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mercoledì 31 marzo 2010

RESPONSABILITA’ CIVILE - ART. 68 COST. - PREROGATIVA DELL'INSINDACABILITA' - CAUSA SOGGETTIVA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' - ESTENSIONE AD ALTR

RESPONSABILITA’ CIVILE - ART. 68 COST. - PREROGATIVA DELL'INSINDACABILITA' - CAUSA SOGGETTIVA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' - ESTENSIONE AD ALTRI SOGGETTI - ESCLUSIONE - EMITTENTE TELEVISIVA - RESPONSABILITA' EX ART. 2049 - CONFIGURABILITA'
La S.C. , configurando la prerogativa di cui all’art. 68 Cost., strumentale allo svolgimento della funzione parlamentare, come causa soggettiva di esclusione della punibilità, che mette al riparo il parlamentare da tutte le azioni civili (oltre che penali), sia dirette che in via di regresso, ne ha escluso l’estensione a persone diverse da coloro che tale funzione esercitano. Inoltre, ha ritenuto la responsabilità dell'emittente televisiva, ex art. 2049 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dalle dichiarazioni di un onorevole nel corso di una trasmissione, non potendosi ravvisare l'esercizio del diritto di cronaca o di critica nella messa in onda di una trasmissione-spettacolo, affidata consapevolmente a persona nota per manifestazioni del pensiero a rischio dell'onore e della reputazione.

Testo Completo: Sentenza n. 6325 del 16 marzo 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore R. Lanzillo)


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