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sabato 20 marzo 2010

SANZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - ORDINANZE EMESSE EX ART. 23, PRIMO COMMA, L. N. 689 DEL 1981 - IMPUGNAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - ORDINANZE EMESSE EX ART. 23, PRIMO COMMA, L. N. 689 DEL 1981 - IMPUGNAZIONE - REGIME SUCCESSIVO AL D. LGS. N. 40 DEL 2006 - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE- APPELLO - AMMISSIBILITÀ
La S.C. ha affermato che, nei giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative, nel regime successivo al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, anche le ordinanze emesse ai sensi del primo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 non sono ricorribili in cassazione ma sono impugnabili con l'appello, dovendosi ritenere, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 98 del 2008, che, con la disciplina dettata dal ricordato decreto legislativo, il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali, mediante l'introduzione dell'appello quale “filtro”, per rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.

Testo Completo: Ordinanza n. 4355 del 23 febbraio 2010

(Sezione Lavoro, Presidente B. Battimiello, Relatore A. Lamorgese)


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