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venerdì 21 maggio 2010

ESECUZIONE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DOMANDA - OMESSA DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO - INAMMISSIBILITA'

ESECUZIONE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DOMANDA - OMESSA DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO - INAMMISSIBILITA'
Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: la richiesta di misura alternativa, proposta ai sensi dell’art. 656, comma 6, c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall’art. 677, comma 2 bis, c.p.p.; tale obbligo non può essere assolto con modalità diverse da quelle previste; l’obbligo in questione sussiste, pur quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di misura alternativa presentata dal difensore, nella quale era indicato il domicilio del proprio assistito, nella specie né latitante né irreperibile.

Testo Completo: Sentenza n. 18775 del 17 dicembre 2009 - depositata il 19 maggio 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. C. Siotto)

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