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martedì 10 giugno 2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - MINORE - "ACCERTAMENTI" AI FINI DELL'ART. 18, LETT. I) L. N. 69/2005


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - MINORE - "ACCERTAMENTI" AI FINI DELL'ART. 18, LETT. I) L. N. 69/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - MINORE - CORTE DI APPELLO COMPETENTEIn tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha chiarito che l’art. 18, lett. i) della legge n. 69 del 2005, nel prevedere l’espletamento di «necessari accertamenti» per stabilire l’imputabilità di una persona richiesta in consegna, che era minorenne al momento della commissione del reato, si rivolge chiaramente all’iniziativa dell’autorità giudiziaria italiana, che se difficilmente può svolgere tali indagini direttamente (atteso anche il tempo trascorso), deve necessariamente basarsi sui fatti rappresentati dall’autorità giudiziaria di emissione, non essendo sufficiente che la legislazione dello Stato di emissione preveda l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere. Pertanto, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna di una persona alla Romania sulla base di una sentenza di condanna, senza che risultasse accertata dalla stessa l’imputabilità dell’imputato all’epoca dei fatti minorenne, limitandosi ad affermare che tale accertamento doveva ritenersi presunto, in quanto imposto dalla legge dello Stato di emissione. La Corte ha disposto il rinvio alla sezione per i minorenni della corte di appello, ritenendo che per la consegna nelle ipotesi indicate dal citato art. 18, lett. i) vi sia la competenza del giudice specializzato nella materia minorile. Va ricordato che la Corte ha sollevato di recente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla Corte di appello e non alla Sezione di Corte di appello per i minorenni la competenza a decidere sull'estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta e precludono il riferimento nella procedura estradizionale alle norme dettate dal d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di giustizia minorile (Sez. 6, n. 27584 del 14/5/2007-12/7/2007, Vasiliu, Rv. 236980).

Testo Completo:
Sentenza n. 21005 del 22 maggio 2008 - depositata il 26 maggio 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agro', Relatore G. Conti)

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