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mercoledì 1 ottobre 2008

LAVORO - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – ONERE PROBATORIO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento dei licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.

Testo Completo:
Sentenza n. 21579 del 13 agosto 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Senese, Relatore G. Bandini)