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venerdì 7 agosto 2009

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTRAVERSAMENTO DI MINORE SCESO DA SCUOLABUS - SEPARATE AZIONI DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DELL'INVESTITORE E DEL MINISTERO

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTRAVERSAMENTO DI MINORE SCESO DA SCUOLABUS - SEPARATE AZIONI DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DELL'INVESTITORE E DEL MINISTERO P.I. - ART. 1306, SECONDO COMMA, C.C..
In tema di responsabilità civile per investimento a minore che, sceso dallo scuolabus, attraversava da solo al strada, le S.U. della S.C. hanno affermato che il giudicato formatosi in un primo giudizio, cui non ha partecipato il Ministero P.I., riguarda soltanto la misura del danno conseguente all’evento e il comportamento colposo del conducente dell’auto, ma non anche tutte le autonome e distinte condotte poste in essere da tutti coloro che, in tesi, possono ritenersi responsabili dell’evento, sicché, nel secondo giudizio, il detto Ministero può opporre, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., la sentenza pronunziata tra il creditore e il condebitore in solido solo nei limiti indicati, mentre non é precluso l’accertamento sulla rilevanza della diversa e autonoma condotta negligente della scuola e, quindi, del Ministero.

Testo Completo:
Sentenza n. 16503 del 15 luglio 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Finocchiaro)