Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 13 novembre 2008

SUCCESSIONE EREDITARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - AGGIUNTE, DI MANO DI UN TERZO, COLLOCATE FUORI DELLE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA'

In una causa avente ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo, la S.C. ha affermato che, in materia di testamento olografo, il principio dell'autografia previsto dall'art. 602 cod. civ. non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore; la nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento in un caso nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno dal testatore e da lui sottoscritte, compariva anche, redatta da una mano diversa, l'indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale).

Testo Completo:
Sentenza n. 26258 del 30 ottobre 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore V. Mazzacane)

CAMBIALI - AZIONE CAUSALE FINDATA SU CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO - RESTITUZIONE DEI TITOLI - NECESSITÀ

La possibilità di procedere in via monitoria ai sensi dell’art. 50 t.u. l. bancaria non fa venir meno, quando il salda-conto o gli estratti conto siano sostenuti da titoli di credito (assegni bancari o cambiali), l’obbligo di offrirli in restituzione e di depositarli in cancelleria ai sensi dell’art. 58 l. assegni. Tale obbligo, assolutamente ineludibile, trova la sua ratio nella necessità di evitare la possibile duplicazione della pretesa di credito e di consentire azioni di regresso.

Testo Completo:
Sentenza n. 26913 del 10 novembre 2008(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore D. Plenteda)


GIURISDIZIONE – GIUDICATO – ART. 37 C.P.C. - SENTENZE DEI GIUDICI SPECIALI

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, per motivi attinenti alla giurisdizione, avverso una sentenza del Consiglio di Stato, per la preclusione derivante dalla formazione del giudicato interno sulla stessa (in virtù dell’esplicita affermazione della giurisdizione amministrativa sulla controversia da parte del Tar e dell’appello limitato al merito della pretese, senza investire la questione della giurisdizione), le S.U. hanno richiamato l’interpretazione adeguatrice dell’art. 37 c.p.c. (sent. n. 24883 del 2008) "al fine di eliminare ogni possibile dubbio" sulla sua applicabilità anche al processo dinanzi ai giudici speciali.

Testo Completo:
Ordinanza n. 26789 del 7 novembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente A. Criscuolo, Relatore P. Picone)

mercoledì 12 novembre 2008

SUCCESSIONI EREDITARIE - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE IN EPOCA ANTECEDENTE O SUCCESSIVA A QUELLA DI REDAZIONE DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA

La S.C., nel giudizio di annullamento di un testamento olografo per presunta incapacità del testatore, ha affermato che per la validità del testamento olografo si richiede (art. 602 c.c.) che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre anche che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale, sicché il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione. Parimenti, nessun effetto invalidante può ricondursi all'eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché solo in tal modo esse sono sicura espressione della volontà testamentaria.

Testo Completo:
Sentenza n. 25845 del 27 ottobre 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente R. Corona, Relatore V. Mazzacane)

TRIBUTI - IRPEF - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO

In tema di IRPEF, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità di fine rapporto (nella specie, l'indennità supplementare per licenziamento prevista dall'art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali) corrisposta ad un soggetto non residente è assoggettabile a tassazione, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nel caso in cui trovi la propria fonte in un rapporto di lavoro dipendente il cui reddito sia assoggettabile ad imposizione in quanto prodotto nel territorio dello Stato, e non anche quando derivi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in quanto i redditi derivanti da tale tipo di rapporto sono esclusi in ogni caso dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 cit..

Testo Completo:
Sentenza n. 26438 del 4 novembre 2008(Sezione Quinta Civile, Presidente E. Altieri, Relatore M. D'Alonzo)

sabato 8 novembre 2008

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSIVO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INFERMIERE PROFESSIONALE

Integra il delitto di cui all’art. 348 cod. pen. lo svolgimento, in assenza del prescritto titolo abilitante, dell’attività di infermiere professionale consistente nel praticare una “stimolazione oculare” attraverso l’effettuazione di punture sottocutanee all’altezza degli occhi, infiltrando sostanze nei tessuti allo scopo di ottenere effetti “lato sensu” benefici per la funzionalità della vista.

Testo Completo:
Sentenza n. 41183 del 16 ottobre 2008 - depositata il 5 novembre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Colla)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE - EFFICACIA LIBERATORIA

Il pagamento effettuato nelle mani di un creditore apparente ha efficacia liberatoria, a condizione che il debitore abbia in buona fede e senza colpa ritenuto il destinatario del pagamento legittimato a riceverlo. Le circostanze dalle quali desumere la scusabilità dell’erroneo pagamento vanno desunte in particolar modo dal comportamento sia dell’accipiens, sia del vero creditore, e deve ritenersi esistente una situazione di apparenza scusabile in tutti i casi in cui ambedue si sono comportati in modo da lasciar intendere che l’uno fosse il rappresentante dell’altro. Applicando questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, con la quale era stato ritenuto non liberatorio il pagamento di merce effettuato da una società commerciale nelle mani di una persona diversa dal venditore (anch’esso una società commerciale), in un caso in cui l’accipiens era risultato essere il padre dei soci della società venditrice, aveva condotto le trattative per la conclusione dell’affare, aveva girato alla società venditrice parte dei pagamenti ricevuti, ed aveva utilizzato gli uffici della società venditrice per l’invio di fax durante le trattative.

Testo Completo:
Sentenza n. 26052 del 30 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore M. M. Chiarini)

giovedì 6 novembre 2008

MISURE CAUTELARI PERSONALI - ORDINANZA DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' - LIMITI

In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, previsto dall’art. 292 cod. proc. pen., non puo’ ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza espositiva.

Testo Completo:
Sentenza n. 40609 del 1° ottobre 2008 - depositata il 30 ottobre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore F. Ippolito)

REATI CONTRO LA PERSONA - INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA - RIPRESA FOTOGRAFICA DI PERSONE IN LUOGO DI PRIVATA DIMORA VISIBILE DALL'ESTERNO

La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a cio’ che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, puo’ essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non puo’ vantare alcuna pretesa alla riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno).

Testo Completo:
Sentenza n. 40577 del 1° ottobre 2008 - depositata il 30 ottobre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore F. Ippolito)

PROCESSO CIVILE - QUERELA DI FALSO

PRECLUSIONE, DOPO LA NOVELLA DI CUI ALLA LEGGE N. 253 DEL 1990, DELLA PROPONIBILITÀ, IN VIA INCIDENTALE, DELLA QUERELA DI FALSO NEL GIUDIZIO DI APPELLO CON RIGUARDO A DOCUMENTI PRODOTTI NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO E NON DISCONOSCIUTI - INSUSSISTENZA
La S.C. ha ritenuto che la querela di falso relativa ad un documento già prodotto nel corso del primo grado di giudizio può essere proposta, in via incidentale, nel giudizio di appello anche all’udienza collegiale, pure dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, in quanto la riforma non ha riguardato né l’art. 221, primo comma, né l’art. 335 cod. proc. civ.. I giudici di legittimità hanno, altresì, affermato che la querela di falso può essere proposta anche se il detto documento non sia stato tempestivamente disconosciuto a norma dell’art. 214 cod. proc. civ..

Testo Completo:
Sentenza n. 25556 del 21 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente F. Mazza, Relatore M. Finocchiaro)