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mercoledì 10 giugno 2009

TITOLI DI CREDITO - BANCA PRESSO CUI IL PAGHERO’ CAMBIARIO RISULTA PAGABILE - RESPONSABILITÀ DA CONTATTO E DA COMPORTAMENTO OMISSIVO - CONFIGURABILITÀ

TITOLI DI CREDITO - BANCA PRESSO CUI IL PAGHERO’ CAMBIARIO RISULTA PAGABILE - RESPONSABILITÀ DA CONTATTO E DA COMPORTAMENTO OMISSIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI
La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, in quanto soggetto che richiede la levata del protesto per omesso pagamento, qualora ha notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo. In mancanza di tale attivazione si configura una responsabilità da contatto, oltre che da comportamento omissivo in relazione all'affidamento incolpevole dell'interessato, che aveva comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario, essendosi verificata una situazione che esige il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui.

Testo Completo:
Sentenza n. 11130 del 13 maggio 2009(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore M. Tavassi)