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mercoledì 27 maggio 2020

Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 - SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO NON TRASFERIBILE, AL BENEFICIARIO, DA PARTE DEL TRAENTE, A MEZZO POSTA - PAGAMENTO IN FAVORE DI ESTRANEO AL RAPPORTO CARTOLARE - CONSEGUENZE - DANNO PATITO DAL TRAENTE - CONCORSO DI COLPA DEL TRAENTE PER LA SCELTA DEL MEZZO DI SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.

Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 -

Le Sezioni unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».


Presidente: G. Mammone

Relatore: G. Mercolino


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SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO NON TRASFERIBILE, AL BENEFICIARIO, DA PARTE DEL TRAENTE, A MEZZO POSTA - PAGAMENTO IN FAVORE DI ESTRANEO AL RAPPORTO CARTOLARE - CONSEGUENZE - DANNO PATITO DAL TRAENTE - CONCORSO DI COLPA DEL TRAENTE PER LA SCELTA DEL MEZZO DI SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.