In tema di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, la Sesta sezione ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020: - non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno; - permane la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti atteso che la novella non ha comportato un fenomeno di abolitio criminis.
GESTORE DI STRUTTURA RICETTIVA - IMPOSTA DI SOGGIORNO – OMESSO VERSAMENTO – ART. 180, D.L. N. 34 DEL 2020 – ENTRATA IN VIGORE - PECULATO – ESCLUSIONE – CONDOTTE ANTECEDENTI – CONFIGURABILITÀ.