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martedì 7 settembre 2010

PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. - PRONUNCIA DI RIGETTO E NON DI INAMMISSIBILITA' - FONDAMENTO

PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. - PRONUNCIA DI RIGETTO E NON DI INAMMISSIBILITA' - FONDAMENTO - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO, EX ART. 363 C.P.C., IN FATTISPECIE RELATIVA A RINUNZIA AL RICORSO
Le S.U., pronunciando per la prima volta in ordine all’interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – introdotto dalla legge di riforma del processo civile, n. 69 del 2009 – all’esito di una approfondita motivazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla". Il principio di diritto è stato enunciato nell’interesse della legge, usando del potere conferito alla Corte dall’art. 363 c.p.c., in un caso in cui il giudizio è stato dichiarato estinto per rinunzia al ricorso sopravvenuta al decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio.

Testo Completo: Ordinanza n. 19051 del 6 settembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Vittoria)


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