Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 22 ottobre 2008

TRIBUNALE PER I MINORENNI - GIUDIZIO ABBREVIATO A SEGUITO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - COMPETENZA - E' DEL G.I.P.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che competente alla celebrazione del giudizio abbreviato nei confronti di imputati minorenni, nel caso in cui la richiesta sia stata presentata a seguito dell’emissione di decreto di giudizio immediato, è, ai sensi dell’art. 458 cod. proc. pen. (norma generale applicabile, in difetto di diversa previsione speciale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988) il giudice per le indagini preliminari. Nel processo penale minorile, il g.i.p. (diversamente dal giudice dell’udienza preliminare, organo collegiale composto da un magistrato togato e da due giudici onorari, un uomo ed una donna, “esperti” del settore minorile) è un organo monocratico togato (cfr. art. 50-bis ord. giud.); la tutela della personalità e delle esigenze educative del minore risulta comunque affidata alla particolare professionalità settoriale del g.i.p.

Testo Completo:
Sentenza n. 38481 del 16 settembre 2008 - depositata il 9 ottobre 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente A. Morgigni, Relatore R. Bricchetti)

REATO - REATO CIVILE - RESPONSABILITA' DELLA A.S.L. DI APPARTENENZA PER DANNI CAGIONATI DA MEDICO CONVENZIONATO - ESCLUSIONE

La Corte di cassazione, richiamando un precedente orientamento (cfr. Cass. pen. sez. IV, 16.4.14.8.2003, n. 34460, rv. 227765), ha ribadito che la ASL di appartenenza non è responsabile per i danni (nella specie, derivanti dall’accertato omicidio colposo) cagionati al paziente da un medico convenzionato, poiché tra quest’ultimo e la A.S.L. non ricorre né un rapporto di immedesimazione organica, né di ausiliarietà, e la A.S.L. non assume il rischio dell’attività del sanitario, pur sempre libera sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare. Il medico non è dipendente della A.S.L., e tra quest’ultima ed il paziente (diversamente da quanto accade tra il paziente e la Casa di cura: cfr. Cass. civ. Sez. U., 1.7.2002, n. 9556) non intercorre il c.d. contratto di spedalità: per tali ragioni, non è configurabile alcuna responsabilità dell’ente ex artt. 1228 e 2049 cod. civ.; né è configurabile una responsabilità dell’A.S.L. ex artt. 1218 e 2043 cod. civ., in difetto di relazioni dirette tra il paziente e l’ente (che non fornisce direttamente la prestazione sanitaria), in quanto l’unico “debitore” della prestazione sanitaria è il medico.

Testo Completo:
Sentenza n. 36502 dell'11 aprile 2008 - depositata il 23 settembre 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente G. Campanato, Relatore S. G. Iacopino
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IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE DEL P.M. AVVERSO SENTENZA DI CONDANNA PRONUNCIATA ALL'ESITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO DELL'IMPUTATO

La S.C. ha affermato che il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato si converte in appello qualora la sentenza stessa sia oggetto di appello da parte dell’imputato, non rilevando la successiva rinuncia a quest’ultima impugnazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 38437 del 1° ottobre 2008 - depositata il 9 ottobre 2008(Sezione Prima Penale, Presidente P. Mocali, Relatore P. Piraccini)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - I.V.A. - ABUSO DEL DIRITTO - LOCAZIONE FINANZIARIA

In tema di IVA, la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia CE nella recente sentenza 21 febbraio 2008, in causa C-425/06, Part Service S.r.l., ha ritenuto che possa configurare un abuso del diritto (o di forme giuridiche), in quanto avente come scopo principale il conseguimento di un risparmio d'imposta, il frazionamento di un contratto di leasing in una pluralità di contratti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente la concessione dell'utilizzazione di un bene, il procacciamento della provvista finanziaria necessaria e l'assicurazione contro i rischi della perdita o del deperimento economico del bene fornito, affermando che tale frazionamento, in quanto volto a ridurre l'importo del corrispettivo soggetto ad imposta, è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale può pertanto qualificare la fattispecie come un'unica operazione, as-sumendo come base imponibile la sommatoria dei corrispettivi contrattuali pagati dall'utilizzatore. Al riguardo, è stato tuttavia precisato che l'onere di individuare l'impiego abusivo di forme giuridiche incombe all'Amministrazione, la quale non può limitarsi a generiche affermazioni, ma è tenuta a precisare gli aspetti e le particolarità che inducono a ritenere l'operazione priva di un reale contenuto economico.

Testo Completo:
Sentenza n. 25374 del 17 ottobre 2008(Sezione Quinta Civile, Presidente e Relatore E. Altieri)

martedì 21 ottobre 2008

PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA EROGATO DAL DATORE DI LAVORO

La S.C., statuendo che la corresponsione del trattamento economico di malattia da parte del datore di lavoro, per contratto collettivo di diritto comune, esonera dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale a favore dell'INPS, ha applicato la norma di interpretazione autentica recentemente introdotta con d.l.n.112 del 2008, convertito in legge n.133 del 2008, escludendone censure di illegittimità costituzionale alla stregua dei principi di ragionevolezza e solidarietà.

Testo Completo:
Sentenza n. 25047 del 13 ottobre 2008(Sezione Lavoro, Presidente e Relatore M. De Luca)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA – DOLO GENERICO – SUFFICIENZA - PROVA

Nel ribadire che la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con riferimento a costituzione di fondo patrimoniale in epoca anteriore all’assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti di istituto bancario la S.C. afferma che ad integrare l’animus nocendi richiesto dall’art. 2901, 1° co. n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico, non essendo pertanto necessaria la ricorrenza del dolo specifico, come viceversa richiesto nel precedente in termini costituito da Cass., 27/2/1985, n. 1716. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, siffatto elemento psicologico va provato, precisa la Corte di legittimità, dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 24757 del 7 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. A. Scarano)

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CONTRATTI – APPALTO - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - ASSICURAZIONE FIUDEIUSSORIA O CAUZIONALE - APPARENZA DEL DIRITTO

La Corte ha ritenuto che il beneficiario di un’assicurazione fideiussoria o cauzionale, stipulata dall’appaltatore su richiesta del committente e in favore di questi, può invocare a suo vantaggio i principi in tema di rappresentanza apparente per tener fermi gli effetti del contratto di garanzia, qualora questo sia stato stipulato, per il promittente, da un rappresentante senza poteri, evidenziando che il terzo beneficiario della polizza non solo subentra nella stessa posizione giuridica dello stipulante, quanto alla validità e all’efficacia della prestazione promessa in suo favore, ma é anche l’unico soggetto economicamente interessato alla stipulazione del contratto, potendo lo stipulante appaltatore anche non avere interesse all’effettiva validità ed efficacia dell’assicurazione, essendone sufficiente la mera apparenza ai fini che egli persegue, che sono quelli di condizionare in suo favore il comportamento del committente.

Testo Completo:
Sentenza n. 23708 del 16 settembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Lanzillo)

LOCAZIONE - ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE NON CONDUTTORE - CESSIONE EX LEGE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE

La S.C. ha affermato che il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione "ex lege" del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale, con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non é più suscettibile di reviviscenza neppure nell'ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore. Peraltro, nel momento della successione, si verifica, in senso figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore, talché il termine semestrale di decadenza dall'azione di ripetizione delle somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti della legge n. 392 del 1978, e di cui al secondo comma dell'art. 79 della medesima legge, comincia a decorrere dalla data del provvedimento giudiziale di separazione personale, fatta salva, per il coniuge conduttore non assegnatario, la possibilità di dimostrare che l'effettivo rilascio dell'immobile sia avvenuto in un momento successivo al provvedimento stesso.

Testo Completo:
Sentenza n. 19691 del 17 luglio 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Federico)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI – VENDITA DI IMMOBILE MINISTERIALE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA

La Corte ha escluso la responsabilità contrattuale e precontrattuale di un Ministero che, dopo avere stipulato un contratto di vendita di un proprio complesso immobiliare con una società privata, sottoposto alla condizione risolutiva della mancata approvazione della variante di destinazione urbanistica da parte dell’autorità comunale, aveva adottato un decreto di diniego di approvazione del contratto, per la sopravvenuta mancanza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di mutamento di destinazione urbanistica, essendo intervenuta una risoluzione del consiglio comunale contraria all’approvazione. In particolare, la S.C. ha chiarito che la presa di posizione del consiglio, pur non vincolando il potere deliberativo della giunta comunale, costituiva espressione del potere d’indirizzo politico-amministrativo generale, indice questo idoneo a ingenerare la prevedibile aspettativa dell’impossibilità di conseguimento della variante, tenuto conto altresì che la determinazione consiliare era seguita alla contrarietà espressa dall’opinione pubblica, anche per mezzo di organi di stampa, sull’opportunità del mutamento di destinazione dell’immobile. La condizione risolutiva non poteva, quindi, ritenersi meramente potestativa, essendo il potere discrezionale di assentire alla variante di spettanza di un’autorità amministrativa diversa dalla P.A. contraente.

Testo Completo:
Sentenza n. 24957 del 10 ottobre 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore L. Piccialli)

PROCESSO CIVILE – GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO – QUESTIONI DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA’

Mutando orientamento rispetto alla propria precedente giurisprudenza (S.U. n. 14831 del 2002) e sulla base dell’affermazione del duplice contenuto della sentenza che conclude il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (accertamento del diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, e assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, di rilevanza meramente processuale), le S.U. hanno ritenuto ammissibili le questioni di giurisdizione in seno al giudizio in argomento, per perseguire quei fini di concentrazione, celerità e coerenza che improntano il principio costituzionale del giusto processo.

Testo Completo:
Sentenza n. 25037 del 13 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)