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mercoledì 31 marzo 2010

PROVE – TESTIMONIANZA – PERSONA OFFESA – INDAGATA IN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO – ARCHIVIAZIONE – REGOLE DI ASSUNZIONE

PROVE – TESTIMONIANZA – PERSONA OFFESA – INDAGATA IN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO – ARCHIVIAZIONE – REGOLE DI ASSUNZIONE
Le Sezioni unite hanno stabilito che la persona offesa, che sia al contempo indagata o imputata di un reato connesso ai sensi dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. o di un reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., non può assumere l’ufficio di testimone senza che sia stata previamente avvertita a norma dell’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle regole della c.d. testimonianza assistita, con l’ulteriore precisazione che può invece rendere testimonianza, senza il menzionato previo avviso ma con la necessaria osservanza delle regole della testimonianza assistita, dopo la pronuncia della senza irrevocabile di proscioglimento, che se pronunciata “per non aver commesso il fatto” rende possibile l’assunzione dell’ufficio di testimone senza alcun tipo di assistenza e di previo avviso. Detta disciplina, hanno poi aggiunto le Sezioni unite, non trova applicazione per la persona sottoposta ad indagine la cui posizione sia stata definita con pronuncia di archiviazione perché per essa sono assai meno pregnanti le esigenze di prevenire pregiudizi al diritto di difesa, comunque evitabili in forza delle garanzie apprestate dall’art. 198, comma 2, cod. proc. pen. – diritto del testimone a non autoincriminarsi – e dall’art. 63 cod. proc. pen. – inutilizzabilità radicale delle dichiarazioni autoindizianti del dichiarante non indagato o non imputato.

Testo Completo: Sentenza n. 12067 del 17 dicembre 2009 - depositata il 29 marzo 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Fazzioli, Relatore A. Cortese)

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