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mercoledì 28 novembre 2012

PROCESSO CIVILE - TRENTINO-ALTO ADIGE - PRINCIPIO DEL BILINGUISMO - APPLICABILITA' AI SOLI CITTADINI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

PROCESSO CIVILE - TRENTINO-ALTO ADIGE - PRINCIPIO DEL BILINGUISMO - APPLICABILITA' AI SOLI CITTADINI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
In base allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed alle sue norme di attuazione (segnatamente, d.P.R. n. 574 del 1988, modificato dal d.lgs. n. 283 del 2001), il principio del bilinguismo nell’ambito del processo civile riguarda soltanto i cittadini italiani residenti nella Provincia di Bolzano e non può essere esteso in favore di altri soggetti, con la conseguenza che questi ultimi sono tenuti alla regola processuale generale di cui all’art. 122 cod. proc. civ.
Testo Completo: Sentenza n. 20715 del 22 novembre 2012(Sezione Seconda Civile, Presidente e Relatore L. Piccialli)