Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 30 ottobre 2013

PROCESSO CIVILE - CONTINENZA - INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA PROPOSTA PER PRIMA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DI CONSEGNA DELL'ATTO DI CITAZIONE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALLA DATA DI RICEZIONE

PROCESSO CIVILE - CONTINENZA - INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA PROPOSTA PER PRIMA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DI CONSEGNA DELL'ATTO DI CITAZIONE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALLA DATA DI RICEZIONE
La Terza Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite, come di massima di particolare importanza, la questione del momento di pendenza della lite, ai fini della decisione dell’eccezione di continenza (o litispendenza): se, in particolare, tale momento coincida con quello in cui l’atto di citazione viene consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero a quello in cui viene ricevuto dal destinatario.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 22454 del 1° ottobre 2013
(Terza Sezione civile, Presidente  M. Finocchiaro, Relatore R. Frasca)

venerdì 25 ottobre 2013

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - NATURA GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA'

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - NATURA GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA'
Le Sezioni Unite, innovando la propria giurisprudenza, hanno affermato la natura giurisdizionale, e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, dell’attività degli arbitri rituali, sicché, mentre lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza, il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo, invece, ad una questione di giurisdizione. Ne deriva, altresì, che, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso determina il sorgere di una questione di giurisdizione, rendendo, quindi, ammissibile il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ..
 
Testo Completo:Ordinanza 25 ottobre 2013, n. 24153
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Segreto)

martedì 22 ottobre 2013

PROCURA ALLE LITI – DECESSO DELLA PARTE – PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE – INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO PER DIFETTO DI PROCURA - SPESE DI LITE – CONDANNA DEL DIFENSORE IN PROPRIO – RIMESSIONE ALLE S.U.

PROCURA ALLE LITI – DECESSO DELLA PARTE – PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE – INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO PER DIFETTO DI PROCURA - SPESE DI LITE – CONDANNA DEL DIFENSORE IN PROPRIO – RIMESSIONE ALLE S.U.
La Prima Sezione civile – chiamata a stabilire se sia corretta la decisione di merito, la quale abbia condannato il difensore in proprio al pagamento delle spese di lite qualora egli, dopo il decesso della parte, abbia proposto impugnazione pur privo dei poteri, allorché gli eredi non si siano costituiti manifestando il proprio disinteresse – ha ritenuto non condivisibile la soluzione adottata al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10706 del 2006, secondo cui vanno condannati gli eredi e non il difensore, ed ha, quindi, nuovamente sottoposto la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.
 
Testo Completo:

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - SUCCESSIONE DI LEGGI - SPESE "GENERALI" O "FORFETTARIE" - CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - SUCCESSIONE DI LEGGI - SPESE "GENERALI" O "FORFETTARIE" - CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE
La seconda sezione penale della Corte di cassazione (sulla scia della giurisprudenza civile: Sez. un. civ., sentenza n. 17405 del 2012) ha ribadito che le spese processuali sostenute dalla parte civile devono essere liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.
Inoltre, preso atto che l’art. 13, comma 10, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 ha reintrodotto il diritto alla corresponsione di "(…) una somma per il rimborso delle spese forfettarie", la cui misura massima sarà determinata da un emanando decreto del Ministro della Giustizia, ha ritenuto che, fino a quando non sia emanato tale decreto, la predetta disposizione deve ritenersi in concreto non operante.
Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno, pertanto, allo stato liquidate con riguardo ai soli compensi, esborsi documentati rimborsabili ed accessori di legge (IVA e CPA), mentre non è dovuto il rimborso delle “spese forfettarie”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 43143 del 17 luglio 2013 - depositata il 22 ottobre 2013(Sezione Seconda Penale, Presidente C. Petti, Relatore S. Beltrami

giovedì 17 ottobre 2013

CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'


CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'
La Seconda Sezione Civile ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è da considerare nullo per contrarietà alla legge, trattandosi di questione che non può trovare rimedio nella disciplina dell’inadempimento.
 
Testo Completo:Sentenza n. 23591 del 17 ottobre 2013
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore I. Parziale)

lunedì 14 ottobre 2013

SOCIETA' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - AVVISO DI CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA - SPEDIZIONE DELL'AVVISO NEL TERMINE LEGALE O STATUTARIO - SUFFICIENZA - LIMITI

SOCIETA' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - AVVISO DI CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA - SPEDIZIONE DELL'AVVISO NEL TERMINE LEGALE O STATUTARIO - SUFFICIENZA - LIMITI
Le Sezioni unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Rordorf)

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE
- OMESSO ESAME CIRCA FATTO DECISIVO OGGETTO DI DISCUSSIONE FRA LE PARTI - IMPUGNAZIONE DI PRONUNCIA DI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SUCCESSIVA AL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 - LIMITI DI APPLICAZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA
La Sesta Sezione – Tributaria, con le ordinanze in epigrafe, ha rimesso al Primo Presidente la questione dell’ambito di applicabilità ai giudizi di impugnazione avanti alla Corte di cassazione dell’art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), che limita il motivo di ricorso, quanto al vizio di motivazione, all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti, sollevando il dubbio se la disposizione di cui al comma 3-bis del citato art. 54 (per il quale la novella, sul punto, non si applica al processo tributario) sia da intendere riferita ad una nozione di processo tributario in senso stretto (circoscritta dunque ai soli gradi di merito, per le specificità del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ovvero ricomprenda ogni controversia tributaria (dunque altresì la fase del giudizio di cassazione).
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 23274 del 14 ottobre 2013
(Sezione Sesta Tributaria, Presidente e Relatore M. Cicala)

martedì 8 ottobre 2013

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI
Le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui l’appello avverso sentenza ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice.
 
Testo Completo:Sentenza n. 22848 dell’8 ottobre 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A.Rovelli, Relatore A. Cappabianca)

mercoledì 2 ottobre 2013

DIFESA E DIFENSORI - DIRITTO DI AUTODIFESA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE

DIFESA E DIFENSORI - DIRITTO DI AUTODIFESA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE
La seconda sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che, anche a seguito dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), in sede penale l’autodifesa non possa ritenersi generalmente consentita, in difetto di una previsione di legge ad hoc (nel caso di specie, l’imputato era un soggetto abilitato all’esercizio della professione forense innanzi alle magistrature superiori).
 
Testo Completo:Sentenza n. 40715 del 2 ottobre 2013
(Sezione Seconda Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Diotallevi)

martedì 1 ottobre 2013

REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DEFINIZIONE DI "ORDINAMENTI ECONOMICI E SOCIALI"


REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DEFINIZIONE DI "ORDINAMENTI ECONOMICI E SOCIALI"
La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che, sul piano interpretativo, gli “ordinamenti economici e sociali” cui fa riferimento l’art. 270 cod. pen. , non si esauriscono nelle istituzioni latamente intese ma si riferiscono ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la personalità dell’uomo attraverso l’esercizio dei diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione. La Corte ha precisato, quindi, che ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare tali libertà esprime sovversione del fondamentale ordinamento sociale dello Stato sanzionata dalla suddetta norma incriminatrice.
 
Testo Completo:Sentenza n. 40111 del 21 giugno 2013 - depositata il 27 settembre 2013 (Sezione Quinta Penale, Presidente G. Zecca – Relatore G. De Marzo)