GIUDIZIO DI CASSAZIONE – ONERE DI DEPOSITARE I CONTRATTI COLLETTIVI - APPLICABILITA’ ANCHE AI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE PUBBLICO
Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, va riferito alla contrattazione collettiva del settore pubblico e privato.
Testo Completo:
Sentenza n. 15815 del 6 luglio 2009
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore G. Meliado')
Ultime dalla Cassazione
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giovedì 8 ottobre 2009
GIUDIZIO DI CASSAZIONE – ONERE DI DEPOSITARE I CONTRATTI COLLETTIVI - APPLICABILITA’ ANCHE AI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE PUBBLICO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NON CITTADINO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NON CITTADINO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3 e 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della l. 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino. Nell’escludere la possibilità di una lettura alternativa della norma in base al principio di interpretazione conforme alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, la Corte ha osservato, in particolare, che nella prospettiva comunitaria non puo’ ritenersi giustificata (a maggior ragione quando la richiesta di consegna riguardi il cittadino di uno Stato membro dell’U.E.) una disparità di trattamento tra cittadini e residenti, avuto riguardo al principio di individualizzazione del regime di (futura) esecuzione della pena, che non puo’ che essere “indistintamente” preordinato ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce del principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost. La disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), inoltre, quand’anche non dovesse risultare in contrasto con la normativa comunitaria, resterebbe comunque priva di ragionevole giustificazione sotto il profilo della diversità di trattamento del residente non cittadino, rispettivamente nel caso di m.a.e. esecutivo e nel caso di m.a.e. processuale, per il quale invece l’art. 19, comma 1, lett. c), parifica le due posizioni, senza che vi sia alcuna ragione plausibile perché il residente possa scontare la pena nello Stato di esecuzione quando il m.a.e. è processuale, e non anche quando il m.a.e. è esecutivo. V’è da osservare che analoga questione è stata successivamente sollevata anche dalla Sezione Feriale di questa Corte, con la pronuncia del 1° settembre – 4 settembre 2009, n. 34213.
Testo Completo:
Ordinanza n. 33511 del 15 luglio 2009 – depositata il 27 agosto 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore L. Lanza)
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE - RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE - RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Testo Completo:
Sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Toffoli)
mercoledì 7 ottobre 2009
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RICORSO - CONFEZIONATO MEDIANTE SPILLATURA DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E DI TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI - INAMMISSIBILITÀ
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RICORSO - CONFEZIONATO MEDIANTE SPILLATURA DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E DI TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI - INAMMISSIBILITÀ
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale e sia confezionato mediante "spillatura" dell’intero ricorso di primo grado e del testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e non agevolando la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
Testo Completo:
Sentenza n. 16628 del 17 luglio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. La Terza)
martedì 6 ottobre 2009
BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO – SUSSISTENZA
Le cinque sentenze concernono i giudizi di opposizione contro le sanzioni amministrative comminate dalla Consob in relazione alla diffusione di comunicati stampa emessi da due società, su richiesta della stessa Consob, in data 24 agosto 2005. Le SS.UU. hanno esaminato plurime questioni. Sotto il profilo sostanziale, rilevano le fattispecie in tema di market abuse, di cui agli art. 187-ter e 187-quinquies t.u.f. Sotto il profilo processuale, si segnala il riconoscimento della sussistenza, nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 187-septies t.u.f., del litisconsorzio soltanto facoltativo tra i soggetti autori materiali delle violazioni anche ove essi abbiano commesso il fatto in concorso fra loro e le persone giuridiche chiamate a risponderne, vuoi quali responsabili solidali con i primi, ai sensi dell’art. 6 l. n. 689 del 1981, vuoi quali responsabili in proprio in forza dell’art. 187-quinquies t.u.f.
Testo Completo:
Sentenza n. 20935 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
Sentenza n. 20936 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
Testo Completo:
Sentenza n. 20937 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
Testo Completo:
Sentenza n. 20938 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
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Sentenza n. 20939 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INNANZI ALLA CONSOB - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INNANZI ALLA CONSOB - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE – LEGITTIMAZIONE AD OPPONENDUM - CONDIZIONI
Le sei sentenze riguardano i giudizi di opposizione contro le sanzioni amministrative comminate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo all’attività di gestione collettiva del risparmio ed al servizio di negoziazione di strumenti finanziari, consistenti nelle obbligazioni “Cirio” ed “Argentina”. Le SS.UU. hanno esaminato plurime questioni, concernenti, fra l’altro, il diritto di accesso ed altri aspetti del procedimento innanzi alla Consob. In particolare, quanto alla legittimazione ad opponendum, nel giudizio di opposizione ex art. 195 t.u.f., la Corte superando l’orientamento delle sezioni semplici l’ha riconosciuta anche in capo alla persona fisica, destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, che può altresì spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio intrapreso dalla persona giuridica.
Testo Completo:
Sentenza n. 20929 del 30 settembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
sabato 3 ottobre 2009
TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - FABBRICATI RURALI - ESENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di ICI, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 1- bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. in l. n. 14 del 2009 e 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 504 del 1992, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’esenzione dall’imposta è possibile solo qualora sia accertato in concreto il requisito della ruralità, accertamento questo che può essere condotto anche dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente.
Testo Completo:
Sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta)
PROVE – CONSULENTE TECNICO – FACOLTA’ DI ASSISTERE ALL’ESAME TESTIMONIALE
PROVE – CONSULENTE TECNICO – FACOLTA’ DI ASSISTERE ALL’ESAME TESTIMONIALE
La Corte ha ritenuto affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all’esame del testimone. Se è vero che la lettura dell’art. 501, comma primo, cod. proc. pen., potrebbe suggerire di equiparare il consulente tecnico al testimone con conseguente impossibilità per il consulente stesso di assistere all’esame degli altri testimoni ex art. 149 disp. att. cod. proc. pen., tuttavia la natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall’art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all’assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Testo Completo:
Sentenza n. 35702 udienza del 9/06/2009 - depositata il 16/09/2009(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore G. Mulliri)
STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – GIURISDIZIONE
STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – GIURISDIZIONE
La domanda riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo ed appartenente alla categoria dei diritti umani fondamentali, garantiti dall’art. 2 e 10 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Testo Completo:
Ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme')
IMPUGNAZIONI - CONDANNA CONTUMACIALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - FATTISPECIE
IMPUGNAZIONI - CONDANNA CONTUMACIALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - FATTISPECIE
E’ illegittimo il mancato accoglimento della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando il comportamento omissivo del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato per proporre impugnazione, sia dovuto ad una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, sì da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui l’imputato aveva reiteratamente presentato all’ufficio matricola della Casa circondariale ove si trovava ristretto una dichiarazione di appello, riservando i motivi al difensore di fiducia che l’aveva assistito in primo grado).
Testo Completo:
Sentenza n. 35149 del 26 giugno 2009 - depositata il 10 settembre 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Conti)
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