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lunedì 23 giugno 2008

MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI PREVENZIONE - FENOMENI DI VIOLENZA COLLEGATI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE - LEGGE N. 401 DEL 1989 - PERICOLOSITA' SOCIALE "INTRINSECA" - ESCLUSIONE - MISURA APPLICATA A UN CONSIGLIERE COMUNALE
Con la decisione in esame la Corte, adita per valutare la legittimità della convalida del provvedimento con cui il Questore aveva inibito l’accesso del ricorrente (consigliere comunale) ad impianti sportivi con obbligo di presentazione ai Carabinieri territorialmente competenti (per aver colpito con un calcio da tergo un giornalista, mentre si trovava in tribuna al termine di una partita di calcio), si sofferma sulla valutazione della “pericolosità” del destinatario della misura. Sul punto la Corte, richiamando Sez. Un., Labbia e precisato che la misura di prevenzione atipica prevista dall’art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 si caratterizza per l’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale, ha escluso che, ai fini dell’applicabilità della stessa, sia richiesta la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale “intrinseca” del soggetto, essendo sufficiente accertare che questi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza a causa o in occasione di manifestazioni sportive, desumendola in particolare dalla condotta violenta tenuta dal soggetto “nonostante la presenza alla manifestazione di figure istituzionali e di forze dell’ordine e nonostante la sua qualità di consigliere comunale e, quindi, tenuto conto dalla ridotta capacità di autoregolamentazione”.

Testo Completo:
Sentenza n. 24338 del 15 aprile 2008 - depositata il 16 giugno 2008(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore S. Amoresano)

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