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giovedì 29 maggio 2008

GIUDIZIO ABBREVIATO - ATTI UTILIZZABILI - AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA - RAPPORTI CON QUELLA DELLA MINORE ETA' -

UDIENZA PRELIMINARE - MODIFICA DEL FATTO (LOCUS COMMISSI DELICT) - CONSEGUENZE - GIUDIZIO ABBREVIATO - ATTI UTILIZZABILI - AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA - RAPPORTI CON QUELLA DELLA MINORE ETA'
Sentenza n. 19725 del 3 aprile 2008 - depositata il 16 maggio 2008 (Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore C. Petti)

Con un’articolata decisione, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato in sede di giudizio abbreviato per aver reiteratamente abusato sessualmente di persone minori di età, la Corte ha avuto modo di soffermarsi su alcune questioni di diritto processuale e sostanziale. Quanto alle prime, soffermandosi sulla disposizione dell’art. 423 cod. proc. pen., ha affermato il principio di diritto per il quale la modifica dell’imputazione relativa al solo locus commissi delicti non determina un fatto nuovo ma una mera variazione dell’originaria contestazione, senza necessità di notifica al contumace; quanto, poi, alla individuazione degli atti utilizzabili nel giudizio abbreviato (art. 416 cod. proc. pen.), ha ritenuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in processo separato, ma oggettivamente cumulativo, relativo ad imputazioni analoghe da cui il reo era stato prosciolto, poiché, a prescindere dall’ammissibilità di tale separazione, “non si può comunque atomizzare la valutazione della prova specialmente se i vari reati addebitati alla medesima persona siano stati commessi in concorso formale o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”. Infine, sotto il profilo sostanziale, la S.C. ha affermato che, in materia di abuso sessuale in danno di minori, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. (minorata difesa) è compatibile con quella della minore età (art. 609 ter, ultimo comma, cod. pen.), ove l’imputato non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto, mentre l’aggravante speciale prescinde dalle modalità dell’azione, quella comune riguarda proprio tali modalità (nel caso in esame le due aggravanti sono state ritenute compatibili avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell’aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.).

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