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lunedì 16 aprile 2012

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE
  Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato.
  Sentenza n. 5572 del 6 aprile 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore G. Amoroso)