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domenica 2 febbraio 2014

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - OMESSA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - SOSPENSIONE DELL'ORDINE ESECUTIVO EMESSO DAL PM - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - OMESSA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - SOSPENSIONE DELL'ORDINE ESECUTIVO EMESSO DAL PM - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI
La Prima sezione della Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione, investito del controllo sul corretto esercizio dei poteri del PM di cui all’art. 656 cod. proc. pen., può legittimamente decidere anche senza previa celebrazione della udienza in camera di consiglio, a condizione che sia stato comunque assicurato alle parti un contraddittorio effettivo e sostanziale.
 
Testo Completo:Sentenza n. 2283 del 3 dicembre 2013 – depositata il 20 gennaio 2014(Prima Sezione Penale, Presidente A. Cortese, Relatore E. G. Sandrini)