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sabato 24 novembre 2012

DISCIPLINARE MAGISTRATI - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - MERA FACOLTA' DI ASTENSIONE EX ART. 51 COD. PROC. CIV. - ABROGAZIONE - LIMITI

DISCIPLINARE MAGISTRATI - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - MERA FACOLTA' DI ASTENSIONE EX ART. 51 COD. PROC. CIV. - ABROGAZIONE - LIMITI
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo di astensione del magistrato, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per effetto dell’art. 323 cod. pen., in tutti i casi nei quali ricorra un interesse, anche di natura non patrimoniale, proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, e che, pertanto, in tal caso, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza ex art. 51 cod. proc. civ. deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo.
Testo Completo: Sentenza n. 19704 del 13 novembre 2012(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore A. Segreto)