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giovedì 8 ottobre 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NON CITTADINO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NON CITTADINO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3 e 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), della l. 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino. Nell’escludere la possibilità di una lettura alternativa della norma in base al principio di interpretazione conforme alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, la Corte ha osservato, in particolare, che nella prospettiva comunitaria non puo’ ritenersi giustificata (a maggior ragione quando la richiesta di consegna riguardi il cittadino di uno Stato membro dell’U.E.) una disparità di trattamento tra cittadini e residenti, avuto riguardo al principio di individualizzazione del regime di (futura) esecuzione della pena, che non puo’ che essere “indistintamente” preordinato ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce del principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost. La disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), inoltre, quand’anche non dovesse risultare in contrasto con la normativa comunitaria, resterebbe comunque priva di ragionevole giustificazione sotto il profilo della diversità di trattamento del residente non cittadino, rispettivamente nel caso di m.a.e. esecutivo e nel caso di m.a.e. processuale, per il quale invece l’art. 19, comma 1, lett. c), parifica le due posizioni, senza che vi sia alcuna ragione plausibile perché il residente possa scontare la pena nello Stato di esecuzione quando il m.a.e. è processuale, e non anche quando il m.a.e. è esecutivo. V’è da osservare che analoga questione è stata successivamente sollevata anche dalla Sezione Feriale di questa Corte, con la pronuncia del 1° settembre – 4 settembre 2009, n. 34213.

Testo Completo:
Ordinanza n. 33511 del 15 luglio 2009 – depositata il 27 agosto 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore L. Lanza)