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giovedì 29 maggio 2008

Edilizia - Sentenza n. 17954 del 26 febbraio 2008

EDILIZIA - INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A. SU AREA PAESAGGISTICAMENTE VINCOLATA - CONFIGURABILTIA' DEL REATO EDILIZIO - ESCLUSIONE - RAGIONI

Sentenza n. 17954 del 26 febbraio 2008 - depositata il 6 maggio 2008
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale era contestato all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la stessa volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la Corte si è soffermata sui rapporti tra d.i.a. e la cosiddetta super-d.i.a. e sulla rilevanza che il vincolo paesaggistico ha sul reato edilizio. In particolare, la Corte, dopo aver precisato che nel caso di specie si trattava di intervento di ristrutturazione edilizia realizzabile anche con semplice d.i.a. e pur sottolineando che gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata della d.i.a. solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, ha innovativamente affermato che quando si tratta di interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai soli interventi ammessi al regime della super–d.i.a. contemplati dall’art. 22, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001.