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sabato 26 aprile 2008

GIURISDIZIONE – OMESSA REGISTRAZIONE DEL LAVORATORE – SANZIONI – CONTROVERSIE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE -

ORDINANZA N. 3144 DEL 11/02/2008
Le S.U., nel ribadire che le controversie relative all’opposizione avverso l’ordinanza con cui l’Agenzia delle entrate irroga la sanzione amministrativa per l’omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie spettano alla giurisdizione tributaria residuale, individuata attraverso l’organo competente all’irrogazione (S.U. n. 2888 del 2006), ha escluso il contrasto con la Costituzione di tale previsione (art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dalla legge n. 448 del 2001) e della nuova disposizione (d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, peraltro non applicabile ratione temporis nella specie), che ha demandato l’irrogazione di tali sanzioni alla Direzione provinciale del lavoro. Rispetto alla prima ha ritenuto che, anche a voler assumere che l’art. 102 Cost. richieda che la giurisdizione tributaria attenga a controversie connesse a tributi, la sanzione in argomento ha valenza tributaria; rispetto alla seconda che non sono ravvisabili profili di incostituzionalità poiché, non essendo la giurisdizione tributaria costituzionalmente garantita, è nella facoltà del legislatore sottrarre al giudice tributario un settore della materia tributaria.
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/3144.pdf