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venerdì 7 agosto 2009

LAVORO (DIRITTO PENALE) – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ATTENUANTE PREVISTA DALL'ART. 303 D.LGS. N. 81 DEL 2008

LAVORO (DIRITTO PENALE) – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ATTENUANTE PREVISTA DALL'ART. 303 D.LGS. N. 81 DEL 2008 - ADEMPIMENTO A SEGUITO DI INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE - APPLICABILITA' - OPERATIVITA' PER FATTI PREGRESSI - AMMISSIBILITA'
Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall’art. 303 la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., si adopera per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha affermato non solo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza “vale come attenuante”, ma anche che detta attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo.

Testo Completo:
Sentenza n. 29545 del 7 luglio 2009 - depositata il 17 luglio 2009(Sezione Terza Penale, Presidente P. L. Onorato, Relatore G. Amoroso)