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martedì 24 gennaio 2012

LAVORO (DIRITTO PENALE) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - REGOLARIZZAZIONE - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTO EQUIPOLLENTE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - CONDIZIONI

LAVORO (DIRITTO PENALE) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - REGOLARIZZAZIONE - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTO EQUIPOLLENTE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - CONDIZIONI

Le Sezioni unite, dopo aver chiarito in riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.



Testo Completo: Sentenza n. 1855 del 24 novembre 2011 - depositata il 18 gennaio 2012



(Sezioni Unite Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. M. Lombardi)