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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 30 giugno 2010

GIURISDIZIONE CIVILE – RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI SULLE VALUTAZIONI TECNICHE DELLE COMMISSIONE DI CONCORSO –

GIURISDIZIONE CIVILE – RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI SULLE VALUTAZIONI TECNICHE DELLE COMMISSIONE DI CONCORSO – SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – CONDIZIONI
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – senza comportare un’invasione della sfera del merito amministrativo - qualora risultino affette da almeno uno dei vizi riconducibili all’illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, l’ultimo dei quali si configura anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell’attribuzione alla traccia di una prova di una portata delimitante i risultati “accettabili” in termini indebitamente restrittivi (fattispecie relativa a concorso notarile).

Testo Completo: Sentenza n. 14893 del 21 giugno 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore L. Macioce)


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PROCEDIMENTO CIVILE – TERMINI PROCESSUALI – RIMESSIONE IN TERMINI – CONDIZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE – TERMINI PROCESSUALI – RIMESSIONE IN TERMINI – CONDIZIONI
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17 giugno 2010

(Seconda Sezione Civile, Presidente A. Elefante, Relatore A. Giusti)


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IMPUGNAZIONI – MORTE DELLA PARTE VITTORIOSA – CONSEGUENZE SULLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE – AMMISSIBILITA’ DELLA NOTIFICA AGLI EREDI IMP

IMPUGNAZIONI – MORTE DELLA PARTE VITTORIOSA – CONSEGUENZE SULLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE – AMMISSIBILITA’ DELLA NOTIFICA AGLI EREDI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE – CONDIZIONI
L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; peraltro, tale notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale) nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 del codice di rito.

Testo Completo: Sentenza n. 14699 del 18 giugno 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore L. Mazziotti Di Celso)


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REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – NUOVA DISCIPLINA SULLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PREVISTA DALL’ART. 59 LEGGE N. 69 DEL 2009 – CONSEGUENZE SULLA PRECLU

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – NUOVA DISCIPLINA SULLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PREVISTA DALL’ART. 59 LEGGE N. 69 DEL 2009 – CONSEGUENZE SULLA PRECLUSIONE ALLA PROPOSIZIONE DEL RIMEDIO EX ART. 41 CPC
Nell'attuale quadro normativo processuale determinatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 non è più possibile limitare la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione alla sola ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, estendendosi tale preclusione, in difetto di impugnativa sulla pronuncia di difetto di giurisdizione, anche al giudizio riassunto dinanzi al secondo giudice in virtù della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.

Testo Completo: Ordinanza n. 14828 del 18 giugno 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. San Giorgio)


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CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEL CRONOTACHIGRAFO – VIOLAZIONI – UTILIZZO DI FOGLIO DI REGISTRAZIONE DI ALTRO CONDUCENTE

CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEL CRONOTACHIGRAFO – VIOLAZIONI – UTILIZZO DI FOGLIO DI REGISTRAZIONE DI ALTRO CONDUCENTE
In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui all’art. 179, comma 2, del codice della strada, la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del conducente, ma anche dalla utilizzazione di un foglio di registrazione appartenente ad altro conducente.

Testo Completo: Sentenza n. 14440 del 15 giugno 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore S. Petitti)


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ASSICURAZIONE – POLIZZA DI COPERTURA SPESE PER RICOVERI DA MALATTIA – RETICENZE – RILEVANZA

ASSICURAZIONE – POLIZZA DI COPERTURA SPESE PER RICOVERI DA MALATTIA – RETICENZE – RILEVANZA
In tema di contratto di assicurazione che copra le spese per ricoveri da malattia, l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica dello stato di salute dell’assicurato che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato tramite la compilazione di un questionario.

Testo Completo: Sentenza n. 14069 dell'11 giugno 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore A. Amatucci)


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SOCIETÀ PER AZIONI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI DI RISPARMIO - O.P.A. RESIDUALE - CONSEGUENTE REVOCA DELLA QUOTAZIONE DI BORSA

SOCIETÀ PER AZIONI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI DI RISPARMIO - O.P.A. RESIDUALE - CONSEGUENTE REVOCA DELLA QUOTAZIONE DI BORSA DELLA SOCIETA'
La sentenza ha escluso che sussista inadempimento imputabile alla società emittente obbligazioni convertibili in azioni di risparmio, tale da comportarne la responsabilità ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., allorché sopravvenga l’impossibilità per il sottoscrittore di convertirle in azioni a causa della revoca della quotazione in borsa della società, scaturita dal lancio di un’offerta pubblica di acquisto residuale imputabile (non ad un comportamento della stessa società, bensì) ai nuovi soci di controllo, cui l’ordinamento impone l’o.p.a. delle azioni residue in caso di flottante inferiore al dieci per cento (art. 10, nono comma, l. 12 febbraio 1992 n. 149), ed ha escluso, altresì, che alla società possa essere rimproverato di non avere aumento il capitale sociale per riportare il flottante al di sopra della soglia del dieci per cento, al fine di salvaguardare la prestazione promessa.

Testo Completo: Sentenza n. 11125 del 7 maggio 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore A. Ceccherini)

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FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE – REQUISITI DIMENSIONALI DELL'IMPRENDITORE - ONERE DELLA PROVA - QUALITA' DI PICCOLO IMPRENDITORE EX ART. 20

FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE – REQUISITI DIMENSIONALI DELL'IMPRENDITORE - ONERE DELLA PROVA - QUALITA' DI PICCOLO IMPRENDITORE EX ART. 2083 COD. CIV. - IRRILEVANZA
La Corte ha precisato che, secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è onere del debitore provare di essere esente dal fallimento e che oggi la figura dell’imprenditore fallibile è affidata a parametri soggettivi, restando indifferente la qualifica di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 cod. civ. Inoltre, ha evidenziato che ciò non esclude, ai sensi dell’art. 15, 6° comma, l fall., la verifica officiosa dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il quale può assumere informazioni, utili al completamento del bagaglio istruttorio.

Testo Completo: Sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente U. R. Panebianco, Relatore M. R. Cultrera)

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CONSORZI VOLONTARI DI URBANIZZAZIONE – APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEI CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI - ESCLUSIONE

CONSORZI VOLONTARI DI URBANIZZAZIONE – APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEI CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI - ESCLUSIONE
Ribadendone la natura di enti di associazione non riconosciuta, La Corte ha escluso la possibilità di applicare ai consorzi volontari di urbanizzazione la disciplina di cui agli art. 2602 e seguenti del codice civile.

Testo Completo: Sentenza n. 13417 del 1° giugno 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore C. Piccininni)

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CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA – FALLIMENTO – RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - AZIONE DEI CREDITORI SOCIALI - TITOLARITA' IN CAPO AL CURATORE DEL

CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA – FALLIMENTO – RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - AZIONE DEI CREDITORI SOCIALI - TITOLARITA' IN CAPO AL CURATORE DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE
La Corte ha escluso che rientri nelle attribuzioni del curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna – in mancanza di una norma ad hoc, sulla falsariga di quella prevista per le s.p.a. dall’art. 2394 cod. civ. e, per l’ipotesi di fallimento, dall’art. 2394 bis cod. civ. – l’esercizio dell’azione di responsabilità spettante ai creditori contro gli amministratori del consorzio con attività esterna.

Testo Completo: Sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore R. Rordorf)


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