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giovedì 28 maggio 2009

RESPONSABILITA’ CIVILE - PROVA - FATTISPECIE RELATIVA AL DISASTRO DI USTICA

RESPONSABILITA’ CIVILE - PROVA - AUTONOMIA DEL PROCESSO CIVILE RISPETTO A QUELLO PENALE – REGOLA DELLA PREPONDERANZA DELL’EVIDENZA O “DEL PIÙ PROBABILE CHE NON” –FATTISPECIE RELATIVA AL DISASTRO DI USTICA
Stante l’autonomia del processo civile rispetto a quello penale anche in materia probatoria, mentre in quest’ultimo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel primo vige la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, con la conseguenza di dover porre a base della decisione sulla responsabilità civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, la quale riceva comparativamente il supporto logico maggiore sulla base degli elementi di prova. (Nella specie è stata ritenuta non correttamente motivata la decisione della Corte di Appello di Roma che, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, degli Interni e delle Infrastrutture, aveva acriticamente recepito le conclusioni del giudice penale circa l’impossibilità di attribuire il disastro aereo di Ustica, alternativamente, ad un’esplosione interna per la presenza di un ordigno, al cedimento strutturale dell’aeromobile oppure ad un’esplosione esterna dovuta al lancio di un missile, così omettendo un’autonoma valutazione delle prove secondo i diversi principi civilistici).
RESPONSABILITÀ CIVILE – NESSO DI CAUSALITÀ- COMPORTAMENTO OMISSIVO - OBBLIGO SPECIFICO DI TENERE LA CONDOTTA POSITIVA - FATTISPECIE RELATIVA AL DISASTRO DI USTICA
In tema di responsabilità civile, poichè l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa dell'evento dannoso, quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, implicante l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio l’esistenza della norma avente ad oggetto l’obbligo di osservare la regola cautelare omessa, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dei presupposti di fatto previsti dalla norma medesima. (Nella specie è stata ritenuta non correttamente motivata la decisione della Corte di Appello di Roma che, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, degli Interni e delle Infrastrutture, pur ammettendo che esistessero precise norme giuridiche che imponevano al Ministero della difesa di assicurare l’obbligo della sicurezza dei cieli e di impedire l’accesso ad aerei non autorizzati, aveva ritenuto necessario, ai fini della condanna, che sussistesse in capo a detto Organo la conoscenza del fatto che nei cieli circolassero aerei pericolosi, posto che la presumibile presenza di detti aerei era proprio ciò che l’adempimento dell’obbligo di sorveglianza, invece omesso, mirava ad evitare).

Testo Completo:
Sentenza n. 10285 del 5 maggio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente Salvatore Senese e Relatore Antonio Segreto)