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venerdì 29 maggio 2009

PROVA TESTIMONIALE – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA’ E CONTESTUALITA’ – AMMISSIBILITA’ - CONSEGUENZE IN GRADO DI APPELLO

PROVA TESTIMONIALE – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA’ E CONTESTUALITA’ – AMMISSIBILITA’ - CONSEGUENZE IN GRADO DI APPELLO
Anche nell'assetto normativo processuale conseguente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (e successive modif.), improntato oltretutto ad un sistema delle preclusioni istruttorie ancor più rigido rispetto al regime processuale precedente, è inammissibile in appello (salvo il ricorso al rimedio della rimessione in termini previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ., qualora ne sussistano le condizioni), per il principio dell'infrazionabilità e della contestualità che la caratterizzano, la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta ed assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo.

Testo Completo:
Sentenza n. 10502 del 7 maggio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti e Relatore A. Amendola)