma secondo, cod. proc. pen, dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione, è viziata da nullità assoluta, ricondotta all’interno del parametro di cui all’art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., solo ove la ricusazione sia accolta, conservando invece validità laddove la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.



Testo Completo: Sentenza n. 23122 del 21 gennaio 2011 - depositata il 9 giugno 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore M. S. De Tomassi)



PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE

La Corte ha affermato che tra i titolari deputati, ai sensi dell’art.4 del d. lgs. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, rientra anche colui che, senza essere “istituzionalmente” depositario della tenuta di dati sensibili, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi, sicché, ove egli, indebitamente, ne faccia diffusione illecita, risponde del reato di cui all’art. 167 d. lgs. cit. (Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una chat line pubblica, del numero di utenza cellulare altrui).


Testo Completo: Sentenza n. 21839 del 17 febbraio 2011, depositata il 1° giugno 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente M. Gentile, Relatore R. Grillo)



PENA – ERGASTOLO - ISOLAMENTO NOTTURNO - NATURA

PENA – ERGASTOLO - ISOLAMENTO NOTTURNO - NATURA

Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale.



Testo Completo: Sentenza n. 22072 del 25 febbraio 2011 - depositata il 1° giugno 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tommasi, Relatore L. La Posta)



SEQUESTRO PENALE – SEQUESTRO CONSERVATIVO - SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE

SEQUESTRO PENALE – SEQUESTRO CONSERVATIVO - SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE

Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che, nel caso in cui il processo sia definito con sentenza di applicazione della pena, il sequestro conservativo disposto sui beni dell’imputato è destinato a divenire inefficace soltanto ove l’azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall’art. 669-octies cod. proc. civ.

Testo Completo: Sentenza n. 22062 del 21 gennaio 2011 - depositata il 1° giugno 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tommasi, Relatore L. La Posta)



GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che la decisione che definisce il procedimento, assunta, nonostante il divieto di cui all’art. 37, comma secondo, cod. proc. pen, dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione, è viziata da nullità assoluta, ricondotta all’interno del parametro di cui all’art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., solo ove la ricusazione sia accolta, conservando invece validità laddove la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.

Testo Completo: Sentenza n. 23122 del 21 gennaio 2011 - depositata il 9 giugno 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore M. S. De Tomassi)



OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - MANCATO COMPLETAMENTO DELL'OPERA - RESTITUZIONE DEL BENE AL PRIVATO - AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO

OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - MANCATO COMPLETAMENTO DELL'OPERA - RESTITUZIONE DEL BENE AL PRIVATO - AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO

L’occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell’area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l’opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell’obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell’art. 2058 del codice civile.

Testo Completo: Sentenza 31 maggio 2011, n. 11963
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore C. Piccininni)