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giovedì 7 ottobre 2010

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - OBBLIGATORIETA' - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - CONDIZIONI

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - OBBLIGATORIETA' - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - CONDIZIONI


Le Sezioni unite, investite della questione relativa alla preclusione al cd. “patteggiamento allargato” per i soggetti gravati da recidiva reiterata a norma dell’art. 99, comma quarto, c.p., hanno ritenuto che la recidiva, in quanto operante come circostanza aggravante, va obbligatoriamente contestata dal p.m., ma che il giudice, purché non si tratti del caso previsto dal comma quinto di detto articolo, può escluderla, ove non la ritenga espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità del reo, con la conseguenza che in tal modo vengono non solo sterilizzati i suoi effetti sulla determinazione della pena, ma anche quelli ulteriori costituiti dal divieto di prevalenza delle attenuanti, dal limite minimo di aumento di pena per il cumulo di cui all’art. 81, comma quarto, c.p. e dall’inibizione all’accesso al patteggiamento allargato e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1-bis c.p.p.

Testo Completo: Sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010 - depositata il 5 ottobre 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore G. Fumu)



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