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giovedì 5 marzo 2009

GIURISDIZIONE - CANCELLAZIONE DEL NOMINATIVO DEL DEBITORE DAL REGISTRO DEI PROTESTI – DIRITTO SOGGETTIVO – GIURISDIZIONE DEL G.O.

GIURISDIZIONE - CANCELLAZIONE DEL NOMINATIVO DEL DEBITORE DAL REGISTRO DEI PROTESTI – DIRITTO SOGGETTIVO – GIURISDIZIONE DEL G.O.
Con la sentenza n. 4464 del 2009 le Sezioni unite si pronunciano per la prima volta sul procedimento di cui all'art. 4 della L. n. 77 del 1955 (come riformato dalla legge n. 235 del 2000), soffermandosi sulla natura giuridica della posizione sottesa in favore del debitore protestato e sull'oggetto della eventuale fase oppositiva, affermando l'attribuzione della cognizione della relativa controversia in favore del giudice ordinario. Di talché, è qualificabile come diritto soggettivo pieno la posizione giuridica del debitore che, provvedendo al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati nel rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla disciplina prevista nell'art. 4 della legge n. 77 del 1955 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 235 del 2000), proponga istanza, in sede amministrativa, al responsabile dirigente dell'ufficio protesti della competente Camera di commercio per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario della cognizione sulla successiva opposizione avverso il provvedimento di diniego o l'omessa pronuncia da parte del suddetto responsabile amministrativo, senza che rilevi in senso ostativo il generale divieto per il giudice ordinario di sostituirsi nell'esercizio di un'attività amministrativa, ricadendosi, nel caso di specie, in una di quelle ipotesi eccezionali il cui al predetto giudice è riconosciuta la legittimazione ad attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento amministrativo, attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 4464 del 25 febbraio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Prestipino, Relatore S. Salvago)