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mercoledì 13 maggio 2009

PROVE – PERIZIA - NOMINA - INCARICO COLLEGIALE - CONDIZIONI

PROVE – PERIZIA - NOMINA - INCARICO COLLEGIALE - CONDIZIONI
Con la decisione in esame, la Corte – in una fattispecie nella quale il Presidente del tribunale aveva provveduto alla liquidazione del compenso per l’esame di 6000 fucili da parte di due consulenti tecnici del P.M. - si pronuncia per la prima volta sull’esegesi della disciplina dettata dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, premessa la necessità di distinguere tra incarico “necessariamente” collegiale ed incarico “eventualmente” collegiale, ha affermato che mentre il primo è quello conferito a più soggetti con varie competenze “necessariamente” da svolgersi in gruppo quando il caso richieda il concorso di conoscenze tecniche diversificate (sicchè il compenso per ciascun professionista deve avere una base quantitativa di certezza non affidata alla discrezionalità del magistrato liquidatore: art. 53, comma quarto), nel secondo, invece, il ricorso ad un collegio di periti o consulenti tecnici è meramente eventuale e può essere ovviato attraverso una maggiore precisione all’atto del conferimento dell’incarico salvo, ove se ne ravvisi la necessità, di fornire un’apposita motivazione che giustifichi la nomina di più soggetti e, laddove non siano richieste competenze diversificate, potendosi giustificare un aumento affidato alla discrezionalità del giudice, cui spetterà il compito di calibrare l’effettivo impegno richiesto per l’espletamento dell’incarico (art. 52).

Testo Completo:
Sentenza n. 18356 del 1° aprile 2009 - depositata il 5 maggio 2009
(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore G. Mulliri)