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venerdì 1 agosto 2008

REATO - PRESCRIZIONE - LEGGE 5/12/2005 N. 251 - DISCIPLINA TRANSITORIA - PENDENZA DELLA FASE D'APPELLO

La pendenza del giudizio d’appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dall’art. 10, co. 3, l. n. 251 del 2005 (come interpretato dalla Corte costituzionale a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393 del 2006), ai fini dell’applicazione delle "vecchie" o delle "nuove" norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronunzia della sentenza di primo grado (che coincide con il momento della lettura del dispositivo, non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione): sarebbe, infatti, irragionevole (Corte cost., sentenza n. 393 del 2006 cit.) attribuire rilevanza, a fini intertemporali, ad un diverso atto privo di efficacia interruttiva della prescrizione. Va altresì escluso che la pendenza del grado di appello sia ricollegabile all’emissione del decreto di citazione per il relativo giudizio, poiché tale atto, pur a sua volta interruttivo della prescrizione, interviene in un momento nel quale la pendenza del giudizio di appello è già giuridicamente configurata (conforme, Sez. VI, 20.11.2007 – 11.1.2008, n. 1410). In senso contrario vanno segnalati due orientamenti: - Sez. III, 15.4. – 16.6.2008, n. 24330 ha ritenuto il momento della pendenza del grado d’appello coincidente con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d’appello; - Sez. IV, 10.4. – 30.6.2008, n. 26101, e Sez. VII, 2.10. – 14.11.2007, n. 41965 hanno ritenuto che il momento determinante ai fini della pendenza del procedimento in appello sia quello della proposizione dell’appello.

Testo Completo:
Sentenza n. 31702 del 26 maggio 2008 - depositata il 29 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)

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