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lunedì 5 gennaio 2009

PREVIDENZA – DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - NOZIONE DI NULLATENENZA

Alla stregua degli artt. 84 e 85 del d.P.R. n.1092 del 1973, regolante le pensioni degli impiegati civili dello Stato, applicabile anche ai dipendenti del Banco di Napoli, secondo cui il diritto alla pensione di reversibilità spetta, in mancanza di altri aventi causa, ai fratelli del pensionato, purché abbiano un’ età superiore ai sessanta anni e, oltrechè conviventi e a carico dello stesso, siano nullatenenti, il possesso del capitale in titoli di Stato, rientrando, questi ultimi, nel reddito imponibile soltanto a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 461 del 1997, è ostativo alla condizione di nullatenenza solo da tale epoca, prima della quale, non rientrando detti titoli nell’imponibile IRPEF, il possesso di titoli di stato e relativi interessi, costituenti reddito da capitale, era compatibile con la condizione di nullatenenza. La S.C. ha, peraltro, ritenuto impossibile effettuare la rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 85 dpr n.1092 del 1973 - per la correlazione dello stato di impossidenza ad una soglia costituita dai soli redditi imponibili Irpef, non comprensiva di altri redditi, pur ingenti - , per difetto di rilevanza, nella specie, non essendo stato accertato il superamento, con il reddito derivante dai titoli di stato, del reddito massimo consentito per integrare lo stato di nullatenenza.

Testo Completo:
Sentenza n. 27792 del 21 novembre 2008(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore M. La Terza)