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sabato 20 marzo 2010

STRANIERI - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - GENITORE NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTE - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL SOGGIORNO EX ART. 31 DLGS. N. 286/98

STRANIERI - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - GENITORE NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTE - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL SOGGIORNO EX ART. 31 D.LGS. N. 286/1998 - CONDIZIONI
In consapevole contrasto con due recenti pronunce (n. 22080 del 2009 e n. 823 del 2010), ma in continuità con il precedente orientamento (S.U. n. 22216 del 2006 e n. 10135 del 2007), la prima sezione della Corte ha stabilito che, ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza del genitore straniero di minore regolarmente soggiornante nel nostro paese, le condizioni previste dall’art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998, consistenti nei gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, si riscontrano esclusivamente quando sia accertata l’esistenza di una situazione di emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale e contingente. Al contrario, le suddette condizioni non possono ritenersi integrate in riferimento alle ordinarie necessità di accompagnare l’integrazione ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non trattandosi di esigenze caratterizzate dalla temporaneità, come la natura peculiare della misura richiede.

Testo Completo: Sentenza n. 5856 del 26 febbraio 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore M. R. Cultrera


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